Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2015
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad assumere unita' di personale, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in favore dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica, la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015);
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;
Visto, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui per il triennio 2012-2014 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, con le modalita' di cui al comma 10 dello stesso art. 66, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e ad un numero di unita' pari al 20% delle unita' cessate dal servizio sempre nel corso dello stesso anno. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale richiama, ai fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto l'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale prevede che "Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di settore";
Visto il comma 3-quater, dell'art. 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che "I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1° gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-ter del presente articolo e di quelle gia' previste, per l'anno 2015, dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni";
Visto l'art. 3, comma 3-septies, del decreto-legge n. 90 del 2014 il quale dispone che "All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Visto il comma 3-octies, dell'art. 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che "Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.030 unita'; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'";
Visto il comma 3-novies, dell'art. 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui "Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-octies, e' autorizzata l'assunzione di 1.000 unita' mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unita' secondo le modalita' di cui all'art. 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalita' ivi previste";
Visto l'art. 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale stabilisce che "Le assunzioni di personale di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro";
Visto l'art. 16-ter, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale stabilisce che "Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 limitatamente ai ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
Visto l'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, la quale prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422, oggetto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56 e interessato ai processi di mobilita';
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il citato art. 35, comma 4, secondo periodo, come modificato dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici";
Visto l'art. 8, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede tra i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo, tra l'altro, la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e l'eventuale assorbimento in altra Forza di polizia;
Viste le note con le quali le amministrazioni hanno chiesto l'autorizzazione ad assumere con specifica degli oneri da sostenere o gia' sostenuti per le assunzioni autorizzate dalla normativa sopra citata, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2014 e delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni relative all'anno 2015, asseverate dai rispettive organi di controllo;
Tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 124 del 2015 e dell'opportunita', nelle more dell'adozione dei decreti legislativi, di non dare seguito alla richiesta di autorizzazione a bandire e ad assumere formulata dal Corpo forestale dello Stato per n. 80 allievi agenti;
Considerato che le restanti richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonche' rispetto alle dotazioni organiche vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Autorizzazione ad indire procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e' autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare nel triennio 2015-2017 le procedure di reclutamento di cui all'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Le assunzioni derivanti dalle procedure di cui al presente comma sono imputate, quanto a n. 12 unita' di vigili del fuoco da destinare al Gruppo sportivo "Fiamme rosse", al budget relativo all'anno 2016 e, quanto a n. 250 unita' di vigili del fuoco, al budget relativo all'anno 2017 e saranno autorizzate con successivi provvedimenti.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Autorizzazione ad assumere, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nella Tabella B allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2015, cessazioni 2014, ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Le stesse amministrazioni sono contestualmente autorizzate ad avviare le procedure concorsuali secondo quanto specificato nella stessa tabella B allegata. Resta fermo, per la Polizia di Stato, quanto previsto dal comma 3-quater, dell'art. 3 del decreto-legge n. 90 del 2014. Per ciascuna amministrazione e' indicato il limite massimo delle unita' di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2015, nonche' per ogni qualifica le procedure di reclutamento richieste dalle stesse.
2. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2016, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va, altresi', fornita da parte delle amministrazioni dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Arma dei carabinieri), del Ministero dell'interno (Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza).
 
Art. 3

Rimodulazione

1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unita' di personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti previsti nelle tabelle allegate, o che intendano procedere all'indizione di concorsi diversi rispetto a quelli autorizzati, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP.
 
Art. 4

Decorrenza delle assunzioni

1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono essere effettuate nel rispetto della decorrenza prevista dalle disposizioni di legge richiamate in premessa.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3124
 
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