Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19 |
Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 2, comma 416; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado (di seguito Testo unico), ed in particolare l'articolo 405; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli, ed in particolare l'articolo 13; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 64, comma 3; Visto l'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico tra i quali, alla lettera a), e' indicato il regolamento di razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, ed in particolare l'articolo 14, commi 17, 18, 19, 20 e 21; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ed in particolare l'articolo 23-quinquies; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare l'articolo 1, comma 193; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente il regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, prot. n. 39, concernente il testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, recante costituzione di ambiti disciplinari per classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' scientifica e tecnologica e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree, previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra diplomi di laurea del pregresso ordinamento; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale e' stato adottato il Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015; Ritenuto di poter procedere all'emanazione del presente decreto anche in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola, ai sensi del richiamato articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 90 del 2014; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 agosto 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 settembre 2015 e del 22 ottobre 2015; Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, contiene disposizioni di revisione dell'attuale assetto ordinamentale delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti).- (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605, lett c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: «605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: (Omissis). c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonche' di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 ª serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: «416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarita' alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento puo' essere comunque adottato, e' definita la disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale e dell'attivita' procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. E' comunque fatta salva la validita' delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ( Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.: «Art. 405 (Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente). - 1. Il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, ivi compresi quelli dei conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad ampie aree disciplinari, pur nel rispetto di un'adeguata specializzazione.». - Il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2007, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2007, n. 77, S.O.: «Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore). - 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'art. 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10. 1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'universita' e la ricerca e con gli enti locali. 1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore. 1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. 1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale. 1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, «poli tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I «poli» sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I «poli», di natura consortile, sono costituiti secondo le modalita' previste dall'art. 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai loro statuti e alle relative norme di attuazione. 3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e' aggiunta la seguente: «i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»; b) all'art. 100, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»; c) all'art. 147, comma 1, le parole: «e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)». 4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede: a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilita' speciali ai fini del relativo versamento; b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3. 7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007. 8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dell'art. 1 dopo le parole: «costituito dal sistema» sono aggiunte le seguenti: «dell'istruzione secondaria superiore» e conseguentemente le parole: «dei licei» sono soppresse; al medesimo comma, le parole: «Esso e' il secondo grado in cui» sono sostituite dalle seguenti: «Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo»; b) all'art. 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi; c) all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10; d) all'allegato B le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da: «Liceo tecnologico» fino alla fine sono soppresse. 8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali. 8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007. 8-quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio,» sono inserite le seguenti: «ovvero del comune dove e' ubicata la sede di lavoro,». 8-sexies. 8-septies. 8-octies. 8-novies. 8-decies. 8-undecies. 8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullita' del contratto. 8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 8-quaterdecies. 8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocita' avvenga tramite affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorita' ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico: a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni; b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la societa' TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova. 8-sexiesdecies. Per effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuita', con RFI S.p.A. e i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie. 8-septiesdecies. 8-duodevicies. All'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico». 8-undevicies. 8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite. 8-vicies semel. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.». - Si riporta il testo dell'art. 64, commi 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147 S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, S.O.: «Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). - (Omissis). 3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 14, commi 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, S.O.: «Art. 14 (Riduzione delle spese di personale). - (Omissis). 17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilita' e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, e' assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorita' sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri: a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non e' in possesso della relativa abilitazione o idoneita' all'insegnamento, purche' il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso; b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione; c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purche' detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere; d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata gia' disposta la messa a disposizione di detto personale e purche' non sia gia' diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere; e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere e' utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata gia' disposta la messa a disposizione. 18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 17 sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20. 19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi dei commi 17 e 18 percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui e' impegnato, qualora superiore a quello gia' in godimento. Nei casi di cui alla lettera e) del comma 17, la differenza e' erogata dall'istituto scolastico in cui e' prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente e' erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa. 20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilita' ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici. 21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (Omissis).». - Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2013, n. 264. - Si riporta il testo dell'art. 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144 e convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2014, n. 190, S.O.: «Art. 23-quinquies (Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico). - 1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 31 dicembre 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi. 2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 30 settembre 2015. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalita' di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato art. 2.». Si riporta il testo dell'art. 1, comma 193, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: «193. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni. (Omissis).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2009, n. 151. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma del citato art. 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma del citato art. 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma del citato art. 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 ( Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113. - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 concernente il testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 12 febbraio 1998, n. 35. - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354 (Costituzione di ambiti disciplinari per classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse) e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1998 n. 270, SO n. 192. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004 n. 266. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree, previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del M.I.U.R. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra diplomi di laurea del pregresso ordinamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2011, n. 24, S. O.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, si vedano le note alle premesse. |
| TABELLA A
NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI NOTE: 1) Le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti in possesso di documentazione che certifichi la conoscenza della specifica lingua straniera.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Classi di concorso
1. La Tabella A, allegata al presente regolamento e del quale costituisce parte integrante, individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonche' gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 1998, 22 ottobre 2004, n. 270, e 9 febbraio 2005, n. 22, e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998. 2. La Tabella B, allegata al presente regolamento e del quale costituisce parte integrante, individua le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonche' gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 1998 e ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88, e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998. 3. La Tabella A/1, allegata al presente regolamento e del quale fa parte integrante, individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l'accesso alle classi di concorso, ed altri esami di contenuto omogeneo.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 1998, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del M.I.U.R. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. |
| TABELLA B NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3 Titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado
1. I titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono definiti, per ciascuna classe di concorso, nelle Tabelle A e B del presente regolamento. 2. Il possesso dell'abilitazione o dell'idoneita' all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento. Il possesso dell'idoneita' all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento. 3. I docenti titolari di una delle classi di concorso accorpate, di cui alla tabella A e alla tabella B, sono titolari della nuova classe di concorso risultante dall'accorpamento. 4. I docenti non di ruolo in possesso dell'abilitazione o idoneita' per l'accesso ad una delle classi di concorso accorpate, di cui alla Tabella A ed alla Tabella B, hanno titolo per l'accesso a tutti gli insegnamenti compresi nella nuova classe di concorso risultante dall'accorpamento, ai fini delle procedure concorsuali, nonche' di altre procedure di reclutamento previste dalla legislazione vigente. 5. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 17 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, si vedano le note alle premesse. - Si riportano i testi dei commi 17 e seguenti dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O.: «Art. 14 (Riduzione delle spese di personale). - (Omissis). «Art. 17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilita' e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, e' assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorita' sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri: a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non e' in possesso della relativa abilitazione o idoneita' all'insegnamento, purche' il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso; b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione; c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purche' detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere; d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata gia' disposta la messa a disposizione di detto personale e purche' non sia gia' diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere; e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere e' utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata gia' disposta la messa a disposizione; 18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 17 sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20. 19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi dei commi 17 e 18 percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui e' impegnato, qualora superiore a quello gia' in godimento. Nei casi di cui alla lettera e) del comma 17, la differenza e' erogata dall'istituto scolastico in cui e' prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente e' erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa. 20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilita' ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici. 20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), puo' essere collocato in quiescenza dal 1º settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto. 21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 22. Il comma 5 dell'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'art. 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato puo' essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico. 23. Per l'anno 2012 le unita' complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 inviate all'estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100 unita' di personale cessato. 25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000. 26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 e' ridotta di euro 2.800.000. 27. All'art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: «5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 e' destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.». |
| TABELLA A/1 OMOGENEITA' DEGLI ESAMI PREVISTI NEI PIANI DI STUDIO DEI TITOLI DI VECCHIO ORDINAMENTO PER L'ACCESSO ALLE CLASSI DI CONCORSO LIMITATAMENTE AI TITOLI PREVISTI DALLA TABELLA "A" NELLA COLONNA DEI TITOLI PREVISTI DAL D.M. 39/1998).
===================================================================== CLASSE ESAMI PREVISTI NELLA DI COLONNA DELLE NOTE DELLA ESAMI OMOGENEI CONCORSO TABELLA A ===================================================================== A - 01 FENOMENOLOGIA DEGLI STILI Estetica Storia dell'arte contemporanea ------------------------------------------------------------ SEMIOTICA DELLE ARTI Metodologia della critica delle arti Metodologia della storia dell'arte Storia della critica d'arte ------------------------------------------------------------ STORIA DELL'ARTE Storia dell'arte medioevale Storia dell'arte moderna ------------------------------------------------------------ TEORIA DELLE FORME Letteratura artistica Storia comparata dell'arte dei paesi europei --------------------------------------------------------------------- A - 11 LINGUA ITALIANA Didattica della lingua italiana Grammatica italiana Linguistica italiana Storia della lingua italiana ------------------------------------------------------------ LINGUA LATINA Didattica del latino Filologia latina Grammatica latina Storia della lingua latina ------------------------------------------------------------ STORIA (1^ ANNUALITA') Storia contemporanea Storia moderna ------------------------------------------------------------ STORIA (2^ ANNUALITA') Storia greca Storia medioevale Storia romana ------------------------------------------------------------ GEOGRAFIA Geografia umana Teoria e metodi della geografia --------------------------------------------------------------------- A - 12 LINGUA ITALIANA Didattica della lingua italiana Grammatica italiana Linguistica italiana Storia della lingua italiana ------------------------------------------------------------ LINGUA LATINA Didattica del latino Filologia latina Grammatica latina Storia della lingua latina ------------------------------------------------------------ STORIA (1^ ANNUALITA') Storia contemporanea Storia moderna ------------------------------------------------------------ STORIA (2^ ANNUALITA') Storia greca Storia medioevale Storia romana ------------------------------------------------------------ GEOGRAFIA Geografia umana Teoria e metodi della geografia --------------------------------------------------------------------- A - 13 LINGUA ITALIANA Didattica della lingua italiana Grammatica italiana Linguistica italiana Storia della lingua italiana ------------------------------------------------------------ LINGUA LATINA Didattica del latino Filologia latina Grammatica latina Storia della lingua latina ------------------------------------------------------------ GEOGRAFIA Geografia umana Teoria e metodi della geografia --------------------------------------------------------------------- A - 15 IGIENE Igiene Educazione sanitaria Epidemiologia Igiene applicata Igiene scolastica Medicina preventiva, riabilitativa e sociale Metodologia epidemiologica ed igiene --------------------------------------------------------------------- A - 17 FENOMENOLOGIA DEGLI STILI Estetica Storia dell'arte contemporanea ------------------------------------------------------------ SEMIOTICA DELLE ARTI Metodologia della critica delle arti Metodologia della storia dell'arte Storia della critica d'arte ------------------------------------------------------------ STORIA DELL'ARTE Storia dell'arte medioevale Storia dell'arte moderna ------------------------------------------------------------ TEORIA DELLE FORME Letteratura artistica Storia comparata dell'arte dei paesi europei --------------------------------------------------------------------- A - 18 AREA FILOSOFICA Filosofia della scienza Filosofia morale Filosofia teoretica Logica Storia della filosofia Storia della filosofia contemporanea Storia della scienza ------------------------------------------------------------ AREA PEDAGOGICA Didattica generale Pedagogia generale Pedagogia sperimentale Storia della pedagogia Tecnologia dell'istruzione ------------------------------------------------------------ AREA PSICOLOGICA Epistemologia genetica Psicologia dello sviluppo Psicologia di comunita' Psicologia generale Psicologia sociale Psicopatologia dello sviluppo ------------------------------------------------------------ AREA SOCIOLOGICA Metodologia e tecnica della ricerca sociale Sociologia dell'organizzazione Sociologia della comunicazione Sociologia delle comunicazioni di massa Sociologia generale Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa --------------------------------------------------------------------- A - 21 GEOGRAFIA 2^ ANNUALITA' Cartografia Geografia regionale Geografia urbana e regionale Storia della geografia e delle esplorazioni ------------------------------------------------------------ GEOGRAFIA POLITICA ed Cartografia tematica ECONOMICA Geografia economica Geografia dello sviluppo ------------------------------------------------------------ GEOGRAFIA UMANA Geografia delle lingue --------------------------------------------------------------------- A - 22 LINGUA ITALIANA Didattica della lingua italiana Grammatica italiana Linguistica italiana Storia della lingua italiana ------------------------------------------------------------ LINGUISTICA GENERALE Glottodidattica Glottologia Sociolinguistica Storia della linguistica ------------------------------------------------------------ LINGUA LATINA Didattica del latino Filologia latina Grammatica latina Storia della lingua latina ------------------------------------------------------------ STORIA Storia contemporanea Storia greca Storia medioevale Storia moderna Storia romana ------------------------------------------------------------ GEOGRAFIA Geografia umana Teoria e metodi della geografia --------------------------------------------------------------------- A - 23 LINGUISTICA GENERALE Glottodidattica Glottologia --------------------------------------------------------------------- A - 24 LINGUISTICA GENERALE Glottodidattica Glottologia --------------------------------------------------------------------- A - 29 SEMIOLOGIA DELLA MUSICA Estetica musicale Metodologia dell'educazione musicale Metodologia della critica della musica ------------------------------------------------------------ STORIA DELLA MUSICA Storia della musica medioevale e rinascimentale Storia della musica moderna e contemporanea ------------------------------------------------------------ TEORIA MUSICALE Storia delle teorie musicali --------------------------------------------------------------------- A - 30 SEMIOLOGIA DELLA MUSICA Estetica musicale Metodologia dell'educazione musicale Metodologia della critica della musica ------------------------------------------------------------ STORIA DELLA MUSICA Storia della musica medioevale e rinascimentale Storia della musica moderna e contemporanea ------------------------------------------------------------ TEORIA MUSICALE Storia delle teorie musicali --------------------------------------------------------------------- A - 33 AERONAUTICA GENERALE Dinamica del volo Dinamica del volo dell'elicottero Dinamica del volo spaziale Meccanica del volo Meccanica del volo dell'elicottero Meccanica del volo spaziale Progetto generale di velivoli Sperimentazione di voli Tecniche di simulazioni del volo ------------------------------------------------------------ ASSISTENZA AL VOLO E Fotogrammetria CONTROLLO DEL TRAFFICO Fotogrammetria applicata AEREO Geodesia Misure geodetiche Tecniche topografiche di precisione Telerilevamento Topografia ------------------------------------------------------------ METEOROLOGIA Fisica dell'atmosfera Laboratorio di fisica dell'ambiente Laboratorio di fisica terrestre ------------------------------------------------------------ NAVIGAZIONE AEREA Sistemi e navigazione aerospaziali Sistemi di misura aerospaziali Sistemi di telemisura aerospaziali Sistemi aerospaziali di telerilevamento Strumentazione aeronautica --------------------------------------------------------------------- A - 37 TOPOGRAFIA Fotogrammetria --------------------------------------------------------------------- A - 39 ARTE DELLA NAVE Architettura navale Geometria dei galleggiamenti ------------------------------------------------------------ COSTRUZIONI MARITTIME Allestimento navale Costruzioni navali Esercizio della nave Imbarcazioni da diporto Mezzi sottomarini Navi mercantili Navi militari Navi speciali Piattaforme e mezzi marini Tecnologia delle costruzioni navali ------------------------------------------------------------ DISEGNO Disegno tecnico della nave ------------------------------------------------------------ TEORIA E MANOVRA DELLA NAVE Manovrabilita' e governo della nave --------------------------------------------------------------------- A - 40 IMPIANTI ELETTRICI Applicazioni industriali elettriche Azionamenti elettrici Azionamenti elettrici per l'automazione Conversione elettrotermica Conversione statica dell'energia elettrica Costruzioni elettromeccaniche Elettronica industriale di potenza Energetica elettrica Enertronica Materiali per l'ingegneria elettrica Metodologie di progettazione di macchine elettriche Micromotori elettrici Modellistica dei sistemi elettromeccanici Prolulsione elettrica Prove e collaudo di convertitori di energia elettrica Sensori ed attuatori elettrici Tecnologie elettriche Tecnologie elettromeccaniche ------------------------------------------------------------ MACCHINE ELETTRICHE Applicazioni industriali elettriche Azionamenti elettrici Azionamenti elettrici per l'automazione Conversione elettrotermica Conversione statica della energia elettrica Costruzioni elettromeccaniche Elettronica industriale di potenza Energetica elettrica Enertronica Materiali per l'ingegneria elettrica Metodologie di progettazione di macchine elettriche Micromotori elettrici Modellistica dei sistemi elettromeccanici Propulsione elettrica Prove e collaudo di convertitori di energia elettrica Sensori ed attuatori elettrici Tecnologie elettriche Tecnologie elettromeccaniche ------------------------------------------------------------ MISURE ELETTRICHE Misure a iperfrequenze Misure di compatibilita' elettromagnetica Misure e collaudo di macchine ed impianti elettrici Misure elettriche Misure elettroniche Misure in alta tensione Misure per l'automazione e la produzione industriale Misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi Misure su sistemi di trasmissione e telemisure --------------------------------------------------------------------- A - 41 CALCOLO NUMERICO e Analisi numerica PROGRAMMAZIONE Calcolo numerico Calcolo parallelo Laboratorio di programmazione e calcolo Matematica computazionale Metodi di approssimazione Metodi numerici per l'ingegneria Metodi numerici per l'ottimizzazione Metodi numerici per la grafica ------------------------------------------------------------ COMPLEMENTI di MATEMATICA Matematica applicata per le APPLICAZIONI Metodi e modelli matematici per le applicazioni Metodi matematici per l'ingegneria ------------------------------------------------------------ TEORIA dei SISTEMI Sistemi di elaborazione Sistemi operativi Programmazione Sistemi di elaborazione dell'informazione --------------------------------------------------------------------- A - 43 ARTE NAVALE Architettura navale Geometria dei galleggianti Meccanica dei veicoli marini non convenzionali Progettazione dei mezzi marini Progettazione dell'elica Progetto del naviglio minore Progetto della nave Sperimentazione navale Statica della nave Tenuta della nave al mare ------------------------------------------------------------ ASTRONOMIA NAUTICA Astronomia ------------------------------------------------------------ COSTRUZIONI NAVALI Allestimento navale Costruzioni navali Esercizio della nave Imbarcazioni da diporto Mezzi sottomarini Navi mercantili Navi militari Navi speciali Piattaforme e mezzi marini Sicurezza della nave Tecnologia delle costruzioni navali ------------------------------------------------------------ METEOROLOGIA e OCEANOGRAFIA Fisica dell'atmosfera Meteorologia Oceanografia Oceanografia costiera Oceanografia fisica ------------------------------------------------------------ TEORIA e MANOVRE della NAVE Manovrabilita' e governabilita' della nave --------------------------------------------------------------------- A - 46 ECONOMIA AZIENDALE Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche Economia delle imprese pubbliche Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche ------------------------------------------------------------ ECONOMIA POLITICA Analisi economica Istituzioni di economia Storia dell'economia politica ------------------------------------------------------------ POLITICA ECONOMICA Politica del lavoro Politica economica europea Programmazione economica ------------------------------------------------------------ STATISTICA ECONOMICA Statistica Storia della statistica ------------------------------------------------------------ DIRITTO AMMINISTRATIVO Diritto degli enti locali Diritto processuale amministrativo Contabilita'' di Stato ------------------------------------------------------------ DIRITTO COMMERCIALE Diritto Fallimentare Diritto Commerciale Comunitario Diritto Industriale ------------------------------------------------------------ DIRITTO PUBBLICO GENERALE Istituzioni Di Diritto Pubblico Nozioni Giuridiche Fondamentali Diritto Costituzionale ------------------------------------------------------------ ISTITUZIONI DI DIRITTO Diritto Civile PRIVATO Nozioni Giuridiche Fondamentali --------------------------------------------------------------------- A - 54 STORIA dell'ARTE (1^ Storia dell'arte medioevale ANNUALITA') Storia dell'arte moderna ------------------------------------------------------------ STORIA dell'ARTE (2^ Letteratura artistica ANNUALITA') Storia dell'architettura Storia dell'arte contemporanea Storia dell'arte medioevale Storia dell'arte moderna Storia dell'urbanistica Storia della critica d'arte Teorie e storia del disegno industriale Teorie e storia del restauro ------------------------------------------------------------ FENOMENOLOGIA degli STILI Estetica Storia dell'arte contemporanea ------------------------------------------------------------ SEMIOLOGIA delle ARTI Metodologia della critica delle arti Metodologia della storia dell'arte Semiotica delle arti Storia della critica d'arte ------------------------------------------------------------ TEORIA delle FORME Letteratura artistica Storia comparata dell'arte dei paesi europei ------------------------------------------------------------ STORIA dell'ARTE Storia dell'arte medioevale Storia dell'arte moderna ---------------------------------------------------------------------
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| Art. 4
Prove comuni alle diverse classi di concorso
1. Al fine di un complessivo snellimento delle procedure relative alle prove dei concorsi per titoli ed esami ed alle prove di accesso ai percorsi formativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, possono essere previste prove comuni tra diverse classi di concorso.
Note all'art. 4: - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2011, n. 24, S.O. |
| Art. 5
Norme transitorie e finali
1. Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi, che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B del presente regolamento, conseguito il titolo e gli eventuali titoli aggiuntivi richiesti, possono partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. 2. Nella Provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni relative alle classi di concorso di cui al presente regolamento sino alla loro definizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89. 3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998. 4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, si vedano le note all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1983, n. 91: «Art. 12. - (Omissis). 13. La definizione delle classi di concorso relative ad insegnamenti esistenti nel territorio nazionale e' adottata dalla provincia d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.». - Per i riferimenti al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 si vedano le note alle premesse. |
| Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2016
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, n. 520 |
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