Estratto determina V&A n. 97/2016 del 19 gennaio 2016
Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «MUSCORIL», nella forma e confezione: «0,25% crema» tubo da 30 g - AIC n. 015896044, rilasciata alla Societa' Sanofi S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano Codice fiscale 00832400154, sono apportate le seguenti modifiche: Denominazione: in sostituzione della denominazione «MUSCORIL», nella forma e confezione: «0,25% crema» tubo da 30 g - AIC n. 015896044 e' ora autorizzata la denominazione «MUSCORIL CONTRATTURE E DOLORE», nella forma e confezione: «2,5 mg/g crema» tubo da 30 g; Codice di identificazione delle confezioni: alla confezione «2,5 mg/g crema» tubo da 30 g e' ora attribuito il seguente codice di identificazione: AIC n. 044637015 (in base 10) 1BL6UR (in base 32); Classificazione ai fini della fornitura: la Classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata e' la seguente: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco». Classe: la Classe ora autorizzata e' la seguente: C-bis. Le nuove indicazioni terapeutiche sono: Lombo-sciatalgie acute, nevralgie cervico-brachiali, torcicolli ostinati, sindromi dolorose post-traumatiche e post-operatorie. Restano inoltre confermate le seguenti condizioni: Confezione: «2,5 mg/g crema» tubo da 30 g - AIC n. 044637015 (in base 10) 1BL6UR (in base 32). Forma farmaceutica: crema. Composizione: 100 g di crema contengono: Principio attivo: tiocolchicoside 250 mg. Altre condizioni: le confezioni della specialita' medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice AIC n. 015896, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
I lotti gia' prodotti, contrassegnati dal codice AIC n. 015896044, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |