Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 15 febbraio 2016 |
Istituzione del corso di formazione «High Voltage Tecnology» per il personale marittimo. |
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IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, come emendato con la risoluzione 1 del 1° luglio 2010 (emendamenti Manila); Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW) della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, adottato con la risoluzione 2 del 3 agosto 2010 (emendamenti Manila); Vista la regola III/1 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-III/1 del codice STCW, relative ai requisiti minimi obbligatori per il conseguimento dell'abilitazione di ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato od ufficiale di macchina addetto al servizio in un locale macchine periodicamente non presidiato, in servizio su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 KW; Vista la regola III/2 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-III/2 del codice STCW, relative ai requisiti minimi obbligatori per il conseguimento dell'abilitazione di direttore di macchina e di primo ufficiale di macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 KW; Vista la regola III/3 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-III/3 del codice STCW, relative ai requisiti minimi obbligatori per il conseguimento dell'abilitazione di direttore di macchina e di primo ufficiale di macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza tra 750 e 3000 KW; Vista la regola III/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-III/6 del codice STCW, relative ai requisiti minimi obbligatori per il conseguimento dell'abilitazione di ufficiale elettrotecnico, in servizio su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 KW; Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori; Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto l'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»; Visto decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»; Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - divisione 3° - con nota prot. n. 4068 in data 10 febbraio 2016;
Decreta:
Art. 1 Finalita' e campo di applicazione
1. E' istituito il corso di formazione e di addestramento «High Voltage Technology» per il personale marittimo. Il corso definisce le conoscenze e l'addestramento necessari per acquisire le competenze in materia di gestione e funzionamento degli impianti elettrici ed elettronici di bordo ad alta tensione, a livello operativo e direttivo, per gli ufficiali di macchina, responsabili di una guardia in navigazione, destinati a prestare servizio su navi su cui sono istallate apparecchiature ad alto voltaggio (superiori a 1000V) nonche', in ogni caso, per l'ufficiale elettrotecnico, in conformita' a quanto previsto nelle sezioni A-III/1, A-III/2, AIII/3 e A-III/6 del codice STCW. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato G
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Organizzazione dei corsi
1. Il corso di formazione di cui all'art. 1 e' cosi' suddiviso: a) livello operativo (regola III/1); b) livello direttivo (regole III/2 - III/3 - III/6). 2. Il corso di cui al comma 1 lettera a) ha una durata non inferiore alle 5 ore, come da programma in allegato A. 3. Il corso di cui al comma 1, lettera b) ha una durata non inferiore alle 32 ore articolate in 4 giorni e ripartite in 18 ore di lezioni teoriche e 14 ore di attivita' pratica come da programma in allegato B. 4. Al corso del livello operativo possono essere ammessi marittimi, in numero non superiore a 20, che abbiano effettuato almeno 6 mesi di navigazione in attivita' di addestramento e siano in possesso della certificazione relativa all'addestramento di base (Basic Training). 5. Al corso del livello direttivo possono essere ammessi marittimi, in possesso della certificazione relativa all'addestramento del livello operativo, in numero non superiore a 20, suddivisi nelle esercitazioni pratiche in gruppi non superiori a dieci guidati da almeno un istruttore per gruppo. 6. I corsi di cui sopra sono svolti da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Ai fini del riconoscimento d'idoneita', gli istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire. 7. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato D al presente decreto. |
| Art. 3 Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato
1. A completamento del corso per il livello operativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ogni candidato sostiene un esame, che verra' svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta dal direttore del corso e da un membro del corpo istruttori che svolge anche la funzione di segretario. 2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti. Ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). 3. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e' rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato E del presente decreto. 4. A completamento del corso per il livello direttivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verra' svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche le funzioni di segretario. 5. L'esame di cui al comma 4, relativo agli argomenti indicati nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata di 30 minuti (es: caso di studio/esercizio). Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato F e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove avranno esito favorevole. 6. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e' rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato G del presente decreto. 7. Gli attestati hanno validita' quinquennale e si rinnovano per ulteriori cinque anni al marittimo che ha navigato per almeno un anno nel quinquennio di validita' dello stesso a bordo di navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, di cui almeno tre mesi su navi su cui sono istallate apparecchiature ad alto voltaggio (superiori a 1000V). Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2016
Il comandante generale: Melone |
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