Gazzetta n. 19 del 25 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 dicembre 2015
Individuazione dei prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture da seme a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 36 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per:
il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto l'articolo 127, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto in particolare l'art. 2 comma 5 ter del decreto legislativo n. 102 del 2004, dove stabilisce che se dalle rilevazioni dei prezzi effettuate secondo i criteri stabiliti al punto precedente si riscontrano scostamenti dei valori dei singoli prodotti relativamente all'ultimo anno superiori al 50% rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno;
Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito Internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 - 2020 e dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
Considerato il Programma nazionale di sviluppo rurale presentato alla Commissione europea in data 22 luglio 2014, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante e la sottomisura 17.2 Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 11 febbraio 2015, foglio n. 372, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione dei rischio;
Visti in particolare l'allegato B lettera b) e lettera f), del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano Assicurativo Individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;
Preso atto dei prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio dal 2013 al 2015;
Esaminate le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Ritenuto di parametrare nel 2016 gli importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili e dei valori ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, alla media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio dal 2013 al 2015 e comunicati da Ismea, per le produzioni vegetali dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture da seme a ciclo autunno primaverile;

Decreta:

Art. 1
Prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e
delle colture da seme a ciclo autunno primaverile assicurabili con
polizze agevolate e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per
l'anno 2016

1. I prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
3. Il Codice e l'ID Varieta' indicati rispettivamente nella seconda e nella quinta colonna delle tabelle allegate per i prodotti vegetali, caricati nel sistema di gestione dei rischi di cui al decreto 12 gennaio 2015 citato in premessa, verranno riportati nel piano assicurativo individuale (PAI) o nel piano di mutualizzazione individuale per l'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione; tali riferimenti dovranno essere riscontrabili anche sulle polizze o sui certificati di adesione alle polizze collettive, o nella copertura mutualistica annuale.
4. Per le produzioni biologiche non comprese nell'allegato, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche da parte dell'Autorita' di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale e dell'Organismo pagatore, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modalita' di determinazione di ulteriori prezzi

1. Nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it Nei successivi 30 giorni, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere dell'ISMEA, si provvede alla determinazione dei nuovi prezzi.
2. Con successivo decreto si provvedera' a stabilire i prezzi unitari massimi delle altre produzioni vegetali, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2015

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 4339
 
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