Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2015
Determinazione dell'ammontare massimo del beneficio a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori, pari o superiore a quattro, in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che prevede, nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, il riconoscimento di buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiori a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500,00 euro l'anno;
Visto il medesimo articolo 1, comma 130, della citata legge n. 190 del 2014, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del citato comma;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 7 novembre 2014, recante l'approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
Visto l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", che istituisce l'assegno al nucleo familiare con tre figli minori;
Visto il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 21 dicembre 2000, n. 452, concernente il "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternita' e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448";
Ritenuto opportuno utilizzare, ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al citato articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014, lo strumento dell'assegno al nucleo familiare con tre figli minori di cui al richiamato art. 65 della legge n. 448 del 1998, il quale, essendo beneficio analogo per natura e platea di beneficiari, permette un piu' efficiente ed efficace impiego delle risorse disponibili, riducendo al minimo gli oneri in capo ai beneficiari, nonche' le spese amministrative e di gestione del beneficio e permettendo pertanto di massimizzare il beneficio unitario;
Considerato che per il 2015 la soglia per l'accesso all'assegno al nucleo familiare con tre figli minori di cui al richiamato art. 65 della legge n. 448 del 1998, e' fissata in euro 8.555,99, come da Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, ed e' quindi leggermente superiore a quella per l'accesso al beneficio di cui al citato articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014;
Considerato che nel 2014 su un totale di 231.937 beneficiari di assegno al nucleo familiare con tre figli minori 71.641 appartengono a nuclei che nello stesso anno presentavano 4 o piu' figli;
Considerato che non si attendono incrementi nella platea dei beneficiari legati alla riforma dell'ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, alla luce delle prime evidenze disponibili sugli effetti della riforma, presentate nella collana dei Quaderni della ricerca sociale n. 33 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che non presentano in esito alla riforma medesima, per le famiglie con minorenni, significative variazioni nella distribuzione dell'indicatore al di sotto delle soglie qui considerate, al netto di potenziali emersioni di redditi e patrimoni precedentemente non dichiarati;
Ritenuto, comunque, opportuno, adottare un criterio prudenziale al fine di rispettare il limite di 45 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dividendo in due tranche l'erogazione del beneficio ivi previsto ed individuando in 500 euro il beneficio iniziale con successiva integrazione da determinarsi sulla base delle risorse residue una volta completato il processo di identificazione dei beneficiari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «ISEE»: l'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il "Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
b) «Nucleo familiare»: il nucleo familiare come definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
c) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
d) «Sistema informativo ISEE»: il sistema informativo dell'ISEE, gestito dall'INPS, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
e) «Beneficio»: l'importo corrispondente ai buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiori a quattro, di cui al citato articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014, riconosciuto al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli;
f) «Assegno per i tre figli minori»: l'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
 
Art. 2
Beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014, ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiori a quattro, gia' beneficiari, con riferimento all'annualita' 2015, dell'assegno per i tre figli minori e con ISEE non superiore a 8.500 euro, e' riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 3.
2. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 3 non e' prevista ulteriore domanda dell'interessato rispetto a quella gia' presentata ai fini della concessione dell'assegno per i tre figli minori. Il beneficio e' riconosciuto direttamente dall'INPS al momento dell'erogazione dell'assegno per i tre figli minori mediante verifica della presenza nel Sistema informativo ISEE di una corrispondente DSU da cui risulti il valore ISEE non superiore a 8.500 euro ed un nucleo familiare con almeno quattro componenti di eta' inferiore a 18 anni.
3. Nel caso di ingresso nel nucleo familiare del quarto figlio entro il 2015, ma successivamente alla domanda di assegno per i tre figli minori, il genitore richiedente l'assegno e' tenuto ad aggiornare la DSU entro il 31 gennaio 2016 ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 3. Il beneficio sara' erogato secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3.
4. Nel caso di quarto figlio con un genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, l'ISEE rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 3 e' quello corrispondente al quarto figlio calcolato secondo le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
 
Art. 3
Beneficio e modalita' di erogazione

1. Il Beneficio e' fissato in un importo pari ad euro 500 per nucleo familiare, integrato secondo le modalita' di cui al comma 4.
2. L'INPS dispone l'erogazione dell'importo di cui al comma 1 ai beneficiari dell'assegno per i tre figli minori, adottando le modalita' di accredito dell'assegno medesimo ed in corrispondenza del primo accredito utile.
3. Nel caso il requisito della presenza nel nucleo familiare di quattro figli minorenni non sia posseduto per tutto l'anno, il beneficio e' concesso in ragione del numero di mesi per i quali il requisito e' soddisfatto. A tal fine la frazione di mese e' conteggiata come intero.
4. Decorsi 90 giorni dal termine della presentazione delle domande per l'assegno per i tre figli minori con riferimento al 2015, l'INPS verifica l'onere sostenuto per l'erogazione dell'importo di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse residue rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014. L'ammontare delle risorse residue e' conseguentemente ripartito tra tutti i beneficiari di cui all'articolo 2, ad integrazione dell'importo di cui al comma 1.
 
Art. 4
Disposizioni finanziarie

1. Alle attivita' previste dal presente decreto si provvede con le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014, nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Alle attivita' previste dal presente decreto l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Al termine delle operazioni di erogazione del beneficio, di cui all'articolo 3, l'INPS trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni concordate, una dettagliata relazione sui benefici riconosciuti e sulle caratteristiche dei beneficiari.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
De Vincenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 111
 
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