Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2016 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2015 |
Valutazione di idoneita' dell'«Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi)», stipulato in data 24 giugno 2015, tra la SISAC e le Organizzazioni sindacali Sumai, Uil Fpl - Federazione Medici, Cisl Medici e Fespa (Segreterie nazionali). (Pos. 1515/15). (Delibera n. 15/365). |
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LA COMMISSIONE
Su proposta del commissario delegato per il settore, consigliere Salvatore Vecchione; Premesso: che, con nota del 17 luglio 2015 (atto pervenuto in data 23 luglio 2015), la SISAC trasmetteva, ai fini della relativa valutazione di idoneita' da parte della Commissione, il testo di una «ipotesi di Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi)», stipulato in data 24 giugno 2015; che la Commissione, in data 24 novembre 2015, provvedeva a trasmettere la predetta ipotesi di Accordo alle associazioni dei consumatori, al fine di acquisire il relativo parere, disposto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di dieci giorni; che, decorso il termine di dieci giorni assegnato, non perveniva alcun parere da parte dell'associazioni dei consumatori; che, pertanto, la Commissione procedeva ad esaminare il testo del codice presentato; Considerato: che la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, all'art. 1, comma 1, definisce, quale servizio pubblico essenziale, quello volto a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita e alla salute; che, conseguentemente, l'attivita' svolta dagli specialisti ambulatoriali e veterinari e dai professionisti sanitari, in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, deve essere assoggettata all'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; che la legge n. 83 del 2000 ha espressamente incluso, con il disposto dell'art. 2 (divenuto art. 2-bis della legge n. 146 del 1990), nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti; che, per quanto riguarda la determinazione dei servizi essenziali, delle prestazioni indispensabili e delle modalita' di effettuazione degli scioperi, l'Accordo citato, allegato alla presente delibera, quale parte integrante della stessa, risulta sostanzialmente conforme alla preesistente regolamentazione, attualmente vigente, nel settore sanitario; che, in particolare, l'«Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi» contiene: l'indicazione di un preavviso di «almeno dieci giorni» per le astensioni degli specialisti e dei professionisti in regime di convenzionamento con il Servizio sanitatio nazionale, nonche' la previsione di precisi obblighi di comunicazione delle astensioni stesse, della relativa durata e delle motivazioni (art. 4, comma 1); la fissazione del termine di cinque giorni per la comunicazione della revoca dell'astensione, al fine di evitare il c.d. «effetto annuncio» (art. 4, comma 1); la precisa indicazione delle modalita' di svolgimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 5); la determinazione, in 48 ore, della durata massima del periodo di astensione (art. 4, comma 4, lettera b)); la previsione, nel caso di proclamazione di scioperi distinti nel tempo, incidenti sul medesimo bacino di utenza, da parte della stessa o di altre organizzazioni sindacali, di un intervallo minimo di 48 ore tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva (art. 4, comma 4, lettera f)); la disciplina delle astensioni collettive nella forma dello sciopero c.d. «virtuale» (art. 4, comma 4, lettera e)); l'individuazione analitica delle prestazioni indispensabili da garantire durante l'astensione (art. 4); il rinvio a protocolli di intesa a livello decentrato (da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo), per un'idonea determinazione (anche a livello territoriale) di appositi contingenti di specialisti e professionisti esonerati dallo sciopero, al fine di garantire le richiamate prestazioni indispensabili (art. 3, comma 2); che la Commissione, attesa la disamina dell'Accordo, non ha ritenuto di dover formulare alcuna osservazione in merito al testo presentato; che, pertanto, l'insieme delle norme contenute nell'Accordo stipulato, in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto di astensione dal lavoro degli specialisti ambulatoriali e veterinari e dei professionisti sanitari, si puo' ritenere coerente con le regole dettate dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione. Valuta idoneo in tutte le sue parti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'allegato «Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi)», stipulato, in data 24 giugno 2015, tra la Sisac e le organizzazioni sindacali Sumai, UIL FPL - Federazione medici, CISL medici e Fespa (segreterie nazionali), che costituisce parte integrante della presente delibera. Dispone la comunicazione della presente delibera alla Sisac, alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Sumai, UIL FPL - Federazione medici, CISL medici e Fespa, al Ministro della salute (con invito all'inoltro ai competenti assessorati regionali), nonche', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai Presidenti delle camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone, inoltre, la pubblicazione dell'«Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi)» e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento dei predetti atti sul sito internet della Commissione. Roma, 21 dicembre 2015
Il Presidente: Alesse |
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TESTO DELL'ACCORDO Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi).
Art. 1. Campo di applicazione e finalita'
1. Il presente Accordo e' applicato a tutti gli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sanitari in rapporto di convenzionamento con il S.S.N. operanti secondo le previsioni del vigente ACN. 2. Le clausole del presente Accordo attuano le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, indicando i livelli minimi essenziali di assistenza sanitaria territoriale e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale convenzionato tenuti a garantirli. 3. Il presente Accordo indica tempi e modalita' per l'espletamento delle procedure di conciliazione e di raffreddamento. 4. Le clausole del presente Accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello nazionale che decentrato. Tutte le disposizioni in tema di preavviso e di durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale, per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2. Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli l e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli l e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nella presente area negoziale sono i seguenti: a) specialistica ambulatoriale e odontoiatria; b) veterinaria; c) attivita' sanitarie ambulatoriali prestate da biologi, psicologi e chimici. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali del comma 1 e' garantita, per ogni settore, nelle forme e nelle modalita' di cui al successivo art. 3, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: a) specialistica ambulatoriale e odontoiatria: visite in assistenza programmata a pazienti terminali; prestazioni urgenti nelle residenze protette; attivita' previste nei piani di protezione civile; ulteriori prestazioni definite nell'ambito degli accordi regionali; b) veterinaria: vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossico infezioni relative ad alimenti di origine animale; vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi; controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica; ispezione veterinaria degli animali morti od in pericolo di vita e conseguente macellazione di urgenza; approvvigionamento carni agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati, nonche' residenze protette ed assistite; attivita' connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti; attivita' previste nei piani di protezione civile; c) attivita' sanitarie ambulatoriali prestate da biologi, psicologi e chimici: prestazioni indispensabili, indifferibili ed urgenti connesse al supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio; referti, denunce, certificazioni ed attivita' connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti; controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e vigilanza, nei casi di urgenza, sugli alimenti e sulle bevande; attivita' previste nei piani di protezione civile.
Art. 3. Contingenti di personale
1. In conformita' agli accordi di cui al comma successivo le aziende individuano, in occasione degli scioperi nei settori della specialistica ambulatoriale e odontoiatria, della veterinaria e delle altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi), i nominativi degli specialisti ambulatoriali, veterinari o professionisti tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso, comunicando cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Lo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista individuato ha il diritto di esprimere, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo sono stabiliti, con appositi protocolli di intesa a livello decentrato, i criteri per la determinazione di contingenti di medici e di professionisti da esonerare dalla partecipazione a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la continuita' delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente Accordo, nonche' per la loro distribuzione territoriale.
Art. 4. Modalita' di effettuazione degli scioperi
1. Le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2 sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati con un preavviso non inferiore a dieci giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le rappresentanze sindacali devono darne comunicazione alle predette amministrazioni almeno cinque giorni prima. 2. Le rappresentanze sindacali che proclamano sciopero, a prescindere dall'ambito territoriale di proclamazione dello stesso, informano con la stessa tempistica di cui al precedente comma la «Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali». 3. La proclamazione degli scioperi relativi a vertenze nazionali vanno comunicati: al Ministero della salute, al Ministero degli interni, alla Presidenza della conferenza delle regioni e a tutti i Presidenti di regione e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze in ambiti regionali vanno comunicati al Presidente della regione o della provincia autonoma, all'assessore alla sanita', a tutti i prefetti delle province della regione; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze a livello di azienda va comunicata all'assessore regionale alla sanita', al direttore generale dell'azienda e al prefetto competente per territorio. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le regioni ed enti interessati sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalita' dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9. 4. Le rappresentanze sindacali comunicano alle amministrazioni interessate la durata delle azioni di sciopero come di seguito elencate: a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non potra' superare, la durata massima di 24 (ventiquattro) ore continuative, anche per quei comparti organizzati per turni. In ogni caso lo sciopero non potra' essere a ridosso di giorni festivi; b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 (quarantotto) ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potra' comunque superare le ventiquattro ore; c) gli scioperi orari della durata inferiore ad un giorno lavorativo si svolgeranno in un unico e continuo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario previsto nell'unita' operativa di riferimento; d) l'area funzionale minima per proclamare uno sciopero e' quella della singola azienda o ente del S.S.N.. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro; e) nel caso in cui l'astensione collettiva si svolga con forme di sciopero «virtuale» che prevedano la regolare prestazione lavorativa, e' trattenuta una quota pari al 50% della retribuzione commisurata alla durata dell'astensione programmata. Tale trattenuta e' destinata a finalita' sociali indicate dall'organizzazione sindacale che indice l'azione di sciopero la quale ne dara' comunicazione all'utenza attraverso gli organi di stampa; f) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva e' fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1. 5. Le azioni di sciopero non saranno effettuate: nel mese di agosto; nei cinque giorni che precedono e che seguono consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; nei cinque giorni che precedono e che seguono consultazioni elettorali regionali e comunali, per i singoli ambiti; nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 6. In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi. 7. L'adesione all'agitazione sindacale comporta la trattenuta del trattamento economico relativo all'intero periodo di astensione dall'attivita' convenzionale. 8. La trattenuta prevista dal precedente comma 7 deve essere effettuate dalla azienda o dall'ente di competenza entro i novanta giorni successivi al termine della agitazione sindacale medesima.
Art. 5. Procedure di raffreddamento e conciliazione
1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. 2. I soggetti incaricati di svolger le procedure di conciliazione sono: a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro; b) in caso di conflitto di livello regionale, il prefetto del capoluogo di regione; c) in caso di conflitto sindacale a livello di azienda, il prefetto del capoluogo di provincia competente. 3. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il medesimo Ministero puo' chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per l'utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dalla apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83. 4. Con le stesse procedure e modalita' di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e di azienda, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle parti per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. 5. Il tentativo si considera altresi' esplicato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. 6. Il periodo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni. 7. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, e' inviato alla Commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovra' contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. 8. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 o nel caso di oggettivi elementi di novita' nella posizione della controparte datoriale. 9. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. 10. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, e' previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine e' fissato in centoventi giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 5.
Art. 6. Comunicazioni
Le aziende o gli enti del S.S.N. sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.
Art. 7. Sanzioni
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi. |
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