Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 28 dicembre 2015 |
Autorizzazione alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicarello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, anche entro la distanza di 3 miglia nautiche dalla costa. |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo e' stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima"; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'"Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima"; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"; Visto l'art. 31 rubricato "Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca" della legge 30 ottobre 2014 n. 161 recante le "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis"; Visto il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 recante le "Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo" in modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94"; Visto in particolare l'art. 13 del Regolamento n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti sui valori minimi di distanza e di profondita' per l'uso degli attrezzi da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attivita' di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso; Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il Reg. (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto, in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche, unicamente se indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validita', quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita' sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria; Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto in particolare l'art. 5 del suddetto Regolamento, inerente l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli Stati membri rendono disponibile nella zona protetta dei loro siti web ufficiali l'elenco dei pescherecci che hanno ricevuto l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validita'; Vista la nota prot. n. 91 del 28 ottobre 2015 con la quale l'A.C.I. - Alleanza delle Cooperative Italiane ha trasmesso la proposta per la successiva presentazione ai competenti Uffici della Commissione europea, del Piano di gestione per la deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa artt. 9 e 13 del Reg. (CE) n. 1967/2006, per l'utilizzo della sciabica da natante e della circuizione per la pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) nelle acque dei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19; Vista la pregressa corrispondenza con la quale la Commissione europea - Direzione generale degli affari marittimi e della pesca - ha ritenuto di non permettere l'avvio della procedura per la Decisione della Commissione per la concessione della deroga di cui al regolamento (CE) n. 1967/2006, rilevando nel precedente Piano di gestione notevoli carenze di natura scientifica; Considerato l'impegno assunto dall'Unione Europea ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile; Considerato, inoltre, che al punto 8 delle premesse del suddetto Reg. (CE) n. 1967/2006 si da' atto della necessita' di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri; Considerato, altresi', che il succitato art. 13 del predetto Reg. (CE) n. 1967/2006, pur vietando l'attivita' di pesca entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede la facolta' della Commissione Europea, su istanza di uno Stato membro, di autorizzare una deroga al predetto divieto, alle condizioni ivi espressamente indicate; Considerata la necessita', alla luce di quanto indicato dalla Commissione europea, di definire, per l'attivita' di pesca in questione, informazioni scientifiche piu' precise e dettagliate, con particolare riferimento anche ai vincoli geografici che impediscono di svolgere la richiesta attivita', oltre il limite delle 3 miglia nautiche; Considerato che l'attivita' di pesca in questione puo' essere prevalentemente svolta a una distanza molto ridotta dalla costa e, pertanto, non interferisce con le attivita' di altre imbarcazioni; Tenuto conto che i rilievi connessi alla richiesta di deroga afferiscono ad alcune sostanziali carenze di natura scientifica, quali ad esempio la necessita' di dare prova di un'elevata selettivita' della flotta, fornendo informazioni quantitative sulla composizione delle catture accessorie (ad esempio in termini di peso e/o numero di individui, nonche' la conoscenza di dati piu' precisi utili alla verifica del rispetto del criterio stabilito all'art. 13, paragrafo 9, lettera c) del suddetto Regolamento n. 1967/2006, riferito all'individuazione delle catture minime di specie sottoposte a taglia minima; Tenuto conto che la pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) non puo' essere praticata con altri attrezzi, che non presenta un impatto significativo sugli habitat protetti ed e' molto selettiva, poiche' le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto col fondo marino; Tenuto conto che la durata dell'attivita' di pesca di cui al presente decreto sara' limitata per consentire di arricchire le conoscenze scientifiche si' da poter rimodulare, nel senso richiesto dalle pertinenti norme Comunitarie, il Piano di gestione in questione; Tenuto conto che permangono le difficili condizioni socio-economiche legate all'andamento dell'attivita' produttiva delle imprese operanti nella Regione Calabria, nonche' i presupposti e le condizioni di fatto per ripetere le campagne di pesca gia' autorizzate; Ritenuto opportuno pertanto autorizzare, ai sensi del suddetto art. 7, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, i pescherecci operanti nei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19, al fine di rilevare i dati scientifici necessari a supportare la redazione del Piano di gestione da adottare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 1967/2006; Ritenuto opportuno individuare le navi aventi cinque anni di attivita' di pesca comprovata da autorizzare in deroga, da inserire ufficialmente nel Piano di gestione; Ravvisata la necessita' di utilizzare la flotta peschereccia, che negli ultimi anni ha aderito alla sperimentazione, costituita, in via provvisoria, da complessive n. 98 imbarcazioni tutte iscritte nei Compartimenti marittimi della Regione Calabria cosi' come confermate dalle Autorita' marittime di riferimento;
Decreta:
Art. 1
1. Al fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere scientifico, in conformita' a quanto previsto dall'art. 7 paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, le imbarcazioni di cui all'allegato A) del presente decreto, nell'ambito delle acque dei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19, sono autorizzate esclusivamente alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, anche entro la distanza di 3 miglia nautiche dalla costa. 2. Le imprese titolari delle imbarcazioni di cui all'allegato A) del presente decreto avanzano apposita istanza in bollo e firma autenticata ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, indirizzata alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, intesa ad ottenere il rilascio dell' "autorizzazione di pesca" di cui all'art. 7 paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009. 3. Possono presentare l'istanza (allegando copia del relativo documento abilitativo all'attivita' di pesca) i titolari di licenza di pesca/attestazione provvisoria in corso di validita', riferiti esclusivamente alle imbarcazioni di cui al presente decreto. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Le imbarcazioni, di cui all'allegato A) del presente decreto, potranno esercitare la pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima dalla costa, fino al 15 aprile 2016. |
| Art. 3
Ai fini di un precauzionale approccio alla risorsa in questione, teso a contemperare l'esigenza di un corretto sfruttamento e di una adeguata conservazione della stessa, possono svolgere l'attivita' di pesca un numero non superiore a 30 imbarcazioni al giorno, per un totale di 4 giorni la settimana, dal lunedi' al giovedi' compresi, in funzione di una turnazione. 1. L'individuazione delle 30 imbarcazioni, di cui all'allegato elenco, e' a cura dell'A.C.I. - Alleanza delle Cooperative Italiane -, che dovra' dare comunicazione alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, almeno una settimana prima dell'uscita dal porto. Il rispetto della turnazione settimanale delle suddette imbarcazioni e' assicurata dalla medesima Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, di concerto con le Autorita' marittime di riferimento. 2. L'area di pesca e' limitata alle acque dei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19. 3. L'attivita' di pesca, di cui al presente articolo e' svolta in ottemperanza alle regole ed alle modalita' indicate nel Piano di gestione trasmesso dall'A.C.I. - Alleanza delle Cooperative Italiane, citato nelle premesse. 4. E' fatto divieto di detenere a bordo attrezzi per la pesca diversi da quello autorizzato per la pesca del rossetto - sciabica da natante e rete a circuizione senza chiusura -. 5. E' vietato l'uso di una maglia di apertura inferiore a 3 millimetri nel sacco. 6. Non e' consentito l'utilizzo di reti di lunghezza superiore a 300 metri. 7. L'attivita' di pesca puo' essere svolta anche entro le 3 miglia dalla costa. 8. Le imbarcazioni autorizzate possono effettuare esclusivamente catture nelle ore diurne, dall'alba fino al tramonto. 9. E' vietata la pesca durante le ore notturne e con fonti luminose. 10. E' fatto obbligo di sbarco del prodotto catturato esclusivamente presso il porto che ciascun Capo del Compartimento marittimo di riferimento avra' modo di individuare ed il conferimento dello stesso, presso il locale mercato ittico. |
| Art. 4
1. L'organismo scientifico responsabile del monitoraggio e' il Consorzio Unimar Societa' Cooperativa, con sede legale a Roma, Via Nazionale, 243. 2. Tale organismo dovra' predisporre questionari volti all'acquisizione dei dati scientifici richiesti, da distribuire alle imprese entro il 31 dicembre 2015. 3. L'organismo scientifico, di cui al comma 1 del presente articolo, entro il 15 giugno 2016 dovra' trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, sulla base dei questionari compilati dalle imprese autorizzate, una relazione recante i dati relativi a: a) caratteristiche biologiche del rossetto e del cicerello: taglia, sesso, alimentazione, maturita', stato di condizione, tassi di crescita, di mortalita', periodi di reclutamento, distribuzione spaziale in funzione della taglia, ecc.; b) catture giornaliere, lo sbarco, la zona di pesca, il tempo trascorso in mare, l'eventuale cattura di altre specie oltre al rossetto. 4. E' autorizzato l'imbarco di ricercatori a bordo per consentire l'osservazione diretta delle operazioni di pesca, oltre che il controllo delle caratteristiche degli attrezzi e delle catture. |
| Art. 5
1. L'acquisizione dei dati e' volta a dar prova dell'elevata selettivita' della flotta in questione; pertanto dovranno essere fornite informazioni quantitative sulla composizione delle catture accessorie in termini di peso e/o numero di individui. 2. Particolare attenzione dovra' essere portata agli eventuali dati di cattura di specie sottoposte a taglia minima di cui all'allegato III del Regolamento n. 1967/2006, al fine di dimostrare il rispetto del criterio stabilito all'art. 13, paragrafo 9, lettera c) del medesimo Regolamento. Tale conoscenza risulta particolarmente importante alla luce dell'obbligo di sbarco introdotto dal nuovo Regolamento di base della Politica Comune della Pesca di cui al Regolamento n. 1380/2013. 3. L'assunzione degli elementi e delle informazioni di carattere scientifico, di cui al presente decreto, e' atta ad acquisire indicazioni il piu' possibile dettagliate sulle specificita' tecniche dell'attivita' di pesca, con particolare riferimento ai vincoli geografici che impediscono di svolgere tale attivita' oltre il limite delle 3 miglia nautiche dalla costa. 4. Nel periodo di vigenza del presente decreto, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, individuera' le imbarcazioni che potranno essere autorizzate in deroga, aventi il requisito dei 5 anni di attivita' di pesca "comprovata". Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di Porto della Regione Calabria e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2015
Il direttore generale: Rigillo |
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