Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2016 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Casenlax».


Estratto determina V&A n. 253/2016 del 4 febbraio 2016
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «Casenlax», nella forma e confezione: «10 g polvere per soluzione orale» 30 bustine, in aggiunta alle confezioni gia' autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:
Titolare A.I.C.: Casen Recordati SL, con sede legale e domicilio fiscale in Autovia De Logrono, km. 13,3 - 50180, Utebo (Saragozza) - Spagna;
Confezione: «10 g polvere per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 042583106 (in base 10) 18MK22 (in base 32);
Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.
Composizione: ogni bustina di polvere per soluzione orale contiene:
principio attivo: macrogol 4000 10 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione: A.I.C. n. 042583106 - «10 g polvere per soluzione orale» 30 bustine.
Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 042583106 - «10 g polvere per soluzione orale» 30 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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