Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 dicembre 2015, n. 225 |
Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle accise, ed in particolare: l'articolo 6, che regola la circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa; l'articolo 17, comma 4, che dispone che la colorazione e la marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di un'aliquota ridotta sono stabilite in conformita' alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale; l'articolo 24, comma 1, che prevede che i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella Tabella A allegata al medesimo testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista; l'articolo 24-bis, comma 1, che dispone che le formule e le modalita' di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; l'articolo 62, comma 2, che prevede per gli oli lubrificanti destinati a provvista di bordo di aerei o navi lo stesso trattamento stabilito per i carburanti; l'articolo 67, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, comprese quelle relative alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni; il punto 3 della predetta Tabella A che prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti; Visto l'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che l'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al punto 3 della predetta Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995 si applica nel senso che, tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti, e' compresa la benzina; Visto l'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che l'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al punto 3, della predetta Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995, si applica nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, relativo all'attuazione della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua; Vista la direttiva del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011, di indirizzo e di coordinamento tecnico in materia di controlli metrologici successivi sui distributori di carburante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2011; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di pesca marittima; Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie; Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro delle finanze n. 577 del 1995, in materia di esenzione dall'accisa per il gasolio, la benzina e gli oli combustibili utilizzati negli impieghi previsti al punto 3 della Tabella A acclusa al testo unico delle accise, sia per effetto di quanto previsto dal predetto articolo 3-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, sia in relazione ai cambiamenti intervenuti nelle disposizioni, nazionali e comunitarie, in materia di deposito di prodotti sottoposti al regime dell'accisa nonche' di circolazione dei medesimi prodotti, per la quale e' ora previsto l'impiego del documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6 del testo unico delle accise; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2015; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 444/UCL 2998 del 28 aprile 2015;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Campo di applicazione e definizioni
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni: a) TUA: il testo unico delle accise, recante le disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; b) carburanti esenti per la navigazione: il gasolio, la benzina e l'olio combustibile impiegati, previa denaturazione, per le attivita' per le quali il punto 3 della Tabella A allegata al TUA, come interpretato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e dall'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni, prevede l'esenzione dall'accisa; c) oli lubrificanti esenti: gli oli lubrificanti impiegati per la navigazione marittima, esentati dall'imposta di consumo ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del medesimo TUA; d) soggetti beneficiari: i soggetti che impiegano carburanti esenti per la navigazione ovvero oli lubrificanti esenti; e) Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane competente per territorio in relazione all'ubicazione dell'impianto di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione ovvero, per i carburanti esenti per la navigazione riforniti direttamente da un deposito fiscale, all'ubicazione del deposito fiscale mittente; f) esercente: il soggetto autorizzato dal competente Ufficio delle dogane a gestire un impianto di distribuzione di carburanti esenti per la navigazione; g) documento e-AD: il documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA; h) codice ARC: il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA attribuito al documento e-AD a seguito della convalida informatica della relativa bozza, ovvero il numero di riferimento locale, inteso come il numero progressivo unico attribuito al documento e-AD dallo speditore, che identifica la spedizione nella contabilita' dello speditore stesso; i) documento DAS: il documento di accompagnamento semplificato di cui all'articolo 12 del TUA; l) rifornimento diretto: il rifornimento di carburanti esenti per la navigazione effettuato, direttamente da un deposito fiscale, mediante autocisterna, bettolina o a mezzo tubazione; m) scontrino: la ricevuta emessa, a seguito del rifornimento effettuato, dai misuratori installati sull'autocisterna o sulla bettolina adibite al trasporto dei carburanti esenti per la navigazione. 2. Il presente regolamento disciplina l'impiego dei carburanti esenti per la navigazione nonche' degli oli lubrificanti esenti. L'esenzione e' applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonche' per il dragaggio di vie navigabili e porti. Le acque marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne degli Stati membri, incluse quelle lagunari ed escluse quelle appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunita'. 3. Relativamente alla navigazione nelle acque marine comunitarie, l'esenzione di cui al comma 2 trova applicazione con riguardo alle imbarcazioni, in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente, in navigazione diretta fra porti nazionali, incluso il caso in cui il porto di arrivo coincida con quello di partenza, o in navigazione diretta da un porto del territorio dello Stato verso porti comunitari, anche se la navigazione include acque non comunitarie. 4. Relativamente all'attivita' di pesca marittima, l'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo compete ai soli soggetti iscritti nei registri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercitano l'attivita' di pesca nelle acque marine con imbarcazioni munite della licenza di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 153 del 2004. 5. Relativamente al trasporto merci nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne, all'attivita' di dragaggio di vie navigabili e porti e alla pesca professionale nelle acque interne, l'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo compete ai soli soggetti in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente. 6. Sono esclusi dall'esenzione di cui al comma 2 i prodotti energetici utilizzati dalle imbarcazioni private da diporto, fatti salvi i rifornimenti alle unita' adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio che effettuano la navigazione di cui al comma 3, sempreche' ricorrano la necessaria assunzione dell'esercizio nonche' l'utilizzazione della medesima unita' direttamente da parte del soggetto esercente l'attivita' di noleggio.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative): «Art. 6 (Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa). - 1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio della Comunita', compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, puo' avvenire: a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale, verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunita' secondo le modalita' di cui al comma 7 ovvero verso i soggetti di cui all'art. 17, comma 1; b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a). 2. Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92. 3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica. 4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato e' tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia puo' essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da piu' soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia puo' essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformita' alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validita' in tutti gli Stati membri della Comunita' europea. E' disposto lo svincolo della cauzione quando e' data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio della Comunita', con le modalita' rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7 e 12. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse. 5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento e' esibito su richiesta alle autorita' competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo. 6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza e' attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. 7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunita'. Tale circostanza e' attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale di esportazione compila sulla base del visto dell'Ufficio doganale di uscita di cui all'art. 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93. 8. Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento cartaceo contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo, copia del quale e' conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilita'. 9. Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo. 10. Il documento cartaceo di cui al comma 9 e' presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento cartaceo di cui al comma 9. 11. In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorita' competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa. 12. In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorita' competente dello Stato membro in cui e' situato l'Ufficio doganale di uscita. 13. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14. 14. Con determinazione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67. 15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonche' ai prodotti di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettere d) ed e).»; - Si riporta il testo degli articoli 17, comma 4, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 17 (Esenzioni). - (Omissis). 4. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformita' alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. In luogo della marcatura, puo' essere previsto il condizionamento in recipienti di determinata capacita'.». - Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 24 (Impieghi agevolati). - 1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.». - Si riporta il testo dell'art. 24-bis, comma 1, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 24-bis (Denaturazione dei prodotti energetici). - 1. Le formule e le modalita' di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane.». - Si riporta il testo dell'art. 62, comma 2, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 62 (Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti). - (Omissis). 2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non e' dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 1. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.». - Si riporta il testo dell'art. 67, comma 1, che del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 67 (Norme di esecuzione e disposizioni transitorie). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita' di destinatario registrato, speditore registrato o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilita' al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.»; - Si riporta il testo del punto 3 della Tabella A allegata al citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte (Omissis). 3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti (1): esenzione. (1) Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che puo' utilizzarli in virtu' di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorita' pubbliche.». - Si riporta il testo dell'art. 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44: «Art. 3-ter (Norma di interpretazione autentica). - 1. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al numero 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti e' compresa la benzina.». - Si riporta il testo dell'art. 34-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: «Art. 34-bis (Disposizioni interpretative). - 1. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equita' senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi della normativa europea vigente in materia, le disposizioni di cui all'art. 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 12 (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa). - 1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalita' stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto dall'art. 10, comma 5. Nel caso di spedizioni fra localita' nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, e' utilizzato il documento di cui all'art. 10, comma 5, ed e' presentata, da parte del mittente e prima della spedizione dei prodotti, apposita dichiarazione all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per territorio in relazione al luogo di spedizione. 2. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 non si applicano per i prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato.». - Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153: «Art. 2 (Registro dei pescatori marittimi). - 1. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro dei pescatori marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ad eccezione del requisito di cui all'art. 35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione. 3. L'iscrizione non e' richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerca riconosciuti o espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.». «Art. 3 (Registro delle imprese di pesca). - 1. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima. 2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro delle imprese di pesca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.». «Art. 4 (Licenza di pesca). - 1. Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell' art. 149 del codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca.». |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Denaturazione dei carburanti esenti per la navigazione
1. I carburanti esenti per la navigazione sono denaturati. 2. Per il gasolio e l'olio combustibile la denaturazione di cui al comma 1 e' effettuata, fino all'adozione dei relativi provvedimenti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA, con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze: a) grammi 0,95 di «Solvent Yellow 124» e grammi 0,51 di nafta solvente da petrolio; b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1985; c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri; d) grammi 5 di «verde alizarina G base». 3. Per la benzina, la denaturazione di cui al comma 1 e' effettuata, fino all'adozione del relativo provvedimento di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA, con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze: a) grammi 1,3 di «Solvent Yellow 124» e grammi 0,7 di nafta solvente da petrolio; b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985; c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri; d) grammi 3 di «violetto alizarina A base». 4. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare l'impiego di sostanze coloranti aventi differente denominazione commerciale ma proprieta' fisiche e chimiche, tonalita' e potere colorante identici a quelli delle sostanze indicate nelle formule di denaturazione di cui ai commi 2 e 3. 5. Le operazioni di denaturazione di cui al presente articolo sono eseguite con l'osservanza delle modalita' stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli presso i depositi fiscali mittenti di prodotti energetici. 6. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, e' consentito l'impiego, mediante rifornimento diretto, di carburanti esenti per la navigazione senza denaturazione alle imbarcazioni in dotazione alle autorita' pubbliche ed alle forze armate, per gli usi istituzionali, nonche', su autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle navi traghetto in servizio di linea regolare. |
| Art. 3 Autorizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione
1. Il soggetto che intende gestire un impianto di distribuzione di carburanti esenti presenta, all'Ufficio competente, prima dell'inizio dell'attivita', una istanza contenente i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sua sede legale, il codice fiscale e il numero della partita IVA, le generalita' del rappresentante legale, l'ubicazione dell'impianto, la capacita' di stoccaggio di ciascuno dei serbatoi a servizio dell'impianto stesso, l'indicazione delle attrezzature installate per la movimentazione e la misurazione dei prodotti, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonche' l'indicazione dei depositi fiscali dai quali viene effettuato il prelevamento dei carburanti esenti. L'istanza e' sottoscritta dall'esercente o dal rappresentante legale della ditta, se persona diversa dall'esercente medesimo. 2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegati: a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso delle eventuali autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attivita'; b) il nulla osta del Capo del compartimento marittimo competente per territorio, per la navigazione nelle acque marine comunitarie o di altra autorita' competente per la navigazione nelle acque interne; c) le tabelle di taratura dei serbatoi dell'impianto; d) certificati di verifica metrica degli strumenti di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il rifornimento delle imbarcazioni. 3. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza di cui al comma 1, esegue la verifica tecnica dell'impianto e, dopo averne constatata la regolare costituzione, provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, a rilasciare all'esercente l'autorizzazione ad operare come destinatario registrato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del TUA, unitamente al relativo codice d'accisa, previa prestazione della cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di carburanti esenti per la navigazione ed oli lubrificanti esenti che possono essere detenuti nell'impianto. All'esercente e' rilasciata la licenza di esercizio. 4. Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del comma 3 viene redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto anche dall'esercente e, se persona diversa, dal rappresentante legale della ditta ovvero da persona da questi espressamente delegata con atto scritto, a cui e' consegnato uno degli originali. 5. L'esercente, autorizzato ai sensi del presente articolo, comunica all'Ufficio competente ogni variazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dalla data in cui la medesima si e' verificata; le modifiche alla composizione dei serbatoi e dei prodotti detenuti sono comunicate preventivamente. 6. A partire dal 1° gennaio 2018 le colonnine di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione sono dotate, in occasione della prima sostituzione del gruppo di misura, di un contatore a testata compensata a 15° Celsius, conforme alle specifiche del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32: «Art. 1 (Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti). - (Omissis). 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa e' esercitata. L'autorizzazione e' subordinata esclusivamente alla verifica della conformita' alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonche' alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'art. 2. L'autorizzazione e' subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.». - Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 8 (Destinatario registrato). - 1. Il soggetto che intende operare come destinatario registrato e' preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria competente; l'autorizzazione, valida fino a revoca, e' rilasciata in considerazione dell'attivita' svolta dal soggetto. Al destinatario registrato e' attribuito un codice di accisa.». |
| Art. 4 Circolazione dei carburanti esenti per la navigazione
1. I carburanti esenti per la navigazione, destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, sono trasferiti denaturati dai depositi fiscali mittenti a seguito dell'emissione del documento e-AD nel quale e' altresi' indicata la targa dell'autocisterna adibita al trasporto dei carburanti esenti per la navigazione ovvero i dati identificativi della bettolina che in talune localita' sostituisce o integra il trasporto mediante autocisterna. 2. I carburanti esenti per la navigazione, destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, che provengono dal territorio della Unione europea, circolano con la scorta di una copia stampata dell'e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice ARC, previa denaturazione con le sostanze di cui all'articolo 2. 3. Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, i carburanti esenti per la navigazione circolano con la scorta del documento DAS, sul quale sono indicati i dati identificativi della imbarcazione rifornita ed il luogo autorizzato di consegna del prodotto. Sul medesimo DAS e' apposta, da parte del comandante dell'imbarcazione rifornita, l'attestazione di ricezione del prodotto; i relativi scontrini sono custoditi, unitamente al DAS, presso il deposito fiscale mittente. In caso di rifornimento di piu' imbarcazioni con il medesimo trasporto, si applicano le procedure di cui agli articoli 18 e 20 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210. 4. Qualora all'arrivo dei carburanti esenti trasportati risultino deficienze oltre i cali ammessi ovvero eccedenze, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 3, del TUA; le eccedenze superiori all'1 per cento del quantitativo risultante dal documento sono comunicate all'Ufficio delle dogane territorialmente competente. 5. A partire dal 1° gennaio 2017 le autocisterne, ovvero le bettoline, utilizzate per il rifornimento sono dotate di un sistema di misurazione dei quantitativi di carburanti esenti per la navigazione riforniti.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 18 e 20 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210: «Art. 18 (Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi predeterminati). - 1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico, di piu' partite di oli minerali, per ognuna delle quali si rende dovuta l'emissione del DAS, destinate a consumatori diversi, l'incaricato del trasporto viene munito, dal mittente, di tanti DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell'autobotte, da accertarsi in partenza mediante pesatura o con altri sistemi idonei di misura. Se le partite sono destinate ad impianti di distribuzione automatica di carburanti, il misuratore volumetrico e' dotato anche di dispositivo impressore dei volumi erogati. 2. Per consentire all'incaricato del trasporto di effettuare le singole consegne mediante misurazione volumetrica con il misuratore applicato all'autobotte, il quantitativo da consegnare a ciascun destinatario e' espresso nel relativo DAS, oltre che in peso anche nel corrispondente volume ambiente. 3. L'incaricato del trasporto deve essere altresi' fornito di una distinta dei DAS affidatigli, nella quale sono riportati gli elementi d'identificazione dei singoli DAS, nonche' le letture, iniziali e finali, del contatore totalizzatore del misuratore applicato all'autobotte, corrispondenti ai quantitativi di prodotto da erogare ai singoli destinatari, i quali appongono la loro firma leggibile, seguita dalla data, in margine alla distinta in parola, in segno di ricevuta della merce e del documento di accompagnamento. In alternativa all'indicazione delle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore, se l'autobotte e' munita di dispositivo impressore dei volumi erogati, alla distinta puo' essere allegata, per ciascuna partita scaricata, il relativo scontrino, recante le indicazioni di cui al comma 4, firmato dall'incaricato del trasporto. 4. Se la quantita' scaricata non dovesse corrispondere a quella indicata nel relativo DAS l'esercente dell'ultimo impianto destinatario, dopo l'assunzione in carico della quantita' risultante dal predetto DAS, scarica, per calo di trasporto, o assume in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze od eccedenze rilevate all'atto della discarica, secondo le indicazioni del misuratore volumetrico o risultanti dallo scontrino emesso dall'apposito dispositivo impressore dei volumi, se installato. Lo scontrino viene emesso in due esemplari sui quali sono riportati il numero d'identificazione del misuratore o la targa dell'autobotte, la numerazione progressiva dell'impressore e la lettura del contatore, all'inizio e alla fine dell'erogazione; un esemplare dello scontrino, firmato dall'incaricato del trasporto e completato con l'indicazione del quantitativo complessivamente trasportato, resta a corredo del registro di carico e scarico dell'impianto destinatario mentre l'altro esemplare, con la firma del destinatario, e' allegato alla distinta. In mancanza del dispositivo impressore, lo scontrino e' sostituito da una dichiarazione rilasciata dall'incaricato del trasporto. La suddetta procedura per l'assunzione in carico delle eccedenze e per lo scarico delle deficienze e' valida per le sole differenze attribuibili alle variazioni termiche che possono verificarsi fra il momento del carico e quello dello scarico ed alle tolleranze degli strumenti di misura. Se le differenze non rientrano nei suddetti limiti, l'esercente dell'ultimo impianto destinatario ne da' immediata comunicazione all'UTF. 5. A trasporto ultimato, la distinta e' riconsegnata al mittente, che la allega ai relativi esemplari n. 1 dei DAS. 6. Qualora una o piu' partite vengano rifiutate o scaricate solo in parte e pertanto risulti la necessita' di reintrodurre in deposito la rimanenza di prodotto, viene seguita la procedura di cui all'art. 15, commi 3 e 6.». «Art. 20 (Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi non predeterminati). - 1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti munite di idoneo misuratore volumetrico, di piu' partite di oli minerali non predeterminate, il mittente munisce l'incaricato del trasporto di un DAS "collettivo", rilasciato per l'intera quantita' trasportata, e di tanti altri DAS quanti sono gli impianti da rifornire, qualunque sia la quantita' da consegnare. 2. Sul DAS "collettivo", in luogo del nome dell'unico destinatario, va apposta l'annotazione "Destinatari diversi, come da distinta allegata". 3. I singoli DAS che traggono origine da quello collettivo sono compilati integralmente tranne per quanto concerne il quantitativo del prodotto da consegnare. Su ciascuno di tali documenti viene, inoltre, apposta la dicitura: "non scorta merce". 4. Sulla distinta da allegare al DAS "collettivo", sulla quale sono indicati gli estremi del medesimo, sono elencati i vari DAS "non scorta merce", riportandone, in apposite «finche», tutte le indicazioni relative, lasciando in bianco soltanto la quantita' da erogare e le letture, iniziali e finali, del contatore totalizzatore applicato all'autobotte, relative alle singole erogazioni. La lettura iniziale del contatore al momento in cui l'autobotte esce dal deposito, viene, pero', trascritta dal mittente sia sul DAS "collettivo", sia sulla distinta. 5. L'incaricato del trasporto, al momento dell'effettuazione dei singoli rifornimenti, completa i relativi DAS "non scorta merce" dell'elemento mancante, rilevandolo dal contatore, azzerabile, delle erogazioni parziali, inserito nella testata contometrica del misuratore, e li consegna ai rispettivi destinatari. L'incaricato medesimo riporta, poi, nelle relative «finche» di cui al comma 4, i litri di prodotto consegnato, con riferimento alle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore riferibili alle singole erogazioni, convalidando le scritturazioni con la propria firma. 6. Il DAS "collettivo" e l'annessa distinta, su cui l'incaricato del trasporto deve attestare, apponendovi la propria firma, che il trasporto e' avvenuto, vengono consegnati, dall'incaricato medesimo, al mittente per gli adempimenti di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo. 7. A trasporto effettuato, il mittente riporta sul DAS "collettivo" nonche' sull'allegata distinta, in corrispondenza delle indicazioni del numero segnato dal contatore totalizzatore, all'uscita della autocisterna dal deposito, il numero segnato dallo stesso contatore a consegne ultimate ed esegue la differenza, ponendola a confronto con il volume di prodotto caricato. Qualora il volume complessivo di prodotto erogato dal misuratore corrisponda, tenuto conto delle tolleranze dovute a variazioni di temperatura o a tolleranze degli strumenti di misura, a quello del carico indicato nel DAS "collettivo", contrappone l'esemplare n. 2 di tale documento al corrispondente esemplare n. 1. Se la differenza dei volumi supera dette tolleranze, ne e' data immediata comunicazione all'UTF. 8. Qualora risulti una differenza di prodotto non consegnato, la reintroduzione in deposito e' effettuata con riferimento al DAS "collettivo" emesso per l'intero carico originario. A tal fine l'incaricato del trasporto attesta sulla distinta allegata al DAS «collettivo» che il trasporto si e' concluso con una rimanenza di prodotto, nell'autocisterna, da reintrodurre nel deposito mittente, facendo seguire la dichiarazione dalla propria firma, previa indicazione della data e dell'ora d'inizio del viaggio di ritorno. Il mittente, a sua volta, deve allegare il DAS "collettivo" al registro di carico e scarico a giustificazione della quantita' di prodotto reintrodotta in deposito, dopo aver provveduto a completare il DAS medesimo con le seguenti attestazioni: a) data e ora del rientro dell'autocisterna in deposito; b) rimanenza del carico reintrodotto in deposito; c) numero d'ordine della registrazione a carico di tale rimanenza nel predetto registro di carico e scarico. 9. In ogni caso, il mittente completa l'esemplare n. 1 dei DAS "non scorta merce" con l'indicazione delle quantita' di prodotto rilevate dalla distinta di cui al comma 4. 10. La procedura prevista nel presente articolo si applica anche ai casi di trasporto alla rinfusa di gas petroliferi liquefatti destinati ad impianti di distribuzione stradale, effettuati con autobotti non munite di misuratore volumetrico, a condizione che sia possibile accertare mediante pesatura, prima e dopo ciascuna discarica, i quantitativi scaricati in ciascun impianto di distribuzione.». - Si riporta il testo dell'art. 47, comma 3, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa). - (Omissis). 3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantita' mancante. Se la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.». - Si riporta il testo dell'art. 2219 del codice civile: «Art. 2219 (Tenuta della contabilita'). - Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilita', senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.». |
| Art. 5 Adempimenti amministrativi e contabili dell'esercente
1. L'esercente l'impianto di distribuzione annota, con cadenza giornaliera e per ciascun prodotto, in un apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'Ufficio competente: a) nella parte del carico, le singole quantita' di prodotti energetici introdotte, come comprovate dallo scontrino rilasciato dai misuratori delle autobotti, unitamente ai codici ARC dei relativi documenti e-AD, con l'indicazione del deposito fiscale mittente; b) nella parte dello scarico, le singole quantita' rifornite alle imbarcazioni utilizzate dai soggetti beneficiari, quali risultanti dai totalizzatori di impianto, con l'indicazione dei soggetti beneficiari e degli estremi dei memorandum di cui all'articolo 7. 2. Giornalmente, l'inizio delle iscrizioni di carico e scarico sul registro di cui al comma 1 e' preceduto dall'indicazione della data; nel predetto registro sono indicate, a fine giornata, le giacenze contabili, le quantita' di carburanti esenti per la navigazione erogati nel medesimo giorno sulla base di quanto indicato dai contalitri dei totalizzatori di impianto nonche' il quantitativo di oli lubrificanti ceduto nella medesima giornata. Il registro di cui al comma 1 e' chiuso contabilmente al 31 dicembre di ciascun anno. Le rimanenze finali effettive di ciascun anno sono riportate all'inizio dell'anno immediatamente successivo. 3. Il registro di cui al comma 1 e' scritturato secondo le modalita' previste all'articolo 2219 del codice civile ed e' custodito, unitamente alla documentazione relativa alle operazioni di carico e scarico, ivi compresi i memorandum di cui all'articolo 7 e gli scontrini, per i cinque anni successivi a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce l'ultima registrazione. 4. Il registro di cui al comma 1 puo' essere costituito da schede e fogli mobili numerati progressivamente, oppure predisposto in modelli idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate. Le schede, i fogli mobili ed i modelli di cui al presente comma sono preventivamente approvati e vidimati dall'Ufficio competente. 5. Alle registrazioni contabili di cui al presente articolo sono tenuti anche i depositari autorizzati relativamente ai rifornimenti diretti. |
| Art. 6 Adempimenti amministrativi e contabili per i soggetti beneficiari
1. Per poter essere rifornite con carburanti esenti per la navigazione, le imbarcazioni utilizzate dai soggetti beneficiari sono munite del libretto di controllo di cui al comma 2, nel quale sono annotati i rifornimenti ed i consumi dei prodotti stessi. 2. Il libretto di cui al comma 1 e' composto di tre parti: a) nella prima parte sono indicate le caratteristiche dell'imbarcazione con riferimento alle relative carte di bordo ed i dati tecnici del rispettivo motore con indicazione del consumo medio orario in rapporto alla potenzialita' del motore stesso, annotate e autenticate dall'Autorita' marittima in base ai dati desunti dal Registro italiano navale (R.I.NA.); b) nella seconda parte sono annotate, a cura dell'esercente, le quantita' di carburanti esenti per la navigazione rifornite, con indicazione della data e degli estremi del memorandum di cui all'articolo 7, nonche' le quantita' degli oli lubrificanti esenti acquistate presso l'impianto di distribuzione. c) nella terza parte, a cura del soggetto beneficiario, sono annotate, per ciascuna giornata di navigazione, le ore di moto ed i conseguenti consumi. 3. Nei casi di rifornimento diretto, le annotazioni di cui al comma 2, lettera b), sono apposte, con riferimento anche ai dati riportati nello scontrino, dall'esercente il deposito fiscale o da un suo delegato. |
| Art. 7 Compilazione del memorandum
1. Per ciascun rifornimento e' compilato un memorandum, numerato progressivamente, datato e firmato dall'esercente l'impianto o da un suo delegato e dal comandante dell'imbarcazione rifornita o da un suo delegato. Nel memorandum, redatto conformemente all'allegato 1 del presente regolamento, sono indicati: a) le generalita' dell'esercente; b) gli estremi dell'imbarcazione rifornita; c) il quantitativo di prodotto rifornito espresso in litri, con indicazione delle relative densita' e temperatura reali, ovvero il quantitativo in volume di prodotto espresso a 15°C, nonche' delle numerazioni iniziale e finale del contalitri totalizzatore; d) dichiarazione di avere effettuato le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione. 2. Per le imbarcazioni battenti bandiera di altri Stati membri, il rifornimento e' effettuato previa esibizione della documentazione di bordo dell'imbarcazione, comprovante l'utilizzo della medesima per scopi diversi dal diporto, i cui dati identificativi sono riportati nel memorandum d'imbarco. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i rifornimenti diretti. Per tali rifornimenti, gli adempimenti di cui al comma 1 sono espletati dal depositario autorizzato o da un suo delegato, mentre le informazioni di cui alla lettera a) dello stesso comma 1 sono riferite al deposito fiscale speditore. Per i medesimi rifornimenti nel memorandum di cui al comma 1 e' indicata altresi' la targa dell'autocisterna o l'identificativo della bettolina utilizzata; al memorandum e' allegato altresi' lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sul medesimo veicolo. |
| Art. 8 Verifiche e controlli
1. L'Ufficio competente provvede ad eseguire, con cadenza annuale, l'inventario dei prodotti energetici movimentati negli impianti di distribuzione. 2. Al fine di verificare l'esatto adempimento delle norme del presente regolamento, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i militari della Guardia di finanza esercitano i poteri di indagine e controllo loro conferiti dall'articolo 18 del TUA. 3. I militari della Guardia di finanza possono chiedere l'esibizione, in qualunque momento, del libretto di controllo di cui all'articolo 6, ed assicurarsi dell'esattezza dei dati in esso contenuti. Ad attestazione dei riscontri eseguiti e' apposto un «visto» dopo l'ultima registrazione. 4. I controlli qualitativi sui carburanti esenti sono effettuati, anche con riferimento al tenore di zolfo, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 18 (Poteri e controlli). - 1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al presente testo unico; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, e presso i destinatari registrati, puo' applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato o del destinatario registrato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i depositi fiscali possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici. 1-bis. Per i depositi fiscali abilitati all'attivita' di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale di cui al comma 1 e' effettuata permanentemente da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria che si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza. 2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina dei tributi di cui al presente testo unico; possono, altresi', accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove e' custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facolta' di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi. 3. Gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono: a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attivita' industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione; b) richiedere, previa autorizzazione del comandante regionale, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi; c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali; d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico. 4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, e' disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze. 5. L'Amministrazione finanziaria puo' effettuare interventi presso soggetti che svolgono attivita' di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. 6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresi' facolta', per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonche' di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66: «Art. 8 (Accertamenti sulla conformita' dei combustibili). - 1. L'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2, e' effettuato, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche avvalendosi dei poteri previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dagli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della guardia di finanza. 2. Relativamente ai depositi fiscali, gli uffici dell'Agenzia delle dogane effettuano gli accertamenti di cui al comma 1 su un numero annuo complessivo di campioni stabilito ai sensi dell'Allegato IV. 3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1 il prelievo dei campioni di combustibili si effettua: a) per quanto concerne i depositi fiscali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio in cui gli stessi sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la quantita' e le qualita', ai fini della classificazione fiscale; b) per quanto concerne i depositi commerciali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio del deposito; c) per quanto concerne gli impianti di distribuzione, sui combustibili erogati dalle pompe di distribuzione. 4. Gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati sulla base dei metodi di prova e nel rispetto delle modalita' operative stabiliti dall'Allegato V. 5. L'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 9, commi 3, 4, 5 e 6, e' effettuato dagli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della Guardia di finanza, utilizzando, in caso di analisi, i metodi di prova stabiliti dall'allegato V. L'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 9, comma 7, e' effettuato da tali organi, dagli Ispettorati della navigazione interna e dai soggetti a tal fine individuati dalla normativa regionale; si applica quanto previsto dall'art. 296, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 5-bis. L'accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8 dell'art. 7-bis, e' effettuato dall'ISPRA.». - Il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 (Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2011, n. 97. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. |
| Art. 9 Oli lubrificanti esenti
1. Gli oli lubrificanti esenti non sono soggetti a denaturazione. Per essi si applicano le medesime disposizioni previste, per i carburanti esenti per la navigazione, dal presente regolamento. 2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, i prodotti di cui al comma 1, provenienti da depositi fiscali nazionali, sono trasferiti agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3 a seguito dell'emissione del documento e-AD. Analoghe disposizioni si applicano per i prodotti provenienti direttamente da Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel trasferimento dalla dogana di entrata nazionale agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3. 3. Per i prodotti di cui al comma 1 del presente articolo, provenienti da altri Stati membri, trovano applicazione le disposizioni in materia di circolazione degli oli lubrificanti previste dall'articolo 6, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557. 4. Presso gli impianti di distribuzione di carburanti esenti e' tenuta una contabilita' degli oli lubrificanti indipendentemente dalla quantita' detenuta. Qualora a seguito delle verifiche e controlli di cui all'articolo 8 eseguiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza risultino eccedenze o deficienze di prodotto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 4 e 5, del TUA. 5. Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, gli oli lubrificanti esenti circolano con la scorta del documento DAS, sul quale e' apposta l'attestazione di ricezione da parte del comandante dell'imbarcazione rifornita.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557: «Art. 6 (Immissione in consumo, circolazione e deposito). - (Omissis). 3. Il trasferimento dei prodotti nazionali di cui al comma 1, per i quali non e' stata assolta l'imposta, agli impianti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato dietro presentazione allo speditore di copia, vistata dall'UTF, della licenza di cui all'art. 2, i cui estremi vengono annotati, dal medesimo speditore, in apposito registro, e con la scorta del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo, di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, emesso direttamente dal mittente senza prestazione di alcuna garanzia e recante la stampigliatura: "Valido per la circolazione nazionale dei prodotti di cui all'art. 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504". I prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, che devono essere sottoposti a lavorazione o a confezionamento, importati senza il pagamento dell'imposta, devono essere scortati dal predetto documento di accompagnamento dalla dogana d'importazione all'impianto di destinazione. I prodotti di cui al comma 1 di provenienza comunitaria sono scortati dalla documentazione commerciale, valida anche per la presa in carico, da cui risultino il mittente, il destinatario, la qualita' e quantita' della merce e la data di spedizione. In mancanza della predetta documentazione o se la stessa non contiene le suddette indicazioni, la merce e' scortata da una dichiarazione del mittente, riportante le indicazioni medesime. Il ricevente comunica all'UTF la ricezione delle partite di tali prodotti entro i tre giorni successivi a quello di arrivo.». - Si riporta il testo dell'art. 61, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 61 (Disposizioni generali). - (Omissis). 4. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44. Se la quantita' sottratta al pagamento dell'imposta e' inferiore a 100 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro. Si applicano le penalita' previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell'art. 50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente Art. e delle modalita' di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da 258 euro a 1549 euro. 5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all'immissione in consumo e' assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa.». |
| Art. 10 Disposizioni transitorie per la benzina
1. Nella fase di prima applicazione dell'articolo 2, comma 3, del presente regolamento, in considerazione dei tempi tecnici necessari all'adeguamento degli impianti che distribuiscono benzina destinata agli impieghi esenti previsti dal punto 3 della Tabella A allegata al TUA, previa comunicazione all'Ufficio competente, l'esercente puo' effettuare rifornimenti di benzina ad accisa assolta non denaturata alle imbarcazioni utilizzate nelle attivita' aventi titolo all'esenzione. Tale facolta' e' comunque consentita fino alla data in cui l'esercente inizia a ricevere benzina denaturata ed in ogni caso non oltre il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. L'esercente provvede, all'atto di ogni singola operazione di rifornimento di benzina non denaturata effettuata ai sensi del comma 1, a cedere la stessa ad un prezzo ridotto che tenga conto del valore dell'accisa gravante sul medesimo prodotto. Nella corrispondente fattura, il suddetto esercente provvede a indicare l'ammontare dell'imposta non addebitato al soggetto beneficiario a titolo di esenzione dall'accisa. L'esercente provvede, inoltre, a riportare il quantitativo rifornito, come risultante dal memorandum di cui all'articolo 7, nella parte dello scarico dell'apposito registro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), annotando sul medesimo che trattasi di rifornimento effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo con benzina non denaturata. Non e' consentita la miscelazione di benzina denaturata con benzina non denaturata nei serbatoi di stoccaggio. 3. Per i rifornimenti effettuati ai sensi del comma 1, l'accisa versata sulla benzina ceduta ai soggetti beneficiari e' rimborsata ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del TUA. A tal fine, l'esercente presenta all'Ufficio competente, al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, una domanda di rimborso riepilogativa dei rifornimenti effettuati ai sensi del medesimo comma con l'indicazione, per ciascuno di essi, del soggetto beneficiario e della data del rifornimento, alla quale e' allegata: a) copia dei relativi memorandum di cui all'articolo 7; b) copia delle fatture di vendita dello stesso prodotto, nelle quali e' evidenziato l'ammontare dell'accisa non addebitata al soggetto beneficiario. 4. Per i rifornimenti effettuati ai sensi del comma 1 sono fatti salvi gli altri adempimenti contabili e amministrativi previsti dal presente regolamento.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 14 (Recuperi e rimborsi dell'accisa). - (Omissis). 4. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.». |
| Art. 11 Disposizioni transitorie per la circolazione degli oli lubrificanti esenti
1. Fino all'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del documento e-AD per la circolazione, in ambito nazionale, degli oli lubrificanti per i quali non e' stata assolta l'imposta di cui all'articolo 62 del TUA, gli oli lubrificanti esenti provenienti da depositi nazionali sono trasferiti agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3 con la scorta del documento di cui all'articolo 1 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, recante la dicitura «Valido per la circolazione nazionale degli oli lubrificanti destinati al rifornimento delle imbarcazioni per la navigazione in esenzione fiscale». In tal caso l'esercente annota nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 5, nella parte del carico, le singole quantita' di oli lubrificanti esenti introdotte con gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 1 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210: «Art. 1 (Documento di accompagnamento accise). - 1. La circolazione in regime sospensivo degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche, di cui all'art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", avviene con scorta del "Documento di Accompagnamento Accise", d'ora in avanti indicato con la sigla "DAA", di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92, della Commissione, dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni. Esso puo' consistere: a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 2719/92; b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella, previste per il documento amministrativo.». |
| Art. 12 Disposizioni particolari per le societa' consortili per il rifornimento di benzina esente impiegata nell'attivita' di pesca
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, costituiti in forma di societa' consortile, a gestire un impianto di distribuzione, per uso privato, di benzina esente per l'attivita' di pesca marittima e di pesca professionale nelle acque interne e lagunari, destinata all'impiego esclusivo dei soci della medesima. 2. Nel provvedimento autorizzativo di cui al comma 1, il cui rilascio, su apposita denuncia degli esercenti, e' subordinato alla prestazione della cauzione prevista dall'articolo 3, comma 3, sono stabilite, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modalita' di circolazione della benzina e di effettuazione delle operazioni di denaturazione, ferma restando l'osservanza degli altri obblighi previsti dal presente regolamento. |
| Art. 13 Disposizioni finali
1. I soggetti esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione, in attivita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento, integrano, entro 60 giorni dalla medesima, la documentazione gia' in possesso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in modo da adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento. 2. Nei casi, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 6, di comprovata e riconosciuta sussistenza di oggettive condizioni di difficolta' di approvvigionamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare, secondo i criteri che saranno stabiliti con determinazione del Direttore della medesima Agenzia e previa istanza dei soggetti beneficiari, l'impiego di carburanti esenti per la navigazione impiegati per il trasporto passeggeri nelle acque marine comunitarie senza la preventiva denaturazione, limitatamente ad un quantitativo prestabilito, ricevuto da un unico fornitore, previa prestazione di una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata in misura pari al cento per cento dell'imposta gravante sul quantitativo autorizzato e alle condizioni di cui al presente comma. Nei casi di cui al presente comma l'agevolazione e' accordata mediante restituzione dell'imposta pagata con la procedura di accredito o con fornitura in esenzione da accisa. 3. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere rideterminate, anche in relazione all'evoluzione tecnologica della strumentazione ordinariamente installata sulle autocisterne e sulle bettoline di cui al presente regolamento, le modalita' di trasmissione, agli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei dati relativi alle quantita' di carburanti esenti per la navigazione consegnati agli esercenti ovvero direttamente ai soggetti beneficiari. |
| Art. 14 Abrogazioni
1. Il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, e' abrogato. |
| Art. 15 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 dicembre 2015
Il Ministro: Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 109 |
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