Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
CIRCOLARE 10 febbraio 2016, n. 101/2016
Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali.


La presente circolare sostituisce la precedente n. 84 del 10 aprile 2006 e disciplina gli interventi dello Stato a favore di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali nonche' di Edizioni nazionali in base a quanto previsto dalla legge 1° dicembre 1997, n. 420, d'ora in avanti citata con il solo riferimento «legge», e successive modifiche e integrazioni.
La stessa viene emanata ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Sono ammessi a presentare istanza enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonche' amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 2, legge 1° dicembre 1997, n. 420.
Art. 1

Istanze. Modalita' di presentazione

1. L'istanza di istituzione di Comitati nazionali per l'ammissione ai relativi contributi, recante marca da bollo solamente in caso di istanze presentate da soggetti privati, e regolarmente firmata dal soggetto promotore, deve essere trasmessa, entro il 31 marzo dell'anno precedente all'anno delle celebrazioni al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma.
2. L'istanza di istituzione di Edizioni Nazionali recante marca da bollo solo in caso di istanze presentate da soggetti privati, e regolarmente firmata dal soggetto promotore, deve essere trasmessa, entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma.
3. L'istanza di rifinanziamento di Comitati nazionali o di edizioni Nazionali, precedentemente gia' approvati, in regola con la normativa sul bollo e debitamente firmata dal presidente del Comitato nazionale o dell'Edizione nazionale, dovra' essere, parimenti, presentata entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di istituzione.
4. E' possibile effettuare la consegna dell'istanza a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnando a mano il plico all'indirizzo sopra indicato.
L'istanza, sia di prima istituzione che di rifinanziamento, puo' essere inoltrata, in alternativa a quanto previsto al comma 1, ma sempre entro il termine del 31 marzo, mediante Posta elettronica certificata (PEC), per gli istituti che ne siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1, (Codice amministrazione digitale), al seguente indirizzo PEC:
mbac-dg-bid.servizio2@mailcert.beniculturali.it
 
Art. 2

Comitati Nazionali

Le istanze di istituzione di Comitati nazionali devono essere presentate l'anno precedente rispetto alla data della ricorrenza e l'inizio delle celebrazioni o manifestazioni che si intendano realizzare.
Le celebrazioni o manifestazioni culturali dovranno concludersi entro tre anni dall'istituzione del comitato nazionale. E' ammessa la proroga fino ad un massimo di due anni nei casi di eccezionale interesse e complessita' organizzativa.
I richiedenti devono inviare, in copia unica, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 1, firmata dal Presidente del comitato promotore dell'iniziativa, una dettagliata relazione tecnica, contenente i seguenti elementi:
obiettivi e programma delle celebrazioni o della manifestazione culturale, con la specifica descrizione delle singole iniziative previste e l'indicazione di modalita', costi previsti, tempi e fasi di realizzazione del programma stesso;
risorse finanziarie necessarie, distinte per fasi di attuazione;
bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma analitica;
elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti nel programma culturale corredato delle relative adesioni;
aggiornata documentazione bibliografica sul personaggio o sul tema proposto;
proposta di designazione degli organi del Comitato nazionale (presidente e segretario-tesoriere).
 
Art. 3

Criteri di valutazione per l'istituzione
o il rifinanziamento dei Comitati nazionali

Ai fini dell'eventuale istituzione dei Comitati nazionali saranno ammessi alla valutazione gli eventi di cui ricorra il primo o i successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale.
Saranno inoltre tenuti in considerazione i programmi celebrativi che prevedano:
manifestazioni a carattere non esclusivamente locale ma con una proiezione e un coinvolgimento anche nazionale e/o internazionale;
eventi o attivita' pluridisciplinari e plurisettoriali (come ad esempio mostre, pubblicazioni, stage, borse di studio e/o di ricerca, rappresentazioni teatrali);
un piano economico che comprenda voci di cofinanziamento da parte di altre amministrazioni o di privati per le attivita' che si propongono;
il coinvolgimento della rete delle istituzioni culturali esistenti sul territorio e/o livello nazionale e internazionale;
progetti e attivita' a carattere innovativo;
identificazione dei fruitori e dei destinatari del progetto di celebrazioni.
Non sono invece ammissibili:
istanze pervenute oltre il termine indicato nel precedente art. 1;
progetti relativi a celebrazioni o manifestazioni da realizzarsi nello stesso anno di presentazione dell'istanza;
progetti generici e/o che non indichino con chiarezza i programmi da realizzare ed i relativi bilanci preventivi;
iniziative a carattere esclusivamente locale.
La Consulta esaminera' le richieste sulla base dei criteri sopra indicati e determinera' altresi' la composizione del Comitato Nazionale.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, i comitati nazionali ammessi a contributo dovranno inviare al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e Istituti culturali - Servizio II patrimonio bibliografico e diritto d'autore, la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate.
Per ogni Comitato nazionale sara' nominato un revisore dei conti designato dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Gli eventuali rimborsi spese graveranno sui fondi assegnati ai Comitati stessi.
L'amministrazione esercitera' il controllo sull'attivita' svolta durante il periodo di svolgimento delle attivita' che prevede la possibilita' di non finanziare ulteriormente il Comitato, qualora l'attivita' non si sia svolta secondo il programma approvato dalla Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali o qualora presenti irregolarita' amministrative.
 
Art. 4

Edizioni Nazionali

Le istanze di istituzione di Edizioni nazionali possono essere presentate nei tempi e con le modalita' di cui al precedente art. 1, comma 2.
Ai fini dell'istituzione di Edizioni nazionali i richiedenti devono inviare, in copia unica, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 1, una dettagliata relazione, firmata in originale, contenente i seguenti elementi:
piano generale dell'edizione nazionale con l'indicazione dell'articolazione interna dell'Edizione e del numero complessivo di volumi previsto per il primo quinquennio a far data dall'eventuale istituzione;
motivazione scientifica della proposta in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali gia' esistenti;
risorse finanziarie necessarie per realizzare il progetto editoriale nel quinquennio indicato;
elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti, corredato delle relative adesioni.
 
Art. 5

Criteri di valutazione per l'istituzione
o il rifinanziamento delle Edizioni Nazionali

La valutazione delle richieste di istituzione o di rifinanziamento delle Edizioni nazionali terra' conto dei seguenti criteri:
sostenibilita' del piano editoriale;
presenza di una rete gia' definita di fruitori, possibilmente non solo nazionali, delle pubblicazioni che verranno edite;
pubblicazione di opere inedite, ovvero, seppur gia' edite, che non abbiano goduto precedentemente di apparato critico o con apparato critico non piu' adeguato;
utilizzo, per la pubblicazione dei volumi, delle tecnologie digitali attraverso siti provvisti di un efficace sistema di conservazione a lungo termine delle memorie digitali.
Inoltre, una volta istituita una Edizione nazionale, l'erogazione del contributo sara' vincolata alla presentazione biennale dell' elenco dei volumi gia' pubblicati e di quelli in corso di stampa.
Le istanze di contributo, per gli anni successivi all'anno di istituzione, firmate in originale dal richiedente, devono essere corredate inoltre di:
programma annuale dei lavori che si intende realizzare;
relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente comprensiva del numero di volumi pubblicati nell'anno e in totale;
bilancio preventivo delle entrate e/o spese redatto in forma analitica;
conto consuntivo relativo all'anno precedente, redatto in forma analitica e dettagliata;
indicazione del numero di codice fiscale e del codice IBAN, sul quale versare l'eventuale contributo.
Il rifinanziamento, presentato nei tempi e con le modalita' di cui al precedente art. 1, comma 3, potra' essere richiesto, sulla base del piano quinquennale di lavoro, che verra' valutato dalla Consulta al fine di decretarne il rifinanziamento annuale fino al raggiungimento del quinquennio previsto per la verifica di cui al comma successivo.
Al raggiungimento del primo quinquennio di attivita' da parte dell'Edizione nazionale, la medesima potra' chiedere un proseguimento per un secondo quinquennio presentando apposito piano editoriale. L'amministrazione valutera' l'attivita' svolta, il numero di pubblicazioni effettuate, l'utilizzo dei fondi ricevuti e l'eventuale presenza di altri finanziamenti da enti pubblici o da privati.
Sulla base di tali informazioni si potra' valutare se concedere l'autorizzazione alla continuazione dell'Edizione nazionale per il secondo quinquennio, non ulteriormente rinnovabile o, al contrario, estinguere l'Edizione nazionale, qualora l'attivita' non si sia svolta secondo il programma approvato dalla Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali.
Le Edizioni nazionali istituite fino all'anno 2015 pur mantenendo la scadenza del piano editoriale gia' presentato, dovranno parimenti presentare un piano di lavoro quinquennale per la valutazione della commissione.
 
Art. 6

Termini di conclusione del procedimento di istituzione
di Comitati nazionali ed Edizioni nazionali

Il procedimento di valutazione delle domande pervenute si intende concluso entro il 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda; qualora entro tale data non venga effettuata comunicazione di concessione la domanda e' da ritenersi non accolta.
 
Art. 7

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento e' il direttore del Serv. II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore, della Direzione generale biblioteche e Istituti culturali.
Roma, 10 febbraio 2016

Il direttore generale
biblioteche e istituti culturali:
Rummo
 
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