Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 gennaio 2016 |
Modifica del decreto 8 agosto 2012, recante: «Riconoscimento del Consorzio vini di Romagna e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Romagna Albana e alle DOC Colli di Faenza, Colli di Imola e Romagna.». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, con il quale e' stato attribuito per un triennio al Consorzio Vini di Romagna il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG "Romagna Albana" e per le DOC "Colli di Faenza", "Colli d'Imola", "Romagna"; Visto il decreto del 7 settembre 2015 di conferma dell'incarico al Consorzio Vini di Romagna a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG "Romagna Albana", per le DOC "Colli di Faenza", "Colli d'Imola", "Romagna" e conferimento dell'incarico al Consorzio Vini di Romagna a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le IGT "Forli'", "Ravenna" e "Rubicone"; Considerato che il Consorzio Vini di Romagna, nello statuto da ultimo approvato da questa Amministrazione, richiedeva il conferimento dell'incarico di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, anche per la IGT "Sillaro o Bianco del Sillaro"; Considerato che, a seguito della verifica di rappresentativita' eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo sulla citata indicazione geografica, con nota prot. n. S20/327/2016 dell'8 gennaio 2016, il Consorzio Vini di Romagna ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 61/2010 per la IGT "Sillaro o Bianco del Sillaro"; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'incarico a suo tempo attribuito con decreto dell'8 agosto 2012 conferendo, pertanto, al Consorzio Vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 61/2010 per la DOC "Sillaro o Bianco del Sillaro";
Decreta:
Art. 1
1. Il Consorzio Vini di Romagna, con sede legale in Forli', Corso della Repubblica, n. 5, riconosciuto con decreto dell'8 agosto 2012, e' incaricato a svolgere le funzioni di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC "Sillaro o Bianco del Sillaro", iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Reg. (CE) n. 1308/2013. |
| Art. 2
1. L'incarico conferito con il presente decreto modifica l'incarico attribuito al Consorzio Vini di Romagna di cui al decreto 8 agosto 2012, successivamente integrato con il decreto 7 settembre 2015 ed ha la medesima durata prevista dal decreto 7 settembre 2015. 2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto dell'8 agosto 2012 e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010. 3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione "Sillaro o Bianco del Sillaro", ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1308/2013. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 20 gennaio 2016
Il direttore generale: Gatto |
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