Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2016, n. 16
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante: "Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna";
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;
Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 4 agosto 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e dell'articolo 56 dello Statuto speciale della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e successive modificazioni ed integrazioni e in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, la tutela, promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e catalana.
2. Il presente decreto disciplina, altresi', ferma restando la legislazione regionale in materia, l'applicazione delle disposizioni piu' favorevoli di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
La legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3 (Statuto
speciale per la Sardegna), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
Il testo dell'art. 56 della legge costituzionale 26
febbraio 148, n. 3 e' il seguente:
"Art. 56.
Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati
dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la
Sardegna sentita la Consulta regionale, proporra' le norme
relative al passaggio degli uffici e del personale dallo
Stato alla Regione, nonche' le norme di attuazione del
presente Statuto.
Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta
o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto
legislativo." .

Note all'art. 1:
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione.", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248. Il testo dell'art. 10 e' il seguente:
"Art. 10.
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni della presente legge costituzionale si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in
cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a
quelle gia' attribuite.".
Il testo dell'art. 56 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3 e' riportato nelle note alle premesse.
La legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1999, n.
297.
 
Art. 2
Territorio di applicazione

1. Con riferimento alla tutela, promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e catalana, le disposizioni contenute nel presente decreto e nella legislazione regionale si applicano nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482/1999.

Note all'art. 2:
Il testo dell'art. 3 della citata legge 15 dicembre
1999, n. 482, e' il seguente:
"Art. 3.
1. La delimitazione dell'ambito territoriale e
sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela
delle minoranze linguistiche storiche previste dalla
presente legge e' adottata dal consiglio provinciale,
sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il
quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste
elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un
terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due
condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio
comunale insista comunque una minoranza linguistica
ricompresa nell'elenco di cui all'art. 2, il procedimento
inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione
residente, attraverso apposita consultazione promossa dai
soggetti aventi titolo e con le modalita' previste dai
rispettivi statuti e regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'art. 2
si trovano distribuite su territori provinciali o regionali
diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento
e di proposta, che gli enti locali interessati hanno
facolta' di riconoscere.".
 
Art. 3
Trasferimento di funzioni amministrative

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Regione e' trasferito l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999.

Note all'art. 3:
Si riporta il testo degli articoli 9 e 15 della citata
legge 15 dicembre 1999, n. 482:
"Art. 9.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, nei comuni
di cui all'art. 3 e' consentito, negli uffici delle
amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della
lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente
comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia
dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di
cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono,
anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la
presenza di personale che sia in grado di rispondere alle
richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A
tal fine e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un
Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche
con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a
decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale
limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite
le amministrazioni interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace e'
consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano
ferme le disposizioni di cui all'art. 109 del codice di
procedura penale."
"Art. 15.
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e
9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per
l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente
legge sono poste a carico del bilancio statale entro il
limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a
decorrere dal 1999.
2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle
previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e'
subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui
al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da
effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del
comma 2 avviene sulla base di una appropriata
rendicontazione, presentata dall'ente locale competente,
con indicazione dei motivi dell'intervento e delle
giustificazioni circa la congruita' della spesa.".
 
Art. 4
Funzioni legislative

1. Il legislatore regionale e' autorizzato a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3.
2. Il legislatore regionale disciplina, nell'ambito della potesta' legislativa ripartita in materia di istruzione ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 482/1999 in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola dell'infanzia e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla legislazione statale e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche stesse.

Note all'art. 4:
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Il testo dell'art. 4 della citata legge 15 dicembre
1999, n. 482 e' il seguente:
"Art. 4.
1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'art. 3,
l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della
lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza
per lo svolgimento delle attivita' educative. Nelle scuole
elementari e nelle scuole secondarie di primo grado e'
previsto l'uso anche della lingua della minoranza come
strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie
di primo grado, in conformita' a quanto previsto dall'art.
3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio
dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all' art.
21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei
limiti dell'orario curriculare complessivo definito a
livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi,
al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della
minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei
genitori degli alunni, le modalita' di svolgimento delle
attivita' di insegnamento della lingua e delle tradizioni
culturali delle comunita' locali, stabilendone i tempi e le
metodologie, nonche' stabilendo i criteri di valutazione
degli alunni e le modalita' di impiego di docenti
qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma
2, ai sensi dell' art. 21, comma 10, della legge 15 marzo
1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata,
possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in
favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di
ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato art.
21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche
attraverso forme associate, iniziative nel campo dello
studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli
appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai
sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e
perseguono attivita' di formazione e aggiornamento degli
insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo
le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai
sensi dell' art. 21, comma 12, della citata legge n. 59 del
1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono
realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche
avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della
dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell' art. 21,
comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' delle
risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo
tra le priorita' stabilite dal medesimo comma 5 quelle di
cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse
di cui al citato comma 5 dell' art. 21 della legge n. 59
del 1997, si tiene conto delle priorita' aggiuntive di cui
al presente comma.
5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano
alla istituzione scolastica interessata se intendono
avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua
della minoranza.".
 
Art. 5
Risorse finanziarie

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite, di cui all'articolo 3, e' riservata annualmente alla Regione una specifica assegnazione finanziaria a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 gennaio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Alfano, Ministro dell'interno

Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 5:
Il testo degli articoli 9 e 15 della citata legge 15
dicembre 1999, n. 482, e' riportato nella nota all'art. 3.
 
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