Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Terze linee guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10 del decreto-legge n. 90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia.


Oggetto e finalita' delle linee guida

Il presente atto di indirizzo, adottato in base al protocollo d'intesa stipulato il 15 luglio 2014 dal Ministro dell'interno e dal Presidente dell'ANAC, reca indicazioni per la determinazione dei compensi agli amministratori ed esperti nominati dal Prefetto ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disciplinato le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti corruttivi ovvero destinatarie di informazioni antimafia interdittive.
Esso risponde all'esigenza di fornire ai Prefetti strumenti atti, da un lato, ad adattare le tabelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015 n. 177 alle specificita' degli incarichi conferiti ai Commissari di cui all'art. 32 e, dall'altro, a favorire la massima uniformita' nella determinazione dei compensi. 1. Il quadro normativo di riferimento
Com'e' noto, l'art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014 stabilisce che con il decreto di nomina il Prefetto determina il compenso dei commissari "sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14" ponendo gli oneri relativi al pagamento a carico dell'impresa commissariata.
Tale disposizione, mirata ad orientare l'attivita' di determinazione dell'importo da riconoscere ai commissari nominati dal Prefetto, tuttavia non ha trovato applicazione fino ad oggi a causa della mancata definizione della disciplina relativa all'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari.
Come si ricordera', il primo pacchetto sicurezza (legge n. 94/2009) aveva conferito al Governo la delega per l'istituzione di tale Albo. In attuazione della delega, con il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 sono state dettate le norme concernenti i requisiti per ottenere l'iscrizione nell'Albo e si e' rinviato a due successivi regolamenti la determinazione della disciplina di dettaglio, inclusa quella per la determinazione dei onorari degli Amministratori giudiziari.
Ai sensi di tale disposizione, e' stato dapprima emanato il decreto del Ministro della giustizia 19 settembre 2013, n. 160, che ha stabilito le modalita' per l'iscrizione, la cancellazione e la sospensione dell'iscrizione all'Albo degli Amministratori, e, recentemente, il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177, con il quale e' stato approvato il Regolamento concernente le modalita' di calcolo dei compensi degli stessi Amministratori.
Con l'adozione di detto ultimo regolamento sono state quindi fissate le basi anche per la determinazione delle remunerazioni spettanti ai Commissari nominati ai sensi dell'art. 32.
Come si e' avuto modo di chiarire con le due precedenti edizioni delle linee guida, le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio sono adottate in esercizio di un potere conformativo e limitativo della liberta' di iniziativa economica, nell'intento di salvaguardare interessi pubblici di rango superiore.
Esse, pertanto, devono essere applicate secondo canoni rispettosi del principio di proporzionalita' al quale si ispira la disciplina recata dall'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014, che prevede una graduazione delle misure applicabili in ragione della gravita' della situazione riscontrata a carico dell'operatore economico.
Come e' noto, la scala degli interventi prevede, nelle ipotesi di minore compromissione, l'inserimento nell'impresa di un "presidio", composto di esperti in numero non superiore a tre, ai quali e' devoluto il potere di fornire prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza e finalizzate ad adeguare l'organizzazione, il sistema di controllo interno e di amministrazione dell'impresa a parametri tali da garantire una rinnovata capacita' di stare sul mercato nel rispetto dei parametri di legalita' (art. 32, comma 8).
Nei casi diversi da quelli di lieve entita' trovano applicazione due diversi tipi di misure.
La prima consiste nell'ordine di rinnovare la composizione degli organi sociali, con la sostituzione del titolare o del componente che risulta coinvolto nel procedimento penale per fatti di corruzione o al quale sono ascrivibili le altre situazioni anomale o di collusione/contiguita' mafiosa.
Si tratta, dunque, di una misura che impone all'impresa di risolvere il rapporto in virtu' del quale essa aveva inserito nei propri centri decisionali il soggetto coinvolto.
L'altra misura, da applicarsi nei casi piu' gravi ovvero in quelli di inottemperanza all'ingiunzione di rinnovare gli organi sociali, consiste nella straordinaria o temporanea gestione dell'impresa e dispiega i suoi effetti limitatamente al contratto in relazione al quale essa e' stata disposta.
In particolare, con le seconde linee guida e' stato chiarito che la misura straordinaria e temporanea da' vita ad una gestione separata di quella parte dell'azienda che dovra' eseguire l'appalto pubblico, secondo un modello di governance che dovra' essere definito dagli amministratori nominati dal Prefetto.
E' noto, al contrario, come la funzione degli Amministratori giudiziari risponda ad altre finalita' e sia, quindi, connotata da un differente livello di impegno e profili di responsabilita'.
Proprio il diverso inquadramento sistematico delle due figure, come si vedra' piu' avanti, rende non immediatamente ed automaticamente applicabili i parametri stabiliti per la determinazione dei compensi degli Amministratori giudiziari ai Commissari nominati dal Prefetto.
Scopo delle presenti linee guida, predisposte d'intesa dal Ministero dell'interno e dall'ANAC anche alla luce delle indicazioni emerse nell'ambito di un Gruppo di lavoro interministeriale costituito ad hoc (1) , e' quindi di fornire ai Prefetti gli strumenti necessari a individuare, sulla base delle tabelle allegate al cennato D.P.R., i criteri piu' idonei a determinare il compenso da attribuire ai Commissari. 2. I compensi degli Amministratori giudiziari
L'art. 8 del decreto legislativo n. 14/2010, nel demandare a un decreto del Presidente della Repubblica la regolamentazione delle modalita' di calcolo e di liquidazione dei compensi degli Amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro, ha dettato i principi cardine ai quali la disciplina secondaria avrebbe dovuto attenersi. Tra essi:
a) la previsione di tabelle differenziate per la gestione di singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in aziende;
b) l'applicazione del criterio della prevalenza della gestione piu' onerosa nel caso di patrimoni misti;
c) la definizione per la determinazione del compenso degli Amministratori giudiziari di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in aziende;
d) la previsione dell'applicazione di maggiorazioni al compenso in relazione al livello di complessita' dell'incarico e dell'amministrazione;
e) le modalita' di calcolo e di liquidazione del compenso qualora siano nominati piu' amministratori.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177, per la liquidazione dei compensi agli Amministratori giudiziari e' stato assunto come modello di riferimento - in considerazione degli innegabili elementi di connessione dei procedimenti di prevenzione antimafia con le procedure fallimentari - l'impianto che governa la determinazione del compenso spettante al curatore fallimentare e al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, pur con alcuni necessari correttivi finalizzati ad adattare i parametri di liquidazione previsti in sede fallimentare alle specificita' proprie della disciplina in materia di misure di prevenzione.
Per la determinazione del compenso, il cennato decreto del Presidente della Repubblica ha quindi preso in esame - nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di riferimento che non ha dettato alcuna indicazione in merito al parametro temporale per il calcolo del compenso - il valore di stima dei beni risultante dalla relazione dell'Amministratore giudiziario, operando tuttavia un contenimento dei parametri di liquidazione previsti per le procedure fallimentari, in ragione soprattutto della diversa durata dei due incarichi e dei differenti impegni richiesti all'Amministratore giudiziario e al curatore fallimentare. 3. I compensi dei Commissari nominati ai sensi dell'art. 32: il
valore residuo del contratto da completare quale criterio cardine
Il parametro di riferimento individuato dal suddetto Regolamento per il calcolo del compenso spettante agli Amministratori giudiziari e' costituito dal valore del complesso aziendale e dal valore dei beni oggetto dell'incarico.
Si tratta, evidentemente, di parametri che non possono essere trasposti automaticamente nel caso del "commissariamento dell'impresa" in quanto, in questa seconda fattispecie, viene in rilievo solo un "frammento" dell'attivita' dell'impresa e non la sua totalita' come, invece, avviene nell'amministrazione delle aziende e dei beni sequestrati, ovvero nella curatela fallimentare.
Alla stregua di quanto sopra, si e' convenuto, nell'ambito del cennato Gruppo di lavoro, di considerare quale parametro oggettivamente valutabile, a cui poter fare riferimento ai fini della quantificazione della remunerazione annua del Commissario, il valore residuo del contratto da completare.
La durata limitata che e' generalmente insita negli incarichi in argomento - i quali, come recita la norma, sono preordinati a consentire la completa esecuzione di un contratto gia' in corso - induce ragionevolmente a rapportare il calcolo del compenso dei Commissari nominati dal Prefetto a un arco temporale annuale, anziche' alla durata complessiva dell'incarico, come previsto, invece, seppur non espressamente, per gli Amministratori Giudiziari.
Al riguardo, non pare superfluo sottolineare come tale impostazione sia in linea con il quadro normativo di riferimento che, in primis, non fissa un parametro temporale per la determinazione dei compensi e, in secundis, non impone di adottare, anche per i Commissari, i criteri di calcolo dei compensi dettati dal cennato decreto del Presidente della Repubblica per gli Amministratori.
Come si e' gia' avuto modo di notare, infatti, l'art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014 si limita a fornire un'indicazione di massima per la determinazione del compenso dei Commissari stabilendo che con il decreto di nomina il Prefetto determina tale compenso "sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14".
Sotto altro profilo si evidenzia che il riferimento al parametro temporale annuale consente di predeterminare in maniera oggettiva il valore di riferimento sul quale, attraverso l'applicazione di appositi scaglioni, calcolare l'importo del "compenso base annuo" del Commissario.
Come si e' detto, il citato parametro e' tecnicamente incomparabile con quelli individuati per la determinazione dell'onorario dell'Amministratore giudiziario.
Cio' ha reso necessario formare una differente griglia di scaglioni atta, in linea con il disegno ispiratore del Regolamento sui compensi degli Amministratori Giudiziari, a consentire di perseguire l'obiettivo di una corretta, proporzionata ed omogenea quantificazione delle remunerazioni degli amministratori nominati dal Prefetto, avendo riguardo al contesto particolarmente difficile e delicato - quale puo' essere quello di un'impresa interessata al suo interno da fenomeni corruttivi o da tentativi di infiltrazione o condizionamento mafioso - in cui gli stessi sono chiamati ad operare.
E' stata, cosi', elaborata la seguente tabella suddivisa in tre colonne:
- la prima colonna indica gli scaglioni di riferimento in relazione al valore residuo del contratto o della concessione. Come si potra' notare, sono stati individuati 11 scaglioni da un minimo di 500.000 euro a un massimo di oltre 100.000.000 di euro;
- la seconda colonna riporta la percentuale da applicare allo scaglione per la determinazione del "compenso base'' (ad es. per gli importi rientranti nel primo scaglione, corrispondente a un valore residuo del contratto fino a 500.000 euro, la percentuale e' del 2%);
- la terza colonna indica il compenso base ottenuto applicando la percentuale indicata (nell'esempio di cui sopra 2%) al valore residuo del contratto o della concessione (per 500.000 euro e' pari a 10.000 euro).

Tabella 1
==================================================================== | Scaglioni | | | | valore | |Compenso base| |residuale del | |per scaglione| | contratto | Percentuale Valorizzazione compenso | massimo | +==============+=====================================+=============+ |da 0 a 500.000| | | |euro | 2,00% | 10.000,00  | +--------------+-------------------------------------+-------------+ |da 500.000,01 | | | |e fino a | | | |1.000.000 | 1,80%  | 19.000,00  | +--------------+-------------------------------------+-------------+ |da | | | |1.000.000,01 e| | | |fino a | | | |2.000.000 | 1,40% | 33.000,00  | +--------------+-------------------------------------+-------------+ |da | | | |2.000.000,01 e| | | |fino a | | | |3.000.000 | 1,00% | 43.000,00  | +--------------+-------------------------------------+-------------+ |da | | | |3.000.000,01 e| | | |fino a | | | |5.000.000 | 0,60% | 55.000,00  | +--------------+-------------------------------------+-------------+ |da | | | |5.000.000,01 e| | | |fino a | | | |10.000.000 | 0,10% | 60.000,00 | +--------------+-------------------------------------+-------------+ |da | | | |10.000.000,01 | | | |e fino a | | | |20.000.000 | 0,07%  | 67.000,00  | +--------------+-------------------------------------+-------------+ |da | | | |20.000.000,01 | | | |e fino a | | | |30.000.000 | 0,05% | 72.000,00 | +--------------+-------------------------------------+-------------+ |da | | | |30.000.000,01 | | | |e fino a | | | |50.000.000 | 0,04% | 80.000,00 | +--------------+-------------------------------------+-------------+ |da | | | |50.000.000,01 | | | |e fino a | | | |100.000.000 | 0,03% | 95.000,00 | +--------------+-------------------------------------+-------------+ |oltre i | | | |100.000.000,01| 0,02% | | +--------------+-------------------------------------+-------------+

Come si puo' notare, le percentuali della griglia degli scaglioni progressivi, che decrescono in corrispondenza dell'incremento del valore residuo del contratto, risultano significativamente piu' basse di quelle adottate nel "Regolamento"; cio' in ragione della notevole differenza dei valori posti a base del calcolo dei compensi relativi ai due istituti.
L'applicazione degli scaglioni percentuali indicati nella Tabella 1 al valore residuo del contratto determinano il compenso base annuo dell'amministratore nominato dal Prefetto.
Ne consegue che, laddove l'incarico abbia durata inferiore a 12 mesi, il compenso base annuo andra' suddiviso in ratei mensili al fine di parametrarne il valore alla effettiva durata dell'incarico.
Riguardo alle modalita' di calcolo, si rammenta che le percentuali, in ossequio al criterio di progressivita' degli scaglioni, vanno applicate alla somma eccedente lo scaglione precedente.
Al fine di agevolare il compito dell'operatore, e' stata predisposta, a titolo esemplificativo, la seguente tabella, nella quale e' stato ipotizzato un contratto del valore residuo di 1.500.000 euro.

Tabella 2
===================================================================== | | |Compenso base | | | |per un valore | | Scaglioni | |residuale del | | valore | |contratto pari| |residuale del| |a 1.500.000,00| | contratto |  Percentuale Valorizzazione compenso | € | +=============+======================================+==============+ |Sui primi | | | |500.000,00 | | | |euro | 2,00% | 10.000,00 | +-------------+--------------------------------------+--------------+ |da 500.000,01| | | |€ e fino a | | | |1.000.000,00 | | | |euro | 1,80% | 9.000,00 | +-------------+--------------------------------------+--------------+ |da | | | |1.000.000,01 | | | |e fino a | | | |1.500.000,00 | | | |euro | 1,40% | 7.000,00 | +-------------+--------------------------------------+--------------+ |COMPENSO BASE| | | |COMPLESSIVO: |   | 26.000.00 | +-------------+--------------------------------------+--------------+

Pertanto, si applichera' la percentuale del 2% sui primi 500.000 euro, la percentuale dell'1,80% per la parte eccedente i 500.000 e fino a 1.000.000 di euro, e infine la percentuale dell'1,40% per la somma residua eccedente euro 1.000.000. La somma di tali importi costituira' il compenso base (pari a 26.000 euro).
Il valore residuo del contratto, determinato tenendo conto degli stati di avanzamento (per i lavori) e dello stato di esecuzione (per forniture e servizi) e' attestato dallo stesso amministratore con una specifica relazione, asseverata dalla Stazione appaltante.
Si e' ritenuto imprescindibile delimitare tale compenso all'interno di un "range" al fine di evitare che limiti troppo bassi possano rendere gli onorari non adeguati alla complessita' degli incarichi e alla elevata professionalita' richiesta per il loro espletamento, ovvero che valori troppo alti, peraltro ulteriormente incrementabili a seguito dell'applicazione delle maggiorazioni, possano incidere in misura sproporzionata sul patrimonio aziendale.
Sono stati cosi' stabiliti un tetto minimo di 10 mila euro e uno massimo di 120 mila euro; vale a dire che, qualora l'applicazione degli scaglioni percentuali dovesse portare a valori del compenso base piu' bassi del primo o piu' alti del secondo, tali importi verrebbero ricondotti a dette soglie.
In linea con quanto stabilito dalle Tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015 n. 177, al compenso base come sopra determinato puo' essere applicata una maggiorazione percentuale non superiore al 50% in relazione alla gravosita' dell'incarico, ferma restando la possibilita', in casi di eccezionale complessita' dell'impegno, di un aumento del compenso fino al 100%.
Affinche' possa essere disposto tale incremento devono ricorrere almeno alcuni dei seguenti presupposti, mutuati dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, ai quali sono stati aggiunti ulteriori parametri afferenti piu' specificatamente al settore degli appalti pubblici:
- complessita' dell'incarico o concrete difficolta' di gestione;
- necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
- sollecitudine con cui devono essere condotte le attivita' in relazione alle caratteristiche dell'appalto;
- sussistenza di subappalti;
- elevato numero di fornitori e/o dipendenti;
- molteplicita' dei luoghi di esecuzione dell'opera;
- specifiche professionalita' richieste;
- ricorso all'opera di coadiutori;
- incarico relativo a piu' contratti.
Della sussistenza di tali elementi dovra' essere fornita adeguata motivazione nell'atto di determinazione del compenso.
Tra le situazioni che possono giustificare l'applicazione della maggiorazione del 100% rientra certamente il conferimento di un incarico avente ad oggetto l'esecuzione di piu' contratti, soprattutto allorquando il loro numero sia elevato, tanto da assorbire quasi per intero l'attivita' contrattuale dell'impresa.
Per una piu' agevole applicazione delle tabelle, sono stati elaborati alcuni esempi, riportati nell'Appendice del presente documento (Vedi esempio A, A1 e A2). 4. Determinazione del compenso negli incarichi collegiali
Come noto, l'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014 stabilisce che il Prefetto puo' nominare da uno a tre Commissari.
Nel caso di incarichi collegiali, la determinazione del compenso prevede, in linea con quanto previsto dal Regolamento, alcuni correttivi.
Il compenso base, infatti, in questo caso deve essere calcolato apportando alla remunerazione del Commissario, determinata con le modalita' previste nel paragrafo precedente, un aumento fino al 70% e dividendo il risultato per il numero dei Commissari. Sul compenso base, cosi' definito, potranno essere calcolate le maggiorazioni facendo riferimento ai criteri e alle modalita' previste nel caso di incarico conferito ad un solo Coinmissario (Vedi Esempio B, B1 e B2 dell'Appendice).
Relativamente al tema delle maggiorazioni occorre far rilevare che, ove le ragioni che inducano a prevedere il riconoscimento di un aumento del compenso siano riferibili non alla totalita' dei Commissari, ma a uno solo o a due membri del collegio, l'incremento dovra' essere operato solo nei riguardi di questi (Vedi Esempio B3 dell'Appendice). 5. Determinazione dei compensi nel caso di incarico esteso a piu'
contratti o concessioni della stessa impresa
Si verifica con una certa frequenza che i contratti che l'impresa ha in essere con la Pubblica Amministrazione e che, quindi, sono suscettibili di rientrare nel mandato del medesimo Commissario, vengono rilevati solo in un secondo momento e dopo la nomina del Commissario. Anzi, in questi casi, e' lo stesso Commissario ad essere opportunamente incaricato di individuare i rapporti negoziali che l'impresa ha in corso con le Pubbliche Amministrazioni.
In questo senso sono gia' diversi i casi in cui il Commissario o i Commissari incaricati si sono trovati a gestire piu' contratti d'appalto, anche di elevato valore e con numerosi dipendenti interessati.
E' una situazione questa, peraltro, non disciplinata dal Regolamento sui compensi degli Amministratori giudiziari, che giustifica l'elevazione anche fino al massimo della maggiorazione sui compensi, come gia' evidenziato nel paragrafo precedente.
Nel caso in esame, il compenso base sara' determinato dalla somma dei singoli compensi previsti per ciascuno dei valori residui dei contratti sui quali si estende il mandato del Commissario.
Ad esso andranno poi applicate le maggiorazioni previste dal paragrafo 3. 6. Le concessioni pluriennali e la determinazione del valore da
assumere quale criterio cardine
Nel caso in cui l'incarico di commissariamento abbia ad oggetto la prosecuzione di una prestazione dedotta in una concessione pluriennale, il fattore temporale da assumere quale parametro di riferimento per calcolare il "compenso base" e' il rateo annuale del contratto. Esso e' determinato suddividendo il valore complessivo della concessione per la sua durata (es. concessione del valore di 20.000.000 di euro della durata di 20 anni avra' il valore annuale di 1.000.000 di euro).
L'importo cosi' individuato andra' moltiplicato per gli anni mancanti allo scadere della concessione al fine di determinarne il valore complessivo residuo.
Ottenuto tale dato, sara' possibile, utilizzando la tabella 1 soprarichiamata, individuare gli scaglioni di riferimento nonche' la pertinente percentuale di calcolo del "compenso base", sul quale potranno essere calcolate le maggiorazioni secondo il medesimo procedimento descritto per il contratto di appalto. 7. Determinazione dei compensi degli esperti
Com'e' noto, nelle ipotesi di una minore compromissione che abbia ad oggetto figure apicali ma diverse dagli organi di amministrazione in senso tecnico, il Presidente dell'ANAC, d'intesa con il Prefetto, puo' reputare sufficiente l'inserimento nell'impresa di un "presidio", composto di esperti in numero non superiore a tre, allo scopo di ricondurne la gestione su binari di legalita' e trasparenza (art. 32, comma 8, decreto-legge n. 90/2014, c.d. tutorship).
L'obiettivo perseguito dalla misura, come si e' avuto modo di chiarire con le linee guida del 15 luglio 2014 e di ribadire successivamente con quelle del 27 gennaio 2015, e' di favorire una revisione del modello di "governance" della societa'.
La natura giuridica di questa misura di sostegno - volta ad affiancare l'organo di amministrazione della societa' ma non a sostituirlo - comporta evidenti limiti alla sua applicabilita' laddove l'impresa sia stata raggiunta da un'informazione antimafia di tenore interdittivo.
Cio' posto, si osserva che l'art. 32, comma 9, del decreto-legge n. 90/2014 prevede che agli esperti spetti un compenso "non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14".
In questo contesto, si ritiene che, nonostante la diversa estensione del perimetro di azione degli esperti rispetto a quello dei Commissari nominati dal Prefetto riorientare la governance della societa' per i primi, portare a compimento il contratto o i contratti in relazione ai quali si sono verificate le condizioni per l'applicazione dell'art. 32 per i secondi potra' farsi riferimento per la determinazione dell'onorario da riconoscere agli esperti alle tabelle e alle modalita' di calcolo sopra descritte (computando anche le eventuali maggiorazioni), riducendo l'importo cosi' ottenuto a una percentuale non superiore al 50%.
Ai fini dell'individuazione della soglia percentuale massima da applicare al compenso degli esperti, si dovra' tener conto, in particolare, delle dimensioni aziendali (volume di affari e numero di dipendenti) e della complessita' della struttura di governance. 8. Soglia massima
In relazione alla necessita' di evitare una quantificazione delle remunerazioni dei Commissari e degli esperti non coerente con i principi e le regole che presiedono ai rapporti di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, si e' ritenuto di stabilire, in via analogica, una soglia massima al compenso, pari a euro 240.000 lordi annui, coincidente con l'importo massimo degli emolumenti e delle retribuzioni da riconoscere, con oneri a carico delle finanze pubbliche, a soggetti che intrattengono rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 201/2011.
Si evidenzia che, ai fini del rispetto di detta soglia, non rileva il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ne' di quelle forfettarie, di cui si dira' nel paragrafo successivo. 9. Rimborso delle spese e nomina dei coadiutori
All'importo del compenso, quantificato secondo le indicazioni sopra riportate per le diverse tipologie di incarichi, andra' sommato il rimborso forfettario delle spese generali da determinarsi, in linea con quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica, in misura pari ad una percentuale variabile fino al 10% del compenso base.
Al riguardo, ai fini della graduazione dell'importo del rimborso forfettario delle spese generali, i Prefetti terranno conto degli oneri, anche di natura non economica, sostenuti dai Commissari per l'esecuzione dell'incarico.
All'importo cosi' determinato, andra' infine aggiunto anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, incluse le spese di viaggio e di soggiorno ed i compensi per i coadiutori eventualmente nominati dai Commissari.
Relativamente al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, si ritiene opportuno prendere quale valore di riferimento ai fini del rimborso quello individuato dalla normativa vigente per le missioni effettuate in Italia dal personale dirigente in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.
Gli incarichi dei coadiutori dovranno essere conferiti, previa autorizzazione rilasciata dal Prefetto, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile generalmente per non piu' di una volta (e comunque per un periodo non superiore alla durata del contratto), qualora permangano le ragioni che ne abbiano determinato la nomina.
Appare utile ribadire che la nomina dei coadiutori ha carattere eventuale ed eccezionale, ritenendo che la possibilita', prevista dalla legge, di nominare fino a tre Commissari, consenta in linea di massima di poter assorbire compiutamente le competenze professionali richieste per assicurare il completamento dell'esecuzione contrattuale.
La possibilita' di fare ricorso ai coadiutori da parte del Commissario sara' quindi ammessa ogni qualvolta emerga - sulla base di oggettive circostanze, in considerazione, ad esempio, dell'alto livello di specializzazione richiesto, ovvero di dimostrate, non altrimenti superabili esigenze - la necessita' che l'opera del Commissario sia affiancata da quella di uno o piu' collaboratori di comprovata professionalita' in relazione alla natura del contratto per il quale e' stato conferito l' incarico.
Il compenso da riconoscere al coadiutore non potra' superare il 10% di quello stabilito per il Commissario e dovra' essere comunque rapportato all'effettivo periodo di durata dell'incarico del coadiutore medesimo.
Ai fini della quantificazione del compenso, le SS.LL., nel rispetto della soglia sopra indicata, dovranno tenere conto dei criteri che il paragrafo 3 individua ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni sull'onorario del Commissario. 10. Modalita' di liquidazione dei compensi
Si rammenta che gli oneri relativi ai compensi spettanti agli amministratori nominati dal Prefetto, quantificati secondo i criteri evidenziati nei paragrafi precedenti, sono a carico dell'impresa commissariata.
Al fine di procedere alla "liquidazione" del proprio compenso, il Commissario dovra' essere previamente autorizzato dal Prefetto, dietro presentazione di un'apposita relazione sull'attivita' svolta. nella quale dovra' essere dato atto del raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
Alla relazione dovra' essere allegata la documentazione rilasciata dalla Stazione appaltante comprovante l'avvenuta certificazione degli stati di avanzamento (negli appalti di lavori) e l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni (nei contratti di servizi o di forniture).
Quanto alla cadenza temporale delle liquidazioni degli acconti sui compensi, si ritiene che negli appalti di lavori esse possano avvenire in concomitanza con il pagamento dei singoli stati di avanzamento, mentre per forniture e servizi con la cadenza delle liquidazioni delle prestazioni previste dai relativi contratti e, comunque, con una cadenza non inferiore a tre mesi.
Con la stessa scansione temporale potranno essere autorizzate anche le liquidazioni delle spese generali e degli emolumenti spettanti ai coadiutori.
Relativamente alla liquidazione del saldo del compenso, il Commissario dovra' presentare al Prefetto una relazione conclusiva sull'intera attivita' svolta, anch'essa corredata dalla certificazione dell'Ente appaltante.
Il medesimo iter procedurale dovra' essere seguito per la liquidazione dei compensi spettanti ai coadiutori.
Resta inteso che tali compensi saranno soggetti, sotto il profilo fiscale e contributivo, al regime previsto dalla normativa vigente relativamente alle figure professionali nominate. 11. Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di
imprese esercenti attivita' sanitaria per il Servizio sanitario
nazionale
Com'e' noto, il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, non convertito, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha previsto anche per le imprese che esercitano attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le straordinarie misure di gestione, sostegno e monitoraggio introdotte dall'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014.
In considerazione della peculiarita' della fattispecie e della varieta' delle prestazioni che possono essere dedotte negli accordi contrattuali cui rimanda il cennato art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' in corso un approfondimento con il Ministero della salute all'esito del quale verranno diramate apposite linee guida per la determinazione dei compensi da riconoscere a Commissari, Esperti e Coadiutori.
Nelle more, laddove all'esito delle valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 32 corrimi 1 e 2-bis del suddetto decreto, emerga la necessita' di adottare il provvedimento di commissariamento ovvero di nominare uno o piu' esperti, si raccomanda di rinviare a successivo atto la determinazione del compenso non ritenendo possibile, allo stato, estendere le indicazioni dettate dalle presenti linee guida a tali peculiari fattispecie. 12. Norma transitoria
Le presenti linee guida si applicano ai provvedimenti di cornrnissariamento e/o di nomina di esperti o coadiutori adottati successivamente alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e a quelli, adottati prima di tale data, per i quali non e' stato quantificato il compenso.
Per i provvedimenti per i quali il compenso e' stato determinato con il provvedimento di nomina o con atto successivo, i criteri adottati cessano di avere efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono sostituiti, per la residua durata dell'incarico, da quelli indicati nei paragrafi che precedono. In tali casi, si procedera' ad effettuare il conguaglio tra l'importo precedentemente liquidato e quello determinato, in base ai parametri sopra richiamati, per la residua durata dell'incarico e cio' anche nel caso in cui nel provvedimento di nomina tale conguaglio non sia stato previsto.

(1) Del gruppo di lavoro hanno fatto parte insieme ai rappresentanti
del Ministero dell'interno e dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, anche i rappresentanti del Ministero della
giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze, del
Ministero dello sviluppo economico e del Dipartimento della
funzione pubblica.
 
APPENDICE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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