Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2016 (vai al sommario)
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 209
Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 71 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge citata in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1
Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2016, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonche' nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «Protezione sociale per particolari categorie».
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2016, in 53.400 milioni di euro.
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2016, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
5. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2016, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 delle somme complessivamente iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.000 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 380 milioni di euro e 8.820 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» di cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, nonche' per importi di compensazione monetaria e' imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».
11. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
13. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2016, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
17. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonche' nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
18. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70 unita'.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalita'», nell'ambito della missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonche' per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
22. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2016, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
23. In relazione alle necessita' derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessita' il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».
24. In relazione alle necessita' gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014, e successive modificazioni.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i diversi titoli della spesa, occorrenti per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, effettuati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del trasferimento degli stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
31. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
32. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche' quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
34. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Presidenza del Consiglio dei ministri», nell'ambito della missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni.

Note all'art. 2:
Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 6 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni)
1.- 8. (Omissis)
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, come definite
dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina
dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia
dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
(Omissis)."
Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 11-quinquies
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
"Art. 11-quinquies. Sostegno all'internazionalizzazione
dell'economia italiana
1. - 3. (Omissis).
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma
2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati
distintamente per le garanzie e le coperture assicurative
di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai
sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico
di cui al presente comma e' fissato in misura pari al 20
per cento dei limiti di cui all'art. 2, comma 4, della
legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.
(Omissis)."
Si riporta il testo degli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
"Art. 26 Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie»
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti
capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco dei
capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito
articolo, con la legge del bilancio."
"Art. 27 Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio
di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto
capitale
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte
corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente,
un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui
passivi della spesa di parte corrente eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un
«fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi
della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni
sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del
bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di
bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa dei capitoli interessati."
"Art. 28 Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, che non riguardino le spese di cui all'art. 26 e
che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere
di continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di
bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia
quelle di cassa dei capitoli interessati.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo."
"Art. 29 Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un «fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa»
il cui stanziamento e' annualmente determinato, con
apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo
di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati
di previsione delle amministrazioni statali le somme
necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione
di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento."
La decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29
settembre 2000 relativa al sistema delle risorse proprie
delle Comunita' europee e' pubblicata nella GU L 253 del
7.10.2000, pagg. 42-46.
La decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie
delle Comunita' europee e' pubblicata nella GU L 163 del
23.6.2007, pagg. 17-21.
La decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26
maggio 2014 , relativa al sistema delle risorse proprie
dell'Unione europea e' pubblicata nella GU L 168 del
7.6.2014, pagg. 105-111.
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n.
421):
"Art.12. Fondo sanitario nazionale.
1. - 2. (Omissis).
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita'
analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e
le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni
strumentali.
(Omissis)."
Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge
1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione
di un programma di interventi per l'adeguamento alle
esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della
guardia di finanza):
"Art. 9.
1. - 3. (Omissis).
4. Nello stato di previsione del Ministero delle
finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e'
istituito un capitolo con un fondo a disposizione per
sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello
stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella
da approvarsi con legge di bilancio.
(Omissis)."
Si riporta il testo degli articoli 937 e 803 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
"Art. 937 Ufficiali ausiliari
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e
del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i
sessi reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di
soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche
nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
particolari esigenze operative.
3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono
disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo."
"Art. 803 Organici stabiliti con legge di bilancio
1. E' determinato annualmente con la legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali
delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri;
b-bis) la consistenza organica degli allievi delle
scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle
scuole militari."
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"Art. 39. Ripartizione del Fondo sanitario nazionale
1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanita',
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera
annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a
titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo
complessivo presunto del gettito dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'art. 50 e della quota del gettito dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, di cui all'art. 38,
comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le
predette modalita' provvede entro il mese di febbraio
dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore
delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale,
parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' autorizzato a procedere alle risultanti
compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario
nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.
(Omissis)."
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59:
"Art.1. Programmazione.
1- 2. (Omissis).
3. Specifici interventi di particolare rilevanza
strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per
il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale
per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da
istituire nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a
partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento
legislativo, che ne determina le risorse finanziarie
aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i
relativi mezzi di copertura.
(Omissis)."
Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"1. Costituzione di unita' tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli
investimenti pubblici.
1. - 6. (Omissis).
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
(Omissis)."
Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante:
"Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 maggio 2011, n. 109.
Si riporta il testo del comma 23 dell'art. 61 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica
1. - 22. (Omissis).
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma 367
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
(Omissis)."
Si riporta il testo del comma 5-septies dell'art. 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile):
"5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.
1. - 5-sexies. (Omissis).
5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il
pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei
prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche
disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, e'
effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al
pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle
risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di quelle
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari
di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al
pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto
di quelle effettivamente necessarie per le predette
finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali
di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
per le emergenze nazionali affluiscono altresi' le
disponibilita' per le medesime finalita' non impegnate
nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal
disimpegno di residui passivi, ancorche' perenti, per la
parte non piu' collegata a obbligazioni giuridiche
vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il
pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, al netto della quota da versare all'entrata del
bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di
mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della
relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Omissis)."
Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato):
"Art. 36. I residui delle spese correnti e delle spese
in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio
successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo
stanziamento, si intendono perenti agli effetti
amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di
conservazione e' protratto di un anno.
Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi
successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli
esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non
risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono
economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto
dell'esercizio 1982.
[Sono pero' mantenuti oltre al termine stabilito nel
precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o
di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia
assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di
opere prestate o di lavori o di forniture eseguite].
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31
dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con
distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma
del presente articolo, sono allegati oltre che al
rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui
possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa."
Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive
modificazioni:
"Art. 10 Misure urgenti per il potenziamento delle
politiche di coesione
1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la
politica di coesione di cui all'art. 7, comma 26, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di
assicurare il perseguimento delle finalita' di cui all'art.
119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l'azione
di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno
della politica di coesione, e' istituita l'Agenzia per la
coesione territoriale, di seguito denominata "Agenzia",
sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla
politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni
di cui ai seguenti commi.
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni
titolari di programmi e delle relative autorita' di
gestione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
particolare:
a) nell'attivita' istruttoria cura il raccordo con le
amministrazioni statali e regionali competenti ai fini
della predisposizione di proposte di programmazione
economica e finanziaria e di destinazione territoriale
delle risorse della politica di coesione europea e
nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti
ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini
dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione
relativi all'impiego dei fondi a finalita' strutturale
dell'Unione Europea, nonche' all'impiego del Fondo per lo
sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con
le risorse europee per lo sviluppo regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi
finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche' le
attivita' di valutazione delle politiche di coesione;
c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le
amministrazioni statali e regionali competenti,
informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi
dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione europea,
nonche' sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di
accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'art.
3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei
rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi
alla fase di definizione delle politiche di sviluppo
regionale e di verifica della loro realizzazione,
predisponendo, ove necessario, proposte di
riprogrammazione;
e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in
materia di sviluppo regionale;
f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri
di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88
del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle
risorse per la politica di coesione;
f-bis) puo' avvalersi, al fine di rafforzare
l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il
perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3,
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche' per
dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi
dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del
2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso
il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi
strategici di cui all'art. 55-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27;
f-ter) promuove il ricorso alle modalita' di attuazione
di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti
dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza
del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi
strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la
coesione:
a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti
il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi
operativi e degli interventi della politica di coesione,
anche attraverso specifiche attivita' di valutazione e
verifica, ferme restando le funzioni di controllo e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello
Stato;
b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica
alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o
nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione
territoriale sia attraverso apposite iniziative di
formazione del personale delle amministrazioni interessate,
che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di
settore per l'accelerazione e la realizzazione dei
programmi, anche con riferimento alle procedure relative
alla stesura e gestione di bandi pubblici;
b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei
programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano
i fondi strutturali;
b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della
qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della
trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione
degli interventi;
c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di
gestione di programmi per la conduzione di specifici
progetti a carattere sperimentale nonche' nelle ipotesi
previste dalla lettera d);
d) da' esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi
degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n.
88 del 2011.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro il 1° marzo 2014, e' approvato lo statuto
dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione
dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita'
di nomina degli organi di direzione e del collegio dei
revisori, stabilisce i principi e le modalita' di adozione
dei regolamenti e degli altri atti generali che
disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una dotazione organica
di 200 unita' di personale e gode di autonomia
organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi
dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo;
il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al
Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma
di compenso. All'interno del Comitato direttivo
dell'Agenzia e' assicurata una adeguata rappresentanza
delle amministrazioni territoriali. L'Agenzia assicura lo
svolgimento delle attivita' strumentali e di controllo
interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il
tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro
presso l'Agenzia e' regolato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con
contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, e' nominato il
direttore generale scelto tra personalita' di comprovata
esperienza nella materia delle politiche di coesione, con
trattamento economico non superiore a quello massimo
previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per quanto non
previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente
articolo, si applicano le previsioni di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono
trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente
attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di
lavoro a tempo determinato per la loro residua durata,
nonche' le risorse finanziarie e strumentali del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero dello sviluppo economico (di seguito
Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla
Direzione generale per l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di opzione, da
esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le
relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali
del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale
dell'Agenzia e' riconosciuto il trattamento economico
complessivo gia' in godimento alla data di entrata in
vigore del presente decreto, senza che da cio' derivino,
sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato. Il personale trasferito eccedente il
contingente di cui al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero
nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in
relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque titolo.
Al fine di consentire il piu' efficace svolgimento dei
compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti
con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo
decreto sono stabilite le procedure selettive per
l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di un numero massimo di 50 unita' nell'ambito del personale
oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e,
comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000
annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione
organica della Presidenza. Le 50 unita' di personale
assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono
organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi
dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto
organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero
dello sviluppo economico, gli incarichi di livello
dirigenziale conferiti ai sensi dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del
Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e
comunque fino all'effettiva operativita' dell'Agenzia e,
relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6
dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa
vigente, previa indisponibilita' della medesima quota
utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei
dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro
1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli
anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a
950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede
alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 3,
comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,
anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I
componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici restano in carica sino alla
naturale scadenza degli stessi incarichi.
10. Fino alla effettiva operativita' dell'Agenzia, come
definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica assicura la continuita'
della gestione amministrativa, nonche' la tempestiva ed
efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine
del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della
programmazione 2014-2020.
10-bis. Le assunzioni a tempo determinato effettuate
dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'art. 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, ove siano finanziate
con fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione
di interventi cofinanziati con i fondi medesimi.
11.
12.
13.
14.
14-bis. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione
e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed
interventi speciali, a carattere sperimentale, nonche'
nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3.
14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la
politica di coesione territoriale ed il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia
per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, anche al fine di individuare le piu' idonee forme di
collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze
e prerogative di legge."
 
Art. 3

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e
disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2016, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitivita' e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese ed al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2016, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche tra missioni e programmi diversi, ivi compresa la modifica della denominazione dei centri di responsabilita' amministrativa, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145.

Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 9
ottobre 1993, n. 410 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica),
convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513:
"Art. 1. 1. La Societa' di promozione industriale
(SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui
all' art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181 , e successive integrazioni, nonche' i
fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 , e dal
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 , ed
assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3
agosto 1993, per erogare direttamente contributi e
finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud
indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 ,
nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle
iniziative di promozione industriale in tutte le aree di
intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per
area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la
tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni
caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui all' art.
6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e controllo
complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime
finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori risorse
che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese
quelle eventualmente derivanti da revoche o
riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo
1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni."
Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 recante
"Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e
che modifica la direttiva 2004/35/CE e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2015, n. 215.
 
Art. 4

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2016, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
 
Art. 5

Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2016, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2016, sono stabilite in conformita' agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, e' utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonche' l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunita'», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2016.
5. In attuazione del regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e in relazione ai relativi provvedimenti di riordino ivi previsti, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze nell'ambito delle articolazioni dipartimentali.

Note all'art. 5:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84 recante "Regolamento di riorganizzazione
del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici
dirigenziali e delle dotazioni organiche" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2015, n. 148.
 
Art. 6

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2016, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2016, affinche' siano utilizzate per gli scopi previsti dalla medesima direttiva.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2016, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. In attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi. Le somme corrispondenti ai residui accertati al 31 dicembre 2015 nel bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da destinare al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, le occorrenti variazioni di bilancio tra lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con l'attuazione dell'articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007.

Note all'art. 6:
La direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio
1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei
lavoratori migranti e' pubblicata nella GU L 199 del
6.8.1977, pagg. 32-33.
Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 6 febbraio
1985, n. 15, e successive modificazioni (Disciplina delle
spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari
esteri):
"Art. 5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le
eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche', su
indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello
Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
della riscossione che hanno effettuato detti versamenti,
quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei
finanziamenti ministeriali di cui all'art. 2, la competente
direzione generale del Ministero degli affari esteri puo'
autorizzare, previa comunicazione al competente
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai
rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento
all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
seguendo le procedure previste dall'art. 6 della presente
legge e dai D.M. 6 agosto 2003 del Ministro dell'economia e
delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197
del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482 . Dell'avvenuto
versamento viene data comunicazione, a cura della
competente direzione generale del Ministero degli affari
esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie
locali, autorizza il trasferimento in Italia delle
disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato."
La legge 11 agosto 2014, n. 125 recante "Disciplina
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n.
199.
 
Art. 7

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2016, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonche' tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2016, e' comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
 
Art. 8

Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2016, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per il servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2016, in conformita' agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2016, conseguenti ai prelevamenti di somme dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
13. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 12 dicembre
1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un
fondo a disposizione per sopperire alle eventuali
deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
"Art. 1. Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno e' istituito un capitolo con un
fondo a disposizione per sopperire alle eventuali
deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di
bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti
con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
Corte dei conti.
Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo e'
fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le
seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'anno stesso:



Capitolo 1446 . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400.000.000


Capitolo 1452 . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300.000.000


Capitolo 1459 . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500.000.000


Capitolo 1469 . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300.000.000




I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
sono indicati nell'annessa tabella."
Si riporta il testo dell'art. 61 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni:
"Art. 61. Riduzione dei trasferimenti erariali agli
enti locali
1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario
spettante alle province e' ridotto di un importo pari al
gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta
sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'art. 60, ridotto
dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale
dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto
all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La
dotazione del predetto fondo e', per l'anno 1999,
inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito
annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal
Ministero delle finanze, per singola provincia, e
comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei
dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai
predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni
definitive della dotazione del predetto fondo, per singola
provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di
bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e
la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad
operare i conguagli e a determinare in via definitiva
l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni
provincia a decorrere dal 1999.
2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario
spettante alle provincie e' altresi' ridotto di un importo
pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta
erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei
veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della
dotazione del predetto fondo e' operata con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 1999 ed e' effettuata, nei confronti di
ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai
dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30
giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per
il 1999 tra le singole province in misura percentualmente
corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di
esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni
del predetto fondo e' altresi' operata sulla base dei dati
definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al
presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al
Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999.
3. Le somme eventualmente non recuperate, per
insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in
riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al
singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La
riduzione e' effettuata con priorita' sui contributi di
parte corrente.
4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei
tributi previsti dal presente articolo sono determinati con
riferimento alle province delle regioni a statuto
ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni
di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle
disposizioni dell'art. 60 e del presente articolo nei
rispettivi statuti."
Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 10 della
legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni
(Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale):
"Art. 10. Disposizioni in materia di federalismo
fiscale.
1. - 10. (Omissis).
11. I trasferimenti alle province sono decurtati in
misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale
provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in
cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al
recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior
gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai
comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura
pari alla somma del maggiore o minore derivante
dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del
presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla
disposizione di cui al comma 10 del presente articolo,
diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione
dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica
nei luoghi diversi dalle abitazioni.
(Omissis)."
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 8 della legge
3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico):
"Art. 8. Trasferimento di personale ATA degli enti
locali alle dipendenze dello Stato.
1. - 4. (Omissis).
5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla
progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore
degli enti locali in misura pari alle spese comunque
sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario
precedente a quello dell'effettivo trasferimento del
personale; i criteri e le modalita' per la determinazione
degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della pubblica istruzione e per
la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI."
Si riporta il testo del comma 1328 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato
del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui
diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'art. 2,
comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, e' incrementata a decorrere
dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero
imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa'
aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre
al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti
del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le
unita' previsionali di base del centro di responsabilita'
«Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile» dello stato di previsione del
Ministero dell'interno."
Il testo dell'art. 26 della legge n. 196 del 2009 e'
citato nelle note all'art. 2.
Si riporta il testo degli articoli 55 e 69 della legge
20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi):
"Art. 55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici
vacanti e dei fondi di religione di cui all'art. 18 della
legge 27 maggio 1929, n. 848 , del Fondo per il culto, del
Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma e
delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero
veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto -
gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della
Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, e' riunito
dal 1° gennaio, 1987 in patrimonio unico con la
denominazione di Fondo edifici di culto.
Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti
attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti."
"Art. 69. I patrimoni della Basilica di San Francesco
di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel
palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo
annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con
i relativi oneri, al Fondo edifici di culto."
Si riporta il testo del comma 562 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
"562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua
nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
2006."
Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222:
"Art. 34. Estensione dei benefici riconosciuti in
favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di
azioni criminose e alle vittime della criminalita'
organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti.
Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del
terrorismo.
1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari
superstiti, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della
criminalita' organizzata, di cui all'art. 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono
corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5,
della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno
compensate le somme gia' percepite. L'onere recato dal
presente comma e' valutato in 173 milioni di euro per
l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2
milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, informando
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo
periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non
appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata
per le loro idee e per il loro impegno morale, il
Presidente della Repubblica concede la onorificenza di
«vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia
ricordo in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e'
conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di
decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione
dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di
decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado,
presentano domanda alla prefettura di residenza o al
Ministero dell'interno, anche per il tramite delle
associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o
ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la
vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene
conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per
ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e
da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma
2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento
dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda,
sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal
segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal
sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono
ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose
compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva,
rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in
luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all'art. 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la
retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la
medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all'art. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti
spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento
di fine rapporto, un'indennita' calcolata applicando
l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci
volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero
libero professionale degli ultimi cinque anni di
contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'art. 3, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata
del 7,5 per cento. La predetta indennita' e' determinata ed
erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della
pensione».
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e'
la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3
della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e'
valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9
milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di
forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte
di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri
iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo
rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il
predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati
nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206
del 2004."
Si riporta il testo del comma 106 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, comma 2, le parole: «calcolata in base
all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle seguenti:
«in misura pari all'ultima retribuzione»;
b) all'art. 5, comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti,
ancorche' non conviventi con la vittima alla data
dell'evento terroristico, e' altresi' attribuito, a
decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non
reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998,
n. 407, e successive modificazioni»;
c) all'art. 9, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai medesimi soggetti e' esteso il
beneficio di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 2000, n.
203»;
d) all'art. 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si
applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a
decorrere dal 1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
cittadini italiani residenti in Italia al momento
dell'evento»;
e) all'art. 16, comma 1, dopo le parole:
«dall'attuazione della presente legge» sono inserite le
seguenti: «, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2,
secondo periodo»."
Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante
"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2011, n.
67.
Il testo del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
e' citato nelle note all'art. 2.
Si riporta il testo del comma 2-ter dell'art. 5,
dell'art. 14-bis e dell'art. 14-ter del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero):
"Art. 5 (Permesso di soggiorno) (Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 5)
1. - 2-bis. (Omissis).
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'art. 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari.
(Omissis)."
"Art. 14-bis. (Fondo rimpatri)
1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un
Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il
rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero
di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta'
del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all'art. 5, comma 2-ter, nonche' i
contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per
le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del
gettito del contributo di cui all'art. 5, comma 2-ter, e'
assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita'
istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso
di soggiorno."
"Art. 14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito)
1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse
di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte
nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con
associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il
Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi
terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite
le linee guida per la realizzazione dei programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di
priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilita' dello straniero di cui all'art. 19, comma
2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle
organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente
nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui
al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne
da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura,
anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al
comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi
ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14,
comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure
eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli
13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere
ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via
telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del
reato previsto dall'art. 10-bis, ai fini di cui al comma 5
del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3
sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato
alla frontiera, ai sensi dell'art. 13, comma 4, anche con
le modalita' previste dall'art. 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma
1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'art. 13,
comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui
all'art. 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione
come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione
penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un
mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da
parte della Corte penale internazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed
espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei
limiti della durata massima prevista dall'art. 14, comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei
limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
all'art. 14-bis, individuate annualmente con decreto del
Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di
gestione."
Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
"Art. 7 Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena
integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca
connesse alla materia della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il
coordinamento stabile delle attivita' previste dall'art. 9,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di
attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative
funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla
vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in
tutti i rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
funzioni in materia di previdenza e assistenza,
ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di
attivita', l'IPOST e' soppresso.
3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al fine di
assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia
di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza
magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive
modificazioni, e' soppresso e le relative funzioni sono
attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche',
per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il
Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono trasferite le
risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti
soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In
attesa della definizione dei comparti di contrattazione in
applicazione dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale
transitato dall'ISPESL continua ad applicarsi il
trattamento giuridico ed economico previsto dalla
contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area
VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di
riferimento per gli enti pubblici non economici da definire
in applicazione del menzionato art. 40, comma 2, puo'
essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le
professionalita' impiegate in attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di
lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarita' dei
relativi rapporti.
5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo
della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore
generale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica fino
al completamento delle iniziative correlate alla fase
transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per
consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai
predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di
cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza organica
trasferita ai sensi del comma 4, puo' essere affidato un
incarico di livello dirigenziale generale ad un soggetto in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del
2002, anche in deroga alle percentuali di cui all'art. 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. I posti corrispondenti all'incarico di componente
dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo
istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti,
sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale
per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli
incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
i collegi dei sindaci ai sensi dell'art. 3, comma 7, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a
posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti
dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
riordinati ai sensi del presente articolo e' conferito
dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
dirigenziale generale.
7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«Sono organi degli Enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) il collegio dei sindaci;
d) il direttore generale.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di
indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di
alta professionalita', di capacita' manageriale e di
qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui
all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle
predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa
del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve
intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di
mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il
Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla nomina
con provvedimento motivato.»;
c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale
scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata
cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e
vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo
titolare.»;
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il
consiglio di amministrazione» e «il consiglio» sono
sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli
ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione
«Il consiglio e' composto» a quella «componente del
consiglio di vigilanza.»;
e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto
consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e
puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza» e'
sostituita dalla seguente «puo' assistere alle sedute del
consiglio di indirizzo e vigilanza»;
f) al comma 8, e' eliminata l'espressione da «il
consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;
g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello
di cui alla lettera e)» e' sostituita dalla seguente «con
esclusione di quello di cui alla lettera d)»;
h) e' aggiunto il seguente comma 11:
«Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio
delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento
onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
8. Le competenze attribuite al consiglio di
amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,
nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra
norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed
assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al
Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie
determinazioni.
9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di
indirizzi e vigilanza di cui all'art. 3, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei
rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al
trenta per cento.
10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'art. 1, primo comma, numero 4), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e
successive modificazioni, nonche' dei comitati previsti
dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti e'
ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali
gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a seduta.
12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita'
istituzionale degli organi collegiali di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli
organi centrali non da' luogo alla corresponsione di alcun
emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).
13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed
il funzionamento degli Enti di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati
alle modifiche apportate al medesimo provvedimento
normativo dal presente articolo, in applicazione dell'art.
1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994.
Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso,
le disposizioni contenute nel presente articolo.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.
15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'art.
2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 novembre 2007, e' soppresso e le relative funzioni sono
trasferite all'ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi
e passivi. Lo svolgimento delle attivita' di ricerca a
supporto dell'elaborazione delle politiche sociali
confluisce nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL in
una delle macroaree gia' esistenti. Con decreti di natura
non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La
dotazione organica dell'ISFOL e' incrementata di un numero
pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in
servizio presso l'Istituto degli affari sociali alla data
di entrata in vigore del presente decreto. L'ISFOL subentra
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi
i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL adegua il proprio
statuto entro il 31 ottobre 2010.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e
previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori
ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto
del Presidente della Repubblica 1º aprile 1978, n. 202, e'
soppresso e le relative funzioni sono trasferite
all'ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e
passivi. Con effetto dalla medesima data e' istituito
presso l'ENPALS con evidenza contabile separata il Fondo
assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici. Tutte le attivita' e le
passivita' risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo
approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso
l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS e' aumentata di
un numero pari alla unita' di personale di ruolo trasferite
in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai
sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il
funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e
finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle
risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il Commissario straordinario e il
Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
continuano ad operare sino alla scadenza del mandato
prevista dai relativi decreti di nomina.
17. Le economie derivanti dai processi di
razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali
vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente
decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento
della funzione pubblica con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento
degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le
funzioni di analisi e studio in materia di politica
economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae)
e' soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al
Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT. Le
funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli
stessi decreti sono stabilite le date di effettivo
esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le
risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso
il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche',
limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita
tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di
cui al presente comma; le amministrazioni di cui al
presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare
le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'art.
1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede
a titolo universale al predetto ente e le risorse
strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite
al Dipartimento per gli affari regionali della medesima
Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le date di
effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
riallocate presso la Presidenza, nonche', limitatamente ai
ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le
istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato
sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di
apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per la Presidenza e' attribuito per la differenza
un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per
i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di
destinazione subentrano nella titolarita' dei rispettivi
rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i
compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle
amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale
a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i
predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli
enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto
allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto del
Ministro interessato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Le
amministrazioni di destinazione adeguano le proprie
dotazioni organiche in relazione al personale trasferito
mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell'amministrazione di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione
delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato
previsti, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei
predetti enti pubblici confluiscono nello stato di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed
attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi'
trasferite tutte le risorse strumentali attualmente
utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di
destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti
capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente
comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi
e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i
risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le
munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le
conserve alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati
tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e
delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse
strumentali e finanziarie.
21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di
architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto
legislativo 24 maggio 1946, n. 530 e' soppresso. Le
funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane,
strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio
nazionale delle ricerche con uno o piu' decreti di natura
non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi
decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato
sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle
ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza
approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare
di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle
ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a
rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale del Consiglio nazionale delle
ricerche, e' attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche
subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli
organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia
e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo
economico».
23. Per garantire il pieno rispetto dei principi
comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'art. 27
della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti
salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Entro 30
giorni decorrenti dalla medesima data e' ricostituito il
Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a., composto
di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di
amministrazione della Sogin S.p.a. e' effettuata dal
Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Ministero dello sviluppo economico.
24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli
degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti
relativi al contributo dello Stato a enti, istituti,
fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento
rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla
razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le
quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti,
i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
25. Le Commissioni mediche di verifica operanti
nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze
sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei
capoluoghi di regione e nelle Province a speciale
autonomia, che subentrano nelle competenze delle
Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da
stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a
titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti
ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date
di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni
mediche di cui al presente comma.
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate,
fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e
coesione.
27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26,
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico,
ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione
delle attivita' imprenditoriali, il quale dipende
funzionalmente dalle predette autorita'.
28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al
comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
restano nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico.
29. Restano ferme le funzioni di controllo e
monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
30. All'art. 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine
le seguenti parole: «nonche' di quelli comunque non inclusi
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per
il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma
8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, e' trasferita al Ministero per lo
sviluppo economico.
31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di
Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 6
della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di euro 2
milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'art. 38, commi 13-bis e seguenti.
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art.
102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' soppressa. Il Ministero dell'interno
succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le
risorse strumentali e di personale ivi in servizio,
comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al
Ministero medesimo.
31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero
dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base
di apposita tabella di corrispondenza approvata con il
medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo
all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione, l'attivita' gia' svolta dalla predetta
Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli
uffici a tal fine utilizzati.
31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni
provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'art. 102
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' soppresso
dal 1º gennaio 2011 e dalla medesima data sono
corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle
amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della
riduzione sono definiti con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
31-septies. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli
articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia
di cui al citato art. 102 sono da intendere riferiti al
Ministero dell'interno.
31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle
funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi
precedenti, in esito all'applicazione dell'art. 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori
oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze
cosi' coperte, evitando l'aumento del contingente del
personale di supporto nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133."
Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche'
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012):
"Art. 10 Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali
1.
2. La Scuola Superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di
personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero
medesimo.
3. I predetti dipendenti con contratto a tempo
indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero
dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza
approvata col decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
cui all'art. 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento.
4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia'
svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di
cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata
presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
5. La disposizione di cui all'art. 7, comma 31-sexies,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua
ad applicarsi anche per gli oneri derivanti dal comma 2 del
presente articolo.
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del
processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,
previsto dall'art. 7, commi 31-ter e seguenti, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare con le modalita' di cui all'art.
2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede,
fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di
livello generale e non generale, risultante
dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle
funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del
personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti
da disporre ai sensi del decreto di cui all'art. 7, comma
31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e del comma 3 del presente articolo.
7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso il Ministero
dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale
dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal
Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato
appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza
Stato Citta' e Autonomie locali:
a) definisce le modalita' procedurali e organizzative
per la gestione dell'albo dei segretari, nonche' il
fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la
programmazione dell'attivita' didattica ed il piano
generale annuale delle iniziative di formazione e di
assistenza, verificandone la relativa attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari
all'espletamento delle funzioni relative alla gestione
dell'albo e alle attivita' connesse, nonche' a quelle
relative alle attivita' di reclutamento, formazione e
aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del
personale degli enti locali, nonche' degli amministratori
locali;
d) definisce le modalita' di gestione e di destinazione
dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'art. 7,
comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
8. La partecipazione alle sedute del Consiglio
direttivo non da' diritto alla corresponsione di
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese.
9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."
 
Art. 9

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2016, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
 
Art. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2016, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2016, e' fissato in 136 unita'.
5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2016, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rifinanziato dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo per gli interventi in favore del settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Note all'art. 10:
La legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione
dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e
istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i
trasporti di merci su strada" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200.
Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634
(Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di
informatica del centro di elaborazione dati della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione):
"Art. 10. 1. L'utenza del servizio e' concessa dietro
pagamento degli oneri di seguito indicati:
a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla
convenzione da prestarsi secondo le modalita' di cui alla
legge 10 giugno 1982, n. 348;
b) canone di abbonamento per ciascun anno della durata
della convenzione. Per il primo anno di durata della
convenzione il canone e' dovuto in ragione di tanti
dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di
stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
la convenzione e' computato nei dodicesimi;
c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le
informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle
tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per
la fornitura di informazioni con particolari stati di
aggregazione.
2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello del
canone annuo di abbonamento in vigore all'atto della
stipula della convenzione;
b) quanto al canone annuo di abbonamento:
b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria A dell'art. 3;
b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria B dell'art. 3;
c) quanto al costo delle singole informazioni
ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni
informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i
collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille
per ogni informazione ricevuta utilizzando le
apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4
dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo
stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo
restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sara'
valutato di volta in volta dal direttore generale della
M.C.T.C.
3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 2
vengono revisionati in relazione alla variazione accertata
dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti
dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei
canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del
presente articolo.
4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera Ð
b), e' corrisposto mediante versamento sul conto corrente
postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale
dello Stato competente per territorio, con imputazione
all'apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei
corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello
Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
della spesa del Ministero dei trasporti e della
navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere
trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione
civile.
5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 deve essere effettuato:
a) la prima volta, dopo la stipula della convenzione
e prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima
resta subordinata al ricevimento, da parte del centro
elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di
versamento;
b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro
il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al
corrispettivo di cui alla lettera b).
6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera
c) del comma 2 deve essere effettuato con cadenza
trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di
emissione di apposita comunicazione che altrimenti e'
considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna
comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle
informazioni ricevute nel trimestre precedente.
7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un
solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del
Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi
sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la
cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
in vigore. Il collegamento e' riattivato soltanto dopo
l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c)
del comma 1.
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui
all'art. 3."
Il testo dell'art. 803 del decreto legislativo n. 66
del 2010 e' citato nelle note all'art. 2.
Il testo del comma 1 dell'art. 937 del decreto
legislativo n. 66 del 2010 e' citato nelle note all'art. 2.
Si riporta il testo dell'art. 2 del regio decreto 6
febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del regolamento per
servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di
porto):
"Art. 2.
2. In cassa non devono essere tenuti fondi per un
importo eccedente le normali necessita' dei pagamenti
diretti di prossima scadenza. Entro tale limite i fondi
possono essere parzialmente investiti in vaglia della Banca
d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia. Dei
vaglia il comandante tiene apposita nota.
Tutti gli altri fondi, compresi quelli provenienti da
depositi di qualsiasi specie in valuta nazionale, sono
versati in conto corrente postale o, qualora cio' non sia
conveniente nei riguardi della speditezza del servizio, in
conto corrente di uno degli anzidetti istituti bancari.
Il conto corrente e' intestato alla Capitaneria o
all'Ufficio di porto e i prelevamenti a favore della cassa
della Capitaneria o dell'Ufficio di porto hanno luogo con
quietanza congiunta del comandante e dell'ufficiale
corresponsabile, ove esista.
Gli interessi realizzati sulle somme versate in conto
corrente, dedotte le eventuali spese inerenti al servizio
di esso conto, sono versati annualmente in Tesoreria a
favore del bilancio dello Stato.
Le somme in valuta estera, provenienti da successioni o
depositi, non possono essere convertite in valuta
nazionale, salvo espressa richiesta scritta degli aventi
diritto o disposizioni ministeriali.
Qualora si tratti di importi rilevanti e di giacenza
presumibilmente non breve, le predette somme sono versate
in conto corrente, in valuta estera, presso uno degli
istituti bancari di cui al comma primo."
Si riporta il testo dell'art. 61-bis del citato regio
decreto n. 2440 del 1923:
"Art. 61-bis. Gli ordini di accreditamento riguardanti
le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze
che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti
alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati
interamente o per la parte inestinta all'esercizio
successivo, su richiesta del funzionario delegato.
La disposizione di cui al precedente comma non si
applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui
che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente
decreto, devono essere eliminati alla chiusura
dell'esercizio."
Si riporta il testo dei commi 1 e 6 dell'art. 32 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni:
"Art. 32 Disposizioni in materia di finanziamento e
potenziamento delle infrastrutture
1. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse strategico nonche' per gli interventi di cui
all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" con una
dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse
del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate
prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai
sensi dell'art. 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti di programma
con RFI SpA e ANAS SpA.
2. - 5. (Omissis)
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei
contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei
commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
(Omissis)."
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come
rifinanziato dall'art. 3 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164:
"Art. 18 Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni
1. Per consentire nell'anno 2013 la continuita' dei
cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti
contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione
complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335
milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per
l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535
milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per
l'anno 2017. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti presenta semestralmente alle Camere una
documentazione conoscitiva e una relazione analitica
sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.
(Omissis)."
Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive) convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164:
"Art. 3 Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco
di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il
rilancio dell'economia
1. Per consentire nell'anno 2014 la continuita' dei
cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti
contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 18, comma
1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e'
incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui
26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015,
159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017,
2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno
degli anni 2019 e 2020.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi'
incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro,
mediante utilizzo delle disponibilita', iscritte in conto
residui, derivanti dalle revoche disposte dall'art. 13,
comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'art. 32, comma
6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b),
nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, quanto
alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a
valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis:
a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e
25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il
28 febbraio 2015: Completamento della copertura del
Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema
idrico Basento-Bradano, Settore G; Asse autostradale
Trieste-Venezia; Interventi di soppressione e automazione
di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati,
con priorita' per la tratta terminale pugliese del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta
Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma;
b) i seguenti interventi appaltabili entro il 28
febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 (21):
ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova;
Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza
dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e
ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilita' locale
mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP
299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico
dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche;
Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli;
rifinanziamento dell'art. 1, comma 70, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle
criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e
gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della
Strada Statale 131 in Sardegna;
c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile
2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana
di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed
adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo
svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada
Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello;
Adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo
svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo
svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88;
Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della
"Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340
"Regina"; Collegamento stradale Masserano-Ghemme; Ponte
stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e
l'EUR; Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo;
Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Continuita'
interventi nuovo tunnel del Brennero; Quadruplicamento
della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze
e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della
Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o
richieste inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del
decreto-legge n. 69 del 2013.
3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti
locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett.
c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, e finalizzate, nel limite massimo di 100
milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a
nuovi progetti di interventi, secondo le modalita' indicate
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, assegnando priorita': a) alla qualificazione e
manutenzione del territorio, mediante recupero e
riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree
dismesse, nonche' alla riduzione del rischio idrogeologico;
b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza
energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche' alla
realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di
energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza
degli edifici pubblici, con particolare riferimento a
quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di
proprieta' comunale e alle strutture di maggiore fruizione
pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di
tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli
di finanza pubblica ad essi attribuiti. Una quota pari a
100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai commi
1 e 1-bis e' destinata ai Provveditorati interregionali
alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per interventi di completamento di beni
immobiliari demaniali di loro competenza e, nel limite di
50 milioni, per l'attuazione di interventi urgenti in
materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in
sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in
corso di esecuzione nonche' di miglioramento
infrastrutturale. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono individuati, d'intesa
con la struttura di missione istituita con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, gli
interventi e le procedure di attuazione.
3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai
commi 5 e 6, le condizioni di appaltabilita' e di
cantierabilita' si realizzano quando i relativi
adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono
compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva
disponibilita' delle risorse necessarie ai fini
rispettivamente corrispondenti.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente
articolo si provvede:
a);
b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2014,
mediante parziale utilizzo delle disponibilita' derivanti
dalle revoche disposte dall'art. 13, comma 1, del decreto
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e
confluite nel fondo di cui all'art. 32, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, quanto
a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per
l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni
dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 1,
della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
d) quanto a 94,8 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 186, della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
e) quanto a 79,8 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 212, della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a
155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno
2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 -
di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
5. Il mancato rispetto delle condizioni fissate dal
comma 3-bis determina la revoca del finanziamento assegnato
ai sensi del presente decreto secondo le tabelle di
finanziamento allegate ai decreti di cui al comma 2.
6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5
confluiscono nel Fondo di cui all'art. 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono
attribuite prioritariamente:
a) al primo lotto funzionale asse autostradale
Termoli-San Vittore;
b) al completamento della rete della Circumetnea;
c) alla metropolitana di Palermo: tratto
Oreto-Notarbartolo;
d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete
attuale e interazione con l'hinterland;
d-bis) all'elettrificazione della tratta ferroviaria
Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di
competenza della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi
automobilistici;
d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario
metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la
chiusura del quadrilatero
Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova;
d-quater) all'ammodernamento della tratta ferroviaria
Salerno-Potenza-Taranto;
d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di
Genova da Brignole a piazza Martinez;
d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli»,
tronco Casamassima-Putignano;
d-septies) alle reti metropolitane di aree
metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.
7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di
cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun
intervento, le modalita' di utilizzo delle risorse
assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di
applicazione di misure di revoca.
8. Per consentire la continuita' dei cantieri in corso,
sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al
collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, di cui
alla delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
2014; nonche' sono definitivamente assegnate all'Anas
S.P.A. per il completamento dell'intervento "Itinerario
Agrigento-Caltanissetta-A19- Adeguamento a quattro corsie
della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400", le somme di cui alla
tabella "Integrazioni e completamenti di lavori in corso"
del Contratto di programma tra Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo
all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle
risorse destinate al Contratto di programma 2013 e a 42,5
milioni di euro a valere sulle risorse destinate al
Contratto di programma 2012. Le risorse relative alla
realizzazione degli interventi concernenti il completamento
dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio
Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n.
62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31
dicembre 2011, sono erogate direttamente alla societa' ANAS
Spa, a fronte dei lavori gia' eseguiti.
9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture
approvato ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014,
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto
non sono state ancora avviate e per le quali era prevista
una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo
e Coesione 2007-2013 confluiscono automaticamente nel nuovo
periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 ottobre
2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al
finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al
primo periodo confermano o rimodulano le assegnazioni
finanziarie inizialmente previste.
9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato
infrastrutture approvato ai sensi dell'art. 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, dal
CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che siano gia' state
precedentemente qualificate come opere strategiche da
avviare nel rispetto dell'art. 41 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
e per le quali alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sia stata indetta la
conferenza di servizi di cui all'art. 165 del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai fini
dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per
la loro realizzazione, previa verifica dell'effettiva
sussistenza delle risorse stesse.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' confermato Autorita' Nazionale capofila e Capo
Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al
nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di
cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in
considerazione di quanto gia' previsto dalla delibera del
CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 136
del 12 giugno 2008, ed in relazione alla missione
istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio
propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. E' abrogato il comma 11-ter dell'art. 25 del
decreto-legge n. 69 del 2013, come convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.
12. Dopo l'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 26
giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 117, e' aggiunto il seguente
comma:
"2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al
decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono
versate nell'anno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze a uno o piu' capitoli di
bilancio dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della
giustizia secondo le ordinarie competenze definite
nell'ambito del decreto di cui al comma 2.".
12-bis. Per il completamento degli interventi
infrastrutturali di viabilita' stradale di cui all'art. 1,
comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di
487.000 euro per l'anno 2014.
12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si
provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art.
2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
12-quater. Ai sensi dell'art. 1, comma 209, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e dell'art. 1, comma 41, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il parere di congruita'
economica, relativo agli atti di affidamento in attuazione
del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003 per la
prosecuzione degli interventi per il completamento e la
prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla
rete nazionale standard Te.T.Ra., e' rilasciato da CONSIP
SpA, che si pronuncia non oltre quarantacinque giorni dalla
richiesta. Il termine e' sospeso in caso di richiesta
motivata di chiarimenti o documenti e riprende a decorrere
dal giorno del loro arrivo a CONSIP SpA. L'affidatario
adotta ogni utile variante migliorativa richiesta
dall'Amministrazione in ragione della evoluzione
tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa gia'
disposte."
Si riporta il testo del comma 150 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
"150. E' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore
del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono
ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze."
 
Art. 11

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 71;
2) Marina n. 16;
3) Aeronautica n. 52;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 50;
3) Aeronautica n. 9;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 98;
2) Marina n. 15;
3) Aeronautica n. 20.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e' fissata, per l'anno 2016, come segue:
1) Esercito n. 291;
2) Marina n. 270;
3) Aeronautica n. 246;
4) Carabinieri n. 90.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2016, come segue:
1) Esercito n. 420;
2) Marina n. 242;
3) Aeronautica n. 265.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2016, come segue:
1) Esercito n. 480;
2) Marina n. 201;
3) Aeronautica n. 140.
6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonche' per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2016, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attivita' sportive del personale militare e civile della Difesa.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Note all'art. 11:
Il testo dell'art. 803 del decreto legislativo n. 66
del 2010 e' citato nelle note all'art. 2.
Il testo dell'art. 937 del decreto legislativo n. 66
del 2010 e' citato nelle note all'art. 2.
Il testo dell'art. 61-bis del regio decreto n. 2440 del
1923 e' citato nelle note all'art. 10.
La legge 13 settembre 1982, n. 646 recante
"Disposizioni in materia di misure di prevenzione di
carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre
1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31
maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1982, n. 253.
Si riporta il testo dell'art. 613 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 613 Fondo a disposizione
1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei
capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 550 e ai
bisogni di cui all'art. 552, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero della difesa un fondo a
disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione del Ministero della
difesa."
 
Art. 12

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Per l'anno finanziario 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonche' dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtu' di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversita' anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla societa' Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.
9. Per l'anno finanziario 2016 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Note all'art. 12:
Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni (Legge quadro
sulle aree protette):
"Art. 31. Beni di proprieta' dello Stato destinati a
riserva naturale.
1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'art. 9
della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale
dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate
dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di
Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle
esigenze di gestione delle riserve naturali statali
indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della
riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge n.
183 del 1989 , la composizione e le funzioni dell'ex
Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su
proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio
delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge
5 aprile 1985, n. 124.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro delle finanze,
trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai
sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175
del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua
disponibilita' con la proposta della loro destinazione ad
aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini
di un completamento, con particolare riguardo alla regione
Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti
effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque
tipologia, istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano
o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e'
affidata all'Ente parco.
4. Le direttive necessarie per la gestione delle
riserve naturali statali e per il raggiungimento degli
obiettivi scientifici, educativi e di protezione
naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai
sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349."
Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59):
"Art. 77. Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i
compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e
riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l'adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata."
Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante
"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129.
Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante
"Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'art. 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004, n.
146.
Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante
"Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori
della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento
della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a
norma dell'art. 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2005, n.
136.
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 24 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio):
"Art. 24 Fondo presso il Ministero del tesoro
1. (Omissis).
2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento
dei compiti istituzionali del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione
dello Stato italiano al Consiglio internazionale della
caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali
riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata
consistenza associativa.
(Omissis)."
Il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
cauzioni e l'uso dell'euro e' pubblicato nella GU L 255 del
28.8.2014, pagg. 18-58.
Si riporta il testo vigente degli articoli 12 e
23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni:
"Art. 12 Soppressione di enti e societa'
1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti
al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai
sensi dell'art. 11, decreto legislativo n. 454 del 1999 e
le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle
sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia'
svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro per le politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
trasferite al CRA.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito
del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che
mantiene il trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale del comparto ricerca, e'
ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di
ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale
scadenza.
5.
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, il direttore generale
dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine
comunque non superiore a dodici mesi.
7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
sono attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo
relative al coordinamento di cui all'art. 6, comma 3, del
regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno
2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della
Commissione europea per tutte le questioni relative al
FEAGA ed al FEASR ed e' responsabile nei confronti
dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla
gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola
comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle
strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal
FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nella gestione
dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno
al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di
monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento
della politica agricola comune, nonche' alle fasi
successive alla decisione di liquidazione dei conti
adottata ai sensi della vigente normativa europea. In
materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico
fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.
8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre
funzioni previste dalla vigente normativa.
9.
10.
11.
12.
13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri
di alta professionalita' e conoscenza del settore
agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre
membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello
dirigenziale non generale, e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo.
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni
parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere
espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle
due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e'
rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra
attivita' professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo
statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei
revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle
funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del
decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i
commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'art. 9 del citato
decreto legislativo.
18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione,
di cui all'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione
delle politiche promozionali di competenza nazionale
nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni
agroalimentari italiane e rendere piu' efficaci ed
efficienti gli interventi a favore della
internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni,
gia' svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono
attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui
all'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' disposto il trasferimento delle
funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in
liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al
presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare
entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di
liquidazione, e' disposto il trasferimento delle eventuali
risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia
s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo
indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
deroga ai limiti alle facolta' assunzionali, sono
inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto
alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le
successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione
sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza
approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il
trattamento economico predetto risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i
dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'art. 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
statali, nonche' di strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'art.
2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati,
anche sulla base delle proposte del commissario
straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro
vigilante.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attivita' svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
nazionali di cui all'art. 11 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, e all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il
servizio civile, istituita dall'art. 10, comma 2, della
legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di
cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
269 nonche' il Comitato nazionale di parita' e la Rete
nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita' di
cui, rispettivamente, all'art. 8 ed all'art. 19 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresi' ferme,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le
commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del
regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di
cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive
modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non
spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai componenti dei
suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o
indennita'.
21.
22.
23. La Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4,
comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non e'
soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29,
comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla
Commissione e' a titolo gratuito e non da' diritto a
corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di
missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui,
si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente disposizione,
dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 6, comma 1,
della legge 31 luglio 2002, n. 179.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
36.
37
38.
39. All'art. 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di
tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze,
una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano
ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della
normativa vigente.».
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi
Luzzatti» di cui all'art. 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico e' nominato un dirigente
delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e
al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla
gestione delle operazioni di liquidazione delle attivita'
ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e'
individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo
economico e il relativo incarico costituisce integrazione
dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale
conferito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni
del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura
dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi in carica
alla data di cessazione dell'ente, corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo
in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al
comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che
sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche
giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che,
previo accertamento della sussistenza e dell'attualita'
dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attivita',
esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma
53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il
Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data
di entrata in vigore del presente decreto e le
corrispondenti somme, impegnate in favore
dell'associazione, individuate con apposito decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in
un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate
alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo
indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e' approvata apposita tabella di
corrispondenza per l'inquadramento del personale
trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.
17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988, il
Ministero dello sviluppo economico adegua la propria
dotazione organica in misura corrispondente alle unita' di
personale effettivamente trasferite e la propria
organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello
sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione dell'associazione cessano
di avere effetto il quindicesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale
data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non
oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita'
previste dal comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse
strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio
del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'art. 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative
e normative in contrasto con la presente norma.
59. A decorrere dal 1º gennaio 2014 la Fondazione
Valore Italia di cui all'art. 33 del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e' soppressa e i relativi organi, oggetto di
scioglimento ai sensi dell'art. 25 del codice civile,
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica al momento della
soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del
presidente e del consiglio di amministrazione della
fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della
liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita'
e alla definizione delle pendenze della fondazione
soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine,
dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito Fondo al quale sono trasferite per essere
destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla
gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal
Ministero in favore della Fondazione, individuate con un
apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
compenso dovuto al commissario e' determinato dal Ministro
dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60,
verifica altresi' la disponibilita' degli operatori del
mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'art.
4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello
Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei
relativi rapporti e attivita' in essere alla data del
presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la
data del 30 giugno 2014 tutti i rapporti di cui e' parte la
Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta
alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione
anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del
programma, oggetto di specifica convenzione con la
Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese
italiane per la valorizzazione economica dei disegni e
modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse
trasferite alla Fondazione e depositate su un conto
corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate
all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del
suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con
decreto del Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma
59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra
quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni
dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59,
il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa e'
presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e
delle finanze ed e' corredato dall'attestazione redatta dal
collegio dei revisori. Il bilancio da' evidenza della
contabilita' separata attivata per la gestione della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la
Fondazione, concernente la realizzazione del programma di
cui al comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri
emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei
revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti
dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla
data di cui al comma 59.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che
provvede corrispondentemente ad incrementare la propria
dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una
tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso
la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle
mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto
personale puo' essere destinato, in tutto o in parte, a
supporto delle attivita' del commissario per il compimento
delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di
avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data
di cui al comma 59; entro tale data, il commissario puo'
prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per
far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del commissario e le disponibilita' liquide
costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o
comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione
permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della
Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i
commi 68, 69 e 70 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 e l'art. 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle
risorse del predetto Fondo alle attivita' previste al comma
68 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e
l'art. 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali
disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente disposizione.
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti
dal Ministero dello sviluppo economico in favore di
Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e
delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo
Ministero e' trasferita a titolo gratuito, a decorrere
dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73,
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito
Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa interamente
partecipata. La societa' conferitaria subentra in tutti i
rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti
da Promuovi Italia alla societa' conferitaria i beni
strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di
lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello
svolgimento delle attivita'; la societa' subentra altresi'
in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni
professionali in essere alla data di perfezionamento
dell'accordo di cui al successivo comma 73.
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per
l'individuazione della societa' conferitaria e delle
attivita', dei beni e del personale oggetto di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i
criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti
economici; lo schema del predetto accordo e' sottoposto
alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, del Ministero dello sviluppo economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1,
comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell'art. 12 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle
attivita' produttive» e: «Il Ministro delle attivita'
produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il
Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di
cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto
disposto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto.
75. L'incarico di commissario per la gestione delle
societa' cooperative di cui all'art. 2545-sexiesdecies del
codice civile, commissario liquidatore delle societa'
cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui all'art.
2545-septiesdecies del codice civile, commissario
liquidatore delle societa' cooperative in liquidazione
coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies
del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' monocratico. Il commissario liquidatore esercita
personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di
delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il
compenso del delegato e' detratto dal compenso del
commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche' la
contestuale o successiva nomina del relativo commissario
liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice
civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta
amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso
dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza,
ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono
determinati con decreto non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con Ministro
dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di
remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di
criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
efficacia ed efficienza delle attivita' svolte, tenuto
conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi
necessari dalla specificita' della procedura, delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio
2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la
determinazione dei compensi nelle procedure di concordato
preventivo». In ogni caso la remunerazione dei commissari
liquidatori non puo' essere superiore a quella prevista
all'entrata in vigore del presente decreto.
78. All'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata
adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia e' soppressa e le
attivita' e i compiti gia' attribuiti alla medesima sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane
titolare delle risorse previste dall'art. 36, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui
sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie
umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza
sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma
5»;
b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
79. All'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio
dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite
dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;
b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
80. All'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata,
altresi', la lunghezza della tratta effettivamente
percorsa»;
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente:
«14. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 26
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, e dall'art. 7 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione
delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza
tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi
individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle
norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a
1.000,00 euro»;
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente:
«15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate
dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in
occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati
presso le imprese per la successiva applicazione delle
sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
costo nell'ambito del Centro di responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'art. 9
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
83. All'art. 10 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello
dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti
dall'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti", con funzioni di Presidente»;
b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo
e' eletto dal Comitato centrale fra i componenti in
rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il
primo, responsabile dell'attivita' amministrativa e
contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda
fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'art.
14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 2008, n. 211»;
c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro
rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un
rappresentante per ciascuna».
84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in
vigore dal 1° gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia
di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli
pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo
1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' ridotto di 1,5
milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro
per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira' in
particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei
controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive
dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione
delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed
alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti
risparmi previsti dall'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del bilancio di
chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un
commissario ad acta.
88. All'art. 24, comma 18, del citato decreto-legge n.
201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2012».
89. Il Comitato amministratore della forma di
previdenza complementare denominata FONDINPS previsto
dall'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 2007, continua ad
operare in regime di proroga fino al perfezionamento della
procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non
oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite
dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.
478, e di contenimento dei costi degli organismi
collegiali, il regime di commissariamento del suddetto
Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un
dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato
fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare
il predetto Istituto secondo regole di contenimento della
spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI
alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi
S.p.A. in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre
2013, l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in
mobilita' sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti
per la corresponsione del trattamento economico al
personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione
anche il comma 2-quinquies dell'art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001."
"Art. 23-quater Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico
1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente,
nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 2 a decorrere dal 1º dicembre 2012 e i
relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di
cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al
Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
"Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita' di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell'art. 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31
dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante
puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti
previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento
delle funzioni riconducibili all'area di attivita'
dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno,
anche in deroga ai contingenti previsti dall'art. 19, comma
6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti
di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili
all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei
compiti gia' devoluti all'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia
di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo
agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento
del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'
facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata
dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari,
presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei
casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi
ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del
territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia
delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. In relazione
agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non
regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono
ripartite tra il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei
concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l.
continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote
sociali della predetta societa' al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Si applica
quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto.
10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 57, comma 1, le parole: «, l'agenzia del
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei
monopoli»;
b) all'art. 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
le funzioni di cui all'art. 64»;
c) all'art. 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le
parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei
monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni
gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato»;
d) all'art. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio»
sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni
dell'agenzia delle entrate»;
2) al comma 1, le parole: «del territorio e'» sono
sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»;
3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del territorio» sono
sostituite dalle seguenti: «delle entrate».
d-bis) all'art. 67, comma 3, secondo periodo, dopo le
parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le
seguenti: «, ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'art. 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
La legge 23 dicembre 1999, n. 499 recante
"Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.
Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 16 giugno
1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo
1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in
materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
materia di edilizia scolastica):
"Art. 4. Telelavoro.
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del
lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso
l'impiego flessibile delle risorse umane, le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , possono
avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine,
possono installare, nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche e
collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono
autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di
salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla
sede di lavoro, previa determinazione delle modalita' per
la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a
richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate
le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del
presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica
dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le
eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole
amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano
le misure organizzative volte al conseguimento degli
obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle
diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle
specifiche modalita' della prestazione la disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono
essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni
interessate, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica."
Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70
(Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle
pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 4, comma 3,
della legge 16 giugno 1998, n. 191):
"Art. 3. Progetti di telelavoro
1. Nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente,
l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base
delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali
generali o equiparati, individua gli obiettivi
raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro,
destinando apposite risorse per il suo svolgimento.
2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base
di un progetto generale in cui sono indicati: gli
obiettivi, le attivita' interessate, le tecnologie
utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalita' di
effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le
tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui
si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalita' di
realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le
modificazioni organizzative ove necessarie, nonche' i costi
e i benefici, diretti e indiretti.
3. Nell'ambito del progetto di cui al comma 2, le
amministrazioni definiscono le modalita' per razionalizzare
e semplificare attivita', procedimenti amministrativi e
procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare
l'organizzazione del lavoro, l'economicita' e la qualita'
del servizio, considerando congiuntamente norme,
organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.
4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le
metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli
interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine
di sviluppare competenze atte ad assicurare capacita' di
evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni
organizzative, tecnologiche e di processo.
5. Il progetto e' approvato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si
intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il
responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando
siano interessate piu' strutture, il progetto e' approvato
dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale od
equiparato.
6. Il progetto puo' prevedere che il dirigente eserciti
le sue funzioni svolgendo parte della propria attivita' in
telelavoro.
7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi
accordi di programma, concordano forme di collaborazione
volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e
risorse.
8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto
possono essere programmate, organizzate e gestite anche con
soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di
uniformita', garanzia e trasparenza.
9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni."
Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art.
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2
e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica
qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione
della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla
legislazione vigente."
 
Art. 13

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2016, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo relativi al Fondo unico dello spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
 
Art. 14

Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2016, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2016.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2016, i fondi per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanita' pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Note all'art. 14:
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n.
421):
"Art. 12. Fondo sanitario nazionale.
1. - (Omissis).
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di
sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e
privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
(Omissis)."
 
Art. 15
Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 824.312.751.553, in euro 866.336.136.752 e in euro 846.167.181.444 in termini di competenza, nonche' in euro 839.846.874.721, in euro 875.593.305.728 e in euro 855.045.051.969 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2016-2018.
 
Art. 16
Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2016-2018, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
 
Art. 17
Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal «Fondo per lo sviluppo e la coesione» del programma «Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2015 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 4, nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonche' tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operativita' delle amministrazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.
7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche' quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2016, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' tra gli stessi ed i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.
16. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2015, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme versate in entrata per essere destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' dalle successive disposizioni legislative di modifica ed integrazione delle stesse, individuati ed approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.
21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali dalle scuole di formazione unificate alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).
24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonche' nei fondi da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2016-2018 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalita' di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.
28. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2016, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie gia' iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2015. L'utilizzazione delle risorse e' subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.
29. Per l'anno 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, tra i capitoli della categoria 2 - consumi intermedi e i capitoli della categoria 21 - investimenti fissi lordi, anche tra titoli diversi, restando in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. La compensazione non puo' riguardare le spese predeterminate per legge.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
31. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.
32. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio concernenti la ripartizione delle competenze accessorie, iscritte negli appositi fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero della difesa, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», spettanti al personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.
33. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
34. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».
35. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Note all'art. 17:
Si riporta il testo dell'art. 126 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22
luglio 1975, n. 382):
"Art. 126. Soppressione e riduzione di capitoli del
bilancio dello Stato.
I capitoli dello stato di previsione della spesa del
bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle
funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti
locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal
presente decreto.
Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano
relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni
trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che
residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto
del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui
denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.
E' vietato conservare o istituire nel bilancio dello
Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalita' di
quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti
le funzioni trasferite.
Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del
presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa
relativi in tutto o in parte alle funzioni trasferite con
decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge
16 maggio 1970, n. 281.
Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo
comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad
essere ripartiti fra le regioni per le finalita' previste
dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle
quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto
speciale."
Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1
del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato
dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. La contrattazione collettiva determina i diritti e
gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro,
nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. Sono,
in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le
materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle
oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9,
quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi
degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali,
nonche' quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative
alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilita' e delle progressioni
economiche, la contrattazione collettiva e' consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei
comparti di contrattazione possono essere costituite
apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa assicura adeguati livelli di
efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance ai
sensi dell'art. 45, comma 3. A tale fine destina al
trattamento economico accessorio collegato alla performance
individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle
materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere
ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I
contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del
termine le parti riassumono le rispettive prerogative e
liberta' di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuita' e il
migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non
si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto
collettivo integrativo, l'amministrazione interessata puo'
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli
atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di
controllo di compatibilita' economico-finanziaria previste
dall'art. 40-bis.
3-quater. La Commissione di cui all'art. 13 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno,
all'ARAN una graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per
settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei
risultati di performance ottenuti. La contrattazione
nazionale definisce le modalita' di ripartizione delle
risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi
livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei
relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.
41, le modalita' di utilizzo delle risorse indicate
all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti
finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione
integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie
amministrazioni, e gli enti locali possono destinare
risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei
limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei
limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel
rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilita'
e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo
stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione
integrativa e' correlato all'effettivo rispetto dei
principi in materia di misurazione, valutazione e
trasparenza della performance e in materia di merito e
premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo
quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale
livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile. In caso di accertato superamento
di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle
finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del
presente comma trovano applicazione a decorrere dai
contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'art. 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti."
Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni
(Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate):
"Art. 2. Provvedimenti.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica
tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate."
Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari):
"Art. 5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle
autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge
aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme
comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748."
Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni (Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa):
"Art. 7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente
legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun
decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente
articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del
Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento e' adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449."
Il Capo I della citata legge n. 59 del 1997 comprende
gli articoli da 1 a 10.
Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante
"Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62.
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 70 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
"Art. 70. Disposizioni in materia di asili nido.
1. - 4. (Omissis).
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra
esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i
micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate
alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti,
aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi
organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
(Omissis)."
Si riporta il testo del comma 197 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
1. - 196-ter. (Omissis).
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.
(Omissis)."
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 14 Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1. (Omissis).
2. Il comma 302 dell'art. 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso art. 1 sono soppresse le parole: «e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene
conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto
periodo del presente comma. I trasferimenti erariali,
comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle
province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300
milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere
dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero
dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011
e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le
predette riduzioni a province e comuni sono ripartite
secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto
annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che
tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare
il rispetto del patto di stabilita' interno, della minore
incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto
alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di
adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro
il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Ministro dell'interno e' comunque emanato entro i
successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei
trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di
attuazione dell'art. 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di
quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo
del presente comma.
(Omissis)."
Si riporta il testo dei commi da 2 a 7 dell'art. 12 del
citato decreto-legge n. 98 del 2011:
"Art. 12 Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
di immobili pubblici
1.- 1-sexies. (Omissis).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi
manutentivi, a carattere ordinario e straordinario,
effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso
per finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello
Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie,
anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di
legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero
degli affari esteri e il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, nonche' il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto
previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli
articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni. Restano altresi'
esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti
penitenziari. Conseguentemente sono fatte salve le risorse
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici
statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di
spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
l'Agenzia del demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse
attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi
manutentivi di edilizia penitenziaria;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi
manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate
per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e
agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative
agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle
strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'art. 176
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili di cui
alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi e'
tempestivamente comunicata all'Agenzia del demanio, al fine
del necessario coordinamento con le attivita' dalla stessa
poste in essere ai sensi del presente articolo;
d) gli interventi di piccola manutenzione nonche'
quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni
di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono
curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici
degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli
interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a), b)
e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine
di verificare le previsioni contrattuali in materia.
2-bis. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili
esigenze di pronta operativita' e a una maggiore mobilita'
del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri,
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della
guardia di finanza sono autorizzati, previa comunicazione
all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi
specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere
dall'esercizio finanziario 2015, sono trasferiti ai
competenti programmi degli stati di previsione del
Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e
delle finanze gli importi occorrenti per le finalita' di
cui al primo periodo.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di
manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a
qualsiasi titolo. Le medesime Amministrazioni comunicano
inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali
sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di
spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i
restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli
immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia
su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali
presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio
assume le decisioni di spesa sulla base di un piano
generale di interventi per il triennio successivo, volto,
ove possibile, al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le
locazioni passive, nonche' alla riqualificazione energetica
degli stessi edifici. Per le medesime finalita', l'Agenzia
del demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a
valere sulle risorse di cui al comma 6. Il piano generale
puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed
imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie
rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove
non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con cui
l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.
Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai
sensi del presente comma non si applicano le disposizioni
di cui all'art. 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e
realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla
stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma
6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali
predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed
anche avvalendosi di societa' a totale o prevalente
capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri.
L'esecuzione degli interventi manutentivi e' curata, previa
sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri. Gli atti relativi
agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo
degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo
le modalita' previste dal decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti
dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le
modalita' previste dalla propria organizzazione. Il ricorso
agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi
quadro e' disposto anche per gli interventi disciplinati da
specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero
della difesa e il Ministero per i beni e le attivita'
culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli
accordi quadro e' data immediata notizia sul sito internet
dell'Agenzia del Demanio. Al fine di assicurare il rispetto
degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente
comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture
periferiche, in particolare individuando all'interno dei
provveditorati un apposito ufficio dedicato allo
svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del
Demanio e di quelle previste dall'art. 12, comma 8, del
presente decreto, dotato di idonee professionalita'.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a
disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio
2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese
di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni
ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse
necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna
Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui
all'art. 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti
dall'art. 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n.
244; dall'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191; dall'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono
inizialmente determinate al netto di quelle che possono
essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'art. 28
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al
comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai
fini della copertura dei costi degli interventi comunicati
ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui
al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente
provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni
quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia'
appaltati alla data della stipula degli accordi o delle
convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano
ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi
restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi,
all'Agenzia del demanio che ne assicurera' la copertura
finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a
condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano
generale degli interventi. Successivamente alla stipula
dell'accordo o della convenzione quadro, e' nullo ogni
nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria
non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per
quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione
degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo quanto
previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli
accordi quadro di cui al comma 5. Restano esclusi dalla
disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti
il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e il Ministero della giustizia con
riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonche' i beni
immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari
esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di
interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi
comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi
elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'art. 2, comma
222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
(Omissis)."
Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 30 della
citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 30 Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente
1.- 3. (Omissis).
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.
(Omissis)."
Si riporta il testo del comma 11-bis dell'art. 8 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 8 Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche
1. - 11. (Omissis).
11-bis. Al fine di tenere conto della specificita' del
comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del
comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento
di misure perequative per il personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco interessato alle disposizioni di cui all'art. 9,
comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono
individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri
dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei
trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali delle
risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei
commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'art. 38.
(Omissis)."
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 16 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 16 Riduzione della spesa degli enti territoriali
1. (Omissis).
2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle
regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno
2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna
regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi
della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il
15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo
Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e
del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per
l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura
proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo,
del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e'
effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle
predette risorse le regioni sono tenute a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
(Omissis)."
Il testo del comma 40 dell'art. 12 del decreto-legge n.
95 del 2012 e' citato nelle note all'art. 12.
La legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.
La legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15,
S.O.
Si riporta il testo dei commi 281 e 282 dell'art. 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
"281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai
giochi pubblici con vincita in denaro affidati in
concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello
sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte
premi delle corse."
"282. Le modalita' operative di determinazione della
base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di
cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento
periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31
marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010,
la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore
dell'UNIRE."
Il testo dell'art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013
e' citato nelle note all'art. 2.
Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 21 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:
"Art. 21 (Unificazione delle Scuole di formazione)
1. - 5. (Omissis).
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali
necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai
sensi del presente articolo. Fino all'adozione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo
periodo, le attivita' formative e amministrative degli
organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo
sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'art. 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione
e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi,
senza pregiudizio per la continuita' e il compimento delle
attivita' formative, di reclutamento e concorsuali gia'
disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole
di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti."
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 49 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui)
1. (Omissis).
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione
delle relative partite dalle scritture contabili del conto
del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le
amministrazioni interessate individuano i residui non piu'
esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare
improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a);
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati."
Si riporta il comma 6 dell'art. 46 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
successive modificazioni:
"Art. 46 (Concorso delle regioni e delle province
autonome alla riduzione della spesa pubblica).
1. - 5. (Omissis).
6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dal
presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle
disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi
dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, in ambiti di
spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento
dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed
entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015
e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti
termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti
termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di
spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e
della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli
di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di
acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli
anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto
ordinario, di cui al primo periodo, e' incrementato di
3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per
importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento
dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa
sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti
individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il
predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto
previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse
destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario
nazionale.
(Omissis)."
Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della
direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra):
"Art. 19 Messa all'asta delle quote
1. (Omissis).
2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un
apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System"
("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i
relativi interessi maturati su un apposito conto acceso
presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento
del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad
appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli
stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo
ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a
gestione separata e non sono pignorabili.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
provvede, previa verifica dell'entita' delle quote
restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello
sviluppo economico.
(Omissis)."
Si riporta il testo del comma 222-quater dell'art. 2
della citata legge n. 191 del 2009 e successive
modificazioni:
"222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo
del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono
un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per
assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati
per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo
efficientamento della presenza territoriale, attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte
di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni
pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti
pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione
passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione,
dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in
termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al
30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili
dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della
disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso
pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei
costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica della
compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal
presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa
riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di
ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni
di indirizzo e di impulso dell'attivita' di
razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
anche mediante la diretta elaborazione di piani di
razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222.
All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano,
l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
della verifica, nonche' la disponibilita' delle specifiche
risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime,
l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
alla disponibilita' di nuove risorse. Nel caso di
disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica
positiva della compatibilita' dei piani di
razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a
decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate
le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il
finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei
predetti piani, da parte delle amministrazioni e
dell'Agenzia del demanio."
Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 22 luglio
1978, n. 385 (Adeguamento della disciplina dei compensi per
lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato):
"3. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili
esigenze di servizio di cui all' art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e'
istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978,
un apposito fondo la cui dotazione sara' annualmente
determinata con la legge di bilancio.
Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma
provvede il Ministro del tesoro con propri decreti."
Il testo del comma 197 dell'art. 2 della legge n. 191
del 2009 e' citato nelle note all'art. 17.
Si riporta il testo dei commi 2 e 12 dell'art. 5 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):
"Art. 5. Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione
1. (Omissis).
2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con
l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di
ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione centrale coerente
con la percentuale indicata al comma 1, e promuovono,
altresi', le attivita' di informazione e di assistenza
tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche
amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite
propri enti e societa' collegate. Le stesse
Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel
rispetto delle rispettive competenze, assicurano il
coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio
necessario per verificare lo stato di avanzamento del
programma, promuovendo la massima partecipazione delle
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui
risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella
redazione del programma, si tiene, altresi', conto delle
risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione
dell'art. 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE,
contenente informazioni sulle superfici e sui consumi
energetici degli immobili della pubblica amministrazione
centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati
nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del
demanio, delle risultanze delle diagnosi energetiche
nonche' delle misure di cui al comma 10.
3. - 11. (Omissis).
12. Le risorse del fondo di cui all'art. 22, comma 4,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'art. 4-ter, comma 2 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro
nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per
essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico nei
medesimi esercizi per l'attuazione del programma di
interventi di cui al comma 2. A tal fine, la Cassa
conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati
al primo periodo, a valere sulle disponibilita' giacenti
sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il
2015. Lo stesso stanziamento puo' essere integrato:
a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo
2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
fondo di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita' di cui al
presente comma, previa determinazione dell'importo da
versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a
30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere
sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo
13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico
ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3
e 6 dello stesso art. 19, previa verifica dell'entita' dei
proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per
cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del
restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
(Omissis)."
 
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