Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 24 dicembre 2015 |
Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale. |
|
|
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante le «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio»; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 9, recante il «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, n. 142, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione», a far data dal 21 ottobre 2014; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attivita' culturali il quale, di conseguenza, ha assunto la denominazione «Ministero dei beni delle attivita' culturali e del turismo»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance», a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; Visto il decreto del Ministro dei beni delle attivita' culturali e del turismo del 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del MiBACT», registrato dalla Corte dei conti in data 19 dicembre 2014 al foglio 5624; Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII del medesimo decreto legislativo; Visti gli articoli 26, comma 4, e 28, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Visto l'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce all'autorita' competente il ruolo di controllo sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilita' e di valutazione; Visti gli articoli 26 e 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; Considerata la necessita' di elaborare criteri uniformi e omogenei per la predisposizione dei quadri prescrittivi dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale; Ritenuto opportuno garantire la massima chiarezza ed esaustivita' delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale anche al fine di superare le principali criticita' riscontrate nella fase di attuazione delle prescrizioni da parte del proponente e nella fase di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni da parte dell'ente di controllo; Ritenuto necessario individuare contenuti minimi delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale per una corretta interpretazione delle stesse, anche al fine di agevolarne l'attuazione e la verifica da parte dei soggetti preposti; Considerato necessario, nel caso di procedura coordinata VIA-AIA, distinguere e coordinare i rispettivi quadri prescrittivi anche al fine evitare eventuali sovrapposizioni, duplicazioni o incoerenze tra le prescrizioni relative alla valutazione dell'impatto ambientale e quelle relative all'autorizzazione integrata ambientale; Ritenuto necessario, secondo il principio della certezza giuridica, individuare chiaramente e univocamente le azioni da svolgere e le relative modalita' di attuazione della prescrizione stessa; Ritenuto opportuno definire tempistiche puntuali per l'attuazione delle diverse fasi di realizzazione dei progetti, tenuto conto anche della natura, complessita', ubicazione e delle dimensioni del progetto proposto; Considerato che, per la particolare rilevanza e complessita' degli argomenti oggetto dei provvedimenti di valutazione ambientale, si ritiene necessario rendere disponibile per la Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nonche' per la Direzione generale per le autorizzazioni e le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la Direzione generale belle arti e paesaggio e per la Direzione generale archeologia del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo un atto di indirizzo, finalizzato ad uniformare i contenuti dei quadri prescrittivi nell'ambito dei pareri espressi; Valutata pertanto l'opportunita' di approvare l'allegato documento «Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale», anche al fine di fornire ai soggetti proponenti l'opera o l'intervento un quadro di riferimento certo ed esplicito per l'attuazione delle prescrizioni dei provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale; Acquisite le osservazioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS in merito agli indirizzi in argomento, trasmesse con nota CTVA-2012-0001398 del 18 aprile 2012, acquisita al protocollo DVA-2012-0009621 del 20 aprile 2012;
Decreta:
Art. 1
1. Sono emanati gli allegati «Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale», che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. Gli «Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale» costituiscono atto di indirizzo per la Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e per la Direzione generale per le autorizzazioni e le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne verifica il rispetto da parte della Commissione, nonche' per la Direzione generale belle arti e paesaggio e per la Direzione generale archeologia del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ai fini della formulazione dei quadri prescrittivi dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 2015
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini |
| Allegato INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI QUADRI PRESCRITTIVI NEI PROVVEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE 1. Indicazioni metodologiche per la predisposizione del quadro prescrittivo. Al fine di garantire la massima chiarezza ed esaustivita' del quadro prescrittivo ed evitare l'insorgere di eventuali criticita' nella fase di attuazione della prescrizione da parte del proponente e nella fase di verifica dell'ottemperanza da parte dell'ente vigilante e' necessario che il quadro prescrittivo sia predisposto secondo i seguenti principi generali: 1. il quadro prescrittivo deve essere organizzato in base ai tempi di attuazione della prescrizione rispetto all'iter dell'opera; 2. la prescrizione deve chiaramente indicare le tempistiche, individuando la macrofase e la fase di attuazione della prescrizione (vedi paragrafo 3); 3. le prescrizioni devono essere numerate da 1 a «n» (nel caso di sottopunti nella prescrizione, utilizzare le lettere a, b, c, ecc.); 4. il quadro prescrittivo deve essere articolato per «ambito di applicazione» (vedi paragrafo 2), raggruppando le prescrizioni in uno stesso punto (es. ANTE-OPERAM - Fase di cantiere - Atmosfera; una prescrizione puo' avere piu' ambiti di applicazione); 5. il quadro prescrittivo deve contenere oltre alle disposizioni su realizzazione, esercizio e dismissione delle opere anche le disposizioni su eventuali malfunzionamenti dell'opera (art. 26, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni); 6. le motivazioni che hanno determinato le prescrizioni non devono essere riportate nel quadro prescrittivo ma devono essere argomentate nel corpo del parere o provvedimento; 7. gli adempimenti «ope legis» devono trovare collocazione nella parte di provvedimento che precede il dispositivo finale (cd. «Visto», «Considerato», «Valutato», «Preso atto», ecc.) e non nel quadro prescrittivo; 8. la prescrizione deve chiaramente indicare le azioni da svolgere e le relative modalita' di attuazione; 9. prescrizioni che richiedano approfondimenti dei contenuti dello studio di impatto ambientale e/o di altri strumenti di analisi degli impatti ad esso correlati, e/o del progetto, devono essere adeguatamente motivate e riferibili a fasi progettuali successive a quella del provvedimento di VIA cosi' come definite nella tabella 3; 10. prescrizioni attinenti ad attivita' di monitoraggio ambientale, nel caso in cui si ritenga necessario divulgarne gli esiti al pubblico, devono esplicitamente specificare la richiesta di report/documenti in linguaggio non tecnico; 11. il quadro prescrittivo complessivo non deve contenere sovrapposizioni, incoerenze o duplicazioni tra le prescrizioni individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dalle regioni e province autonome o da altri soggetti; la coerenza complessiva dei quadri prescrittivi deve essere garantita anche nei casi di procedure coordinate o integrate (es. VIA-AIA, VIA-Valutazione di incidenza, VIA-VAS); 12. il quadro prescrittivo relativo alla tutela dei beni culturali e' di esclusiva competenza del MIBACT nonche' delle regioni a statuto speciale o province autonome il cui ordinamento preveda competenza esclusiva sulla materia. Per quanto concerne il paesaggio, nel quale si compenetrano componenti ambientali e valori storici, culturali e percettivi, devono intendersi in capo al MIBACT o alle regioni a statuto speciale o province autonome di cui sopra le prescrizioni relative a detti valori; 13. il quadro prescrittivo relativo a procedure coordinate VIA-AIA deve essere organizzato con una chiara distinzione tra le prescrizioni relative alla procedura di VIA e quelle relative alla procedura di AIA; 14. le modalita' di coordinamento o sostituzione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareti, nulla osta (ex art. 26, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) devono trovare collocazione nella parte di provvedimento che precede il dispositivo finale (cd. «Visto», «Considerato», «Valutato», «Preso atto», ecc.); 15. nel quadro prescrittivo possono essere utilizzati solo riferimenti ad atti efficaci; il riferimento ad atti che ancora non producono effetti giuridici al momento del rilascio del provvedimento di compatibilita' ambientale non puo' essere utilizzato in quanto condizionante l'efficacia del provvedimento medesimo; 16. la prescrizione deve chiaramente individuare l'ente vigilante, soggetto al quale compete la verifica di ottemperanza, e in nessun caso possono essere previsti piu' enti vigilanti per la singola prescrizione; si intende che, qualora uno dei due Ministeri concertanti assuma il ruolo di ente coinvolto, l'espressione del relativo parere assume natura di obbligo e vincolo per quello dell'ente vigilante; 17. la prescrizione deve individuare chiaramente eventuali enti coinvolti, specificandone il ruolo e le attivita', evitando l'utilizzo di termini generici quali «enti locali» o «amministrazioni competenti» e, nel contempo, deve essere verificato che tali soggetti siano nelle condizioni di svolgere le attivita' richieste; 18. prescrizioni per le quali non e' da prevedere l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza devono chiaramente essere individuate; 19. nel provvedimento di VIA il quadro delle verifiche di ottemperanza andra' organizzato raggruppando per macrofasi le prescrizioni dettate dalle diverse amministrazioni; 20. l'ente vigilante e l'ente coinvolto non possono coincidere con il proponente, anche qualora quest'ultimo sia un soggetto pubblico. 2. Contenuto minimo della prescrizione. Alla luce dei criteri generali individuati nel precedente capitolo si riportano in tabella 1 i contenuti minimi necessari alla corretta formulazione di una prescrizione.
Parte di provvedimento in formato grafico 3. Terminologie di riferimento. Nella predisposizione dei quadri prescrittivi e' necessario utilizzare un linguaggio comune e condiviso. Nelle tabelle che seguono sono riportate le terminologie da utilizzare per la descrizione della macrofase (tabella 2) e della fase (tabella 3).
Parte di provvedimento in formato grafico |
|
|
|