Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 3 febbraio 2016 |
Riconoscimento dell'idoneita' al Centro «Seleagroreserch Centro di Saggio S.r.l.», in Eboli, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Vista l'istanza presentata in data 16 novembre 2015 dal Centro «Seleagroreserch Centro di Saggio S.r.l.», con sede legale in Localita' Cioffi, Via S.S. 18 Km 81,500 - 84025 Eboli (SA); Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 18 dicembre 2015 presso il Centro «Seleagroreserch Centro di Saggio S.r.l»; Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 16 novembre 2015, a fronte di apposita documentazione presentata;
Decreta:
Art. 1
1. Il Centro «Seleagroreserch Centro di Saggio S.r.l», con sede legale in Localita' Cioffi, Via S.S. 18 Km 81,500 - 84025 Eboli (SA), e' riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95); dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95); incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95); fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95); osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95). Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': Aree non agricole; Colture arboree; Colture erbacee; Colture forestali; Colture medicinali ed aromatiche; Colture ornamentali; Colture orticole; Colture tropicali; Concia sementi; Conservazione post-raccolta; Diserbo; Entomologia; Microbiologia agraria; Nematologia; Patologia vegetale; Zoologia agraria; Vertebrati dannosi. |
| Art. 2
1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95. 2. Il Centro «Seleagroreserch Centro di Saggio S.r.l» e' tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto. |
| Art. 3
1. Il presente decreto ha la validita' di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 18 dicembre 2015. 2. Il Centro «Seleagroreserch Centro di Saggio S.r.l», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 3. I costi sono a carico del Centro richiedente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 2016
Il direttore generale: Cacopardi |
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