Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 222
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanita' penitenziaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 12 ottobre 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito operativo

1. La Regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici nella materia della sanita' penitenziaria, a norma dell'articolo 20 in relazione all'articolo 17, lettere b) e c), dello Statuto.
2. Il presente decreto disciplina le modalita', i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della regione delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanita' penitenziaria.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione dello statuto della Regione siciliana), di
seguito «statuto», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) e convertito in
legge costituzionale dalla legge 26 febbraio 1948, n. 2,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2008) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 2, comma 283, e' il seguente:
«283. Al fine di dare completa attuazione al riordino
della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo
22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni,
comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali
minorili, nei Centri di prima accoglienza, nelle comunita'
e negli Ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro della salute e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza
previsti dalla legislazione vigente e delle risorse
finanziarie di cui alla lettera c):
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di
tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi
comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita'
terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96,
commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, e per il collocamento nelle
medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui
all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
disposto dall'Autorita' giudiziaria;
b) le modalita' e le procedure, secondo le disposizioni
vigenti in materia, previa concertazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per
il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei
rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della
legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di
funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia, con
contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei
predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unita'
di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario
nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il
successivo riparto tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate
complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008,
in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo
stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto
a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro
per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della
salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e
dei beni strumentali di proprieta' del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti
alle attivita' sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse
finanziarie complessive, come individuate alla lettera c),
destinate alla sanita' penitenziaria.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
maggio 2008, n. 126, reca: «Modalita' e criteri per il
trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse
finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in
materia di sanita' penitenziaria.».
- L'art. 43 dello statuto prevede che una commissione
paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario
della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinera' le
norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del
personale dello Stato alla regione, nonche' le norme per
l'attuazione del presente statuto.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 17 dello statuto e' il seguente:
«Art. 17. Entro i limiti dei principi ed interessi
generali cui si informa la legislazione dello Stato,
l'Assemblea regionale puo', al fine di soddisfare alle
condizioni particolari ed agli interessi propri della
regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione
dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la
regione:
a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi
genere;
b) igiene e sanita' pubblica;
c) assistenza sanitaria;
d) istruzione media e universitaria;
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del
risparmio;
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza
ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle
leggi dello Stato;
g) annona;
h) assunzione di pubblici servizi;
i) tutte le altre materie che implicano servizi di
prevalente interesse regionale.».
 
Art. 2

Trasferimento delle funzioni sanitarie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Servizio sanitario della Regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, per il collocamento, disposto dall'autorita' giudiziaria, nelle comunita' terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 e successive modifiche ed integrazioni. Tra le funzioni sanitarie rientrano quelle di cui all'articolo 3, comma 11 del presente decreto.
2. La Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite tramite le Aziende sanitarie provinciali della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti ed i servizi penitenziari nonche' i servizi minorili.
3. La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 (Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria), l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalita' organizzative, gli obiettivi e gli interventi da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonche' dei minori sottoposti a provvedimento penale.
4. La Regione siciliana, inoltre, nell'ottica del superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari e delle Case di cura e di custodia, disciplina con le modalita' indicate al comma 3, gli interventi da attuare in coerenza con le linee guida di cui all'allegato C del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008.

Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), e successive modificazioni, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n.
255, supplemento ordinario Il testo dell'art. 96, commi 6 e
6-bis, e' il seguente:
«Art. 96 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 84 -
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art.
4-quater, legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma
2, e 29, comma 1, decreto ministeriale 30 settembre 1989,
n. 334, contenente norme regolamentari al codice di
procedura penale, art. 9, commi 1 e 2) Prestazioni
socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti). -
(Omissis).
6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per
il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della
persona sottoposta agli arresti domiciliari allorche' tale
misura sia eseguita presso una struttura privata
autorizzata ai sensi dell'art. 116 e convenzionata con il
Ministero della giustizia.
6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili,
anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di
sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non
detentive, alla sospensione del processo e messa alla
prova, alle misure di sicurezza, nonche' alle misure
alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive,
eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in
comunita' terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per
il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a
carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli
accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena
attuazione del trasferimento di dette competenze, del
Servizio sanitario nazionale.».
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
recante disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni), e successive modificazioni, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182,
supplemento ordinario Il testo dell'art. 24 e' il seguente:
«Art. 24 (Esecuzione di provvedimenti limitativi della
liberta' personale). - 1. Le misure cautelari, le misure
alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e
le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con
le modalita' previste per i minorenni anche nei confronti
di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il
diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di eta', sempre
che, per quanti abbiano gia' compiuto il ventunesimo anno,
non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal
giudice competente, tenuto conto altresi' delle finalita'
rieducative. L'esecuzione rimane affidata al personale dei
servizi minorili.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del
diciottesimo anno di eta'.».
- Si riporta il testo dell'allegato A del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile
2008:

«Allegato A
Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio
sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti e
degli internati negli istituti penitenziari, e dei
minorenni sottoposti a provvedimento penale.
Premessa.
Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 "Riordino
della medicina penitenziaria", all' art. 1 stabilisce che:
i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato
di liberta', hanno diritto alla erogazione delle
prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza.
L'art. 2 definisce il quadro di riferimento per le
azioni da porre in essere, stabilendo che:
1) lo Stato, le regioni, i comuni, le aziende sanitarie
e gli istituti penitenziari uniformano le proprie azioni e
concorrono responsabilmente alla realizzazione di
condizioni di protezione della salute dei detenuti e degli
internati, attraverso sistemi di informazione ed educazione
sanitaria per l'attuazione di misure di prevenzione e lo
svolgimento delle prestazioni di diagnosi, cura e
riabilitazione contenute nel Piano sanitario nazionale, nei
piani sanitari regionali e in quelli locali.
2) l'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati
e' organizzata secondo principi di globalita'
dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di
unitarieta' dei servizi e delle prestazioni, di
integrazione della assistenza sociale e sanitaria e di
garanzia della continuita' terapeutica.
3) alla erogazione delle prestazioni sanitarie provvede
l'azienda sanitaria.
L'amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza
dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti.
In particolare, il Servizio sanitario nazionale
assicura ai detenuti, agli internati ed ai minorenni
sottoposti a provvedimenti penali:
azioni di protezione, di informazione e di educazione
ai fini dello sviluppo della responsabilita' individuale e
collettiva in materia di salute;
informazioni complete sul proprio stato di salute
all'atto dell'ingresso nell'istituto penale, durante il
periodo di esecuzione della pena e all'atto della
immissione in liberta';
interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio
psichico e sociale;
l'assistenza sanitaria della gravidanza e della
maternita';
l'assistenza pediatrica e i servizi di puericultura ai
figli delle donne detenute o internate che durante la prima
infanzia convivono con le madri negli istituti
penitenziari.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230 «Regolamento recante norme sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della
liberta'», all' art. 1 stabilisce che:
1) il trattamento degli imputati sottoposti a misure
privative della liberta' consiste nell'offerta di
interventi diretti a sostenere i loro interessi umani,
culturali e professionali;
2) il trattamento rieducativo dei condannati e degli
internati e' diretto, inoltre, a promuovere un processo di
modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti
personali, nonche' delle relazioni familiari e sociali che
sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.
Per realizzare quanto previsto, occorre definire
principi di riferimento, individuare obiettivi di salute,
delineare le azioni programmatiche necessarie e gli
interventi prioritari, programmare adeguati modelli
organizzativi, prevedere modalita' di verifica dei
risultati.
Nel presente documento, laddove non altrimenti
specificato, con la dizione istituti di Pena si intendono
comprese tutte le seguenti strutture: istituti di Pena per
Adulti, Istituti di pena per minorenni, Centri di prima
accoglienza, comunita' ministeriali terapeutiche ed
educative che ospitano minorenni sottoposti a provvedimenti
penali, denominate, per semplificare, con il solo termine
"comunita'".
Principi di riferimento.
Riconoscimento della piena parita' di trattamento, in
tema di assistenza sanitaria, degli individui liberi ed
degli individui detenuti ed internati e dei minorenni
sottoposti a provvedimento penale.
Necessita' di una piena e leale collaborazione
interistituzionale tra Servizio sanitario nazionale,
Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile,
al fine di garantire in maniera sinergica la tutela della
salute e il recupero sociale dei detenuti e dei minorenni
sottoposti a provvedimento penale, nonche' la esigenza di
sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, degli
istituti di pena per minori, dei Centri di prima
accoglienza, delle comunita' e dei centri clinici.
Gli interventi a tutela della salute sono strettamente
complementari con gli interventi mirati al recupero sociale
del reo, attraverso azioni e programmi condotti con il
concorso di tutte le istituzioni interessate, delle
cooperative sociali e delle associazioni di volontariato;
l'efficacia di tali interventi integrati e' favorita dalla
partecipazione diretta dei detenuti alle attivita' di
prevenzione, cura e riabilitazione, e ai percorsi di
preparazione all'uscita.
Gli istituti penitenziari, gli istituti di pena per
minori e i Centri di prima accoglienza, le comunita' e i
centri clinici devono garantire, compatibilmente con le
misure di sicurezza, condizioni ambientali e di vita
rispondenti ai criteri di rispetto della dignita' della
persona: evitare il sovraffollamento, rispettare i valori
religiosi e culturali, ecc.
La continuita' terapeutica costituisce principio
fondante per l'efficacia degli interventi di cura e deve
essere garantita dal momento dell'ingresso in carcere e/o
in una struttura minorile, durante gli eventuali
spostamenti dei detenuti tra diversi istituti penitenziari
e strutture minorili, e dopo la scarcerazione e immissione
in liberta'.
Obiettivi di salute e livelli essenziali di assistenza.
In accordo con il Piano sanitario nazionale sono, di
seguito, indicati i principali obiettivi di salute che
devono essere perseguiti, tenuto conto della specificita'
della condizione di reclusione e di privazione della
liberta', attraverso l'azione complementare e coordinata di
tutti i soggetti e le istituzioni che, a vario titolo,
concorrono alla tutela della salute della popolazione
ristretta negli istituti di pena:
promozione della salute, anche all'interno dei
programmi di medicina preventiva e di educazione sanitaria,
mirata all'assunzione di responsabilita' attiva nei
confronti della propria salute;
promozione della salubrita' degli ambienti e di
condizioni di vita salutari, pur in considerazione delle
esigenze detentive e limitative della liberta';
prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con
progetti specifici per patologie e target differenziati di
popolazione, in rapporto all'eta', al genere e alle
caratteristiche socio culturali, con riferimento anche alla
popolazione degli immigrati;
promozione dello sviluppo psico-fisico dei soggetti
minorenni sottoposti a provvedimento penale;
riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio,
attraverso l'individuazione dei fattori di rischio.
Per perseguire gli obiettivi di salute sopra elencati,
occorre:
1) definire modalita' organizzative e di funzionamento
del servizio sanitario presso ciascun istituto di pena,
prevedendo modelli differenziati in rapporto alla tipologia
dell'istituto, ma integrati nella rete dei servizi sanitari
regionali per garantire continuita' assistenziale anche in
termini di equita' e qualita';
2) disporre di conoscenze epidemiologiche sistematiche
sulle patologie prevalenti;
3) conoscere le condizioni e i fattori di rischio
specifici che sono causa o concausa delle manifestazioni
patologiche;
4) attivare un sistema informativo alimentato da
cartelle cliniche informatizzate.
5) porre attenzione specifica alle patologie che
comportano interventi a lungo termine di presa in carico
della persona, con caratteristiche di elevata intensita'
e/o complessita' assistenziale (ad es.: tossicodipendenza e
patologie correlate, HIV, malattie mentali), con il
concorso di piu' figure professionali, sanitarie e sociali
(in caso di pene alternative o di scarcerazione e di misure
proprie del settore minorile);
6) attivare sistemi di valutazione della qualita',
riferita soprattutto all'appropriatezza degli interventi
(corretto uso di farmaci, approcci diagnostico terapeutici
e riabilitativi basati su prove di efficacia);
7) attivare programmi di formazione continua, con
particolare riferimento all'analisi del contesto ambientale
e alle specifiche variabili che influenzano lo stato di
salute fisico e mentale, sia dei detenuti e dei minorenni
sottoposti a provvedimento penale, che del personale della
polizia penitenziaria e socioeducativo;
8) attivare modalita' di coordinamento fra regioni,
provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria
e centri della giustizia minorile, che garantiscano la
concertazione e la verifica dei programmi di intervento,
con particolare attenzione alle sinergie necessarie tra
l'Area sanitaria (di competenza del Servizio sanitario
nazionale) e le Aree del trattamento e della sicurezza (di
competenza delle Amministrazioni penitenziarie).
Le azioni programmatiche e gli interventi prioritari.
Organizzare le conoscenze epidemiologiche.
Le regioni attivano una rilevazione sistematica sullo
stato di salute in tutti gli istituti di pena del
territorio regionale di riferimento e forniscono dati sulla
prevalenza e l'incidenza degli stati patologici,
descrivendo, altresi', condizioni e fattori di rischio che
ne favoriscono l'insorgenza o ne ostacolano la cura.
Onde disporre di una elaborazione nazionale dei dati
rilevati dalle regioni, viene istituito il Sistema
informativo nazionale sulla salute dei detenuti e dei
minori sottoposti a provvedimento penale, nell'ambito del
Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della
salute.
Le funzioni principali del sistema informativo
nazionale possono sintetizzarsi nelle seguenti:
monitoraggio dell'attivita' dei servizi sanitari,
analisi del volume di prestazioni e dei pattern di
trattamento e valutazioni epidemiologiche sulle
caratteristiche dell'utenza;
supporto alle attivita' gestionali dei servizi
sanitari, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo
delle risorse;
supporto alla costruzione di indicatori di struttura,
processo ed esito sia a livello regionale che nazionale;
supporto alla ricerca e al Miglioramento continuo di
qualita'.
Promozione della salute.
Anche sulla base delle conoscenze epidemiologiche e
delle condizioni di rischio, occorre attivare interventi
«educativi» e di responsabilizzazione dei detenuti, degli
internati e dei minori sottoposti a procedimento penale nei
confronti della propria salute, mirati a contrastare:
la sedentarieta';
l'alimentazione scorretta;
l'uso inadeguato di alcol;
l'abitudine al fumo.
L'efficacia di tali interventi e' fortemente
influenzata dal coinvolgimento diretto e dalla
responsabilizzazione dei detenuti, tramite l'attivazione di
gruppi di discussione e gruppi di auto mutuo aiuto.
Garantire la salubrita' degli ambienti di vita e l'igiene
degli alimenti.
I Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie,
attraverso visite ispettive periodiche, procedono, per
ciascuno Istituto penale di competenza territoriale, ad una
verifica, tramite sistemi standardizzati di rilevazione,
dei:
requisiti igienico sanitari di tutti gli ambienti, ivi
compresi gli alloggi della Polizia penitenziaria; stato
delle strutture edilizie, in rapporto alle tipologie
edilizie ed agli standard abitativi previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 230/2000 (Regolamento di
esecuzione dell'ordinamento penitenziario) e dalle
normative regionali vigenti in materia di strutture
residenziali per adolescenti;
requisiti di igienicita' degli alimenti.
E' responsabile dell'Amministrazione penitenziaria e
della giustizia minorile provvedere, con appropriata
programmazione, al mantenimento degli standard igienico
sanitari previsti dalla normativa vigente.
Organizzare gli interventi di prevenzione, cura,
riabilitazione e recupero sociale.
Le aziende sanitarie nel cui ambito territoriale sono
ubicati uno o piu' istituti di pena:
assicurano il soddisfacimento dei bisogni di salute e
della domanda di cura dei detenuti, degli internati e dei
minorenni sottoposti a provvedimento penale, privilegiando
prioritariamente interventi mirati a prevenire l'insorgenza
o il peggioramento degli stati patologici, con particolare
riferimento a quelli maggiormente diffusi nelle comunita'
cosiddette confinate (quali ad es. i disturbi
dell'alimentazione e le malattie infettive);
organizzano percorsi terapeutici che garantiscano la
tempestivita' degli interventi, la continuita'
assistenziale, l'appropriatezza e la qualita' delle
prestazioni, la verifica dei risultati, anche attraverso
apposite linee guida.
Particolare attenzione programmatica va rivolta agli
interventi nelle seguenti aree:
1) la medicina generale e la valutazione dello stato di
salute dei nuovi ingressi;
2) le prestazioni specialistiche;
3) le risposte alle urgenze;
4) le patologie infettive;
5) prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze
patologiche;
6) prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della
salute mentale;
7) la tutela della salute delle detenute e delle
minorenni sottoposte a misure penali e della loro prole;
8) la tutela della salute delle persone immigrate.
La medicina generale e la valutazione dello stato di salute
dei nuovi ingressi.
I presidi sanitari, presenti in ogni istituto penale,
garantiscono l'erogazione delle prestazioni sanitarie di
medicina generale individuate dai Livelli essenziali di
assistenza (LEA), assicurando l'erogazione delle
prestazioni farmaceutiche necessarie, compresi i farmaci di
fascia C, in presenza di specifica indicazione terapeutica;
in particolare, attuano i seguenti interventi:
valutazione medica e psicologica di tutti i nuovi
ingressi, da effettuarsi, se del caso, in piu' momenti
temporali e per congrui periodi di osservazione; i dati
rilevati sono raccolti nella cartella clinica; tale
valutazione e' fatta dal medico di medicina generale del
presidio, in collaborazione con lo psicologo e con il
supporto degli accertamenti specialistici del caso;
adozione di procedure di accoglienza che consentano di
attenuare gli effetti potenzialmente traumatici della
privazione della liberta', ed esecuzione degli interventi
necessari a prevenire atti di autolesionismo;
messa a punto di risposte appropriate per i quadri
clinici riscontrati, con valutazione periodica in ordine
all'efficacia degli interventi, sempre in collaborazione
con gli specialisti coinvolti;
visite a richiesta dei detenuti e dei minorenni
sottoposti a provvedimento penale, il piu' tempestivamente
possibile, compatibilmente con le misure di sicurezza
dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia
minorile;
attuazione di programmi di diagnosi precoce delle
principali malattie a carattere cronico degenerativo, sui
quali deve essere promosso il coinvolgimento della
Direzione degli istituti penali e dei servizi della
giustizia minorile, nonche' la partecipazione dei detenuti
e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale;
accertamento della situazione vaccinale, specie
riguardo ai soggetti immigrati, con riferimento al quadro
delle vaccinazioni obbligatorie nel nostro Paese, ed
esecuzione, se del caso, delle vaccinazioni, ritenute
necessarie;
promozione e sviluppo della cultura della prevenzione
sanitaria, anche in collaborazione con i Dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie;
raccolta di tutte le informazioni sanitarie relative a
ciascun soggetto, onde assicurare una appropriata presa in
carico in altri istituti o al ritorno in liberta';
adesione a programmi finalizzati a garantire
l'appropriatezza delle prestazioni.
I presidi devono, inoltre, garantire le prestazioni di
certificazione in uso nel Servizio sanitario nazionale e le
certificazioni specifiche in ambito penitenziario.
Le succitate prestazioni devono essere garantite nei
presidi penitenziari ed anche in tutte le strutture del
circuito della giustizia minorile.
Le prestazioni specialistiche.
L'azienda sanitaria garantisce le prestazioni
specialistiche su richiesta del medico responsabile o di
altro specialista, da erogarsi all'interno dell'istituto di
pena ovvero, nel rispetto delle esigenze di sicurezza,
presso gli ambulatori territoriali o ospedalieri.
Gli obiettivi di riferimento sono:
uniformare in tutti gli istituti di pena gli standard
di assistenza specialistica;
garantire interventi tempestivi, in rapporto alle
esigenze di salute;
integrare le singole e specifiche competenze
nell'ambito di una visione globale del paziente detenuto;
attuare, attraverso azioni concertate tra i presidi
sanitari degli istituti di pena e i dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie, specifici programmi
mirati alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al
trattamento degli stati patologici responsabili di un
maggior rischio di disabilita'.
Le risposte alle urgenze.
La popolazione detenuta e quella minorenne sottoposta a
provvedimento penale, per l'eterogeneita' e per l'alta
prevalenza di stati morbosi, nonche' per la peculiarita'
del contesto che non consente l'accesso spontaneo alle
strutture di soccorso, necessita che gli interventi urgenti
vengano assicurati sia all'interno (qualora l'istituto sia
dotato di un centro clinico attrezzato, o qualora erogabili
dal medico di guardia), sia nelle strutture ospedaliere di
riferimento territoriale.
Sulla base di tale considerazione e' necessario:
garantire la possibilita' di un pronto intervento
nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza;
predisporre adeguate attrezzature e modalita' di
intervento tali da consentire, laddove possibile, la
gestione delle urgenze senza dover ricorrere a luoghi
esterni di cura.
Le patologie infettive.
L'analisi delle patologie infettive piu' frequentemente
segnalate negli istituti di pena indica che la prevalenza
massima di infezioni e' determinata dalle epatopatie C-
correlate e dall'infezione HIV, entrambe in diversi stadi
di evoluzione. Inoltre, altri stati morbosi segnalati di
frequente in carcere sono la scabbia, le dermatofitosi, la
pediculosi e la tubercolosi.
Alcune patologie (HIV, epatopatie, ecc.) sono
prevalentemente acquisite prima dell'ingresso nell'istituto
penale, anche se casi di trasmissione possono verificarsi
durante la reclusione attraverso rapporti sessuali,
procedure di tatuaggio, scambio di siringhe e oggetti
taglienti, ecc.
Altre patologie (scabbia, pediculosi, ecc.) sono
prevalentemente acquisite per trasmissione persona-persona
a seguito dell'ingresso di un soggetto infestato.
Per tali scopi, le principali azioni da promuovere,
sono:
attuare una efficace informazione per i detenuti, per i
minorenni sottoposti a provvedimenti penali e per il
personale (con particolare riferimento agli addetti alla
preparazione e distribuzione dei cibi) sulle
infezioni/malattie infettive, ai fine di ridurre
comportamenti a rischio, anche attraverso l'adozione di
modelli di intervento psico-sociale e comportamentale;
effettuare la valutazione anamnestico clinica dei
detenuti adulti e di minorenni sottoposti a misura
limitativa della liberta', all'ingresso e prima
dell'immissione nelle sezioni di pena, associata
all'offerta di esami diagnostici per le principali
patologie infettive;
sviluppare protocolli per l'inquadramento e la gestione
delle infezioni/malattie infettive clinicamente evidenti,
con una dettagliata guida delle misure di barriera e delle
procedure di isolamento;
sperimentare programmi di immunizzazione primaria (ad
esempio epatite A e epatite B) e di terapie preventive per
soggetti gia' infetti (ad esempio per la tubercolosi),
anche attraverso una valutazione costo-efficacia.
Prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze
patologiche.
I tossicodipendenti e gli assuntori di sostanze
stupefacenti, secondo i dati del Ministero della giustizia,
costituiscono circa il 30% dei detenuti adulti presenti
nelle carceri italiane. Per quanto riguarda i minorenni
detenuti, il dato fornito e' pari a circa il 15%. Dati
osservazionali provenienti dai Servizi specialistici per le
tossicodipendenze (Ser.T.) testimoniano come queste
percentuali siano livellate su valori significativamente
piu' elevati.
Pertanto questa problematica potrebbe coinvolgere fino
al 60-70% della popolazione detenuta, sebbene ancora non
esistano dati clinico-specialistici certificati. Inoltre,
non e' da dimenticare come l'alcol (vino) distribuito nelle
carceri per adulti, in quanto alimento non proibito, ma
solo a distribuzione controllata, possa rappresentare un
serio problema che si innesta sul terreno delle dipendenze
e/o come problema a se stante. Inoltre, accanto a questo
quadro e' necessario considerare anche tutte le forme di
«patologie da dipendenza senza sostanza» quali il doping,
il gambling, ecc.
L'assistenza ai soggetti tossicodipendenti e' garantita
dal Ser.T. dell'azienda sanitaria, competente per
territorio, che stabilisce rapporti di interazione clinica,
sia all'interno dell'istituto penale che nel territorio,
con la rete dei servizi sanitari e sociali che sono
coinvolti nel trattamento e nel recupero dei
tossicodipendenti. La presa in carico del tossicodipendente
prevede l'attuazione delle misure preventive, diagnostiche
e terapeutiche che riguardano sia l'aspetto clinico che
quello della sfera psicologica.
I programmi di intervento devono garantire la salute
complessiva del paziente all'interno delle strutture
carcerarie; cio' comporta la ridefinizione del modello
assistenziale, in un'ottica di presa in carico della
persona nella sua globalita', che concili le strategie piu'
tipicamente terapeutiche con quelle preventive, ivi
compresa la riduzione del danno e la gestione clinica delle
patologie associate o secondarie, in stretta connessione
con gli enti ausiliari.
Per tali scopi, e' necessario prevedere:
la formulazione di percorsi capaci di una corretta
individuazione dei bisogni di salute, in particolare
tramite la raccolta di dati attendibili sulle reali
dimensioni della popolazione alcol-tossicodipendente
detenuta e di quella minorile sottoposta a provvedimento
penale, ottenuti con metodologie scientificamente
accreditate, sul «turnover» della popolazione
alcol-tossicodipendente detenuta, sull'incidenza delle
patologie correlate all'uso di sostanze (patologie
psichiatriche, malattie infettive), sullo stato dei presidi
per l'assistenza ai soggetti alcol-tossicodipendenti
presenti negli istituti di pena, compreso il personale ivi
operante;
la sistematica segnalazione al Ser.T., da parte dei
sanitari addetti alle visite dei nuovi giunti, dei
possibili nuovi utenti o soggetti con diagnosi anche solo
sospetta;
l'immediata presa in carico dei detenuti e dei minori
sottoposti a provvedimento penale, da parte del Ser.T. e'
la garanzia della necessaria continuita' assistenziale;
l'implementazione di specifiche attivita' di
prevenzione, informazione ed educazione mirate alla
riduzione del rischio di patologie correlate all'uso di
droghe;
la richiesta ed effettuazione di indagini
chimico-cliniche ritenute necessarie;
la effettuazione di ogni eventuale intervento
specialistico necessario per l'approfondimento diagnostico
e terapeutico;
la predisposizione o la prosecuzione di programmi
terapeutici personalizzati, sulla base di una accurata
diagnosi multidisciplinare dei bisogni del soggetto;
la definizione di specifici protocolli operativi per
istituti e sezioni a custodia attenuata quali strutture
sanitarie complesse sede di progettazione regionale
terapeutica di riabilitazione;
la definizione di procedure per l'invio dei soggetti,
qualora indicato e compatibilmente con le caratteristiche
dei singoli, a sezioni od istituti «a custodia attenuata»,
idonei per settings terapeutici piu' efficaci, con la
previsione di precisi meccanismi per facilitare l'accesso
ai colloqui e/o visite del detenuto da parte degli
operatori;
la definizione di protocolli operativi per la gestione
degli interventi predisposti nell'ambito delle misure
alternative, sia che riguardino l'affidamento ad un
servizio di cura, ivi comprese le comunita' terapeutiche,
sia nel caso degli arresti domiciliari; analoghi protocolli
vanno previsti per il trattamento dei minori sottoposti a
provvedimenti penali presso le comunita' terapeutiche, nei
tempi previsti dal provvedimento di esecuzione;
la realizzazione di iniziative permanenti di formazione
che coinvolgano congiuntamente sia gli operatori delle
aziende sanitarie, che quelli della giustizia.
Prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute
mentale.
Secondo uno studio dell'Organizzazione mondiale della
sanita' che riporta varie ricerche internazionali, circa la
meta' dei soggetti detenuti e' affetta da un qualche
disturbo di personalita', mentre un decimo soffre di serie
patologie mentali, quali psicosi e depressione grave. Quasi
tutti i detenuti e i minori entrati nel circuito penale
presentano episodi di umore depresso. Ed e', altresi', noto
un tasso di suicidi e di tentativi di suicidio fra i
detenuti piu' elevato rispetto alla popolazione generale.
Si consideri, infine, la consistente prevalenza di
comorbilita' per disturbi psichici nei detenuti
tossicodipendenti.
In assenza di dati epidemiologici sistematici, la
prevalenza di disturbi mentali negli istituti di pena
italiani e' stimata intorno al 16%. Nella maggior parte dei
casi il disturbo mentale sopravviene nel corso della misura
detentiva. Un numero limitato di soggetti gia' affetti da
malattia mentale, autori di reato, entrano nel circuito
penitenziario in quanto prosciolti ed internati negli
Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), in misura di
sicurezza detentiva.
Un tale quadro giustifica pienamente un programma
sistematico di interventi che affronti con risposte
adeguate la complessita' del fenomeno, mettendo in atto le
seguenti azioni:
attivare un sistema di sorveglianza epidemiologica,
attraverso l'osservazione dei nuovi giunti e la valutazione
periodica delle condizioni di rischio;
attivare interventi di individuazione precoce dei
disturbi mentali, con particolare attenzione ai soggetti
minorenni;
curare la formazione e l'aggiornamento degli operatori
coinvolti, ivi compreso il personale penitenziario, secondo
moduli che tengano conto delle specificita' del contesto in
cui si opera;
garantire ai soggetti malati tutte le possibilita' di
cura e riabilitazione fornite dai servizi del territorio,
attraverso la presa in carico con progetti
individualizzati, sia all'interno dell'istituto di pena che
all'esterno, nel caso di pazienti che fruiscono di misure
trattamentali all'esterno ovvero in esecuzione penale
esterna. Il servizio di salute mentale, responsabile degli
interventi all'interno di un dato istituto di pena,
stabilisce ogni opportuno contatto col servizio del
territorio di residenza delle persone con patologia
mentale, ai fini della continuita' della presa in carico al
ritorno in liberta';
garantire presso ogni istituto penale per i minori,
centro di prima accoglienza e comunita', in presenza di
soggetti con disturbi mentali, appropriati interventi
psichiatrici, psicologici, psicoterapeutici;
favorire fra i detenuti e i minorenni sottoposti a
provvedimento penale, la nascita e lo sviluppo di gruppi di
auto sostegno;
attivare specifici programmi mirati alla riduzione dei
rischi di suicidio;
favorire e implementare la cooperazione tra area
sanitaria e area trattamentale, in modo che gli obiettivi
trattamentali propri dell'amministrazione penitenziaria e
dell'amministrazione minorile si possano coniugare con
quelli della tutela e della promozione della salute
mentale, attraverso gli interventi piu' adeguati, sia a
tutela della salute della persona, sia a tutela della
sicurezza sociale. Tale prassi deve essere attuata gia' al
primo ingresso, tramite il servizio nuovi giunti, e
perseguita in tutto il periodo di permanenza nell'istituto
di pena. Per tale scopo vanno definiti protocolli e
modalita' di collaborazione tra gli operatori dei servizi
di salute mentale e gli operatori del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia
minorile. In particolare, tale prassi deve essere
fortemente incentivata negli istituti di pena per minori,
nei Centri di prima accoglienza e nelle comunita', anche al
fine di fornire all'Autorita' giudiziaria, attraverso la
valutazione della personalita' del minorenne (ex art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988), tutti
gli elementi necessari ad adottare la misura penale piu'
idonea al trattamento e al recupero del minore autore di
reato, individuando le comunita' terapeutiche idonee al
collocamento dei minori in misura cautelare e non
cautelare.
La tutela della salute delle detenute e delle minorenni
sottoposte a provvedimenti penali e la loro prole.
Pur costituendo una netta minoranza rispetto alla
popolazione maschile, alle detenute si riconoscono
specifiche e particolari esigenze legate ad una situazione
sanitaria preoccupante, sia come area di provenienza (il
disagio sociale si accompagna spesso ad un disagio
psichico, tossicodipendenza e elevata prevalenza di
malattie virali croniche), sia come peggioramento dovuto
alla detenzione. Anche per quanto riguarda
l'Amministrazione della giustizia minorile, pure essendo
prevalente la componente dell'utenza maschile, le minorenni
sottoposte a provvedimento penale, nonche' l'eventuale
prole, che transitano nelle apposite sezioni degli istituti
di pena per i minorenni, nei Centri di prima accoglienza e
nelle comunita', necessitano di cure ed attenzioni da
definire attraverso programmi mirati tra le strutture
minorili e le aziende sanitarie territorialmente
competenti.
La reclusione o la limitazione della liberta' delle
gestanti possono rendere la gravidanza e l'evento nascita
particolarmente problematici per l'assetto psichico della
donna, con potenziali ripercussioni sulla salute
psico-fisica del neonato. Si tratta di un problema sociale
ancor prima che sanitario al quale solo alcune regioni e
provveditorati dell'amministrazione penitenziaria hanno
dato una risposta con la realizzazione di strutture di
accoglienza attente non solo alle esigenze della sicurezza
ma anche agli aspetti psico-emotivi della nascita, che
accolgono gestanti puerpere e bambini fino ai tre anni di
eta'.
Il decreto legislativo n. 230/1999 ha previsto quindi
prioritari, specifici obiettivi ed azioni relativi al
settore materno-infantile da attuarsi ovviamente attraverso
i relativi Dipartimenti delle aziende sanitarie nel
territorio su cui insistono strutture detentive per donne.
Tra le azioni programmatiche, si ricordano in
particolare:
il monitoraggio dei bisogni assistenziali delle recluse
con particolare riguardo ai controlli di carattere
ostetrico-ginecologico;
gli interventi di prevenzione e di profilassi delle
malattie a trasmissione sessuale e dei tumori dell'apparato
genitale femminile;
corsi di informazione sulla salute per le detenute e le
minorenni sottoposte a provvedimento penale e di formazione
per il personale dedicato, che forniscano anche utili
indicazioni sui servizi offerti dalla azienda sanitaria al
momento della dismissione dal carcere o dalle comunita'
(consultori, punti nascita, ambulatori, ecc.);
potenziamento delle attivita' di preparazione al parto
svolte dai consultori familiari;
espletamento del parto in ospedale o in altra struttura
diversa dal luogo di reclusione;
sostegno e accompagnamento al normale processo di
sviluppo psico-fisico del neonato.
La tutela della salute della popolazione immigrata.
La popolazione immigrata detenuta e quella minorile
sottoposta a provvedimenti penali, ha subito nell'ultimo
decennio un incremento sostanziale legato anche alla
presenza di alcune frange di criminalita' proveniente dagli
ambienti degli immigrati.
L'entita' del fenomeno suggerisce di prevedere
specifiche raccomandazioni per gli immigrati detenuti.
Propedeutica ad ogni intervento migliorativo delle
condizioni di salute degli immigrati in carcere e',
infatti, la conoscenza delle caratteristiche della
popolazione di cui trattasi, con particolare attenzione ai
minorenni immigrati non accompagnati sottoposti a
provvedimento dell'Autorita' giudiziaria minorile. Pertanto
e' necessario:
1) conoscere i reali bisogni di carattere sanitario
della popolazione immigrata ristretta negli istituti di
pena;
2) rendere fruibili le risorse sanitarie esistenti
anche per i minorenni privi di regolare permesso di
soggiorno o di documenti di identita';
3) adottare i programmi di prevenzione esistenti per le
malattie trasmissibili, tenendo conto della specificita'
della popolazione immigrata.
Tra i punti critici da superare, si evidenziano:
la carenza di esperienze specifiche di prevenzione da
adottare come modelli di riferimento;
l'assenza di formazione specifica del personale che
opera negli istituti di pena;
la non comprensione della lingua italiana da parte di
molti detenuti;
la non conoscenza da parte dell'immigrato delle norme e
dei regolamenti che disciplinano le attivita' sanitarie
negli istituti di pena e delle opportunita' offerte dalle
misure alternative;
la scarsita' e la non uniformita' sul territorio
nazionale di aiuti esterni su cui contare una volta usciti
dall'istituzione;
la frammentarieta' e la disomogeneita' degli interventi
(opuscoli informativi multilingue, sportelli d'ascolto,
ecc.) spesso di iniziativa regionale, a volte addirittura
locale;
la pressoche' assoluta carenza di mediatori culturali;
la presenza nel circuito penale minorile di un
consistente numero di minorenni immigrati non accompagnati,
privi di identificazione e di riferimenti parentali.
Si rende necessario, pertanto, uno specifico programma
per la salute della popolazione immigrata sul quale devono
essere impegnati i servizi sanitari, le direzioni degli
istituti di pena, gli enti locali e il volontariato, per la
messa a disposizione di mediatori culturali e per la
predisposizione di opportunita' di accoglienza all'esterno
del carcere, in modo da consentire la fruizione delle
opportunita' consentite dall'ordinamento penitenziario.
Indicazioni sui modelli organizzativi.
Il decreto legislativo n. 230/1999, prevede che gli
obiettivi per la tutela della salute dei detenuti, degli
internati e dei minori del circuito penale siano precisati
nei programmi delle regioni e delle aziende sanitarie e
realizzati mediante l'individuazione di specifici modelli
organizzativi, anche di tipo dipartimentale, differenziati
in rapporto alla tipologia e alla consistenza degli
istituti di pena ubicati in ciascuna regione.
Per tale scopo, e' prioritaria una ricognizione della
realta' esistente, in merito all'assistenza sanitaria negli
istituti penitenziari e negli istituti di pena minorili,
per quanto attiene alle risorse umane, economiche e
strutturali attualmente utilizzate. I provveditorati e i
centri per la giustizia minorile forniranno alle regioni un
dettagliato elenco dei locali ad uso sanitario giu'
utilizzati sia dalle aziende sanitarie che
dall'Amministrazione penitenziaria e dalla giustizia
minorile. Del pari, verra' fornito l'elenco con lo stato di
conservazione e l'efficienza delle strumentazioni presenti
e gli arredi utilizzati in detti locali alla data del 1°
gennaio 2007, ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo
n. 230/1999. Fino a nuove disposizioni, le aziende
sanitarie continueranno ad utilizzare detti spazi, anche
per uso sanitario-amministrativo, mentre le strumentazioni
ed il mobilio per uso sanitario, saranno trasferiti con
decreto delle amministrazioni competenti.
Pur tenendo conto che l'organizzazione dei servizi del
Servizio sanitario nazionale e' di competenza regionale, in
considerazione della specificita' del contesto degli
istituti di pena, e' necessario assicurare in tutto il
sistema sanitario penitenziario ed extra-murario
un'organizzazione omogenea dei servizi, per garantire in
modo uniforme i livelli essenziali delle prestazioni
sanitarie e sociosanitarie.
A tal fine, le regioni, entro il termine previsto
dall'art. 3, comma 4, ultimo periodo, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui il presente
allegato costituisce parte integrante, individuano
strumenti omogenei piu' idonei per assicurare, nel rispetto
della normativa applicabile al Servizio sanitario nazionale
ed in conformita' ai modelli organizzativi adottati dalle
singole regioni, la necessaria continuita' nell'esercizio
delle funzioni trasferite.
La definizione dei modelli organizzativi deve tener
conto di criteri diversificati, quali il numero dei
detenuti previsti per capienza negli istituti di pena, ma
anche la tipologia dei ristretti (minori, donne, disabili,
persone affette da specifiche patologie ...), o particolari
esigenze di sicurezza (collaboratori di giustizia, alta
sicurezza, ecc.).
Tenuto conto di cio', e nell'ambito delle risorse
finanziarie, umane e strumentali trasferite, si propone
quanto segue:
nelle aziende sanitarie sul cui territorio sono
presenti istituti penitenziari con una capienza complessiva
fino a 200 detenuti, istituire un servizio
multiprofessionale che assicuri le prestazioni di base e
specialistiche. Il medico responsabile del servizio
coordina le prestazioni erogate dalle strutture e dal
personale dell'azienda sanitaria. La regione stabilisce la
collocazione organizzativa del servizio nell'ambito del
distretto o alle dirette dipendenze della direzione
sanitaria dell'azienda sanitaria;
nelle aziende sanitarie sul cui territorio sono
presenti istituti penitenziari con una capienza complessiva
da 200 a 500 detenuti, istituire una unita' operativa
multiprofessionale, ai fini della erogazione delle
prestazioni di base e specialistiche. Il medico
responsabile dell'unita' coordina la medicina generale e
quella specialistica, promuove gli interventi necessari da
parte delle competenti articolazioni organizzative delle
aziende sanitarie;
nelle aziende sanitarie sul cui territorio sono
presenti istituti penitenziari con una capienza complessiva
di oltre 500 detenuti, o istituti sede di centro clinico o
di sezioni specializzate di degenza ospedaliera,
osservazione e/o riabilitazione psichiatrica, disabilita'
motoria, malattie infettive, ovvero quando presenti piu'
istituti penitenziari anche di diversa tipologia (minorili,
femminili), l'indicazione e' di istituire idonea struttura
con autonomia organizzativa;
nelle aziende sanitarie sul cui territorio sono
presenti Istituti di pena per minorenni (IPM), Centri di
prima accoglienza (CPA) o comunita', l'indicazione e' di
istituire nell'ambito della struttura organizzativa
istituita dalla regione, una specifica unita' operativa,
ovvero uno specifico servizio multidisciplinare.
L'unita' operativa o servizio multidisciplinare
comprende tutte le professionalita' necessarie allo
svolgimento dello specifico tipo di assistenza e collabora
con gli uffici di servizio sociale della giustizia e del
territorio con il compito precipuo di sottrarre il minore
al circuito penale;
nelle aziende sanitarie sul cui territorio sono
presenti istituti penitenziari femminili per adulti e per
minori l'indicazione e' di istituire, nell'ambito della
struttura organizzativa istituita dalla regione, una
specifica unita' operativa, ovvero uno specifico servizio
multidisciplinare.
Le regioni e le aziende sanitarie individuano le
modalita' organizzative idonee a garantire, quando
necessario, il ricovero dei detenuti e degli internati
nelle strutture ospedaliere del Servizio sanitario
nazionale, di cui alla legge n. 296/1993, ovvero nelle
strutture residenziali extraospedaliere, nel rispetto delle
esigenze di sicurezza. Onde contenere il ricorso a
strutture esterne agli istituti di pena, le regioni e le
aziende valutano l'opportunita' di provvedere
all'adeguamento o alla ristrutturazione dei centri clinici
penitenziari.
In ogni caso, qualunque sia il modello organizzativo
adottato, l'azienda sanitaria deve garantire, in analogia
con quanto prescritto per i cittadini in stato di liberta'
dall' art. 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
n. 229/1999, l'attivita' assistenziale per l'intero arco
della giornata e per tutti i giorni della settimana,
attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione
professionale tra tutti gli attori sanitari in gioco e le
strutture operative esterne del Servizio sanitario
nazionale.
Allo stesso modo, deve essere garantito a tutti
l'accesso a programmi di intervento che integrano
prestazioni sanitarie e prestazioni sociali.
Indicazioni specifiche nel settore delle dipendenze
patologiche.
Per quanto riguarda il modello organizzativo dei Ser.T.
che operano negli istituti di pena, ferme restando la
competenza regionale al riguardo e le esigenze di
sicurezza, l'indicazione e' l'istituzione di una area
detentiva (Day Hospital o Day Service), idonea al
trattamento della sindrome di astinenza (fase acuta),
distinta da quelle di normale permanenza dei detenuti (fase
post-acuta). Questa area sanitaria, che si affianca alle
sezioni ed istituti a custodia attenuata gia' esistenti,
deve garantire interventi terapeutici tempestivi, anche al
fine di gestire il disagio dell'arresto e i potenziali atti
di autolesionismo, oltre che la necessaria osservazione
clinica; i locali individuati per lo svolgimento delle
attivita' terapeutico riabilitative intra-murarie devono
avere una valenza esclusivamente sanitaria.
Il modello organizzativo dovra', altresi', consentire
il coordinamento con i programmi svolti all'esterno, in
particolare con quelli svolti in regime di misura
alternativa alla detenzione.
Per la diagnosi, cura e riabilitazione degli stati di
tossicodipendenza si applicano il decreto ministeriale n.
444/1990, la legge n. 45/1999 ed il decreto del Presidente
della Repubblica n. 309/1990 e sue modifiche ed
integrazioni.
Indicazioni specifiche nel settore della salute mentale.
In considerazione della specificita' e della
complessita' degli interventi in favore dei detenuti e dei
minorenni sottoposti a provvedimenti dall'Autorita'
giudiziaria, con disturbi mentali, onde dare risposte
tempestive ed appropriate, l'indicazione e' l'istituzione
di sezioni o reparti a custodia attenuata, in prossimita'
dell'infermeria, per i trattamenti
terapeutico-riabilitativi, con funzione anche di
osservazione per l'accertamento delle infermita' psichiche,
nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali
trasferite.
Tali reparti sono destinati agli imputati e condannati
con infermita' psichica sopravvenuta nel corso della misura
detentiva, che non comporti l'applicazione provvisoria
della misura di sicurezza del ricovero in Ospedale
psichiatrico giudiziario o l'ordine di ricovero in OPG o in
case di cura o custodia; presso le stesse sezioni
potrebbero essere assegnati, per l'esecuzione della pena,
anche i soggetti condannati a pena diminuita per vizio
parziale di mente.
Gli interventi di cura e riabilitazione sono attuati in
stretto collegamento con le articolazioni organizzative dei
servizi psichiatrici del territorio.
In base agli stessi principi, si ritiene necessaria
l'attivazione o il potenziamento di comunita' terapeutiche
e centri clinici specializzati per la diagnosi, la cura e
il trattamento dei disturbi psicopatologici in eta'
evolutiva rivolti ai minorenni sottoposti a provvedimento
penale, con disturbi psicopatologici, di alcooldipendenza o
di tossicodipendenza o portatori di doppia diagnosi.
Monitoraggio e valutazione.
Al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia degli
interventi a tutela della salute dei detenuti, degli
internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento
penale, garantendo, nel contempo, l'efficacia delle misure
di sicurezza, viene realizzato in ogni regione e provincia
autonoma un osservatorio permanente sulla sanita'
penitenziaria, con rappresentanti della regione,
dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia
minorile, competenti territorialmente senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Contestualmente, ai fini del coordinamento nazionale,
viene realizzato presso la Conferenza unificata fra lo
Stato, le regioni e le province autonome e le autonomie
locali, un tavolo di consultazione, costituito da
rappresentanti dei dicasteri della Salute e della
Giustizia, delle regioni e province autonome e delle
autonomie locali, con l'obiettivo di garantire
l'uniformita' degli interventi e delle prestazioni
sanitarie e trattamentali nell'intero territorio nazionale.
Parimenti, allo scopo di assicurare la necessaria
coerenza tra le misure connesse alla sicurezza e le misure
connesse alla tutela della salute, e' opportuno prevedere
una struttura di riferimento presso il Ministero della
giustizia, sia nell'ambito del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sia in quello del
Dipartimento della giustizia minorile.».
- Si riporta il testo dell'allegato C del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile
2008:

«Allegato C

Linee di indirizzo per gli interventi
negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)
e nelle case di cura e custodia

Premessa.
Nell'ambito degli interventi di prevenzione, cura e
riabilitazione in favore dei detenuti affetti da disturbi
mentali, un programma specifico deve essere attivato per
gli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e le Case di
cura e custodia (CCC), strutture di internamento che
ospitano soggetti con patologie psichiatriche, tutti autori
di reato, ma con posizioni giuridiche eterogenee.
Le azioni principali devono essere considerate in tale
programma riguardano da un lato l'organizzazione degli
interventi terapeutico riabilitativi, dall'altro la
previsione di specifiche indicazioni affinche' il passaggio
di competenza delle funzioni sanitarie al Servizio
sanitario nazionale si modelli su un assetto organizzativo
in grado di garantire una corretta armonizzazione fra le
misure sanitarie e le esigenze di sicurezza. Per tale scopo
e' necessaria una costante collaborazione fra operatori
sanitari, operatori dell'Amministrazione della giustizia e
la magistratura.
E' da sottolineare che il successo del programma
specifico per gli OPG e' strettamente connesso con la
realizzazione di tutte le misure e azioni indicate per la
tutela della salute mentale negli istituti di pena, con
particolare riferimento all'attivazione, all'interno degli
istituti, di sezioni organizzate o reparti, destinati agli
imputati e condannati, con infermita' psichica sopravvenuta
nel corso della misura detentiva che non comporti
l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del
ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario o l'ordine di
ricovero in OPG o in case di cura o custodia; presso le
stesse sezioni potrebbero essere assegnati, per
l'esecuzione della pena, anche i soggetti condannati a pena
diminuita per vizio parziale di mente.
In coerenza con il dettato costituzionale, la legge n.
833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale,
all' art. 2, punto 8, lettera g) pone come obiettivo "la
tutela della salute mentale, privilegiando il momento
preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi
sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di
discriminazione e di segregazione, pur nella specificita'
delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero e il
reinserimento sociale dei disturbati psichici".
L'ambito territoriale costituisce, dunque, la sede
privilegiata per affrontare i problemi della salute, della
cura, della riabilitazione delle persone con disturbi
mentali per il fatto che nel territorio e' possibile creare
un efficace sinergismo tra i diversi servizi sanitari, tra
questi e i servizi sociali, tra le Istituzioni e la
comunita' per il fine fondamentale del recupero sociale
delle persone. Il principio del reinserimento sociale,
sancito nell' art. 27 della Costituzione, per coloro che,
autori di reato, sono stati prosciolti per infermita'
mentale e ricoverati in OPG puo' e deve essere garantito
attraverso la cura, che ne e' fondamentale presupposto, e
l'azione integrata dei servizi sociosanitari territoriali.
Peraltro il principio di territorialita' e' parte
integrante dello stesso ordinamento penitenziario che all'
art. 42 stabilisce che "nel disporre i trasferimenti deve
essere favorito il criterio di destinare i soggetti in
istituti prossimi alla residenza delle famiglie".
Per tutte queste ragioni, il principio di
territorialita' costituisce il fondamento che motiva il
decentramento degli OPG e rende possibile la
differenziazione nella esecuzione della misura di
sicurezza, come del resto hanno sanzionato le sentenze
della Corte costituzionale che non legano l'applicazione
della misura di sicurezza in modo univoco ed esclusivo
all'OPG.
Le azioni.
In una prima fase, a passaggio di competenze avvenuto,
la responsabilita' della gestione sanitaria degli OPG e'
assunta interamente dalle regioni in cui gli stessi hanno
sede. Nello specifico, per lo stabilimento di Castiglione
delle Stiviere subentra la regione Lombardia, per quello di
Reggio Emilia subentra l'Emilia-Romagna, per quello di
Montelupo Fiorentino la Toscana, per quello di Napoli e
quello di Aversa subentra la Campania e per quello di
Barcellona Pozzo di Gotto la Sicilia.
Contestualmente i Dipartimenti di salute mentale nel
cui territorio di competenza insistono gli OPG, in
collaborazione con l'equipe responsabile della cura e del
trattamento dei ricoverati dell'istituto, provvedono alla
stesura di un programma operativo che prevede:
dimettere gli internati che hanno concluso la misura
della sicurezza, con soluzioni concordate con le regioni
interessate, che devono prevedere forme di inclusione
sociale adeguata, coinvolgendo gli enti locali di
provenienza, le aziende sanitarie interessate e i servizi
sociali e sanitari delle realta' di origine o di
destinazione dei ricoverati da dimettere;
riportare nelle carceri di provenienza i ricoverati in
OPG per disturbi psichici sopravvenuti durante l'esecuzione
della pena. Questa azione e' resa possibile solo dopo
l'attivazione delle sezioni di cura e riabilitazione,
all'interno delle carceri;
assicurare che le osservazioni per l'accertamento delle
infermita' psichiche di cui all' art. 112, decreto del
Presidente della Repubblica n. 230/2000 siano espletate
negli istituti ordinari.
Questi primi provvedimenti avranno come conseguenza un
primo e opportuno sfoltimento del carico di internamento
degli attuali OPG, il che rende possibile una migliore
gestione personalizzata, un piu' idoneo rapporto tra
operatori e internati e una maggiore possibilita' di
programmare le ulteriori fasi successive.
In una seconda fase, a distanza di un anno, si prevede
una prima distribuzione degli attuali internati in modo che
ogni OPG, senza modificarne in modo sostanziale la capienza
e la consistenza, si configuri come la sede per ricoveri di
internati delle regioni limitrofe o comunque viciniori, in
modo da stabilire immediatamente rapporti di collaborazione
preliminari per ulteriori fasi di avvicinamento degli
internati alle realta' geografiche di provenienza.
In via orientativa:
all'OPG di Castiglione delle Stiviere, saranno
assegnati internati provenienti dal Piemonte, dalla Val
d'Aosta, dalla Liguria, oltre che naturalmente dalla
Lombardia; considerando che tale struttura e' l'unica con
una sezione femminile, ad essa verranno assegnate le
internate provenienti da tutte le regioni;
all'OPG di Reggio Emilia, gli internati delle regioni
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia e
Marche, oltre che dall'Emilia Romagna;
all'OPG di Montelupo Fiorentino, gli internati della
Toscana, dell'Umbria, del Lazio e della Sardegna;
all'OPG di Aversa e all'OPG di Napoli, gli internati
della Campania, dell'Abruzzo, del Molise, della Basilicata
e della Puglia;
all'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, gli internati
della Sicilia e della Calabria.
Tra la regione titolare della competenza gestionale
dell'OPG e le regioni limitrofe e/o viciniore devono essere
predisposti programmi di cura, di riabilitazione e di
recupero sociale di ciascuno degli internati prevedendo
rapporti tra i diversi servizi sociali e sanitari utili e
necessari per realizzare il programma di ulteriore
decentramento nelle regioni di provenienza.
La terza fase, a distanza di due anni, prevede la
restituzione ad ogni regione italiana della quota di
internati in OPG di provenienza dai propri territori e
dell'assunzione della responsabilita' per la presa in
carico, attraverso programmi terapeutici e riabilitativi da
attuarsi all'interno della struttura, anche in preparazione
alla dimissione e all'inserimento nel contesto sociale di
appartenenza, dando cosi' piena attuazione al disposto
dell' art. 115, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica n. 230/2000 .
Le soluzioni possibili, compatibilmente con le risorse
finanziarie, vanno dalle strutture OPG con livelli
diversificati di vigilanza, a strutture di accoglienza e
all'affido ai servizi psichiatrici e sociali territoriali,
sempre e comunque sotto la responsabilita' assistenziale
del Dipartimento di salute mentale della azienda sanitaria
dove la struttura o il servizio e' ubicato.
Tramite specifico accordo in sede di Conferenza
permanente fra lo Stato e le regioni e province autonome,
vengono definite la tipologia assistenziale e le forme
della sicurezza, gli standard di organizzazione e i
rapporti di collaborazione tra le Amministrazioni
coinvolte.
Nelle fasi transitorie, le persone affette da disturbi
psichici cui a partire dal 1° gennaio 2008 e' stata
applicata la misura di sicurezza saranno destinate alle
sedi trattamentali piu' prossime alla residenza, tenendo
conto della fase attuativa del Progetto di
regionalizzazione degli OPG e delle forme alternative in
essere per la esecuzione della misura di sicurezza.
Indicazioni sui modelli organizzativi.
Nelle aziende sanitarie sul cui territorio sono
presenti gli Ospedali psichiatrici giudiziari l'indicazione
e' di istituire, nell'ambito del Dipartimento di salute
mentale, idonea struttura avente autonomia organizzativa.
La struttura, coordinata con gli altri servizi sanitari
della azienda sanitaria e con i servizi sociali, deve avere
funzioni di raccordo nei confronti delle aziende sanitarie
(regionali ed extraregionali) di provenienza dei singoli
internati ospitati presso gli OPG, al fine di concordare ed
attuare piani individualizzati di trattamento per il
reinserimento dei pazienti nel territorio entro i tempi
previsti dalla misura di sicurezza comminata e favorire la
continuita' terapeutica.
In ogni regione dove e' ubicato un OPG deve essere
realizzato uno specifico accordo tra l'Amministrazione
penitenziaria e la regione, con il quale sono definite le
rispettive competenze nella gestione della struttura,
individuando le funzioni proprie del responsabile dei
servizi di cura e riabilitazione e le funzioni di
competenza dell'Amministrazione penitenziaria. L'accordo
andra' rivisto a cadenza annuale.
In detto accordo, sono stabiliti gli ambiti delle
funzioni di sicurezza in base alle esigenze dei singoli
OPG, sono definite le modalita' di intervento in casi di
necessita' ed urgenza, con la raccomandazione di istituire
presidi di sicurezza e vigilanza, preferibilmente,
perimetrali o esterni ai reparti.
E' comunque raccomandato l'avvio di apposite
convenzioni tra amministrazione penitenziaria e le regioni
al fine di consentire la regionalizzazione delle misure di
sicurezza per infermi di mente.
Monitoraggio e valutazione.
Il programma di superamento graduale degli OPG impegna,
dunque, tanto l'ordinamento penitenziario che il sistema
sanitario sia per le scelte di campo che esso richiede che
per la sua applicazione nella quotidianita' degli atti
amministrativi da assumere.
Questo richiede di determinare le forme della reciproca
responsabilita' e della sinergica collaborazione a livello
nazionale, regionale e locale, facendo tesoro delle
esperienze positive di collaborazione realizzate tra il
Ministero della giustizia e il Servizio sanitario nazionale
su specifici problemi e su diverse realta' regionali e
locali.
Per tale scopo, deve essere attivato uno specifico
gruppo di lavoro, sia all'interno di ogni osservatorio
regionale, sia, a livello nazionale, all'interno del tavolo
di consultazione permanente presso la Conferenza unificata
fra lo Stato, le regioni e le province autonome e le
autonomie locali, previsto nelle linee guida per gli
interventi del Servizio sanitario nazionale a tutela della
salute dei detenuti e degli internati negli istituti
penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento
penale per il monitoraggio del passaggio di competenze
della sanita' penitenziaria al Servizio sanitario
nazionale. Gli interventi previsti dovranno essere posti in
essere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e
strumentali trasferite.».
 
Art. 3

Trasferimento dei rapporti di lavoro

1. Il personale medico, infermieristico e tecnico, dipendente di ruolo, in servizio alla data del 28 febbraio 2015 ed ancora presente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che esercita le funzioni sanitarie di cui all'articolo 2 nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia di competenza del territorio regionale, e' trasferito dalla data di entrata in vigore del presente decreto alle Aziende sanitarie provinciali della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio.
2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e ai profili di cui alla tabella dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, viene inquadrato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle Aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale sulla base della medesima tabella B.
3. Per il personale infermieristico e tecnico, di cui al comma 1, fermo restando la corresponsione dell'indennita' professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia retributiva di confluenza nell'ambito della categoria di inquadramento, e' determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali relativi al biennio 2008/2009 del CCNL del comparto Sanita', tenendo conto del maturato economico corrispondente alla sommatoria dello stipendio tabellare e dell'indennita' penitenziaria, determinati anch'essi sulla base dei rispettivi parametri contrattuali relativi al biennio 2008/2009 del CCNL Ministeri, decurtato del valore della predetta indennita' professionale specifica; ove l'importo cosi' determinato non corrisponda a quello delle fasce retributive della categoria di inquadramento, al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza e' mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalita' giuridiche, previdenziali ed economiche.
4. Per i dirigenti medici penitenziari di cui al comma 1 il trattamento economico e' determinato sulla base del corrispondente profilo del Servizio sanitario nazionale e della tipologia di incarico che verra' assegnato dalle Aziende sanitarie provinciali. Il valore delle classi di stipendio in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'aggiunta del rateo in corso di maturazione alla stessa data espresso in ventiquattresimi, viene, comunque, conservato a titolo di retribuzione individuale di anzianita'. Qualora l'importo del trattamento economico complessivo in godimento alla predetta data per stipendio iniziale ed altri assegni fissi e continuativi risulti maggiore di quello corrispondentemente spettante nella nuova posizione di inquadramento, la relativa differenza e' conservata come assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalita' giuridiche, previdenziali ed economiche.
5. Il personale di cui al comma 1 appartenente al profilo di psicologo e' inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento nell'ambito dell'area III della dirigenza sanitaria non medica del Servizio sanitario nazionale, articolato in sezioni distinte in base al possesso o meno dei necessari requisiti e titoli professionali, definite in sede di contrattazione collettiva, con attribuzione, in fase di prima applicazione, del trattamento economico iniziale della dirigenza sanitaria non medica.
6. Al personale di cui al comma 1, non in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nei servizi minorili di riferimento, e' consentita la facolta' di optare tra le Aziende sanitarie provinciali cui sono trasferite le funzioni sanitarie di cui all'articolo 2 del presente decreto.
7. I rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere alla data del 28 febbraio 2015 ed ancora esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia alle Aziende sanitarie provinciali della Regione nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento e continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza. Tali rapporti, ove siano a tempo determinato con scadenza entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati, ove non in contrasto con la disciplina del lavoro a tempo determinato, per la durata di dodici mesi a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto.
8. In fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuita' dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e agli internati, le Aziende sanitarie provinciali della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento, possono stipulare con il Ministero della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
9. L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo e' annesso ad apposito decreto direttoriale del Direttore generale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Direttore generale del personale del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Le Aziende sanitarie provinciali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni e dei vincoli ivi previsti in materia di contenimento delle spese di personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento alle stesse.
11. Con apposite convenzioni da stipularsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra il Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio ed il Provveditore regionale per l'amministrazione penitenziaria e/o il Direttore del centro per la giustizia minorile, in conformita' allo schema tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza unificata il 29 ottobre 2009, e' individuato il personale medico cui affidare le prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo della Polizia penitenziaria.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'allegato B del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile
2008:

«Allegato B al D.P.C.M. ...


===================================================================== |Qualifiche e profili professionali| Qualifiche e categorie di | |del personale del Ministero della | inquadramento nel Servizio | | giustizia | sanitario nazionale | +==================================+================================+ |Dirigente medico |Dirigente medico | +----------------------------------+--------------------------------+ |Tecnico B1 - Figura professionale | | |di riferimento: ex infermiere |Categoria BS - Profilo: | |generico |infermiere generico | +----------------------------------+--------------------------------+ |Tecnico B2 - Figura professionale | | |di riferimento: ex infermiere | | |professionale Tecnico B3 - Figura |Categoria D - Profilo: | |professionale di riferimento: ex |collaboratore professionale | |caposala |sanitario-infermiere | +----------------------------------+--------------------------------+ | |Categoria D - Profilo: | |Tecnico radiologo B2 - B3 - B3S - |collaboratore professionale | |Figura professionale di |sanitario - tecnico sanitario di| |riferimento: ex tecnico radiologo |radiologia medica | +----------------------------------+--------------------------------+ |Tecnico di laboratorio di analisi |Categoria D - Profilo: | |B3 - Figura professionale di |collaboratore professionale | |riferimento: ex tecnico di |sanitario - tecnico sanitario di| |laboratorio di analisi |laboratorio biomedico | +----------------------------------+--------------------------------+


».
- La legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle
categorie di personale sanitario addetto agli istituti di
prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici
dell'Amministrazione penitenziaria), e successive
modificazioni, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 1970, n. 270.
- La legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'), e successive
modificazioni, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
agosto 1975, n. 212, supplemento ordinario Il testo
dell'art. 80 e' il seguente:
«Art. 80 (Personale dell'amministrazione degli istituti
di prevenzione e di pena). - Presso gli istituti di
prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale
previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per
adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di
servizio sociale previsti dall'art. 72.
L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi per lo
svolgimento delle attivita' di osservazione e di
trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro
limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero
del tesoro.
Al personale incaricato giornaliero e' attribuito lo
stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il
corrispondente personale incaricato.
Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di
trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi
di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale,
pedagogia, psichiatria e criminologia clinica,
corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole
prestazioni effettuate.
Il servizio infermieristico degli istituti
penitenziari, previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante
operai specializzati con la qualifica di infermieri.
A tal fine la dotazione organica degli operai
dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di
pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'art. 17 della
legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata di 800
unita' riservate alla suddetta categoria. Tali unita' sono
attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e
di 160 ai capi operai.
Le modalita' relative all'assunzione di detto personale
saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.».
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 272, e successive modificazioni, e' il
seguente:
«Art. 8 (Servizi dei centri per la giustizia minorile).
- 1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia
minorile sono:
a) gli uffici di servizio sociale per minorenni;
b) gli istituti penali per minorenni;
c) i centri di prima accoglienza;
d) le comunita';
e) gli istituti di semiliberta' con servizi diurni per
misure cautelari, sostitutive e alternative.
2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono,
nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della
collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia,
sociologia e criminologia.».
 
Art. 4

Trasferimento delle attrezzature
e beni strumentali

1. Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali, afferenti alle attivita' sanitarie di cui all'articolo 2 del presente decreto, di proprieta' del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alle Aziende sanitarie provinciali competenti per territorio con la sottoscrizione di un verbale di consegna.
2. La Regione puo' avvalersi per la redazione degli inventari di cui al comma 1 di personale delle Aziende sanitarie provinciali.
3. I beni trasferiti ai sensi della comma 1 entrano a far parte del patrimonio delle Aziende sanitarie provinciali e sono sottoposti al regime giuridico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della normativa regionale di attuazione del medesimo.
4. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie di cui all'articolo 2, individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle Aziende sanitarie provinciali nel cui ambito territoriale sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate in conformita' allo schema tipo approvato in sede di Conferenza unificata il 29 aprile 2009.
5. Nelle convenzioni di cui al comma 4 sono altresi' disciplinate la facolta' e le modalita' di subentro delle Aziende sanitarie provinciali nei contratti in essere con terzi, aventi ad oggetto i beni conferiti in uso e i servizi.
6. Gli inventari di cui al comma 4 dovranno includere anche i locali gia' utilizzati gratuitamente dalle stesse Aziende sanitarie provinciali per le attivita' connesse alle patologie da dipendenza.

Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e
successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario
Il testo dell'art. 5 e' il seguente:
«Art. 5 (Patrimonio e contabilita'). - 1. Nel rispetto
della normativa regionale vigente, il patrimonio delle
unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e'
costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse
appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o
trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in
virtu' di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonche'
da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della
propria attivita' o a seguito di atti di liberalita'.
2. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere
hanno disponibilita' del patrimonio secondo il regime della
proprieta' privata, ferme restando le disposizioni di cui
all'art. 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di
trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono
assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni
mobili e immobili che le unita' sanitarie locali, le
aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei
loro fini istituzionali costituiscono patrimonio
indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina
dell'art. 828, secondo comma, del codice civile.
3. Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1
costituiscono titolo per la trascrizione, la quale e'
esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.
4. Gli atti di donazione a favore delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano a
oggetto beni immobili con specifica destinazione a
finalita' rientranti nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di
donazione, ipotecarie e catastali.
5. Qualora non vi abbiano gia' provveduto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni emanano
norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale
delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
informate ai principi di cui al codice civile, cosi' come
integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, e prevedendo:
a) la tenuta del libro delle deliberazioni del
direttore generale;
b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di
previsione nonche' del bilancio preventivo economico
annuale relativo all'esercizio successivo;
c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalita'
di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri
di costo e responsabilita' che consenta analisi comparative
dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
e) l'obbligo delle unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i
risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e
dei risultati per centri di costo e responsabilita';
f) il piano di valorizzazione del patrimonio
immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e
conferimenti.
6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei
bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi
annuali, nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali
voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari
regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti
e dei risultati, e' predisposto apposito schema, con
decreto interministeriale emanato di concerto fra i
Ministri del tesoro e della sanita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome.
7. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere
sono tenute agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e all'art. 64 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile
di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e
la contabilita' finanziaria e' soppressa.».
 
Art. 5

Ospedale psichiatrico giudiziario
di Barcellona Pozzo di Gotto

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Azienda sanitaria provinciale di Messina le funzioni sanitarie connesse al superamento dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto.
2. Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali afferenti le attivita' sanitarie di cui al comma 1, sono trasferiti all'Azienda sanitaria provinciale di Messina con le modalita', i criteri e le procedure indicati nell'articolo 4 del presente decreto.
 
Art. 6

Rapporti di collaborazione

1. Le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza e di rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie di dipendenza, sono disciplinati secondo i principi contenuti nell'Accordo adottato in sede di Conferenza unificata il 20 novembre 2008 ed in conformita' all'ordinamento statutario della Regione, nonche' negli Accordi fra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previsti dal decreto del Ministero della salute 1° ottobre 2012 recante «Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia», diretti a regolamentare lo svolgimento delle funzioni penitenziarie nelle strutture residenziali per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Note all'art. 6:
- Il decreto del Ministero della salute 1° ottobre 2012
(Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle
strutture residenziali destinate ad accogliere le persone
cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in
Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a
casa di cura e custodia), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 novembre 2012, n. 270.
 
Art. 7

Trasferimento delle risorse finanziarie

1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario regionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilita' del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 sono trasferite alla Regione siciliana nella misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regione e Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nelle more del trasferimento alle Aziende sanitarie provinciali, per il tramite della Regione, delle risorse finanziarie di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito, salvo gli eventuali conguagli di competenza delle Aziende sanitarie provinciali del Servizio sanitario nazionale.

Note all'art. 7:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° aprile 2008 e' citato nelle note alle premesse. Il testo
dell'art. 6, comma 1, e' il seguente:
«Art. 6 (Trasferimento risorse finanziarie). - 1. Ai
fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario
nazionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina
penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle
disponibilita' del Servizio sanitario nazionale sono
quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro per
l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in
167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al lordo
dell'accantonamento operato ai sensi dell'art. 1, comma
507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e tenuto conto
per l'anno 2008 di quanto previsto dal successivo comma 3
del presente articolo.».
 
Art. 8

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
 
Art. 9

Decorrenza dell'efficacia

1. Fatti salvi i termini espressamente previsti, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, previa sottoscrizione del verbale di consegna, sono trasferiti le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali di cui all'articolo 4, comma 1.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, previa sottoscrizione di apposite convenzioni stipulate in conformita' allo schema tipo approvato in sede di Conferenza unificata il 29 aprile 2009, sono concessi in uso gratuito i locali di cui all'articolo 4, comma 4.
 
Art. 10

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente decreto, e se non in contrasto con le prerogative statutarie della Regione siciliana, si rinvia alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Lorenzin, Ministro della salute

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Madia, Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 10:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° aprile 2008 e' citato nelle note alle premesse.
 
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