Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 febbraio 2016
Modifica del decreto 19 giugno 2015, recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.);
Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2015 recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana;
Vista la decisione di esecuzione 2015/2417/UE della Commissione, del 17 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2015/789/UE relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Xylella fastidiosa (Wells et al.);
Visto l'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2015 che vieta lo spostamento all'interno o all'esterno delle zone delimitate di piante specificate che sono coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata;
Considerata la necessita' di realizzare opere dichiarate di pubblica utilita' in aree ricadenti all'interno della zona delimitata;
Considerato che lo spostamento temporaneo di piante specificate all'interno della zona cuscinetto o della zona infetta non comporta un rischio di diffusione di Xylella fastidiosa se sono adottate adeguate misure di prevenzione;
Ritenuto necessario modificare il decreto ministeriale 19 giugno 2015 per dare attuazione alle misure previste dalla decisione 2015/2417/UE e per consentire lo spostamento temporaneo di piante specificate all'interno della zona delimitata al fine della realizzazione di opere di pubblica utilita';
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta del 28 gennaio 2016;
Acquisito il parere negativo, salvo l'accoglimento delle proposte di modifica, espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 4 febbraio 2016;
Ritenute accoglibili le proposte avanzate dalla Conferenza Stato Regioni: all'art. 1, comma 5, lettera c), relativa all'inserimento del comma 9, sopprimere la parola «temporaneo» e alla lettera e) dello stesso comma 9, sopprimere le parole «nell'area originaria» e all'art. 1, comma 5, lettera c), relativa all'inserimento del comma 9, dopo le parole «di cui e' stata svolta», inserire le seguenti parole: «, con esito positivo,»;
Ritenute non accoglibili le proposte della Conferenza Stato Regioni, di seguito riportate, in quanto condizioni gia' normate da altre leggi e non pertinenti con la natura del provvedimento in questione, teso a definire le misure fitosanitarie per il contrasto della batteriosi Xylella fastidiosa: all'art. 1, comma 5, lettera c), relativa all'inserimento del comma 9, «aggiungere prima della lettera a):
a01.che l'opera autorizzata con procedura di VIA abbia un livello di Progettazione Esecutiva e sia immediatamente cantierabile;
a02. che si sia adempiuto a tutte le prescrizioni rinvenenti dal Decreto di VIA e che la relativa Verifica di Ottemperanza sia stata asseverata da tutti gli Enti competenti;
a03. che l'opera oggetto di autorizzazione sia coerente con il contesto ambientale e paesaggistico, ovvero con ulteriori opere "tecnicamente connesse" che dovessero risultare necessarie all'esercizio dell'opera autorizzata»;
Considerata la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 0000642 del 12 febbraio 2016, con la quale e' stato richiesto l'inserimento all'art. 4-bis «Piani di emergenza», comma 2, lettera f), della clausola che individua le risorse necessarie nell'ambito di quelle disponibili sui bilanci delle Amministrazioni e/o organismi coinvolti;

Decreta:
Articolo unico

Al decreto ministeriale 19 giugno 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'art. 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) «organismo specificato»: qualsiasi sottospecie di Xylella fastidiosa (Wells et al.);
b) «piante ospiti»: vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nella banca dati della Commissione delle piante ospiti sensibili alla Xylella fastidiosa nel territorio dell'Unione, in quanto risultate sensibili nel territorio dell'Unione all'organismo specificato oppure, se uno Stato membro ha delimitato una zona in relazione solo a una o piu' sottospecie dell'organismo specificato a norma dell'art. 6, comma 1, in quanto risultate sensibili a quella o quelle sottospecie;
c) «piante specificate»: piante ospiti e tutti i vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I;»
2) e' inserito il seguente art. 4-bis:
«Art. 4-bis.(Piani di emergenza). - 1. Entro il 31 dicembre 2016 il Servizio Fitosanitario Centrale, su proposta del Comitato Fitosanitario Nazionale, definisce un piano delle azioni da intraprendere nel territorio nazionale in applicazione degli articoli da 6 a 8 e degli articoli da 12 a 16-bis in caso di presenza sospetta o confermata dell'organismo specificato (di seguito "piano di emergenza");
2. Il piano di emergenza stabilisce anche:
a) i ruoli e le responsabilita' degli organismi coinvolti in tali azioni e del Servizio fitosanitario nazionale;
b) uno o piu' laboratori specificamente approvati per l'analisi dell'organismo specificato;
c) le modalita' di comunicazione di tali azioni tra gli organismi coinvolti, il Servizio fitosanitario nazionale, gli operatori professionali interessati e il pubblico;
d) i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio;
e) le modalita' di formazione del personale degli organismi coinvolti in tali azioni;
f) le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo specificato. Le risorse sono da individuarsi nell'ambito di quelle disponibili sui bilanci delle Amministrazioni e/o organismi coinvolti.
3. Il Servizio fitosanitario centrale valuta e sottopone a revisione il piano di emergenza secondo necessita';
4. Il Servizio fitosanitario centrale trasmette alla Commissione, a sua richiesta, il piano di emergenza.»;
3) all'art. 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Se la presenza dell'organismo specificato e' confermata, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio definisce senza indugio una zona delimitata in conformita' al comma 2 (di seguito "zona delimitata").
In deroga al primo comma, se la presenza di una o piu' particolari sottospecie dell'organismo specificato e' confermata, il Servizio fitosanitario regionale puo' delimitare una zona in relazione solo a quella o quelle sottospecie.»;
4) l'art. 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7. (Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette). - 1. E' vietato l'impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori.
2. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale puo' autorizzare, in conformita' alle condizioni definite dal titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'impianto di piante ospiti a fini scientifici all'interno della zona di contenimento di cui all'art. 9, al di fuori della zona di cui all'art. 9, comma 2, lettera c).
5) l'art. 12 e' cosi' modificato:
a) e' inserito il seguente comma 4-bis:
«4-bis. In deroga ai commi 1 e 4, lo spostamento all'interno dell'Unione, all'interno o all'esterno delle zone delimitate, di piante di Vitis in riposo vegetativo destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi, puo' avvenire se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) le piante sono state coltivate in un sito registrato in conformita' alla direttiva 92/90/CEE;
b) il piu' vicino possibile al momento dello spostamento, le piante sono state sottoposte a un opportuno trattamento di termoterapia in un impianto di trattamento autorizzato per tale scopo e sorvegliato dal Servizio fitosanitario regionale, per cui le piante in riposo vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a 50 °C, conformemente alla pertinente norma EPPO.
b) e' inserito il seguente comma 7-bis:
«7-bis. Le piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle zone delimitate sono spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.
Fatto salvo l'allegato V, parte A, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, non e' richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento di piante ospiti verso qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano nella sua attivita' commerciale, industriale o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio.»;
c) e' inserito il seguente comma 9:
''9. In deroga al comma 1, il Servizio Fitosanitario Regionale puo' autorizzare lo spostamento di piante specificate per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilita', che hanno conseguito le previste autorizzazioni e di cui e' stata svolta, con esito positivo, la Valutazione di Impatto Ambientale, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le piante sono spostate sotto controllo ufficiale in aree caratterizzate dalle stesse condizioni fitosanitarie (spostamento da zona infetta a zona infetta o da zona cuscinetto a zona cuscinetto), per il periodo di tempo necessario alla realizzazione delle opere;
b) le piante sono mantenute isolate dall'ambiente circostante mediante reti anti-insetto per evitare contaminazioni;
c) durante tutto il periodo e' realizzato il controllo degli insetti vettori mediante i previsti trattamenti fitosanitari e l'eliminazione della vegetazione erbacea;
d) prima dell'espianto e prima del reimpianto nell'area originaria, tutte le piante sono sottoposte ad ispezione visiva ufficiale, campionamento ed analisi molecolare secondo metodi di analisi convalidati a livello internazionale e riscontrate sane;
e) prima dello spostamento e prima del reimpianto nell'area originaria, tutte le piante sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato.
f) nelle zone di reimpianto e' condotto un monitoraggio per almeno i successivi 8 mesi.''.
6) e' inserito il seguente art. 16-bis:
«Art. 16-bis. (Campagne di sensibilizzazione). - Il Servizio Fitosanitario Nazionale mette a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale le informazioni in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato per il territorio dell'Unione. Esso mette pubblicamente a disposizione tali informazioni, sotto forma di campagne di sensibilizzazione mirata sui siti web ufficiali o su altri siti web designati.»;
7) nell'allegato I sono inseriti in ordine alfabetico i seguenti vegetali:
Asparagus acutifolius L., Cistus creticus L., Cistus monspeliensis L., Cistus salviifolius L., Cytisus racemosus Broom, Dodonaea viscosa Jacq., Euphorbia terracina L., Genista ephedroides DC., Grevillea juniperina L. Hebe, Laurus nobilis L., Lavandula angustifolia Mill., Myoporum insulare R. Br., Pelargonium graveolens L'Her, Westringia glabra L.;
8) l'allegato II e' soppresso.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2016

Il Ministro: Martina
 
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