Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 30 dicembre 2015 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Oliva di Gaeta» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'Oliva di Gaeta DOP, con sede in Itri (Latina), piazza Umberto I n. 3, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Oliva di Gaeta, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012; Vista la nota protocollo n. 88046 del 23 dicembre 2015 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione; Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'Oliva di Gaeta DOP, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato regolamento (UE) n. 1151/2012; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Oliva di Gaeta, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'Oliva di Gaeta DOP, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Oliva di Gaeta, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo: www.politicheagricole.it;
Decreta:
Art. 1
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, alla denominazione Oliva di Gaeta. |
| Art. 2
La denominazione Oliva di Gaeta e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo: www.politicheagricole.it. |
| Art. 3
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Oliva di Gaeta, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. |
| Art. 5
La protezione transitoria di cui all'art. 1 entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, cosi' come previsto dal comma 2, dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2015
Il direttore generale: Gatto |
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