Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 23 dicembre 2015 |
Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della «GE.FI. Fiduciaria Romana S.r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attivita' delle societa' fiduciarie e di revisione; Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»; Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il provvedimento del 4 febbraio 1984, modificato il 24 novembre 1997, con il quale la societa' «GE.FI. Fiduciaria romana S.p.a.», con sede in Roma, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 05917280587, e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende; Visto il decreto dirigenziale in data 30 ottobre 2015, con il quale la predetta autorizzazione rilasciata alla societa' «GE.FI. Fiduciaria romana S.p.a.», attualmente «GE.FI. Fiduciaria romana S.r.l. in liquidazione», precedentemente sospesa con decreto 25 marzo 2015, e' stata revocata; Considerato che il citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le societa' fiduciarie e le societa' fiduciarie e di revisione, di cui alla legge, nei confronti delle quali venga pronunciata la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, di dover assoggettare la societa' « GE.FI. Fiduciaria romana S.r.l. in liquidazione» alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando altresi' il commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1 Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa
La «GE.FI. Fiduciaria romana S.r.l. in liquidazione», con sede in Roma, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 05917280587, e' assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa. |
| Art. 2 Nomina del commissario liquidatore
Alla relativa procedura e' preposto, in qualita' di Commissario liquidatore, l'avv. Francesco Nota Cerasi, nato a Salerno il 10 giugno 1965, con studio in Roma, via dei Mille n. 41/A, codice fiscale NTCFNC65H10H703L. |
| Art. 3 Disposizioni esecutive
Il presente decreto sara' inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Roma, nonche' alla cancelleria del Tribunale di Roma - Sezione fallimentare. Il presente decreto sara' pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I dati contenuti nel presente decreto verranno trasmessi alla competente struttura ministeriale per la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione in applicazione del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. Avverso il presente provvedimento potra' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso. Roma, 23 dicembre 2015
Il Ministro: Guidi |
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