Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 ottobre 2015, n. 227
Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, recanti disposizioni per la determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione, rispettivamente per la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e per la vendita dei beni immobili;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata l'11 settembre 2015, ai sensi del predetto articolo;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto determina, a norma degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, i compensi spettanti ai professionisti delegati di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 169-bis e 179-bis
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile:
"Art. 169-bis. Determinazione dei compensi per le
operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione.
Con il decreto di cui all'articolo 179-bis e' stabilita
la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai
commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili
iscritti nei pubblici registri."
"Art. 179-bis. Determinazione e liquidazione dei
compensi per le operazioni delegate dal giudice
dell'esecuzione.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale
dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale
dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, e' stabilita ogni triennio la misura dei
compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti per le
operazioni di vendita di beni immobili.
Il compenso dovuto al professionista e' liquidato dal
giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della
parte riguardante le operazioni di vendita e le successive
che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il
provvedimento di liquidazione del compenso costituisce
titolo esecutivo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
Art. 17. Regolamenti.
1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 534-bis e 591-bis
del codice di procedura civile:
"Art. 534-bis. Delega delle operazioni di vendita.
Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo
530, delega all'istituto di cui al primo comma
dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente
sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un
commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui
all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del
presente codice, il compimento delle operazioni di vendita
con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti
nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti
sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo
591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della
presente sezione."
"Art. 591-bis. Delega delle operazioni di vendita.
Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto al
secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede
sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo
comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel
circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista,
iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter
delle disposizioni di attuazione del presente codice, il
compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita'
indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la
medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo
svolgimento delle operazioni delegate, le modalita' della
pubblicita', il luogo di presentazione delle offerte ai
sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame
delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle
operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo
569, quarto comma.
Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i
creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente
alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle
parti.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma
dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della
relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai
sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali
note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis,
quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente
codice;
2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove
occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull'offerta a norma
dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli
articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione
dell'immobile a norma dell'articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina
di cui all'articolo 583;
6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo
584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui
all'articolo 585, secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo
590 e 591, terzo comma;
8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per
la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi
dell'articolo 591;
9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso
previsto dall'articolo 587;
10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma
dell'articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalita' di registrazione,
trascrizione e voltura catastale del decreto di
trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche
amministrazioni negli stessi casi previsti per le
comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche'
all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal
giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed
alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo
avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi
dell'articolo 596;
13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la
restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma
direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato
alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari.
La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o
mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono
pervenute le somme accreditate.
Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificato che
tutte le attivita', che, a norma degli articoli 571 e
seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti
al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice
dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato
presso il suo studio ovvero nel luogo indicato
nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica
l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del
presente codice.
Il professionista delegato provvede altresi' alla
redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve
contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le
stesse si svolgono, le generalita' delle persone presenti,
la descrizione delle attivita' svolte, la dichiarazione
dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione
dell'aggiudicatario.
Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal
professionista delegato ed allo stesso non deve essere
allegata la procura speciale di cui all'articolo 579,
secondo comma.
Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il
professionista delegato ne da' tempestivo avviso al
giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita'
stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo
comma, il professionista delegato predispone il decreto di
trasferimento e trasmette senza indugio al giudice
dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla
legge, deve essere allegato il certificato di destinazione
urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo
processuale. Il professionista delegato provvede alla
trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel
caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad
ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il
decreto previsto nel presente comma e' proponibile
l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate
presso una banca o su un conto postale indicati dal
giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano
riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega
al professionista delle operazioni di vendita.
Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato,
dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita
se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo
svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista
delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o
delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.".
Il decreto del Ministro della giustizia 15 maggio 2009,
n. 80 (Regolamento in materia di determinazione dei
compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150.
 
Art. 2

Criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione
forzata immobiliare

1. Il compenso del professionista delegato per le operazioni di vendita di beni immobili e' determinato sulla base dei seguenti criteri:
a) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione e' pari o inferiore a euro 100.000:
1) per tutte le attivita' comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, spetta un compenso pari ad euro 1.000;
2) per tutte le attivita' svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o all'assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 1.000;
3) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase di trasferimento della proprieta', spetta un compenso pari ad euro 1.000;
4) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari ad euro 1.000;
b) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione e' superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000:
1) per tutte le attivita' comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, spetta un compenso pari ad euro 1.500;
2) per tutte le attivita' svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o all'assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 1.500;
3) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase di trasferimento della proprieta', spetta un compenso pari ad euro 1.500;
4) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari ad euro 1.500;
c) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione e' superiore a euro 500.000:
1) per tutte le attivita' comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, spetta un compenso pari ad euro 2.000;
2) per tutte le attivita' svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o all'assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 2.000;
3) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase di trasferimento della proprieta', spetta un compenso pari ad euro 2.000;
4) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari ad euro 2.000.
2. Quando le attivita' di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano piu' lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti puo' essere liquidato per ciascun lotto. Allo stesso modo si procede per la liquidazione del compenso relativo alle attivita' di cui al comma 1, numero 4), quando la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a piu' debitori.
3. Tenuto conto della complessita' delle attivita' svolte, il giudice dell'esecuzione puo' aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento.
4. Al professionista delegato spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10 per cento dell'importo del compenso determinato a norma del presente articolo, nonche' il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.
5. In ogni caso l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali liquidato a norma del presente articolo non puo' essere superiore al 40 per cento del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione.
6. In presenza di giustificati motivi sono ammessi acconti sul compenso finale.
7. Sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la meta' del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprieta', nonche' le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario puo' essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente.
8. Quando il processo esecutivo e' definito senza che il bene sia aggiudicato o assegnato, ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del prezzo previsto per l'ultimo esperimento di vendita ovvero, in mancanza, del valore di stima.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 567 del codice di
procedura civile:
"Art. 567. Istanza di vendita.
Decorso il termine di cui all'articolo 501, il
creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti
muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita
dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere,
entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare
allo stesso l'estratto del catasto, nonche' i certificati
delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile
pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla
trascrizione del pignoramento; tale documentazione puo'
essere sostituita da un certificato notarile attestante le
risultanze delle visure catastali e dei registri
immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma puo' essere
prorogato una sola volta su istanza dei creditori o
dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non
superiore ad ulteriori sessanta giorni. Un termine di
sessanta giorni e' inoltre assegnato al creditore dal
giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da
questi depositata debba essere completata. Se la proroga
non e' richiesta o non e' concessa, oppure se la
documentazione non e' integrata nel termine assegnato ai
sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice
dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia
del pignoramento relativamente all'immobile per il quale
non e' stata depositata la prescritta documentazione.
L'inefficacia e' dichiarata con ordinanza, sentite le
parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la
cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si
applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara
altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono
altri beni pignorati.".
 
Art. 3
Criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione
forzata di beni mobili iscritti nei pubblici registri

1. Il compenso del professionista delegato per le operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri e' determinato sulla base dei seguenti criteri:
1) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase di autorizzazione della vendita spetta un compenso pari ad euro 200;
2) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase delle operazioni di vendita o di assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 250;
3) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase di trasferimento della proprieta', spetta un compenso pari ad euro 200;
4) per tutte le attivita' svolte nel corso della fase di distribuzione, spetta un compenso pari ad euro 250.
2. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione e' superiore a euro 25.000 ma inferiore a 40.000 euro, il compenso di cui al comma 1 e' raddoppiato.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, ma il compenso liquidato non puo' essere aumentato in misura superiore al 40 per cento.
4. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione del bene eccede l'importo di euro 40.000,00, il compenso e' liquidato secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 6. In ogni caso, l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali non puo' eccedere la misura del 30 per cento del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8.
 
Art. 4
Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale del 25 maggio 1999, n. 313, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 10 settembre 1999, e' abrogato.

Note all'art. 4:
Il decreto 25 maggio 1999, n. 313 (Regolamento recante
norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai
per le operazioni di vendita con incanto, in attuazione
della L. 3 agosto 1998, n. 302), pubblicato nella Gazz.
Uff. 10 settembre 1999, n. 213, e' abrogato dal presente
regolamento.
 
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 ottobre 2015

Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri reg.ne - prev. n. 455
 
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