Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 12 febbraio 2016 |
Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per i versamenti e gli adempimenti degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015, verificatisi nei territori dei comuni delle Province di Parma e Piacenza. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2015, n. 228, con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio di Parma e Piacenza; Vista la nota prot. PG2016.0033429 del 22 gennaio 2016, con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna chiede la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari con riferimento al territorio dei comuni delle Province di Parma e Piacenza danneggiati dagli stessi eventi atmosferici ed individuati nell'elenco incluso nella nota citata; Fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni che potranno dar luogo alla modifica dell'elenco stesso; Considerato che tali eventi hanno determinato danni ingenti al patrimonio edilizio privato, compreso quello abitativo con conseguente evacuazione di molte famiglie dalle proprie abitazioni, oltre che al tessuto economico e produttivo al sistema delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita' e alle opere di difesa idraulica; Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal citato articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 in favore dei contribuenti colpiti dal predetto evento meteorologico, con riferimento a tutti i comuni individuati nel predetto elenco;
Decreta:
Art. 1.
1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 13 e 14 settembre 2015, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, ovvero nelle frazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato A) al presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2016. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. 3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilita' dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, e' applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 15 luglio 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 2016
Il Ministro: Padoan |
| Allegato A Elenco dei comuni, frazioni e localita' delle province di Piacenza e Parma, individuati ai fini della richiesta di sospensione dei versamenti e adempimenti tributari a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015.
PROVINCIA DI PIACENZA
1. Comune di Bettola; 2. Comune di Bobbio; 3. Comune di Cerignale; 4. Comune di Coli; 5. Comune di Corte Brugnatella; 6. Comune di Farini; 7. Comune di Ferriere; 8. Comune di Gazzola; 9. Comune di Lugagnano; 10. Comune di Morfasso; 11. Comune di Ottone; 12. Comune di Piacenza (frazione Borghetto, frazione Roncaglia, frazione Sant'Antonio loc. Case di Rocco); 13. Comune di Podenzano; 14. Comune di Ponte dell'Olio; 15. Comune di Pontenure; 16. Comune di Rivergaro; 17. Comune di San Giorgio Piacentino; 18. Comune di Travo; 19. Comune di Vigolzone.
PROVINCIA DI PARMA
1. Comune di Compiano; 2. Comune di Varsi. |
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