Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
DECRETO 31 luglio 2015
Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili volto a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi per agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abilitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, che individua tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile nazionale;
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le politiche giovanili (di seguito "Fondo");
Visto il decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio" che, all'art. 5, istituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, sono attribuite in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale per i giovani;
Visto il dPR 21 febbraio 2014 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014 al n. 571, con il quale il Sig. Giuliano Poletti e' stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 2014, n. 1213, con il quale il predetto Ministro e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nella materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;
Vista l'Intesa in data 7 maggio 2015, come modificata in data 16 luglio 2015, sancita in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la ripartizione del "Fondo" per il 2015 tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e il sistema delle Autonomie locali (di seguito solo Intesa);
Considerato, in particolare, che l'Intesa medesima, ai fini della determinazione della quota-parte del "Fondo" destinata annualmente a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 2), nonche' degli Enti Locali (art. 4), fa espresso riferimento agli stanziamenti annuali, come quantificati "dalla legge di stabilita' per l'anno 2015 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica";
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)" e, in particolare, l'allegata Tabella C, che indica la quantificazione delle dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 - 2017 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita';
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 - 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 18 dicembre 2014, recante "Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2015", che ha assegnato al capitolo 853 "Fondo per le politiche giovanili" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del CdR n. 16 "Gioventu' e Servizio civile nazionale", una dotazione finanziaria di euro 5.761.589,00;
Visto l'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri debba operare "un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013";
Visto l'art. 1, comma 291, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha stabilito che "Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle gia' previste a legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di euro.";
Vista la nota prot. 8796 del 21.04.2015, con la quale l'UBRRAC della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione delle suddette norme di finanza pubblica, ha proceduto all'accantonamento di euro 675.431,00 sull'ammontare del Fondo per l'anno 2015;
Vista la nota prot. n. DGSCN/4385 del 24.02.2015, con la quale il Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale ha richiesto la riassegnazione sul "Fondo per le politiche giovanili" delle economie derivanti da pregressi accordi con ANCI e UPI, per un importo complessivo di euro 2.692.463.38;
Considerato che, a seguito del parere favorevole del Segretario Generale pro tempore della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1° aprile 2015, con il dPCM n. 66/BIL, una prima quota delle economie richieste, pari ad euro 1.354.194,41, e' stata riassegnata, nell'esercizio finanziario 2015, sul capitolo 853 "Fondo per le politiche giovanili";
Vista la nota prot. n. DGSCN/9930 del 16.04.2015, con la quale il Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale ha richiesto la riassegnazione della restante quota di economie, pari ad euro 1.338.268,97;
Considerato che, in attuazione delle novita' introdotte dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, l'Intesa ha stabilito che l'ANCI rappresentera' complessivamente il sistema delle Autonomie locali nelle attivita' di gestione del Fondo per le politiche giovanili;
Vista la nota prot. n. DGSCN/12380 datata 11.05.2015, con la quale il Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale ha rinnovato la richiesta di riassegnazione della suddetta restante quota di economie, pari ad euro 1.338.268,97, derivanti da pregressi accordi con ANCI e UPI;
Visto il dPCM 138/BIL in data 03.06.2015 con il quale e' stata riassegnata sul pertinente capitolo 853 "Fondo per le politiche giovanili" la somma di euro 1.338.268,97;
Visto il dPCM 37/BIL in data 09.03.2015 con il quale, nel corrente esercizio finanziario, e' stata riassegnata, a valere sulla quota nazionale del "Fondo per le politiche giovanili", la somma di euro 903.931,20, quali economie derivanti da pregresse iniziative di rilevanza nazionale attuate dal Dipartimento;
Viste le note prot. n. DGSCN/8313 del 02.04.2015 e DGSCN/9927 del 16.04.2015 con le quali il Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale ha richiesto la riassegnazione, a valere sulla quota nazionale del "Fondo per le politiche giovanili", delle economie, pari ad euro 1.150.143,96, derivanti da varie iniziative di rilevanza nazionale a suo tempo attuate dal Dipartimento;
Visto il dPCM 134/BIL in data 27.05.2015 con il quale e' stata riassegnata sul capitolo 853 "Fondo per le politiche giovanili" la suddetta somma di euro 1.150.143,96;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, e in particolare l'art. 14, comma 2, concernente "Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali";
Visto l'art. 12, comma 11-septies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che, con riferimento alla disposizione di cui al punto precedente (gia' autorizzativa di trasferimenti compensativi, a finalita' indistinta, a favore delle Regioni, previa corrispettiva riduzione di risorse statali), sancisce altresi' la finalizzazione di quota-parte delle medesime riduzioni di risorse statali "al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria", sulla base dell'Accordo tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011 e secondo criteri di riparto adottati nell'Intesa, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 18 novembre 2010;
Vista la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l'indagine di controllo sul "Fondo per le politiche giovanili", e, in particolare, le pagine 62 e seguenti della relazione approvata con la Deliberazione che, al primo capoverso del paragrafo 10, recitano testualmente: "Il quadro normativo di riferimento delle risorse regionali, per i progetti concernenti le politiche giovanili, deve collocarsi nella corretta applicazione dei principi d'ordine costituzionale, che prevedono la competenza regionale per detti interventi e che trovano similari esempi nel caso del Fondo per le politiche sociali, sul quale si e' pronunciata la Corte costituzionale, nel senso che le risorse vadano trasferite tout court, alle regioni, tanto da aver statuito l'esigenza che non vi sia un'articolazione del Fondo predefinita dall'Amministrazione statale, come avveniva in passato. Le modalita' di trasferimento delle risorse alle regioni sono espressione del dettato costituzionale (Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3), che fa rientrare le politiche giovanili nell'ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni";
Visto il decreto 22/BIL del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2015 che, in attuazione dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha quantificato in euro 2.216.015,63 le variazioni in aumento del capitolo n. 853 CdR n. 16, denominato «gioventu' e servizio civile nazionale», per l'esercizio finanziario 2015, in considerazione dell'avanzo di esercizio realizzatosi nel precedente esercizio finanziario 2014;
Visto l'art. 2, comma 1, dell'Intesa, che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi delle regioni e delle province autonome nella misura del 30% dello stanziamento annuale del "Fondo" come determinato dalla legge di stabilita' 2015 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica (pari, pertanto, ad euro 1.525.847,40), come risultante dall'Allegato 1 dell'Intesa stessa;
Visto inoltre l'art. 4, comma 1, dell'Intesa, che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi a favore degli Enti Locali nella misura del 24% dello stanziamento annuale del "Fondo" come determinato dalla legge di stabilita' 2015 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica (pari, pertanto, ad euro 1.220.677,92);
Visto l'art. 2, comma 109, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e sancisce, tra l'altro, il venir meno di ogni erogazione a carico dello Stato in favore delle due Province Autonome prevista da leggi di settore - ad esclusione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui o prestiti obbligazionari, nonche' dei rapporti giuridici gia' definiti;
Vista la Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;
Considerato che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo medesimo per l'anno 2015, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialita', buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonche' il principio di sussidiarieta':

Decreta:

Art. 1

Ripartizione del Fondo per le politiche giovanili

1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamente indicati all'art. 2, nonche' le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati d'intesa con gli Enti territoriali, secondo i criteri di riparto indicati negli articoli seguenti.
 
Art. 2

Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale

1. Per l'anno 2015, alle "Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale" e' destinata una quota del Fondo pari ad euro 2.339.632,68.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad azioni ricadenti nelle seguenti aree di intervento prioritarie:
a) compartecipazioni finanziarie, ai sensi della normativa vigente (art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010), da destinare al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, non aventi finalita' di lucro, per la realizzazione di progetti culturali e/o sociali di alta rilevanza;
b) implementazione dell'iniziativa "Campi Giovani", destinata a ragazzi e ragazze residenti in Italia, di eta' compresa tra i 14 ed i 22 anni, consistente nella partecipazione degli stessi ad attivita', da realizzarsi in collaborazione con enti e corpi militari (Guardia costiera; Marina militare; Croce rossa italiana e altri) che manifesteranno la propria disponibilita' in materia di: difesa dell'ambiente, aiuto alla popolazione, prevenzione dagli incendi, apprendimento di nozioni di primo soccorso e gestione delle emergenze, sicurezza sul lavoro, avvicinamento alla cultura del mare e alla protezione dell'ambiente marino, educazione alla salute, servizio verso la comunita' e cooperazione, anche internazionale;
c) iniziative volte alla rimozione degli ostacoli al pieno esercizio dei diritti dei giovani, anche in condizioni di disagio, e alla promozione di azioni positive per il rafforzamento del ruolo attivo dei giovani nella vita sociale, istituzionale, culturale ed economica;
d) progetti volti alla promozione di attivita' di volontariato dei giovani nella scuola per fornire loro un'occasione di crescita personale, di sviluppo della capacita' di lavorare in gruppo e di assumere responsabilita', promuovendo la cultura della partecipazione e della solidarieta';
e) iniziative finalizzate a sostenere il talento e la creativita' dei giovani, attraverso iniziative che consentano di valorizzare le loro esperienze e competenze anche nel campo dell'innovazione tecnologica;
f) somme da destinare al cofinanziamento di progetti in materia di politiche giovanili che prevedono contributi finanziari da parte dell'UE.
3. Costituiscono, altresi', azioni e progetti di rilevante interesse nazionale l'attivita' dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, l'organizzazione di eventi, convegni, tavole rotonde, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione del Ministro delegato ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche in collaborazione con enti locali, universita', enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della societa' civile ed associazioni di categoria e professionali, nonche' tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche giovanili ed alla conseguente definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento. Con separato successivo decreto possono, inoltre, individuarsi ulteriori azioni da realizzare con le risorse di cui al presente articolo.
4. In considerazione della precipua finalizzazione delle risorse del Fondo e dell'importanza della comunicazione ai giovani delle opportunita' loro offerte attraverso canali comunicativi innovativi, le attivita' informative realizzate mediante piattaforme web, anche tecnicamente gestite da terzi, ma comunque riconducibili alla titolarita' del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale, si intendono non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in conformita' a quanto sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed 1.3, ultimo capoverso, della direttiva approvata con dPCM 29 settembre 2009, recante "Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177".
5. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale puo' stipulare con l'Agenzia nazionale per i giovani - Agenzia di diritto pubblico vigilata dal Ministro pro tempore con delega alle politiche giovanili, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, ed all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - specifici accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che definiscano analiticamente gli obiettivi da perseguire e i tempi e le modalita' di attuazione, a tal fine trasferendo, in tutto o in parte, le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi concordati. Accordi possono essere stipulati anche con altre Pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni e le province autonome e gli enti locali, aventi specifica competenza nella materie in cui le azioni ed i progetti, volta per volta, intervengano.
6. L'individuazione delle azioni di rilevante interesse nazionale e delle connesse modalita' di utilizzazione delle risorse finanziarie, come definite dal presente articolo, continuano a trovare applicazione, anche per gli anni successivi al 2015, fino all'emanazione del successivo decreto ministeriale recante la disciplina del Fondo per le politiche giovanili.
7. In considerazione dell'integrale assolvimento, con l'emanazione del presente decreto e, in particolare, ai sensi degli articoli 2 e 4, degli obblighi assunti dallo Stato con l'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 7 maggio 2015, come modificata in data 16 luglio 2015, nei confronti delle regioni e province autonome e degli enti locali, eventuali incrementi e/o riduzioni delle risorse iscritte sul capitolo n. 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Fondo per le politiche giovanili", disposte, nell'esercizio finanziario 2015, successivamente alla data di emanazione del presente decreto in virtu' di successive manovre di finanza pubblica, incideranno sulla quota del "Fondo" destinata alle azioni e progetti di rilevante interesse nazionale di cui al presente articolo.
 
Art. 3

Azioni e progetti destinati alle Regioni e alle Province Autonome

1. Per l'annualita' 2015 alle regioni e alle province autonome sara' attribuita una quota pari ad euro 1.525.847,40 ripartita fra le regioni e le province autonome secondo i criteri indicati nell'Intesa e, in particolare, secondo la ripartizione stabilita nell'Allegato 1 alla stessa ("Quota FPG 2015").
2. La quota, di cui al precedente comma 1, e' integrata dalle quote derivanti dalle risorse afferenti il FPG 2013 e FPG 2014, complessivamente pari ad euro 2.210.529,53, non erogate alle regioni che non hanno sottoscritto gli Accordi previsti nelle Intese rep. 114/CU del 17 ottobre 2013 e rep. 80/CU del 10 luglio 2014. Tali quote sono ripartite fra tutte le regioni e le province autonome secondo i criteri indicati nell'Intesa e, in particolare, nell'Allegato 1 che ne costituisce parte integrante ("Residui FPG 2013" e "Residui FPG 2014"). Le suddette quote saranno trasferite solo ad avvenuta riassegnazione delle stesse, da parte del competente organo di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sul Fondo per le politiche giovanili.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 9, dell'Intesa, i finanziamenti alle regioni e alle province autonome saranno erogati entro sessanta giorni dalla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione di cui al comma 7, e comunque, a seguito dell'approvazione degli Accordi stessi, da parte degli organi di controllo.
4. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 10 dell'art. 2 dell'Intesa.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed in applicazione della Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle province autonome sono rese indisponibili.
 
Art. 4

Azioni e progetti destinati al territorio

1. A valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 2015, quali risultanti dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilita' 2015) e dai successivi aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica, citati in premessa, la quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti dagli enti locali, in conformita' all'art. 4 dell'Intesa, e' pari ad euro 1.220.677,92.
2. Per la quota 2015, ai fini dell'attuazione e del monitoraggio dei cofinanziamenti degli interventi proposti dagli enti locali, trova applicazione l'art. 4, comma 2, dell'Intesa.
3. La quota di cui al comma 1 dell'art. 5 dell'Intesa, come indicato dal successivo comma 2 dello stesso art. 5, e' integrata dalle economie, pari a complessivi euro 2.692.463.38, derivanti da pregressi accordi sottoscritti con gli enti locali e riassegnate, nell'esercizio finanziario 2015, al Fondo per le politiche giovanili.
4. Per la quota 2014, ai fini dell'attuazione e del monitoraggio dei cofinanziamenti degli interventi proposti dagli enti locali, trova applicazione l'art. 5, comma 3, dell'Intesa.
 
Art. 6

Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2014

1. In considerazione dell'integrale assolvimento, nell'esercizio finanziario 2014, degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti delle regioni e delle province autonome e degli enti locali, mediante puntuale assunzione di impegni contabili a favore dei suddetti Enti nella misura prevista dal decreto ministeriale in data 30 settembre 2014, recante «Riparto delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2014», le risorse finanziarie costituenti avanzo di esercizio, riportate in aggiunta alle disponibilita' di competenza del capitolo 853, denominato «Fondo per le politiche giovanili» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - E.F. 2015, ammontanti ad euro 2.216.015,63, devono intendersi integralmente destinate alla realizzazione delle «Azioni e dei progetti di interesse nazionale», di cui all'art. 2 del presente decreto.
 
Art. 7

Economie derivanti da pregresse iniziative di rilevanza nazionale

1. Le economie, pari a complessivi euro 2.054.075,16, derivanti da varie iniziative di rilevanza nazionale a suo tempo attuate dal Dipartimento, riassegnate nell'esercizio finanziario 2015, a valere sulla quota nazionale del pertinente capitolo 853 "Fondo per le politiche giovanili", saranno integralmente destinate alla realizzazione delle «Azioni e dei progetti di interesse nazionale», di cui all'art. 2 del presente decreto.
 
Art. 8

Attivita' strumentali

1. Una quota, non superiore al 10% delle risorse di interesse nazionale di cui all'art. 2 del presente Decreto, puo' essere destinata alle attivita' strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attivita' di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale adeguate professionalita'.
Roma, 31 luglio 2015

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2286
 
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