Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19
Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 2, comma 416;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado (di seguito Testo unico), ed in particolare l'articolo 405;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli, ed in particolare l'articolo 13;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 64, comma 3;
Visto l'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico tra i quali, alla lettera a), e' indicato il regolamento di razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, ed in particolare l'articolo 14, commi 17, 18, 19, 20 e 21;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ed in particolare l'articolo 23-quinquies;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare l'articolo 1, comma 193;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente il regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, prot. n. 39, concernente il testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, recante costituzione di ambiti disciplinari per classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' scientifica e tecnologica e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree, previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra diplomi di laurea del pregresso ordinamento;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale e' stato adottato il Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;
Ritenuto di poter procedere all'emanazione del presente decreto anche in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola, ai sensi del richiamato articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 90 del 2014;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 agosto 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 settembre 2015 e del 22 ottobre 2015;
Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, contiene disposizioni di revisione dell'attuale assetto ordinamentale delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento.

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti).- (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605, lett c)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
(Omissis).
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello
stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo
piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione
del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione
realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita'
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonche' di verificare, al fine della gestione della fase
transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali
adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi
successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge le graduatorie permanenti di cui
all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
in possesso di abilitazione, e con riserva del
conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
frequentano, alla data di entrata in vigore della presente
legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del
predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della
musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva
si intende sciolta con il conseguimento del titolo di
abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la
valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi
nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla
predisposizione del piano per l'assunzione a tempo
indeterminato per il personale docente previsto dalla
presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre
2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h),
della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso
dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro
la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle
graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007,
privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla
data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3
maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione nel
secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento
musicale nella scuola media previsto dall'art. 1, comma
2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato
gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta
completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla
nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove
concorsuali della procedura riservata bandita con decreto
del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa
procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati
ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per
cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione
al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si
procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato
alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite
con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4 ª serie speciale, n. 100 del 20
dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3
ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di
ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime
procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle
rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi
corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a
domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi
a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive
graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al
corso di formazione previsto dal precedente periodo deve
essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio. Le nomine, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime
procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso
riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre
2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda,
coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima
procedura il corso di formazione, superando il successivo
esame finale, ma che risultano privi del requisito di
almeno un anno di incarico di presidenza.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 416 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«416. Nelle more del complessivo processo di riforma
della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti,
anche al fine di assicurare regolarita' alle assunzioni di
personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e
disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause
che determinano la formazione di precariato, con
regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione
e dal Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario da rendere entro il termine di
quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento
puo' essere comunque adottato, e' definita la disciplina
dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale e
dell'attivita' procedurale per il reclutamento del
personale docente, attraverso concorsi ordinari, con
cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente per il reclutamento del personale
docente, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio
delle assunzioni. E' comunque fatta salva la validita'
delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati
l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 405 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ( Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115,
S.O.:
«Art. 405 (Norme comuni ai concorsi per il reclutamento
del personale docente). - 1. Il Ministro della pubblica
istruzione, provvede, con proprio decreto, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla
revisione periodica della tipologia delle classi di
concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, ivi
compresi quelli dei conservatori di musica e delle
accademie, in modo che esse corrispondano ad ampie aree
disciplinari, pur nel rispetto di un'adeguata
specializzazione.».
- Il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28
marzo 2003, n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 novembre 2005, n. 257, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1
febbraio 2007, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela
dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2007, n. 77,
S.O.:
«Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia
scolastica. Misure in materia di rottamazione di
autoveicoli. Semplificazione del procedimento di
cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca
delle concessioni per la progettazione e la costruzione di
linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli
affidamenti contrattuali nella revoca di atti
amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore). - 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione
secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei,
gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui
all'art. 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al
conseguimento di un diploma di istruzione secondaria
superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226
del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le
parole: «economico,» e «tecnologico», e il comma 8 e'
sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico
si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n.
226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'art. 2 e gli
articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui al comma 1 sono riordinati e
potenziati come istituti tecnici e professionali,
appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento
del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di
istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano
ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e
dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato
sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
e la ricerca e con gli enti locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di
cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da
rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i
regolamenti possono comunque essere adottati, sono
previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione
generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di
indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore
annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei
limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per
i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale
da definire ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera f),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente
riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine
di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di
tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono
adottati entro il 31 luglio 2008.
1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida,
predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e
d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di
realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti
tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e
formazione professionale finalizzati al conseguimento di
qualifiche e diplomi professionali di competenza delle
regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a
1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti
locali e delle regioni, possono essere costituiti, in
ambito provinciale o sub-provinciale, «poli
tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli
istituti professionali, le strutture della formazione
professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma
624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture
che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici
superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui
all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. I «poli» sono costituiti sulla base della
programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della
formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono
alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione
delle strutture formative di competenza regionale. I
«poli», di natura consortile, sono costituiti secondo le
modalita' previste dall'art. 7, comma 10, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e
organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica
e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica
e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi
da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformita' ai loro statuti e alle relative
norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 15, comma 1, dopo la lettera i-septies)
e' aggiunta la seguente: «i-octies) le erogazioni liberali
a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art.
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
b) all'art. 100, comma 2, dopo la lettera o) e'
aggiunta la seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a
favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
c) all'art. 147, comma 1, le parole: «e i-quater)»
sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)».
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54
milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui
all'art. 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere
versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto
anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su
ciascuna delle predette contabilita' speciali ai fini del
relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce,
dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni
parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di
cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui
al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto
e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.
Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una
donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in
ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni
liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli
concernenti la persona fisica o giuridica che le ha
effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a
decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio
2007.
8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dell'art. 1 dopo le parole:
«costituito dal sistema» sono aggiunte le seguenti:
«dell'istruzione secondaria superiore» e conseguentemente
le parole: «dei licei» sono soppresse; al medesimo comma,
le parole: «Esso e' il secondo grado in cui» sono
sostituite dalle seguenti: «Assolto l'obbligo di istruzione
di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nel secondo ciclo»;
b) all'art. 2, comma 3, i riferimenti agli allegati
C/3 e C/8 sono soppressi;
c) all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, sono
soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;
d) all'allegato B le parole da: «Liceo economico»
fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da: «Liceo
tecnologico» fino alla fine sono soppresse.
8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31,
comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno
riferimento agli istituti tecnici e professionali.
8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma
224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio
previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di
favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il
risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime
giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla
rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di
acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni
dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo
contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse
condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni
anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1
consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2007.
8-quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio,» sono
inserite le seguenti: «ovvero del comune dove e' ubicata la
sede di lavoro,».
8-sexies.
8-septies.
8-octies.
8-novies.
8-decies.
8-undecies.
8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da
8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi
8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a
decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa
legge di conversione e sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari statali incompatibili con le
disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le
clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi
da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la
nullita' del contratto.
8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a
8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e la cui
ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data,
il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data
della richiesta della quietanza da parte del debitore, da
effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
8-quaterdecies.
8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la
realizzazione del Sistema alta velocita' avvenga tramite
affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa
vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi
e con limiti di spesa compatibili con le priorita' ed i
programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie,
nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni
assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in
merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV
S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991
limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta
Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni,
e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova,
comprensiva delle relative interconnessioni, e successive
loro integrazioni e modificazioni;
b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata
al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente
di proseguire nel rapporto convenzionale con la societa'
TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della
linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
8-sexiesdecies. Per effetto delle revoche di cui al
comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati
da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre
1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di
continuita', con RFI S.p.A. e i relativi atti integrativi
prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai
contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
conforme alle previsioni delle direttive comunitarie.
8-septiesdecies.
8-duodevicies. All'art. 21-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
«1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico».
8-undevicies.
8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della
parte seconda della Costituzione per le parti in cui
prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle
gia' attribuite.
8-vicies semel. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 64, commi 3 e 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147 S.O., convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195,
S.O.:
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - (Omissis).
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 14, commi 17, 18, 19,
20 e 21 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
agosto 2012, n. 189, S.O.:
«Art. 14 (Riduzione delle spese di personale). -
(Omissis).
17. Al personale dipendente docente a tempo
indeterminato che, terminate le operazioni di mobilita' e
di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria
classe di concorso nella provincia in cui presta servizio,
e' assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto
nella medesima provincia, con priorita' sul personale a
tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi
d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il
docente non e' in possesso della relativa abilitazione o
idoneita' all'insegnamento, purche' il medesimo possegga
titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per
l'accesso all'insegnamento nello specifico grado
d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno
scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del
previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia
frequentato un apposito corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti
scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi
dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima
provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni
in cui si applichino le lettere a) e b), purche' detto
personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle
medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante
l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale
della medesima provincia in esubero nella relativa classe
di concorso o che si trovi in situazioni in cui si
applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia
stata gia' disposta la messa a disposizione di detto
personale e purche' non sia gia' diversamente utilizzato ai
sensi delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi
utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere e'
utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze
brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella
medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero
per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche
nel caso ne sia stata gia' disposta la messa a
disposizione.
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e)
del comma 17 sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla
base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici
scolastici regionali ai sensi del comma 20.
19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente
assegnato ad un posto ai sensi dei commi 17 e 18 percepisce
lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui e'
impegnato, qualora superiore a quello gia' in godimento.
Nei casi di cui alla lettera e) del comma 17, la differenza
e' erogata dall'istituto scolastico in cui e' prestato il
servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine
assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la
differenza a favore del dipendente e' erogata a mezzo dei
ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e
periodicamente aggiornano un piano di disponibilita' ed
utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare
a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate,
anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei
dirigenti scolastici.
21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi
da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
cui all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
(Omissis).».
- Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n.
214 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128 (Misure urgenti in materia di
istruzione, universita' e ricerca), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2013, n. 264.
- Si riporta il testo dell'art. 23-quinquies del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2014, n. 190,
S.O.:
«Art. 23-quinquies (Interventi urgenti per garantire il
regolare avvio dell'anno scolastico). - 1. Nelle more del
riordino e della costituzione degli organi collegiali della
scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti
adottati in assenza del parere dell'organo collegiale
consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non
oltre il 31 dicembre 2015, non sono dovuti i relativi
pareri obbligatori e facoltativi.
2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica
istruzione sono bandite entro il 30 settembre 2015. In via
di prima applicazione e nelle more del riordino degli
organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma
9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,
stabilisce le modalita' di elezione del predetto organo,
anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a),
del citato art. 2.».
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 193, della legge
13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«193. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4,
lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, non si applica per la procedura del piano
straordinario di assunzioni.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge n. 112 del 2008), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2009, n. 151.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio
2009, n. 162.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti professionali, a norma del citato art. 64,
comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti tecnici, a norma del citato art. 64, comma
4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
del citato art. 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
giugno 2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
2013, n. 52 ( Regolamento di organizzazione dei percorsi
della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei,
a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30
gennaio 1998 concernente il testo coordinato delle
disposizioni in materia di ordinamento delle classi di
concorso a cattedre e a posti di insegnamento
tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed
istituti di istruzione secondaria ed artistica, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 12
febbraio 1998, n. 35.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10
agosto 1998, n. 354 (Costituzione di ambiti disciplinari
per classi di concorso finalizzata allo snellimento delle
procedure concorsuali ed altre procedure connesse) e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1998 n.
270, SO n. 192.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270
(Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004 n. 266.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22,
con cui sono state individuate le classi di lauree
specialistiche corrispondenti alle lauree, previste dal
pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso
all'insegnamento, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del M.I.U.R.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra diplomi
di laurea del pregresso ordinamento, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249
(Definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2,
comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2011, n. 24,
S. O.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 64, comma 4, lettera a), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, si vedano le note
alle premesse.
 
TABELLA A

NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI NOTE:
1) Le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti in possesso di documentazione che certifichi la conoscenza della specifica lingua straniera.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Classi di concorso

1. La Tabella A, allegata al presente regolamento e del quale costituisce parte integrante, individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonche' gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 1998, 22 ottobre 2004, n. 270, e 9 febbraio 2005, n. 22, e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
2. La Tabella B, allegata al presente regolamento e del quale costituisce parte integrante, individua le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonche' gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 1998 e ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88, e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
3. La Tabella A/1, allegata al presente regolamento e del quale fa parte integrante, individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l'accesso alle classi di concorso, ed altri esami di contenuto omogeneo.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30
gennaio 1998, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270
(Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 e'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del M.I.U.R.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
S.O.
 
TABELLA B
NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO,
INSEGNAMENTI RELATIVI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella
scuola secondaria di primo e secondo grado

1. I titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono definiti, per ciascuna classe di concorso, nelle Tabelle A e B del presente regolamento.
2. Il possesso dell'abilitazione o dell'idoneita' all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento. Il possesso dell'idoneita' all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento.
3. I docenti titolari di una delle classi di concorso accorpate, di cui alla tabella A e alla tabella B, sono titolari della nuova classe di concorso risultante dall'accorpamento.
4. I docenti non di ruolo in possesso dell'abilitazione o idoneita' per l'accesso ad una delle classi di concorso accorpate, di cui alla Tabella A ed alla Tabella B, hanno titolo per l'accesso a tutti gli insegnamenti compresi nella nuova classe di concorso risultante dall'accorpamento, ai fini delle procedure concorsuali, nonche' di altre procedure di reclutamento previste dalla legislazione vigente.
5. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 17 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 30 gennaio 1998, si vedano le note alle
premesse.
- Si riportano i testi dei commi 17 e seguenti
dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2012, n. 156, S.O.:
«Art. 14 (Riduzione delle spese di personale). -
(Omissis).
«Art. 17. Al personale dipendente docente a tempo
indeterminato che, terminate le operazioni di mobilita' e
di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria
classe di concorso nella provincia in cui presta servizio,
e' assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto
nella medesima provincia, con priorita' sul personale a
tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi
d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il
docente non e' in possesso della relativa abilitazione o
idoneita' all'insegnamento, purche' il medesimo possegga
titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per
l'accesso all'insegnamento nello specifico grado
d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno
scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del
previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia
frequentato un apposito corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti
scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi
dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima
provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni
in cui si applichino le lettere a) e b), purche' detto
personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle
medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante
l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale
della medesima provincia in esubero nella relativa classe
di concorso o che si trovi in situazioni in cui si
applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia
stata gia' disposta la messa a disposizione di detto
personale e purche' non sia gia' diversamente utilizzato ai
sensi delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi
utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere e'
utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze
brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella
medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero
per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche
nel caso ne sia stata gia' disposta la messa a
disposizione;
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e)
del comma 17 sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla
base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici
scolastici regionali ai sensi del comma 20.
19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente
assegnato ad un posto ai sensi dei commi 17 e 18 percepisce
lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui e'
impegnato, qualora superiore a quello gia' in godimento.
Nei casi di cui alla lettera e) del comma 17, la differenza
e' erogata dall'istituto scolastico in cui e' prestato il
servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine
assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la
differenza a favore del dipendente e' erogata a mezzo dei
ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e
periodicamente aggiornano un piano di disponibilita' ed
utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare
a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate,
anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei
dirigenti scolastici.
20-bis. Il personale docente di cui al comma 17,
alinea, che per l'anno scolastico 2013-2014 non sia
proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento
delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere
a), b) e c), puo' essere collocato in quiescenza dal 1º
settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per
l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto
2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in
vigore dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di
fine rapporto comunque denominato si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 11, lettera a),
numeri 1) e 2), del presente decreto.
21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi
da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
cui all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
22. Il comma 5 dell'art. 25 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega
ai docenti di compiti non costituisce affidamento di
mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in
cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai
sensi dell'art. 459 del decreto legislativo n. 297 del
1994. Il docente delegato puo' essere retribuito
esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la
remunerazione accessoria presso la specifica istituzione
scolastica od educativa ai sensi dell'art. 88, comma 2,
lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.
23. Per l'anno 2012 le unita' complessive di personale
diplomatico e amministrativo e del contingente degli
esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 inviate all'estero
non possono essere superiori a quelle rispettivamente in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui
agli articoli 152 e 157 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti
retributivi e non si sostituiscono 100 unita' di personale
cessato.
25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle
spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente
di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.
26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 e'
ridotta di euro 2.800.000.
27. All'art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
«5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la
quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, degli stanziamenti di cui
al comma 5 e' destinata al rimborso forfetario alle regioni
delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali
sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio
per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali.
Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede
a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento
del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in
proporzione all'organico di diritto delle regioni con
riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun
esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le
istituzioni scolastiche ed educative statali non sono
tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti
medico-legali di cui al primo periodo.».
 
TABELLA A/1
OMOGENEITA' DEGLI ESAMI PREVISTI NEI PIANI DI STUDIO DEI TITOLI DI
VECCHIO ORDINAMENTO PER L'ACCESSO ALLE CLASSI DI CONCORSO
LIMITATAMENTE AI TITOLI PREVISTI DALLA TABELLA "A" NELLA COLONNA
DEI TITOLI PREVISTI DAL D.M. 39/1998).


===================================================================== CLASSE ESAMI PREVISTI NELLA
DI COLONNA DELLE NOTE DELLA ESAMI OMOGENEI CONCORSO TABELLA A ===================================================================== A - 01 FENOMENOLOGIA DEGLI STILI Estetica
Storia dell'arte contemporanea
------------------------------------------------------------
SEMIOTICA DELLE ARTI Metodologia della critica delle
arti
Metodologia della storia
dell'arte
Storia della critica d'arte
------------------------------------------------------------
STORIA DELL'ARTE Storia dell'arte medioevale
Storia dell'arte moderna
------------------------------------------------------------
TEORIA DELLE FORME Letteratura artistica
Storia comparata dell'arte dei
paesi europei --------------------------------------------------------------------- A - 11 LINGUA ITALIANA Didattica della lingua italiana
Grammatica italiana
Linguistica italiana
Storia della lingua italiana
------------------------------------------------------------
LINGUA LATINA Didattica del latino
Filologia latina
Grammatica latina
Storia della lingua latina
------------------------------------------------------------
STORIA (1^ ANNUALITA') Storia contemporanea
Storia moderna
------------------------------------------------------------
STORIA (2^ ANNUALITA') Storia greca
Storia medioevale
Storia romana
------------------------------------------------------------
GEOGRAFIA Geografia umana
Teoria e metodi della geografia --------------------------------------------------------------------- A - 12 LINGUA ITALIANA Didattica della lingua italiana
Grammatica italiana
Linguistica italiana
Storia della lingua italiana
------------------------------------------------------------
LINGUA LATINA Didattica del latino
Filologia latina
Grammatica latina
Storia della lingua latina
------------------------------------------------------------
STORIA (1^ ANNUALITA') Storia contemporanea
Storia moderna
------------------------------------------------------------
STORIA (2^ ANNUALITA') Storia greca
Storia medioevale
Storia romana
------------------------------------------------------------
GEOGRAFIA Geografia umana
Teoria e metodi della geografia --------------------------------------------------------------------- A - 13 LINGUA ITALIANA Didattica della lingua italiana
Grammatica italiana
Linguistica italiana
Storia della lingua italiana
------------------------------------------------------------
LINGUA LATINA Didattica del latino
Filologia latina
Grammatica latina
Storia della lingua latina
------------------------------------------------------------
GEOGRAFIA Geografia umana
Teoria e metodi della geografia --------------------------------------------------------------------- A - 15 IGIENE Igiene
Educazione sanitaria
Epidemiologia
Igiene applicata
Igiene scolastica
Medicina preventiva,
riabilitativa e sociale
Metodologia epidemiologica ed
igiene --------------------------------------------------------------------- A - 17 FENOMENOLOGIA DEGLI STILI Estetica
Storia dell'arte contemporanea
------------------------------------------------------------
SEMIOTICA DELLE ARTI Metodologia della critica delle
arti
Metodologia della storia
dell'arte
Storia della critica d'arte
------------------------------------------------------------
STORIA DELL'ARTE Storia dell'arte medioevale
Storia dell'arte moderna
------------------------------------------------------------
TEORIA DELLE FORME Letteratura artistica
Storia comparata dell'arte dei
paesi europei --------------------------------------------------------------------- A - 18 AREA FILOSOFICA Filosofia della scienza
Filosofia morale
Filosofia teoretica
Logica
Storia della filosofia
Storia della filosofia
contemporanea
Storia della scienza
------------------------------------------------------------
AREA PEDAGOGICA Didattica generale
Pedagogia generale
Pedagogia sperimentale
Storia della pedagogia
Tecnologia dell'istruzione
------------------------------------------------------------
AREA PSICOLOGICA Epistemologia genetica
Psicologia dello sviluppo
Psicologia di comunita'
Psicologia generale
Psicologia sociale
Psicopatologia dello sviluppo
------------------------------------------------------------
AREA SOCIOLOGICA Metodologia e tecnica della
ricerca sociale
Sociologia dell'organizzazione
Sociologia della comunicazione
Sociologia delle comunicazioni
di massa
Sociologia generale
Teoria e tecniche delle
comunicazioni di massa --------------------------------------------------------------------- A - 21 GEOGRAFIA 2^ ANNUALITA' Cartografia
Geografia regionale
Geografia urbana e regionale
Storia della geografia e delle
esplorazioni
------------------------------------------------------------
GEOGRAFIA POLITICA ed Cartografia tematica
ECONOMICA Geografia economica
Geografia dello sviluppo
------------------------------------------------------------
GEOGRAFIA UMANA Geografia delle lingue --------------------------------------------------------------------- A - 22 LINGUA ITALIANA Didattica della lingua italiana
Grammatica italiana
Linguistica italiana
Storia della lingua italiana
------------------------------------------------------------
LINGUISTICA GENERALE Glottodidattica
Glottologia
Sociolinguistica
Storia della linguistica
------------------------------------------------------------
LINGUA LATINA Didattica del latino
Filologia latina
Grammatica latina
Storia della lingua latina
------------------------------------------------------------
STORIA Storia contemporanea
Storia greca
Storia medioevale
Storia moderna
Storia romana
------------------------------------------------------------
GEOGRAFIA Geografia umana
Teoria e metodi della geografia --------------------------------------------------------------------- A - 23 LINGUISTICA GENERALE Glottodidattica
Glottologia --------------------------------------------------------------------- A - 24 LINGUISTICA GENERALE Glottodidattica
Glottologia --------------------------------------------------------------------- A - 29 SEMIOLOGIA DELLA MUSICA Estetica musicale
Metodologia dell'educazione
musicale
Metodologia della critica della
musica
------------------------------------------------------------
STORIA DELLA MUSICA Storia della musica medioevale e
rinascimentale
Storia della musica moderna e
contemporanea
------------------------------------------------------------
TEORIA MUSICALE Storia delle teorie musicali --------------------------------------------------------------------- A - 30 SEMIOLOGIA DELLA MUSICA Estetica musicale
Metodologia dell'educazione
musicale
Metodologia della critica della
musica
------------------------------------------------------------
STORIA DELLA MUSICA Storia della musica medioevale e
rinascimentale
Storia della musica moderna e
contemporanea
------------------------------------------------------------
TEORIA MUSICALE Storia delle teorie musicali --------------------------------------------------------------------- A - 33 AERONAUTICA GENERALE Dinamica del volo
Dinamica del volo
dell'elicottero
Dinamica del volo spaziale
Meccanica del volo
Meccanica del volo
dell'elicottero
Meccanica del volo spaziale
Progetto generale di velivoli
Sperimentazione di voli
Tecniche di simulazioni del volo
------------------------------------------------------------
ASSISTENZA AL VOLO E Fotogrammetria
CONTROLLO DEL TRAFFICO Fotogrammetria applicata
AEREO Geodesia
Misure geodetiche
Tecniche topografiche di
precisione
Telerilevamento
Topografia
------------------------------------------------------------
METEOROLOGIA Fisica dell'atmosfera
Laboratorio di fisica
dell'ambiente
Laboratorio di fisica terrestre
------------------------------------------------------------
NAVIGAZIONE AEREA Sistemi e navigazione
aerospaziali
Sistemi di misura aerospaziali
Sistemi di telemisura
aerospaziali
Sistemi aerospaziali di
telerilevamento
Strumentazione aeronautica --------------------------------------------------------------------- A - 37 TOPOGRAFIA Fotogrammetria --------------------------------------------------------------------- A - 39 ARTE DELLA NAVE Architettura navale
Geometria dei galleggiamenti
------------------------------------------------------------
COSTRUZIONI MARITTIME Allestimento navale
Costruzioni navali
Esercizio della nave
Imbarcazioni da diporto
Mezzi sottomarini
Navi mercantili
Navi militari
Navi speciali
Piattaforme e mezzi marini
Tecnologia delle costruzioni
navali
------------------------------------------------------------
DISEGNO Disegno tecnico della nave
------------------------------------------------------------
TEORIA E MANOVRA DELLA NAVE Manovrabilita' e governo della
nave --------------------------------------------------------------------- A - 40 IMPIANTI ELETTRICI Applicazioni industriali
elettriche
Azionamenti elettrici
Azionamenti elettrici per
l'automazione
Conversione elettrotermica
Conversione statica dell'energia
elettrica
Costruzioni elettromeccaniche
Elettronica industriale di
potenza
Energetica elettrica
Enertronica
Materiali per l'ingegneria
elettrica
Metodologie di progettazione di
macchine elettriche
Micromotori elettrici
Modellistica dei sistemi
elettromeccanici
Prolulsione elettrica
Prove e collaudo di convertitori
di energia elettrica
Sensori ed attuatori elettrici
Tecnologie elettriche
Tecnologie elettromeccaniche
------------------------------------------------------------
MACCHINE ELETTRICHE Applicazioni industriali
elettriche
Azionamenti elettrici
Azionamenti elettrici per
l'automazione
Conversione elettrotermica
Conversione statica della
energia elettrica
Costruzioni elettromeccaniche
Elettronica industriale di
potenza
Energetica elettrica
Enertronica
Materiali per l'ingegneria
elettrica
Metodologie di progettazione di
macchine elettriche
Micromotori elettrici
Modellistica dei sistemi
elettromeccanici
Propulsione elettrica
Prove e collaudo di convertitori
di energia elettrica
Sensori ed attuatori elettrici
Tecnologie elettriche
Tecnologie elettromeccaniche
------------------------------------------------------------
MISURE ELETTRICHE Misure a iperfrequenze
Misure di compatibilita'
elettromagnetica
Misure e collaudo di macchine ed
impianti elettrici
Misure elettriche
Misure elettroniche
Misure in alta tensione
Misure per l'automazione e la
produzione industriale
Misure per la diagnostica e la
qualificazione di componenti e
sistemi
Misure su sistemi di
trasmissione e telemisure --------------------------------------------------------------------- A - 41 CALCOLO NUMERICO e Analisi numerica
PROGRAMMAZIONE Calcolo numerico
Calcolo parallelo
Laboratorio di programmazione e
calcolo
Matematica computazionale
Metodi di approssimazione
Metodi numerici per l'ingegneria
Metodi numerici per
l'ottimizzazione
Metodi numerici per la grafica
------------------------------------------------------------
COMPLEMENTI di MATEMATICA Matematica applicata
per le APPLICAZIONI Metodi e modelli matematici per
le applicazioni
Metodi matematici per
l'ingegneria
------------------------------------------------------------
TEORIA dei SISTEMI Sistemi di elaborazione
Sistemi operativi
Programmazione
Sistemi di elaborazione
dell'informazione --------------------------------------------------------------------- A - 43 ARTE NAVALE Architettura navale
Geometria dei galleggianti
Meccanica dei veicoli marini non
convenzionali
Progettazione dei mezzi marini
Progettazione dell'elica
Progetto del naviglio minore
Progetto della nave
Sperimentazione navale
Statica della nave
Tenuta della nave al mare
------------------------------------------------------------
ASTRONOMIA NAUTICA Astronomia
------------------------------------------------------------
COSTRUZIONI NAVALI Allestimento navale
Costruzioni navali
Esercizio della nave
Imbarcazioni da diporto
Mezzi sottomarini
Navi mercantili
Navi militari
Navi speciali
Piattaforme e mezzi marini
Sicurezza della nave
Tecnologia delle costruzioni
navali
------------------------------------------------------------
METEOROLOGIA e OCEANOGRAFIA Fisica dell'atmosfera
Meteorologia
Oceanografia
Oceanografia costiera
Oceanografia fisica
------------------------------------------------------------
TEORIA e MANOVRE della NAVE Manovrabilita' e governabilita'
della nave --------------------------------------------------------------------- A - 46 ECONOMIA AZIENDALE Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche
Economia delle imprese pubbliche
Programmazione e controllo delle
amministrazioni pubbliche
------------------------------------------------------------
ECONOMIA POLITICA Analisi economica
Istituzioni di economia
Storia dell'economia politica
------------------------------------------------------------
POLITICA ECONOMICA Politica del lavoro
Politica economica europea
Programmazione economica
------------------------------------------------------------
STATISTICA ECONOMICA Statistica
Storia della statistica
------------------------------------------------------------
DIRITTO AMMINISTRATIVO Diritto degli enti locali
Diritto processuale
amministrativo
Contabilita'' di Stato
------------------------------------------------------------
DIRITTO COMMERCIALE Diritto Fallimentare
Diritto Commerciale Comunitario
Diritto Industriale
------------------------------------------------------------
DIRITTO PUBBLICO GENERALE Istituzioni Di Diritto Pubblico
Nozioni Giuridiche Fondamentali
Diritto Costituzionale
------------------------------------------------------------
ISTITUZIONI DI DIRITTO Diritto Civile
PRIVATO Nozioni Giuridiche Fondamentali --------------------------------------------------------------------- A - 54 STORIA dell'ARTE (1^ Storia dell'arte medioevale
ANNUALITA') Storia dell'arte moderna
------------------------------------------------------------
STORIA dell'ARTE (2^ Letteratura artistica
ANNUALITA') Storia dell'architettura
Storia dell'arte contemporanea
Storia dell'arte medioevale
Storia dell'arte moderna
Storia dell'urbanistica
Storia della critica d'arte
Teorie e storia del disegno
industriale
Teorie e storia del restauro
------------------------------------------------------------
FENOMENOLOGIA degli STILI Estetica
Storia dell'arte contemporanea
------------------------------------------------------------
SEMIOLOGIA delle ARTI Metodologia della critica delle
arti
Metodologia della storia
dell'arte
Semiotica delle arti
Storia della critica d'arte
------------------------------------------------------------
TEORIA delle FORME Letteratura artistica
Storia comparata dell'arte dei
paesi europei
------------------------------------------------------------
STORIA dell'ARTE Storia dell'arte medioevale
Storia dell'arte moderna ---------------------------------------------------------------------


 
Art. 4

Prove comuni alle diverse classi di concorso

1. Al fine di un complessivo snellimento delle procedure relative alle prove dei concorsi per titoli ed esami ed alle prove di accesso ai percorsi formativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, possono essere previste prove comuni tra diverse classi di concorso.

Note all'art. 4:
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249
(Definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2,
comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2011, n. 24,
S.O.
 
Art. 5

Norme transitorie e finali

1. Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi, che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B del presente regolamento, conseguito il titolo e gli eventuali titoli aggiuntivi richiesti, possono partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
2. Nella Provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni relative alle classi di concorso di cui al presente regolamento sino alla loro definizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249, si vedano le note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 13, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4
dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1983, n. 91:
«Art. 12. - (Omissis).
13. La definizione delle classi di concorso relative ad
insegnamenti esistenti nel territorio nazionale e' adottata
dalla provincia d'intesa con il Ministero della pubblica
istruzione.».
- Per i riferimenti al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 30 gennaio 1998 si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, n. 520
 
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