IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria
Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), che demanda alle Regioni, tra l'altro, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 16 del sopra citato decreto recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali» ed in particolare il comma 1, lettera d), a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»; Visto il decreto dirigenziale 7 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54, del 6 marzo 2015, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2010; Considerato che ai sensi del sopra citato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'«utilizzazione, custodia e conservazione» dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta Autorita' competente sanitaria; Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneita' fisica e morale e di riconosciuta professionalita' attestata dalla patente di cui agli articoli 26 e seguenti, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal menzionato regio decreto; Tenuto conto che la patente e' soggetta a revisione periodica quinquennale e puo' essere revocata in ogni momento quando vengono meno i presupposti del suo rilascio e decade se non e' rinnovata in tempo utile ai sensi dell'art. 35 del richiamato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147; Ritenuto necessario alla luce di quanto premesso, dover procedere alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011;
Decreta:
Art. 1
1. E' disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo l° gennaio - 31 dicembre 2011. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 2015
Il direttore generale: Guerra
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro, foglio n. 150 |