Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 dicembre 2015
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" ed in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;
Visto, in particolare, il Capo III, Sezione I, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potesta' di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l'applicazione di criteri di ammissibilita' e di priorita', per il reimpianto anticipato e per la disciplina del regime transitorio;
Visto il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, modificato dal decreto ministeriale 29 luglio 2005, relativo a norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del regolamento (CE) n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2011 recante "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni";
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2015 con il quale, ai sensi dell'art. 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, viene stabilito al 31 dicembre 2020, il termine ultimo di presentazione della richiesta di conversione dei diritti di impianto;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
Considerata la nota della Commissione Europea del 15 gennaio 2015 prot. n. Ares(2015)172494, relativa all'attuazione delle disposizioni transitorie per il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, con particolare riferimento alla validita' dei diritti di reimpianto;
Ritenuto necessario definire le modalita' di applicazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli nazionali;
Ritenuto necessario, ai fini del miglioramento della competitivita' del settore nell'ambito delle singole Regioni, garantire, in caso di superamento del limite di crescita nazionale, un coerente incremento del relativo potenziale regionale;
Considerata la mancata intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 ottobre 2015;
Vista la delibera motivata del Consiglio dei Ministri con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 4 dicembre 2015 e' stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzando il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad adottarlo;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti viticoli nonche' i termini e le modalita' per la conversione dei diritti di impianto concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ai fini dei presente decreto si intende per:
Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea
Regioni: le Regioni e le Province autonome
Autorita' competenti: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Provincie autonome
Agea: Agea coordinamento
Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013
Regolamento delegato: il regolamento (UE) 2015/560
Regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) 2015/561
SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale
Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 185-bis del regolamento CE del Consiglio n. 1234/2007 e dal regolamento CE applicativo della Commissione n. 436/2009, parte integrante del SIAN nonche' del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS)
Azienda: il complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attivita'.
 
Allegato I
Specifiche contenute nell'Autorizzazione per nuovo impianto,
reimpianto od originata da diritto di impianto.

Le autorizzazioni contengono le seguenti specifiche:
a) Codice unico di identificazione dell'azienda agricola;
b) Tipo di autorizzazione (nuovi impianti, conversione di diritti, reimpianti);
c) Codice identificativo della pratica;
d) Regione di rilascio;
e) Data di rilascio;
f) Data termine validita';
g) Superficie autorizzata, superficie impiantata e superficie residua.
 
Art. 2
Autorizzazioni

1. A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se e' stata concessa una autorizzazione ai sensi del presente decreto e in attuazione del decreto ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213.
2. Le autorizzazioni sono concesse, con le specifiche di cui all'allegato I, ai richiedenti che presentano apposita domanda all'Autorita' competente.
3. Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili.
 
Art. 3
Esenzioni dal sistema di autorizzazioni

1. Sono esenti dal sistema di autorizzazioni le superfici destinate ai fini stabiliti all'art. 62, paragrafo 4 del Regolamento e che soddisfano le condizioni stabilite all'art. 1 del Regolamento delegato.
2. Le Regioni possono stabilire l'obbligo della comunicazione relativa all'impianto di vigneti destinati al consumo familiare.
3. Le Regioni possono decidere che l'uva prodotta dalle superfici impiantate a scopi di sperimentazione e per la coltura di piante madri per marze sia commercializzata qualora non vi siano rischi di turbativa del mercato.
 
Art. 4
Registro informatico pubblico delle autorizzazioni
per gli impianti viticoli

1. La gestione del sistema di autorizzazioni e' attuata mediante l'implementazione del Registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e l'istituzione nell'ambito del SIAN del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.
2. Il trasferimento del diritto di reimpianto e' consentito fino al 31 dicembre 2015. Il contratto di compravendita deve essere presentato alla competente Agenzia delle entrate entro tale data.
3. Le Regioni aggiornano e consolidano entro il 1° marzo 2016 il Registro informatico pubblico dei diritti di impianto. Lo stesso e' consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale.
4. Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto il beneficiario comunica telematicamente alla Regione la fruizione totale o parziale dell'autorizzazione ai fini dell'aggiornamento del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli ed i rispettivi impianti sono iscritti nello schedario viticolo.
 
Art. 5
Criterio di ammissibilita'

1. Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale e' richiesta l'autorizzazione.
 
Art. 6
Autorizzazioni per nuovi impianti

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 7, le autorizzazioni per nuovi impianti sono rilasciate ogni anno nella misura dell'1% della superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione. Le autorizzazioni hanno validita' di 3 anni dalla data del rilascio.
2. Il Ministero rende nota con decreto direttoriale entro il 30 settembre di ogni anno la superficie che puo' essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualita' successiva.
3. Le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'art. 46 del Regolamento.
 
Art. 7
Meccanismo di salvaguardia e criteri aggiuntivi

1. Dal 2017, entro il 1° febbraio di ogni anno, con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e' fissata l'eventuale applicazione di:
a) una percentuale di incremento della superficie vitata inferiore a quella stabilita all'art. 6, comunque superiore allo 0% e la relativa superficie;
b) limitazioni al rilascio di autorizzazioni per specifiche aree;
c) criteri di ammissibilita' e di priorita' secondo l'art. 64 del Regolamento e l'allegato II del Regolamento delegato e le corrispondenti regole di attribuzione delle autorizzazioni.
2. Le eventuali limitazioni di cui al comma 1 lettere a) e b) sono giustificate in forza di una o piu' delle seguenti motivazioni: l'esigenza di evitare un palese rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alla prospettiva di mercato relativa a tali prodotti e l'esigenza di evitare un palese rischio di significativa svalutazione di una particolare denominazione di origine protetta od indicazione geografica protetta.
3. Ai fini del comma 1, lettera b) le Regioni trasmettono al Ministero una comunicazione di limitazione del rilascio di autorizzazioni in un'area specifica del proprio territorio corredata da una relazione tecnico-economica che giustifichi tale richiesta, sulla base delle motivazioni di cui al comma 2, entro il 15 gennaio di ogni anno.
4. Il Ministero ai fini del comma 1 puo' tenere conto delle raccomandazioni presentate entro il 15 gennaio di ogni anno da organizzazioni professionali riconosciute a livello nazionale ed operanti nel settore vitivinicolo. Tali raccomandazioni sono giustificate come descritto al comma 2, corredate da una relazione tecnico-economica e precedute da un accordo fra le parti interessante rappresentative della zona geografica di riferimento previa concertazione con le Regioni interessate.
 
Art. 8
Procedura per le domande di autorizzazione
per nuovi impianti

1. Le domande per le autorizzazioni di cui all'art. 6 sono presentate al Ministero dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalita' telematica nell'ambito del SIAN. Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato. Nella medesima domanda possono essere richieste piu' autorizzazioni per vigneti da impiantare anche in regioni differenti.
2. Le richieste ammissibili sono raccolte a livello nazionale nell'ambito del SIAN entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Il Ministero comunica alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto.
 
Art. 9
Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni competenti entro il 1° giugno di ogni anno sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero.
2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente puo' rifiutare tale autorizzazione entro 10 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni. L'intenzione di rinunciare e' comunicata alle Regioni ed al Ministero.
3. La superficie non assegnata a seguito della rinuncia di cui al comma 2 e' ripartita tra gli altri richiedenti o e' riportata per l'assegnazione all'annualita' successiva, secondo quanto previsto all'art. 6, paragrafo 3 secondo comma del Regolamento di esecuzione. La superficie non assegnata nel 2016 a seguito di rinuncia e' riportata per l'assegnazione all'annualita' successiva.
4. Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalita' qualora esse riguardino una superficie totale inferiore o uguale alla superficie messa a disposizione annualmente dal Ministero.
5. Nel caso in cui le richieste ammissibili riguardino, invece, una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione annualmente dal Ministero, nel rispetto del principio del mantenimento della competitivita' del settore a livello regionale, e' comunque garantita, alle singole regioni la superficie richiesta e ammissibile uguale o inferiore alla relativa percentuale di incremento di cui all'art. 6, comma 1, calcolata a livello regionale.
6. Qualora, a seguito della prima attribuzione di cui al precedente comma 5, siano disponibili eventuali superfici per il raggiungimento del livello di cui all'art. 6 comma 1, le stesse sono assegnate alle regioni che hanno registrato richieste in esubero rispetto alla relativa percentuale di cui al comma 5. Tale assegnazione sara' effettuata proporzionalmente alle maggiori superfici richieste ed ammesse rispetto alle relative percentuali di cui al comma 5.
7. Ai singoli richiedenti il numero totale degli ettari disponibili e', comunque, assegnato proporzionalmente alle superfici richieste ed ammissibili.
8. In caso di applicazione dell'art. 7, tale assegnazione e' attuata secondo i criteri di cui al relativo comma 1.
 
Art. 10
Autorizzazioni per reimpianti

1. Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che estirpano una superficie vitata e che presentano una richiesta alle Regioni competenti. Tale autorizzazione e' utilizzabile nella stessa azienda che ha proceduto all'estirpazione e corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura, ovvero la superficie vitata cosi' come definita dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.
2. Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validita' di 3 anni a partire dalla data di rilascio.
3. Il presente articolo non si applica nel caso di estirpo di impianti non autorizzati.
 
Art. 11
Procedura per le domande di autorizzazioni
per reimpianti

1. Le domande di autorizzazioni per reimpianto di superfici estirpate dopo il 1° gennaio 2016 sono presentate alle Regioni in qualunque momento dell'anno entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione.
2. Nel caso di reimpianto anticipato le domande comprendono inoltre l'impegno di estirpare la superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate.
3. Se la superficie da reimpiantare non corrisponde alla stessa superficie estirpata, la Regione competente verifica che al momento dell'impianto il richiedente abbia il possesso della superficie nei termini previsti all'art. 5 e rispetti le eventuali restrizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c) del presente decreto.
4. Le Regioni svolgono l'istruttoria e verificano i requisiti.
 
Art. 12
Rilascio di autorizzazioni per reimpianti

1. Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi a decorrere dalla presentazione delle domande ritenute ammissibili ed aggiornano contestualmente il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.
2. Se la superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie dove e' avvenuta l'estirpazione, le autorizzazioni, senza ulteriore comunicazione da parte delle Regioni, sono da considerarsi concesse automaticamente alla data in cui la superficie e' stata estirpata. Fatte salve le comunicazioni necessarie per l'aggiornamento dello schedario viticolo disciplinato dalle Regioni, il produttore interessato presenta, al piu' tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale e' stata effettuata l'estirpazione, una comunicazione ex post che funge da domanda di autorizzazione.
 
Art. 13
Conversione in autorizzazioni di diritti di impianto
in capo ai produttori

1. I titolari di diritto di impianto presentano alla Regione competente le richieste di conversione in autorizzazione a decorrere dal 15 settembre 2015 fino al 31 dicembre 2020 e, comunque, non oltre la data di scadenza del diritto.
2. L'autorizzazione rilasciata dalla conversione di un diritto di impianto ha la medesima validita' del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015.
3. Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi dalla presentazione delle richieste ed aggiornano contestualmente il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.
 
Art. 14
Modifica della superficie per cui e' concessa l'autorizzazione

1. Su domanda del richiedente, un impianto di viti puo' essere effettuato in una superficie dell'azienda diversa dalla superficie per cui e' stata concessa l'autorizzazione solo nel caso in cui anche la nuova superficie rispetti le medesime condizioni per le quali e' stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 5 e 7.
 
Art. 15
Comunicazioni

1. Al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 11 del Regolamento di esecuzione, Agea comunica al Ministero: - Entro il 15 febbraio di ogni anno:
a) le superfici sulle quali e' stata accertata la presenza di impianti privi di autorizzazioni;
b) le superfici non autorizzate che sono state estirpate nella campagna precedente;
c) l'elenco delle organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore di cui all'art. 65 del Regolamento. - Entro il 15 ottobre di ogni anno:
a) le domande ricevute;
b) le domande respinte;
c) le autorizzazioni per reimpianti concessi;
d) le domande di conversione di diritti in autorizzazioni.
2. A norma dell'art. 11, paragrafo 7, del Regolamento di esecuzione le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per almeno dieci campagne successive a quella in cui sono state presentate.
 
Art. 16
Attuazione, controlli e sanzioni

1. Le modalita' attuative del presente decreto nonche' quelle per definire le verifiche ed i controlli di cui all'art. 12 del Regolamento di esecuzione sono definite da Agea di concerto con le Autorita' competenti.
2. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validita' e' soggetto a quanto disposto dall'art. 89, paragrafo 4, del regolamento 1306/2013.
3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente decreto e dalle modalita' attuative di cui al comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 71 del Regolamento, all'art. 64, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed all'art. 5 del Regolamento delegato. Restano, inoltre, valide le sanzioni nazionali previste dall'art. 2 del decreto legislativo del 10 agosto 2000, n. 260.
 
Art. 17
Disposizioni transitorie e finali

1. Gli articoli 6 (Riserva regionale dei diritti di impianto), 9 (Concessione dei diritti di nuovo impianto) e 12 (Reimpianto anticipato) relativi al regime dei diritti di impianto del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 sono abrogati a partire dalla data del 1° gennaio 2016.
2. Nell'art. 10 (Estirpazione e concessione del diritto) e nell'art. 11 (Reimpianto da diritto) del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 il termine "diritto" e' sostituito dal termine "autorizzazione".
3. Al termine del primo anno di applicazione del presente decreto si procedera' alla verifica dei risultati ottenuti al fine di apportare eventuali modifiche al sistema autorizzativo.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2015

Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 237
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone