Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 2 dicembre 2015 |
Differimento del termine per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree della regione Basilicata interessate dalla crisi del Distretto del mobile imbottito della Murgia, di cui al decreto 18 ottobre 2013. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278, concernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati; Visto l'Accordo di programma sottoscritto in data 8 febbraio 2013 tra il Ministero dello sviluppo economico, di seguito "Ministero", la Regione Puglia, la Regione Basilicata e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, di seguito "Invitalia", per la reindustrializzazione e la riqualificazione economica e produttiva del territorio murgiano interessato dalla crisi del mobile imbottito; Visto il Piano attuativo complessivo dell'intervento pubblico previsto dal predetto Accordo di programma, che individua, tra l'altro, gli interventi di competenza del Ministero; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 2013, n. 300, di seguito "decreto", che ha previsto l'istituzione di un regime di aiuto in favore di programmi di investimento finalizzati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree della Regione Basilicata interessate dalla crisi del distretto del mobile imbottito della Murgia; Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto, che individua Invitalia come Soggetto gestore del citato regime di aiuto, con il compito di provvedere agli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli; Vista la circolare direttoriale 27 gennaio 2014, n. 2764, adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2014, n. 26, che ha disciplinato i criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni previste dal decreto; Vista la nota del 21 luglio 2015, prot. n. 150402/15A2, con la quale la Regione Basilicata, nel ridefinire, alla luce delle risultanze istruttorie relative ai progetti agevolati trasmesse da Invitalia, l'imputazione delle risorse finanziarie regionali a copertura del regime di aiuto previsto dal decreto, ha riproposto la questione, affrontata nella precedente nota del 26 maggio 2015, prot. n.117329/15A2, concernente l'impossibilita' per le imprese ammesse alle agevolazioni di completare la realizzazione dei programmi di investimento entro il termine ultimo del 30 giugno 2016 stabilito dall'articolo 5, comma 8, del decreto; Considerato che la pubblicazione della graduatoria dei programmi di investimento da avviare alla fase di valutazione di merito, prevista dall'articolo 9 del decreto, e' avvenuta in data 9 luglio 2014 e che i tempi tecnici richiesti dalle successive fasi istruttorie non hanno consentito finora la sottoscrizione dei contratti di contributo in conto impianti e dei contratti di finanziamento agevolato, dalla cui data decorrono i 24 mesi entro i quali i programmi di investimento agevolati devono essere conclusi, nel rispetto comunque del termine ultimo del 30 giugno 2016 sopra menzionato; Ritenuto necessario, al fine di consentire ai soggetti beneficiari la realizzazione dei programmi di investimento ammessi alle agevolazioni, prorogare il termine del 30 giugno 2016, di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto, al 30 giugno 2018; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Decreta:
Art. 1
1. All'articolo 5, comma 8, del decreto ministeriale 18 ottobre 2013 di cui alle premesse sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"; b) all'ultimo periodo, le parole "non superiore a 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti ", che comunque non puo' superare il termine del 30 giugno 2018". 2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto ministeriale 18 ottobre 2013 non espressamente modificato dal presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 dicembre 2015
Il Ministro: Guidi
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2015 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 4378 |
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