IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiori ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della Regione Lazio, nonche', da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2012, con il quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3921 del 28 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 99 del 25 giugno 2013; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna; Vista la nota del 7 ottobre 2015 con cui il soggetto responsabile per gli interventi post-emergenziali ha chiesto il mantenimento, fino al 31 dicembre 2016, della contabilita' speciale n. 5575 di cui alla sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 99 del 25 giugno 2013; Acquisita l'intesa della Regione Lazio; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di consentire il completamento delle attivita' gia' programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 99 del 25 giugno 2013, il Direttore della Direzione regionale ambiente della Regione Lazio, Soggetto responsabile ai sensi della medesima ordinanza n. 99/2013, titolare della contabilita' speciale n. 5575, e' autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilita' fino al 31 dicembre 2016. 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 2016
Il capo del Dipartimento: Curcio |