Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 gennaio 2016
Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2016 per i lavoratori all'estero.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;
Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;
Considerato il decreto ministeriale 14 gennaio 2015, pubblicato nella GURI n. 17 del 22 gennaio 2015, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2015 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2015;
Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneita';
Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti sociali interessate nonche' degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 25 settembre 2015, dall'ENPAIA con nota del 30 settembre 2015 e dall'INPS in sede di Conferenza di servizi, mentre INAIL e INPGI non hanno ritenuto di riscontrare la nota ministeriale;
Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2016, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 26 ottobre 2015;

Decreta:

Art. 1

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2016 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2016, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.
 
Art. 3

Frazionabilita' delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
 
Art. 4

Trattamento di disoccupazione
per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
 
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