Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8
Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 2;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234, recante «Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici»;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506, recante «Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri, o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano»;
Vista la legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante «Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili»;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante «Provvedimenti straordinari per la ripresa economica»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, recante «Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di tali termini»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante la «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed
esclusioni

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto.
4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e' cosi' determinata:
a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
6. Se per le violazioni previste dal comma 1 e' prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta e' pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non puo', in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riporta il testo dell'art.76 della Costituzione
della Repubblica italiana:
" Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'art. 87 Cost. conferisce al Presidente della
Repubblica, tra l'altro, il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, della
legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia
di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili):
"Art. 2. Delega al Governo per la riforma della
disciplina sanzionatoria
In vigore dal 17 maggio 2014
1. (omissis)
2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle
fattispecie di cui al presente comma e' ispirata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati
per i quali e' prevista la sola pena della multa o
dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:
1) edilizia e urbanistica;
2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) alimenti e bevande;
4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
5) sicurezza pubblica;
6) giochi d'azzardo e scommesse;
7) armi ed esplosivi;
8) elezioni e finanziamento ai partiti;
9) proprieta' intellettuale e industriale;
b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti
reati previsti dal codice penale:
1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma,
e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al
secondo comma;
2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659,
661, 668 e 726;
c) trasformare in illecito amministrativo il reato di
cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purche' l'omesso
versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro
annui e preservando comunque il principio per cui il datore
di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo,
se provvede al versamento entro il termine di tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto
accertamento della violazione;
d) trasformare in illeciti amministrativi le
contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto
o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di
legge:
1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio
1931, n. 234;
2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n.
633;
3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale
10 agosto 1945, n. 506;
4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre
1965, n. 1329;
5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26
ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti
amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla
gravita' della violazione, alla reiterazione dell'illecito,
all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o
attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla
personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche;
prevedere come sanzione principale il pagamento di una
somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di
euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere
b) e d), l'applicazione di eventuali sanzioni
amministrative accessorie consistenti nella sospensione di
facolta' e diritti derivanti da provvedimenti
dell'amministrazione;
f) indicare, per i reati trasformati in illeciti
amministrativi, quale sia l'autorita' competente ad
irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto
dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689;
g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola
sanzione pecuniaria, la possibilita' di estinguere il
procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un
importo pari alla meta' della stessa.
3.- 5. (omissis)."
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
«decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni."

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1998, n. 191, S.O.
 
Allegato

(Art. 1)
ELENCO DELLE LEGGI CONTENENTI REATI PUNITI CON LA SOLA PENA
PECUNIARIA ESCLUSI DALLA DEPENALIZZAZIONE A NORMA DELL'ART. 2 DELLA
LEGGE N. 67/2014

AVVERTENZA: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi agli eventuali, successivi provvedimenti di modifica o di integrazione. Edilizia e urbanistica
1. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
2. Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
3. Legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica". Ambiente, territorio e paesaggio
1. Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni".
2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".
3. Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti".
4. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi", limitatamente all'art. 18, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q).
5. Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi".
6. Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose", limitatamente all'art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q).
7. Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
8. Legge 26 aprile 1983, n. 136, recante norme sulla "Biodegradabilita' dei detergenti sintetici".
9. Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare". Alimenti e bevande
1. Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", limitatamente all'art. 4, comma 8.
2. Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante "Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari". Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
2. Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
3. Legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante "Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali", con riguardo alla violazione, sanzionata dall'art. 90, delle disposizioni di cui agli articoli 34, 39, limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente alla installazione di impianti per la distribuzione di aria condizionata nella sala nautica e nei locali della timoneria, 45, limitatamente ai locali destinati al lavoro, 66, limitatamente ai posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76. Sicurezza pubblica
1. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". Giochi d'azzardo e scommesse
1. Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante "Riforma delle leggi sul lotto pubblico". Armi ed esplosivi
1. Legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento".
2. Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".
3. Legge 23 dicembre 1974, n. 694, recante la "Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili".
4. Legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante "Modifiche al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili". Elezioni e finanziamento ai partiti
1. Legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore".
2. Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".
3. Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica".
4. Legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".
5. Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente "Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale".
6. Legge 18 novembre 1981, n. 659, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici".
7. Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".
8. Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo".
9. Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale".
10. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".
11. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".
12. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati".
13. Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante "Norme per le elezioni dei Consigli provinciali". Proprieta' intellettuale e industriale
1. Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".
 
Art. 2

Depenalizzazione di reati del codice penale

1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;
b) nel secondo comma, le parole «La pena e' aumentata da un terzo alla meta'» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.».
2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103».
3. All'articolo 652 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;
b) nel secondo comma, le parole «e' punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000».
4. All'articolo 661 del codice penale, le parole «e' punito» sono sostituite con le seguenti: «e' soggetto» e le parole «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».
5. All'articolo 668 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;
b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
c) nel terzo comma, le parole «la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000».
6. L'articolo 726 del codice penale e' sostituito dal seguente: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 527, 528, 652, 661
e 668 del codice penale, come modificati dal presente
decreto legislativo:
"Art. 527. Atti osceni.
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al
pubblico, compie atti osceni e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a
quattro anni e sei mesi se il fatto e' commesso all'interno
o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente
frequentati da minori e se da cio' deriva il pericolo che
essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309."
"Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni.
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione
ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel
territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero
mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri
oggetti osceni di qualsiasi specie, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000.
Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche
se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione
precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la
multa non inferiore a euro 103 a chi:
1. adopera qualsiasi mezzo di pubblicita' atto a
favorire la circolazione o il commercio degli oggetti
indicati nella prima parte di questo articolo;
2. da' pubblici spettacoli teatrali o cinematografici,
ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano
carattere di oscenita'.
Nel caso preveduto dal n. 2, la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso nonostante il divieto dell'autorita'."
"Art. 652. Rifiuto di prestare la propria opera in
occasione di un tumulto.
Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico
infortunio o di un comune pericolo ovvero nella flagranza
di un reato rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il
proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le
informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un
pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un
pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del
servizio, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Se il colpevole da' informazioni o indicazioni mendaci,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
6.000 a euro 18.000."
"Art. 661. Abuso della credulita' popolare.
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura,
anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare
e' soggetto, se dal fatto puo' derivare un turbamento
dell'ordine pubblico, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000."
"Art. 668. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche
abusive.
Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere,
ovvero da' in pubblico produzioni teatrali di qualunque
genere, senza averli prima comunicati all'autorita', e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 15.000.
Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in
pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima
alla revisione dell'autorita'.
Se il fatto e' commesso contro il divieto
dell'autorita', si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre
taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3
dell'articolo 266.".
 
Art. 3

Altri casi di depenalizzazione

1. Alla legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, primo comma, in fine, dopo la parola «reato» sono aggiunte le seguenti: «, o delle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi»;
b) all'articolo 11:
1) al primo comma, le parole «reato piu' grave, con una ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 o con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, e' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.»;
3) al terzo comma dell'articolo 11, le parole «Si fa luogo alla confisca, a termini del Codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «Si fa luogo a confisca amministrativa»;
c) l'articolo 12 e' abrogato.
2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 171-quater, primo comma, le parole «piu' grave reato, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;
b) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole «e 171-ter e 171-quater» sono sostituite dalle seguenti: «171-ter e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater».
3. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «e' punito con l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
b) le parole «la pena e' dell'arresto non inferiore a tre mesi o dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000».
4. All'articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, secondo comma, le parole «e' punito con la pena dell'ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o con l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».
5. L'articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' sostituito dal seguente: «All'installazione o all'esercizio di impianti in mancanza di concessione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».
6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.».
7. All'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «e' punito, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 11 della legge
8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per l'impianto e l'uso di
apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle
licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali
radioelettrici), come modificati dal presente decreto
legislativo:
"Art. 8.
Le licenze contemplate nei precedenti articoli possono
essere sospese o revocate per abuso del titolare o quando
questi non abbia piu' i prescritti requisiti, senza
pregiudizio della applicazione delle sanzioni penali,
qualora si tratti di fatti costituenti reato , o delle
sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di
illeciti amministrativi.
Il provvedimento di sospensione o di revoca e' disposto
dal Ministero delle comunicazioni, di concerto col
Ministero dell'interno. In caso di urgenza, la sospensione
puo' essere disposta anche dal Prefetto."
"Art. 11.
Le violazioni delle disposizioni dell' art. 1 del R.
decreto 8 febbraio 1923, n. 1067 , e della presente legge
sono punite, ove non costituiscono reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Chiunque commette la violazione indicata nel primo
comma, dopo aver commesso la stessa violazione accertata
con provvedimento esecutivo, e' punito con l'arresto fino a
tre anni o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.
Si fa luogo a confisca amministrativa, degli apparecchi
abusivamente detenuti o dei quali si sia fatto indebito
uso.".
- Si riporta il testo degli articoli 171-quater e
171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio), come modificati dal presente decreto
legislativo:
"Art. 171-quater
Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
30.000 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a
qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente
ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o
audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art.
80."
"Art. 171-sexies
1. Quando il materiale sequestrato e', per entita', di
difficile custodia, l'autorita' giudiziaria puo' ordinarne
la distruzione, osservate le disposizioni di cui
all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei
materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui
agli articoli 171-bis, 171-ter e l'illecito amministrativo
di cui all'articolo 171-quater nonche' delle videocassette,
degli altri supporti audiovisivi o fonografici o
informatici o multimediali abusivamente duplicati,
riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul
territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno
SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE
contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La
confisca e' ordinata anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico
diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti
al reato.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506
(Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati
oggetto di confische, sequestri o altri atti di
disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo
repubblicano), come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 3. Chiunque omette di fare nel termine prescritto
la denunzia prevista dall'art. 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Ove
l'omissione risulti colposa si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.".
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 28
novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di
nuove macchine utensili), come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art.15.
Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il
contrassegno apposto su di una macchina ai sensi della
presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato
di origine della macchina, e' punito ai sensi dell'art. 469
del Codice penale. Alla stessa pena soggiace chiunque, non
essendo concorso nel fatto, fa uso del certificato alterato
o della macchina di cui sia stato alterato, cancellato o
reso irriconoscibile il contrassegno.
Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno
alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri,
apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la
detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del
tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la
cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilita', e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 15.000.".
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 28 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 -
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3,
comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma
1)Sanzioni
1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le
piante indicate nell'articolo 26, e' assoggettato alle
sanzioni penali ed amministrative stabilite per la
fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie
cui l'autorizzazione e' subordinata, e' soggetto, salvo che
il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono
sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 86.".
 
Art. 4

Sanzioni amministrative accessorie

1. In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di seguito indicate, l'autorita' amministrativa competente, con l'ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita' da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi:
a) articolo 668 del codice penale;
b) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;
c) articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a decidere su una delle violazioni indicate nel comma 1.
3. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1, in caso di reiterazione specifica, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 4:
- Per l'articolo 668 del codice penale si veda nelle
note all'articolo 2 del presente decreto.
- Per gli articoli 171-quater della citata legge 22
aprile 1941, n. 633 e l'articolo 28, comma 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, si veda nelle note all'articolo 3 del presente
decreto.
- Per gli articoli 16 e 24 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi note
all'articolo 6 del presente decreto.
 
Art. 5

Disposizione di coordinamento

1. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva e' da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.
 
Art. 6

Disposizioni applicabili

1. Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 6:
- Le sezioni I e II del capo I (LE SANZIONI
AMMINISTRATIVE) della citata legge 24 novembre 1981, n.
689, recano, rispettivamente:
"Principi generali" e "Applicazione"
 
Art. 7

Autorita' competente

1. Per le violazioni di cui all'articolo 1, sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorita' amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative gia' previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, e' competente l'autorita' individuata a norma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per le violazioni di cui all'articolo 2, e' competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative il prefetto.
3. Per le violazioni di cui all'articolo 3, sono competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative:
a) le autorita' competenti ad irrogare le sanzioni amministrative gia' indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, nel decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) il Ministero dello sviluppo economico in relazione all'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
c) l'autorita' comunale competente al rilascio dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
d) il prefetto con riguardo alle restanti leggi indicate all'articolo 3.

Note all'art. 7:
- Per l'articolo 17 della citata legge 24 novembre
1981, n. 689, si veda nelle note all'articolo 6 del
presente decreto.
- Per la legge 22 aprile 1941, n.633, per il
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, per il decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e per
l'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, si veda
nelle note all'articolo 3 del presente decreto.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del
sistema di distribuzione dei carburanti, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59):
"Art. 1. Norme per liberalizzare la distribuzione dei
carburanti.
1. L'installazione e l'esercizio di impianti di
distribuzione dei carburanti, di seguito denominati
«impianti», sono attivita' liberamente esercitate sulla
base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le
modalita' di cui al presente decreto. Il regime di
concessione di cui all'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto
secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta
all'autorizzazione del comune in cui essa e' esercitata.
L'autorizzazione e' subordinata esclusivamente alla
verifica della conformita' alle disposizioni del piano
regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle
concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale,
alle disposizioni per la tutela dei beni storici e
artistici, nonche' alle norme di indirizzo programmatico
delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune
rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi
dell'articolo 2. L'autorizzazione e' subordinata al
rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo
le procedure di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla
domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione
corredata della documentazione prescritta dalla legge e di
una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro
tecnico competente per la sottoscrizione del progetto
presentato, abilitato ai sensi delle specifiche normative
vigenti nei Paesi dell'Unione europea, attestanti il
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri
di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni
dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta
se non e' comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco,
sussistendo ragioni di pubblico interesse, puo' annullare
l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che
l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine
fissato dal comune stesso.
4. In caso di trasferimento della titolarita' di un
impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla
regione e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici
giorni.
5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono
convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,
i soggetti gia' titolari di concessione, senza necessita'
di alcun atto amministrativo, possono proseguire
l'attivita', dandone comunicazione al comune, alla regione
e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche
sull'idoneita' tecnica degli impianti ai fini della
sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento
del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente
verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal
comune a verifica, comprendente anche i profili di
incompatibilita' di cui all'articolo 3, comma 2, entro e
non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali
verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla
regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto
previsto dall'articolo 3, comma 2. Restano esclusi dalle
verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti
dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri
di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il
controllo, la verifica e la certificazione concernenti la
sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni
previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda
sanitaria locale competente per territorio, ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modifiche e integrazioni.
6. La gestione degli impianti puo' essere affidata dal
titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito
denominati gestori, mediante contratti di durata non
inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione
gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili
finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di
autotrazione, secondo le modalita' e i termini definiti
dagli accordi interprofessionali stipulati fra le
associazioni di categoria piu' rappresentative, a livello
nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.
Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati
in conformita' con i predetti accordi interprofessionali. I
medesimi accordi interprofessionali si applicano ai
titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono
depositati presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che ne assicura la
pubblicita'. Gli accordi interprofessionali di cui al
presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di
conciliazione delle controversie contrattuali individuali
secondo le modalita' e i termini ivi definiti. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di
mediazione delle vertenze collettive.
6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al
comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura,
ovvero di somministrazione, dei carburanti.
7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui
all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1970, n. 1034, tra concessionari e gestori esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di
trasferimento della titolarita' del relativo impianto. A
tali contratti si applicano le norme contenute nel comma 6
per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.
8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono
disciplinati in conformita' alle disposizioni adottate
dall'Unione europea.
9. Nell'area dell'impianto possono essere
commercializzati, previa comunicazione al comune, alle
condizioni previste dai contratti di cui al comma 6 e nel
rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e
ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e
riparazione dei veicoli a motore di cui agli articoli 1,
comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992,
n. 122, possono essere effettuati dai gestori degli
impianti.
10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo e'
nulla di diritto. Le clausole previste dal presente
articolo sono di diritto inserite nel contratto di
gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi
apposte dalle parti.".
 
Art. 8

Applicabilita' delle sanzioni amministrative
alle violazioni anteriormente commesse

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non puo' essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 135 del codice
penale e 667, comma 4, del codice di procedura penale:
"Art. 135. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive.
Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve
eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o
frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di
pena detentiva. "
"Art. 667. Dubbio sull'identita' fisica della persona
detenuta.
1. - 3. (omissis)
4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso
senza formalita' con ordinanza comunicata al pubblico
ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza
possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal
caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione e'
proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.
5. (omissis).".
 
Art. 9

Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa

1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla meta' della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 129 del codice di
procedura penale:
"Art. 129. Obbligo della immediata declaratoria di
determinate cause di non punibilita'.
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il
quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato
non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o
non e' previsto dalla legge come reato ovvero che il reato
e' estinto o che manca una condizione di procedibilita', lo
dichiara di ufficio con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma
dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo
a procedere con la formula prescritta.".
- Per l'articolo 16 della citata legge 24 novembre
1981, n. 689, si veda note all'articolo 6 del presente
decreto.
 
Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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