Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7
Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 3;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016;
Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Abrogazione di reati

1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:
a) 485;
b) 486;
c) 594;
d) 627;
e) 647.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione della Repubblica italiana:
" Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti. "
"Art. 87.
Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e
rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, della
legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia
di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili):
"Art. 2. Delega al Governo per la riforma della
disciplina sanzionatoria
In vigore dal 17 maggio 2014
1. - 2. (omissis)
3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle
fattispecie di cui al presente comma e' ispirata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) abrogare i reati previsti dalle seguenti
disposizioni del codice penale:
1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo
III, limitatamente alle condotte relative a scritture
private, ad esclusione delle fattispecie previste
all'articolo 491;
2) articolo 594;
3) articolo 627;
4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le
ipotesi di cui all'articolo 639-bis;
5) articolo 635, primo comma;
6) articolo 647;
b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo,
il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei
provvedimenti amministrativi adottati in materia;
c) fermo il diritto al risarcimento del danno,
istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione
ai reati di cui alla lettera a);
d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo
restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al
risarcimento del danno dell'offeso, indichi tassativamente:
1) le condotte alle quali si applica;
2) l'importo minimo e massimo della sanzione;
3) l'autorita' competente ad irrogarla;
e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative
alle condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate
alla gravita' della violazione, alla reiterazione
dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile,
all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o
attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla
personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.
4. - 5. (omissis)."
Il regio decreto 19/10/1930, n. 1398, recante
(Approvazione del testo definitivo del Codice penale) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1930, n. 251,
Suppl. Straord.
La legge 24/11/1981, n. 689, recante (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre
1981, n. 329, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
«decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni."

Note all'art. 1:
Gli articoli 485, 486, 594, 627 e 647 del codice
penale, abrogati dal presente decreto legislativo,
recavano:
" art. 485. Falsita' in scrittura privata"
" art. 486. Falsita' in foglio firmato in bianco. Atto
privato."
" art. 594. Ingiuria."
"art. 627. Sottrazione di cose comuni."
"art. 647. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di
cose avute per errore o caso fortuito."
 
Art. 2

Modifiche al codice penale

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 488 e' sostituito dal seguente: «488. Altre falsita' in foglio firmato in bianco. Applicabilita' delle disposizioni sulle falsita' materiali. - Ai casi di falsita' su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsita' materiali in atti pubblici.»;
b) all'articolo 489, il secondo comma e' abrogato;
c) all'articolo 490:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.»;
2) il secondo comma e' abrogato;
d) l'articolo 491 e' sostituito dal seguente: «491. Falsita' in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. - Se alcuna delle falsita' prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto e' commesso al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita', soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.»;
e) l'articolo 491-bis e' sostituito dal seguente: «491-bis. Documenti informatici. - Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.»;
f) l'articolo 493-bis e' sostituito dal seguente: «493-bis. Casi di perseguibilita' a querela. - I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.»;
g) all'articolo 596:
1) al comma primo, le parole «dei delitti preveduti dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal delitto previsto dall'articolo precedente»;
2) al comma quarto, le parole «applicabili le disposizioni dell'articolo 594, primo comma, ovvero dell'articolo 595, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma»;
h) all'articolo 597, comma primo, le parole «I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili» sono sostituite dalle seguenti: «Il delitto previsto dall'articolo 595 e' punibile»;
i) all'articolo 599:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Provocazione.»;
2) i commi primo e terzo sono abrogati;
3) nel secondo comma, le parole «dagli articoli 594 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»;
l) l'articolo 635 e' sostituito dal seguente: «635. Danneggiamento. - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.»;
m) l'articolo 635-bis, secondo comma, e' sostituito dal seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.»;
n) l'articolo 635-ter, terzo comma, e' sostituito dal seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.»;
o) l'articolo 635-quater, secondo comma, e' sostituito dal seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.»;
p) l'articolo 635-quinquies, terzo comma, e' sostituito dal seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 489, 490, 596,
597, 599, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del
citato regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, cosi' come
modificati dal presente decreto legislativo:
"Art. 489. Uso di atto falso.
Chiunque senza essere concorso nella falsita', fa uso
di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli
articoli precedenti, ridotte di un terzo. "
"Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di
atti veri.
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od
occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a se' o
ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno,
distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una
cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per
girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle
pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482 , secondo le
distinzioni in essi contenute."
"Art. 596. Esclusione della prova liberatoria.
Il colpevole del delitto previsto dall'articolo
precedente non e' ammesso a provare, a sua discolpa, la
verita' o la notorieta' del fatto attribuito alla persona
offesa.
Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di
un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore
possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza
irrevocabile, deferire ad un giuri' d'onore il giudizio
sulla verita' del fatto medesimo.
Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, la prova della verita' del fatto medesimo e'
pero' sempre ammessa nel procedimento penale:
1. se la persona offesa e' un pubblico ufficiale ed il
fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle
sue funzioni;
2. se per il fatto attribuito alla persona offesa e'
tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento
penale;
3. se il querelante domanda formalmente che il giudizio
si estenda ad accertare la verita' o la falsita' del fatto
ad esso attribuito.
Se la verita' del fatto e' provata o se per esso la
persona, a cui il fatto e' attribuito, e' per esso (6)
condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore
dell'imputazione non e' punibile, salvo che i modi usati
non rendano per se stessi applicabile la disposizione
dell'articolo 595, primo comma."
"Art. 597. Querela della persona offesa ed estinzione
del reato.
Il delitto previsto dall'articolo 595 e' punibile a
querela della persona offesa.
Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la
facolta' indicata nel capoverso dell'articolo precedente,
la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il
termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa
alla memoria di un defunto, possono proporre querela i
prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi,
e altresi' in quello in cui la persona offesa muoia dopo
avere proposta la querela, la facolta' indicata nel
capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi
congiunti, all'adottante e all'adottato."
"Art. 599. Provocazione.
Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti
preveduti dall'articolo 595 nello stato d'ira determinato
da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso."
"Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e
programmi informatici.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime
informazioni, dati o programmi informatici altrui e'
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con
minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del
sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro
anni."
"Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e
programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro
ente pubblico o comunque di pubblica utilita'.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque commette un fatto diretto a distruggere,
deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere
informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o
comunque di pubblica utilita', e' punito con la reclusione
da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento,
la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle
informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena
e' della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con
minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del
sistema, la pena e' aumentata."
"Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici
o telematici.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis,
ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati,
informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in
tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o
telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento
e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con
minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del
sistema, la pena e' aumentata."
"Art. 635-quinquies. Danneggiamento di sistemi
informatici o telematici di pubblica utilita'.
Se il fatto di cui all'articolo 635-quater e' diretto a
distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte,
inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica
utilita' o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la
pena e' della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento
del sistema informatico o telematico di pubblica utilita'
ovvero se questo e' reso, in tutto o in parte, inservibile,
la pena e' della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con
minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del
sistema, la pena e' aumentata.".
 
Art. 3

Responsabilita' civile per gli illeciti sottoposti
a sanzioni pecuniarie

1. I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.
2. Si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma, del codice civile.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 2947 del codice
civile:
"Art. 2947. Prescrizione del diritto al risarcimento
del danno.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto
illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il
fatto si e' verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla
circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si
prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto e' considerato dalla legge
come reato e per il reato e' stabilita una prescrizione
piu' lunga, questa si applica anche all'azione civile.
Tuttavia, se il reato e' estinto per causa diversa dalla
prescrizione o e' intervenuta sentenza irrevocabile nel
giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si
prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con
decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data
in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile."
 
Art. 4

Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie

1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila:
a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;
b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;
c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;
d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprieta' di cose trovate;
e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;
f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice puo' non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori.
3. Non e' sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila:
a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;
b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facolta' di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri;
c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsita' su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno;
d) chi, senza essere concorso nella falsita', facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;
e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;
f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di piu' persone;
5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsita' ivi previste riguardino un documento informatico privato avente efficacia probatoria.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo, nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
7. Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente articolo, si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.
8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f), del medesimo articolo.

Note all'art. 4:
- Per il testo degli articoli 635-bis, 635-ter,
635-quater e 635-quinquies del codice penale si vedano le
note all'articolo 2.
 
Art. 5

Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

1. L'importo della sanzione pecuniaria civile e' determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:
a) gravita' della violazione;
b) reiterazione dell'illecito;
c) arricchimento del soggetto responsabile;
d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
e) personalita' dell'agente;
f) condizioni economiche dell'agente.
 
Art. 6

Reiterazione dell'illecito

1. Si ha reiterazione nel caso in cui l'illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.
2. Ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.
 
Art. 7

Concorso di persone

1. Quando piu' persone concorrono in un illecito di cui al presente capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita.
 
Art. 8

Procedimento

1. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.
2. Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.
3. La sanzione pecuniaria civile non puo' essere applicata quando l'atto introduttivo del giudizio e' stato notificato nelle forme di cui all'articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.
4. Al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente capo.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 143 del codice di
procedura civile:
"Art. 143. Notificazione a persona di residenza, dimora
e domicilio sconosciuti.
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il
domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore
previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue
la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella
casa comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota,
in quella del luogo di nascita del destinatario [, e
mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio
giudiziario davanti al quale si procede].
Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne'
quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una
copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due
commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per
eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui
sono compiute le formalita' prescritte."
 
Art. 9

Pagamento della sanzione

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita' per il pagamento della sanzione pecuniaria civile, nonche' le forme per la riscossione dell'importo dovuto.
2. Il giudice puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto. Ciascuna rata non puo' essere inferiore ad euro cinquanta.
3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'ammontare residuo della sanzione e' dovuto in un'unica soluzione.
4. Il condannato puo' estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento.
5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non e' ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.
6. L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi.
 
Art. 10

Destinazione del provento della sanzione

1. Il provento della sanzione pecuniaria civile e' devoluto a favore della Cassa delle ammende.
 
Art. 11

Registro informatizzato dei provvedimenti
in materia di sanzioni pecuniarie

1. Con apposito decreto del Ministro della giustizia sono adottate le disposizioni relative alla tenuta di un registro, in forma automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti di cui all'articolo 6.
 
Art. 12

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 667, comma 4, del
codice di procedura penale:
"Art. 667. Dubbio sull'identita' fisica della persona
detenuta.
Commi da 1. a 3. (omissis)
4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso
senza formalita' con ordinanza comunicata al pubblico
ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza
possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal
caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione e'
proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.
5. (omissis)".
 
Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Con riferimento alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 12, valutate in euro 129.873,00 per l'anno 2016 e in euro 86.582,00 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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