Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2016 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2016, n. 16 |
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante: "Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna"; Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948; Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 4 agosto 2015; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e dell'articolo 56 dello Statuto speciale della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e successive modificazioni ed integrazioni e in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, la tutela, promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e catalana. 2. Il presente decreto disciplina, altresi', ferma restando la legislazione regionale in materia, l'applicazione delle disposizioni piu' favorevoli di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58. Il testo dell'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3 e' il seguente: "Art. 56. Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonche' le norme di attuazione del presente Statuto. Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo." .
Note all'art. 1: La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. Il testo dell'art. 10 e' il seguente: "Art. 10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.". Il testo dell'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e' riportato nelle note alle premesse. La legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1999, n. 297. |
| Art. 2 Territorio di applicazione
1. Con riferimento alla tutela, promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e catalana, le disposizioni contenute nel presente decreto e nella legislazione regionale si applicano nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482/1999.
Note all'art. 2: Il testo dell'art. 3 della citata legge 15 dicembre 1999, n. 482, e' il seguente: "Art. 3. 1. La delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge e' adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni. 2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'art. 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalita' previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali. 3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'art. 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facolta' di riconoscere.". |
| Art. 3 Trasferimento di funzioni amministrative
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Regione e' trasferito l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999.
Note all'art. 3: Si riporta il testo degli articoli 9 e 15 della citata legge 15 dicembre 1999, n. 482: "Art. 9. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, nei comuni di cui all'art. 3 e' consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato. 2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate. 3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace e' consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 109 del codice di procedura penale." "Art. 15. 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999. 2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e' subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruita' della spesa.". |
| Art. 4 Funzioni legislative
1. Il legislatore regionale e' autorizzato a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3. 2. Il legislatore regionale disciplina, nell'ambito della potesta' legislativa ripartita in materia di istruzione ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 482/1999 in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola dell'infanzia e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla legislazione statale e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche stesse.
Note all'art. 4: L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il testo dell'art. 4 della citata legge 15 dicembre 1999, n. 482 e' il seguente: "Art. 4. 1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'art. 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attivita' educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado e' previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento. 2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all' art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunita' locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonche' stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalita' di impiego di docenti qualificati. 3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell' art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato art. 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attivita' di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell' art. 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997. 4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell' art. 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorita' stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell' art. 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorita' aggiuntive di cui al presente comma. 5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.". |
| Art. 5 Risorse finanziarie
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite, di cui all'articolo 3, e' riservata annualmente alla Regione una specifica assegnazione finanziaria a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 gennaio 2016
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Alfano, Ministro dell'interno
Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 5: Il testo degli articoli 9 e 15 della citata legge 15 dicembre 1999, n. 482, e' riportato nella nota all'art. 3. |
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