Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 ottobre 2015
Attuazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera b), numero 5), che prevede l'eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'art. 16, che istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, l'assegno di disoccupazione (ASDI) e, al comma 6, demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di definire i criteri e le modalita' di concessione dell'assegno;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144";
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e , in particolare, l'art. 21 che istituisce il sistema informativo dei servizi sociali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed, in particolare, l'art. 81, comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e, in particolare, l'art. 13 che istituisce il Casellario dell'assistenza;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" e, in particolare, l'art. 60, comma 1, che stabilisce l'avvio di una sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti di uno strumento di contrasto alla poverta' assoluta;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e, in particolare, l'art. 4, commi 41 e 42, che prevedono ipotesi di decadenza dai trattamenti collegati allo stato di disoccupazione;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 gennaio 2013, adottato ai sensi del citato art. 60, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, che specifica le modalita' di attuazione della sperimentazione e indica, alla Tabella 2, l'ammontare del beneficio mensile, articolato in ragione della numerosita' del nucleo familiare beneficiario;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 dicembre 2014, n. 206, recante "Regolamento recante modalita' attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 30 luglio 2015;
Considerato che l'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015 istituisce l'ASDI in via sperimentale per l'anno 2015 con riferimento ai lavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano usufruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015 nei limiti di spesa indicati per ciascun anno 2015 e 2016 al comma 7 del medesimo articolo e che il comma 8 del medesimo articolo prevede che all'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi del citato art. 16, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 2015, alla definizione di modalita' attuative dell'ASDI che permettano continuita' nell'erogazione della misura in caso di eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «ASDI»: l'Assegno di disoccupazione, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015;
b) «NASpI»: la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015;
c) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;
d) «ISEE corrente»: l'ISEE calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;
e) «Nucleo familiare»: il nucleo familiare del richiedente l'ASDI, come definito ai fini ISEE e risultante nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al beneficio dell'ASDI;
f) «Figli a carico»: i figli minorenni che risultano componenti il nucleo familiare e per i quali il genitore non richiedente non percepisca assegni per il nucleo familiare;
g) «Carta acquisti sperimentale»: la carta acquisti di cui all'art. 60 del citato decreto-legge n. 5 del 2012, con le specifiche caratteristiche definite dal decreto interministeriale 10 gennaio 2013.
 
Tabella 1
===================================================================== |  Numero di | | | | figli |  Parametro |  Incremento dell'ASDI (euro) | +==============+====================+===============================+ | 1 figlio |  1 |  89,7 | +--------------+--------------------+-------------------------------+ | 2 figli |  1,30 |  116,6 | +--------------+--------------------+-------------------------------+ | 3 figli |  1,57 |  140,8 | +--------------+--------------------+-------------------------------+ | 4 o piu' | | | |figli |  1,82 |  163,3 | +--------------+--------------------+-------------------------------+

 
Art. 2

Beneficiari

1. L'ASDI e' concesso, nei limiti delle risorse disponibili, secondo le modalita' di cui all'art. 7, ai lavoratori che:
a) abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima, come definita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015;
b) siano ancora in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, al termine del periodo di fruizione della NASpI;
c) siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un'eta' pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) siano in possesso di una attestazione dell'ISEE, in corso di validita', dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad euro 5.000. Ai fini del mantenimento dell'ASDI, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE e' aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio e' sospeso. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ai fini della richiesta dell'ASDI puo' essere utilizzata una attestazione dell'ISEE corrente;
e) non abbiano usufruito dell'ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
f) abbiano sottoscritto un progetto personalizzato di cui all'art. 5.
2. Nel caso l'ammontare dei trattamenti ai fini NASpI percepiti prima della richiesta dell'ASDI sia valorizzato in tutto o in parte nella componente reddituale dell'ISEE o dell'ISEE corrente, tale ammontare, diviso per il valore della scala di equivalenza applicata nel calcolo dell'ISEE, e' sottratto dall'INPS dal valore dell'ISEE medesimo ai soli fini della valutazione del possesso del requisito per la concessione dell'ASDI di cui al comma 1, lettera d).
 
Art. 3

Durata e misura del beneficio

1. L'ASDI e' erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI per una durata massima di sei mesi. Qualora il lavoratore abbia gia' fruito dell'ASDI nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASpI, l'ASDI e' erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell'ASDI fruito in tale periodo di tempo e comunque per un numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 e i mesi di ASDI fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della NASpI.
2. L'importo dell'ASDI e' pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. L'importo di cui al comma 2 e' incrementato di un ammontare pari ad un quinto dell'assegno sociale per il primo figlio a carico. Nel caso in cui i figli a carico siano in numero superiore a uno, gli incrementi complessivi dell'importo dell'ASDI sono quelli indicati nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. In ogni caso l'ammontare dell'ASDI comprensivo degli incrementi per carichi familiari non puo' essere inferiore all'ammontare del beneficio mensile attribuito mediante la Carta acquisti sperimentale, di cui alla Tabella 2 allegata al decreto interministeriale 10 gennaio 2013.
4. Per effetto degli incrementi per carichi familiari di cui al comma 3, l'ASDI non puo' essere superiore al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, fatto salvo il livello minimo di cui al comma 3.
5. Gli importi di cui alla Tabella 1 sono aumentati annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
 
Art. 4

Compatibilita' con lo svolgimento
di attivita' lavorativa e decadenza

1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l'ASDI instaura un rapporto di lavoro subordinato o intraprende un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale e' soggetto ai limiti di compatibilita' e agli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
2. Le comunicazioni di inizio di un'attivita' lavorativa subordinata, di una attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, di cui, rispettivamente, all'art. 9, comma 2, e all'art. 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 22 del 2015, sono rese nei medesimi termini ivi previsti anche nel caso in cui l'attivita' sia avviata da altri componenti il nucleo familiare.
3. Fermi restando i limiti di compatibilita' di cui al comma 1, il reddito annuo previsto comunicato all'INPS ai sensi del comma 2 e' utilizzato ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). Esclusivamente a tal fine, il valore dell'ISEE, di cui al medesimo art. 2, comma 1, lettera d), e' aggiornato dall'INPS sostituendo il reddito annuo previsto oggetto della comunicazione a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
 
Art. 5

Progetto personalizzato

1. Ai fini della concessione dell'ASDI e' necessario che il richiedente abbia sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico redatto dal competente servizio per l'impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o piu' colloqui individuali. Ai fini del presente decreto, il servizio per l'impiego competente e' quello nel cui ambito territoriale e' stabilita la residenza del richiedente l'ASDI.
2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) l'individuazione di un responsabile del progetto;
b) la definizione del profilo personale di occupabilita', ai sensi del decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, in materia di politiche attive per l'impiego;
c) la valutazione della condizione di bisogno del richiedente nel supporto alla ricerca attiva di lavoro, tenuto conto del profilo personale di cui alla lettera b), nonche' dei carichi familiari, delle responsabilita' di cura, dello stato di salute, dell'eventuale disabilita', di altri fattori che richiedano l'attivazione di servizi sociali, sanitari, formativi, al fine di favorire una presa in carico integrata;
d) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti in ciascuna settimana;
e) la frequenza ordinaria degli appuntamenti con il responsabile del progetto, che di regola e' bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del richiedente o delle modalita' organizzative dell'ufficio;
f) le modalita' con le quali il lavoratore e' tenuto a comprovare la ricerca attiva di lavoro al responsabile del progetto. A tal fine, il lavoratore e' tenuto a tener traccia degli atti compiuti secondo le modalita' concordate nel progetto.
3. Il progetto di cui al comma 1 contiene l'impegno del richiedente, quale condizione necessaria all'erogazione dell'ASDI, a:
a) partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, nonche', ove occorra, ai tirocini di cui all'Accordo tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" del 22 gennaio 2015;
c) accettare congrue offerte di lavoro, come definite dall'art. 4, commi 41, lettera b), e 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
4. Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al comma 1 e' sufficiente aver sottoscritto analogo progetto di presa in carico con i competenti servizi nel periodo di fruizione della NASpI o aver stipulato un contratto di ricollocazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 2015. La precedente sottoscrizione del progetto puo' essere autodichiarata al momento della richiesta dell'ASDI ed e' successivamente verificata dal servizio competente. Nel caso in cui il progetto o il contratto di cui al primo periodo non contengano gli elementi di cui al comma 1, l'erogazione dell'ASDI e' comunque disposta, fatto salvo l'aggiornamento del progetto o del contratto nei 45 giorni successivi alla richiesta dell'ASDI.
5. Ai fini dell'erogazione del beneficio i servizi competenti comunicano all'INPS l'avvenuta sottoscrizione del progetto di cui al comma 1, con le modalita' indicate al comma 6. In assenza di comunicazione, non si da' corso all'erogazione del beneficio. Nel caso in cui sia necessario l'aggiornamento del progetto o del contratto di cui al comma 4, in assenza di comunicazione l'erogazione e' sospesa a partire dalla terza mensilita'.
6. I servizi competenti comunicano le caratteristiche dei progetti di cui al comma 1, gli eventuali aggiornamenti di cui al comma 4, nonche' l'esito dei medesimi progetti e i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'art. 6, secondo modalita' definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'alimentazione del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21 della legge n. 328 del 2000, per il tramite del Casellario dell'assistenza, di cui al decreto n. 206 del 2014. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i servizi competenti comunicano la sottoscrizione del progetto personalizzato o il suo aggiornamento, secondo modalita' definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, esclusivamente per via telematica secondo gli standard tecnici e le modalita' di trasmissione definite nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007. I servizi competenti comunicano con le stesse modalita', in tempo utile, i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni.
 
Art. 6
Obblighi e sanzioni

1. Il beneficiario decade dalla fruizione dell'ASDI nei casi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e nel caso in cui non effettui le comunicazioni di cui all'art. 4.
2. Oltre che per gli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), il beneficiario puo' essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per l'impiego con un preavviso di almeno 24 ore e di non piu' di 72 ore, secondo le modalita' concordate nel progetto personalizzato. La mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti di cui al periodo precedente, comporta la decurtazione di un quarto di una mensilita' dell'ASDI, fermi restando gli incrementi per carichi familiari. In caso di seconda mancata presentazione non giustificata, l'ASDI e' sospesa per una mensilita' e sono concessi i soli incrementi per carichi familiari. In caso di ulteriore mancata presentazione non giustificata, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ASDI.
3. La mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), comporta la sospensione dell'ASDI per una mensilita' e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari. In caso di ulteriore mancata partecipazione non giustificata, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ASDI.
4. La mancata partecipazione alle iniziative di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), o la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, comportano la decadenza dall'ASDI.
5. Le mensilita' di ASDI non usufruite per effetto della decadenza dal beneficio ai sensi del presente articolo sono computate ai fini della eventuale concessione futura, nonche' per la definizione della durata massima della prestazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e).
 
Art. 7
Modalita' di richiesta ed erogazione

1. La domanda dell'ASDI e' presentata all'INPS in via telematica, a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI ed entro il termine di decadenza di trenta giorni. I moduli e le modalita' di presentazione della domanda sono resi noti dall'INPS entro quindici giorni dall' entrata in vigore del presente decreto.
2. L'ASDI e' erogata mediante l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico gia' previsti per la NASpI, fatta salva la possibilita' di prevedere, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nuove modalita' di pagamento che possano risultare piu' efficaci ed efficienti.
3. L'INPS, ai sensi dell'art. 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, riconosce il beneficio nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2015 e di 198 per l'anno 2016, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Il finanziamento di attivita' di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonche' per iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza degli interventi, ai sensi dell'art. 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015, e' limitato a 2 milioni di euro per l'anno 2016.
 
Art. 8
Monitoraggio e valutazione

1. I dati relativi ai beneficiari dell'ASDI raccolti dal Casellario dell'assistenza, di cui al decreto n. 206 del 2014, anche ai sensi dell'art. 5, comma 6, sono trasmessi, secondo le modalita' previste per il Casellario medesimo, con frequenza mensile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del monitoraggio e della valutazione della sperimentazione. La valutazione e' operata secondo un apposito progetto di ricerca redatto in conformita' all'art. 3 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A4 al decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. Ai fini della valutazione possono essere somministrati ai beneficiari dell'ASDI questionari predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'assenso del Garante per la protezione dei dati personali. La somministrazione dei questionari ai beneficiari avviene secondo le modalita' stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermo restando che gli scopi scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato ai sensi dell'art. 105, comma 2 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Per il beneficiario vige l'obbligo di risposta al questionario, ad eccezione delle domande riferite a dati sensibili e giudiziari. Tale obbligo deve essere previsto nel modulo di richiesta dell'ASDI. Il disegno della valutazione, le metodologie e gli strumenti di rilevazione sono messi a punto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. I dati raccolti con i questionari di cui al comma 2 sono inviati all'INPS, il quale integra le informazioni con i dati di cui al comma 1 e con quelli presenti nei propri archivi riferiti alla storia professionale del beneficiario. I dati individuali cosi' integrati, sono resi anonimi e sono messi a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e cancellati dagli archivi dell'INPS al termine della valutazione. Le informazioni sono utilizzate al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di valutazione previste dal progetto di ricerca.
4. Per le attivita' di valutazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni, enti o organismi, sulla base di specifici protocolli di intesa o accordi di collaborazione. I dati anonimi sono altresi' messi a disposizione di universita' e enti di ricerca su richiesta motivata, per finalita' di ricerca e valutazione.
5. All'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, l'INPS e le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 9
Trattamento e sicurezza dei dati

1. Ai fini del trattamento dei dati personali e dell'adozione delle misure di sicurezza si rinvia a quanto disposto dall'art. 7 del decreto n. 206 del 2014.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2015

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2015 Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 4739
 
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