Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 gennaio 2016
Assegnazione delle risorse finanziarie all'Associazione della Croce Rossa italiana e all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana per il primo semestre 2016.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni:
l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa, siano trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce rossa italiana, promossa dai soci della C.R.I., la quale e' persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del Codice civile, e' iscritta di diritto nel registro nazionale, nonche' nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, e' di interesse pubblico, e' ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed e' posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;
l'art. 2, comma 1, che dispone che la C.R.I. sia riordinata secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 2012 e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa italiana» (Ente), mantenendo la personalita' giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non piu' associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione;
l'art. 2, comma 5, che stabilisce che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla C.R.I. nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonche' risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, per l'anno 2016, siano attribuite all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
l'art. 6, comma 2, che dispone che alla data del 1° gennaio 2016 il personale della C.R.I. e quindi dell'Ente sia utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente e che entro i successivi 90 giorni l'Associazione definisca un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017 e dispone altresi' che il predetto organico sia valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'art. 2, comma 5, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a cio' destinate;
l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilita' del personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo (il medesimo art. 6, comma 6, nel testo previgente rispetto alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabiliva la possibilita' per altre Amministrazioni Pubbliche di assumere personale della C.R.I. e disponeva, conseguentemente, l'assegnazione in favore delle medesime amministrazioni pubbliche di quota parte delle risorse finanziare destinate all'Associazione e all'Ente);
l'art. 6, comma 7, che prevede assunzioni, con procedure di mobilita', da parte degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della C.R.I. e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni, stabilendo altresi' che i conseguenti oneri a carico dei predetti enti siano finanziati con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla C.R.I. e quindi all'Ente;
l'art. 8, comma 2, che dispone, fra l'altro, che il finanziamento annuale all'associazione non possa superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e all'Associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2016 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2017;
Vista la delibera del CIPE 29 aprile 2015, n. 52, recante la Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 19 agosto 2015, nella quale e' stabilito, quale concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana, l'importo di 146.412.742 euro;
Vista la nota del Ministero della salute - Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, del 28 dicembre 2015, prot. 43208-P, nella quale, alla luce di quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 178 del 2012, si rappresenta che:
non hanno avuto concreta applicazione le disposizioni di cui al richiamato art. 6, comma 6, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, in materia di mobilita' del personale della C.R.I. verso altre pubbliche amministrazioni;
per il primo semestre del 2016, la quota del finanziamento oggetto di gestione da parte di questo Ministero e' da assegnare alla costituenda Associazione nella percentuale del 7,85% delle risorse disponibili e all'Ente nella restante parte;
per il periodo successivo, si rendera' necessario un progressivo aggiustamento del riparto delle risorse finanziarie fra l'Ente e all'Associazione, in relazione alla progressiva dismissione concreta di funzioni da parte dell'Ente e della corrispondente relativa acquisizione da parte dell'Associazione;
Considerata pertanto la necessita' di procedere, in attuazione di quanto disposto dai citati art. 2, comma 5 e art. 8, comma 2, alla determinazione del finanziamento complessivo disponibile, a valere sul finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale, pari al finanziamento stabilito per il 2014 (146.412.742 euro), ridotto del 10 per cento per l'anno 2016, per un valore complessivamente pari a 131.771.467,80 euro, e ridotto del 20 per cento per l'anno 2017, per un valore complessivamente pari a 117.130.193,60 euro;
Ritenuto, inoltre, di procedere all'assegnazione delle risorse in favore dell'Ente e dell'Associazione, secondo le indicazioni fornite dal competente Ministero della salute, limitatamente al primo semestre dell'anno 2016, rinviando ad uno o piu' decreti successivi l'assegnazione delle restanti risorse;
Ritenuto pertanto di assegnare all'Associazione la percentuale del 7,85% del finanziamento semestrale, per un controvalore pari a 5.172.030,11 euro, e all'Ente la percentuale del 92,15% del finanziamento semestrale, per un controvalore pari a 60.713.703,79 euro;

Decreta:

Art. 1

Per le finalita' di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il finanziamento disponibile, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, risulta pari a 131.771.467,80 euro per l'anno 2016 e a 117.130.193,60 euro per l'anno 2017.
Per il primo semestre dell'anno 2016 e' assegnato l'importo di 5.172.030,11 euro in favore dell'Associazione della Croce rossa italiana e l'importo di 60.713.703,79 euro in favore dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana.
 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2016

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 250
 
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