Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 2016, n. 5
Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 -, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto ed alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la Decisione 93/465/CEE;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 30 aprile 2003, n. 175, recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto e loro componenti;
Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015 ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, e le norme sulla loro libera circolazione nell'Unione europea (UE).

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato B della legge
9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
cosi' recita:
"Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee
In vigore dal 15 agosto 2015
1. Il Governo e' delegato ad adottare secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234."
"Allegato B
(articolo 1, comma 1)
In vigore dal 15 agosto 2015
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di
recepimento 1º luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita'
dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1º luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1ºgiugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli
pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e
(UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,
che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio (senza termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015)."
La direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto
d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (Testo rilevante
ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 dicembre
2013, n. L 354
Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
agosto 2005, n. 202, S.O.
Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante il codice della nautica da diporto) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n.
222, S.O.
Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento
e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13
agosto 2008, n. L 218.
Il regolamento (CE) n. 768/2006 recante attuazione
della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli
aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti
comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo
e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2006, n. L 134.
Il decreto del Ministero delle attivita' produttive 30
aprile 2003, n. 175 (Regolamento recante disposizioni per
il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di
certificazione in materia di progettazione, di costruzione
e immissione in commercio di unita' da diporto e loro
componenti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 2003, n. 162.
La legge 7 ottobre 2015, n. 167 (Delega al Governo per
la riforma del codice della nautica da diporto) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2015, n.
245.
 
Allegato

Allegato I

(articoli 2, 6, 8, 9, 13, 14, 19, 24 e 47)
L'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e' sostituito dal seguente:
"Allegato II

REQUISITI ESSENZIALI
A. Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1
1. CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DELLE UNITA'.

===================================================================== | Categoria di | Forza del vento |Altezza d'onda significativa| | progettazione | (Scala Beaufort) | (H1/3, metri) | +===================+==================+============================+ | A |superiore a 8 |superiore a 4 | +-------------------+------------------+----------------------------+ | B |fino a 8 compreso |fino a 4 compreso | +-------------------+------------------+----------------------------+ | C |fino a 6 compreso |fino a 2 compreso | +-------------------+------------------+----------------------------+ | D |fino a 4 compreso |fino a 0,3 compreso | +-------------------+------------------+----------------------------+

Note esplicative:
A. Una imbarcazione o natante da diporto cui e' attribuita la categoria di progettazione A e' considerato progettato per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilita' o onde anomale. B. Una imbarcazione o natante da diporto cui e' attribuita la categoria di progettazione B e' considerato progettato per una forza del vento fino a 8, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 4 metri, compresi. C. Una unita' da diporto cui e' attribuita la categoria di progettazione C e' considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 2 metri, compresi. D. Una unita' da diporto cui e' attribuita la categoria di progettazione D e' considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri. Le unita' da diporto di ciascuna categoria di progettazione devono essere progettate e costruite per rispettare i parametri di stabilita', galleggiamento e altri pertinenti requisiti essenziali elencati nel presente allegato, nonche' per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilita'.
2. REQUISITI GENERALI 2.1. Identificazione dell'unita' da diporto
Ogni unita' da diporto e' contrassegnata con un numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni: 1) codice del paese del fabbricante; 2) codice unico del fabbricante assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da altra Autorita' da esso delegata; 3) numero di serie unico; 4) mese e anno di produzione; 5) anno del modello.
I requisiti dettagliati relativi al numero di identificazione di cui al primo comma sono stabiliti nella relativa norma armonizzata. 2.2. Targhetta del costruttore dell'unita' da diporto
Ogni unita' da diporto reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d'identificazione dell'unita' da diporto, contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonche' il recapito del fabbricante; b) la marcatura CE di cui all'articolo 17; c) la categoria di progettazione dell'unita' da diporto conformemente alla sezione 1; d) la portata massima consigliata dal fabbricante desunta dal punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni; e) il numero di persone raccomandato dal fabbricante per cui l'unita' da diporto e' stata progettata.
Nel caso di valutazione post-costruzione, i recapiti e i requisiti di cui alla lettera a) comprendono quelli dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformita'. 2.3. Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo
Le unita' da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo. I mezzi di rientro a bordo sono accessibili o utilizzabili da una persona in acqua senza l'aiuto di altre persone. 2.4. Visibilita' a partire dalla posizione principale di pilotaggio
In condizioni normali di uso (velocita' e carico), la posizione principale di governo delle unita' da diporto consente al timoniere una buona visibilita' a 360°. 2.5. Manuale del proprietario
Ogni prodotto e' dotato di un manuale del proprietario conformemente all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 8, comma 4. Tale manuale fornisce tutte le informazioni necessarie per l'uso sicuro del prodotto attirando particolarmente l'attenzione su messa in opera, manutenzione, funzionamento regolare, prevenzione dei rischi e gestione dei rischi.
3. RESISTENZA E REQUISITI STRUTTURALI 3.1. Struttura
La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione dell'unita' da diporto assicurano una resistenza adatta sotto tutti gli aspetti. Particolare attenzione e' prestata alla categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6. 3.2. Stabilita' e bordo libero
L'unita' da diporto ha una stabilita' e un bordo libero adatti alla propria categoria di progettazione, conformemente alla sezione 1, nonche' alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6. 3.3. Galleggiabilita'
L'unita' da diporto e' costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilita' adeguate alla propria categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6. Tutte le unita' da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento hanno una sufficiente galleggiabilita' per restare a galla in posizione rovesciata.
Le unita' da diporto inferiori a 6 metri hanno una riserva di galleggiabilita' per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento se usate secondo la loro categoria di progettazione. 3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura
Eventuali aperture nello scafo, nel ponte o nei ponti e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell'unita' da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa.
Finestre, oblo', porte e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonche' alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta.
Le tubazioni che attraversano lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili. 3.5. Allagamento
Tutte le unita' da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento.
Se del caso, particolare attenzione e' riservata: a) ai pozzetti e gavoni, che dovrebbero essere autosvuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all'acqua di penetrare all'interno dell'unita' da diporto; b) agli impianti di ventilazione; c) all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi. 3.6. Portata massima consigliata dal fabbricante
La portata massima consigliata dal fabbricante [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l'unita' da diporto e' stata progettata e' determinata conformemente alla categoria di progettazione (sezione 1), alla stabilita' e al bordo libero (punto 3.2) e alla galleggiabilita' (punto 3.3). 3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio
Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto delle categorie di progettazione A e B, nonche' quelli appartenenti alle categorie di progettazione C e D di lunghezza superiore ai 6 metri, sono muniti di uno o piu' alloggiamenti per una o piu' zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti per il trasporto delle quali l'imbarcazione o natante da diporto e' progettato. L'alloggiamento o gli alloggiamenti per le zattere di salvataggio sono facilmente accessibili in qualsiasi momento. 3.8. Evacuazione
Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento sono muniti di mezzi di evacuazione efficaci in caso di rovesciamento. Se e' previsto un mezzo di evacuazione da usare in posizione rovesciata, esso non compromette la struttura (punto 3.1), la stabilita' (punto 3.2) o la galleggiabilita' (punto 3.3), indipendentemente dal fatto che l'imbarcazione e il natante da diporto si trovi in posizione dritta o rovesciata.
Ogni imbarcazione e natante da diporto abitabile e' munito di mezzi di evacuazione efficaci in caso di incendio. 3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio
A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le unita' da diporto sono munite di uno o piu' attacchi per punti d'ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.
4. CARATTERISTICHE DI MANOVRA
Il fabbricante provvede affinche' le caratteristiche di manovra dell'unita' da diporto, anche se munita del motore di propulsione piu' potente per il quale l'unita' da diporto e' progettata e costruita, siano soddisfacenti. Per tutti i motori di propulsione la potenza massima nominale del motore e' specificata nel manuale del proprietario.
5. REQUISITI DI INSTALLAZIONE 5.1. Motori e compartimenti motore 5.1.1. Motore entrobordo
Tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonche' i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio.
Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili.
I materiali isolanti posti all'interno dei compartimenti motore non alimentano la combustione. 5.1.2. Ventilazione
II compartimento motore e' ventilato. Si deve ridurre al minimo l'ingresso di acqua nel compartimento motore attraverso le aperture. 5.1.3. Parti esposte
Le parti esposte del motore in movimento o calde, che potrebbero causare lesioni alle persone, sono efficacemente protette, a meno che il motore non sia protetto da una copertura o isolato nel proprio vano. 5.1.4. Avviamento del motore di propulsione fuoribordo
Ogni motore di propulsione fuoribordo montato su qualsiasi unita' da diporto e' dotato di un dispositivo atto a impedire che il motore sia avviato a marcia inserita, tranne il caso in cui: a) il motore fornisca meno di 500 Newton (N) di spinta statica; b) il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell'avviamento. 5.1.5. Moto d'acqua funzionanti senza conducente
Le moto d'acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto del motore di propulsione o con un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a velocita' ridotta quando il conducente scende deliberatamente dalla stessa o cade in acqua. 5.1.6. I motori di propulsione fuoribordo a timone sono dotati di un dispositivo di arresto d'emergenza che puo' essere collegato al timoniere. 5.2. Sistema di alimentazione del carburante 5.2.1. In generale
I dispositivi e le installazioni destinati a rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d'incendio e di esplosione. 5.2.2. Serbatoi di carburante
I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura e separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi e i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacita' e al tipo di carburante.
Gli spazi contenenti i serbatoi di benzina sono ventilati.
I serbatoi di benzina non fanno parte dello scafo e sono: a) protetti da incendi provenienti da qualsiasi motore e da ogni altra fonte di ignizione; b) isolati dai locali di alloggio. I serbatoi di carburante diesel possono essere parte integrante dello scafo. 5.3. Sistema elettrico
Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell'unita' da diporto in condizioni di uso normale e ridurre al minimo il rischio d'incendio e di elettrocuzione.
Tutti i circuiti elettrici, ad eccezione dei circuiti di accensione del motore alimentati da batterie, rimangono sicuri se esposti al sovraccarico.
I circuiti di propulsione elettrica non interagiscono con altri circuiti in modo tale da renderli inidonei al funzionamento previsto.
E' garantita una ventilazione per evitare l'accumulo di gas esplosivi, eventualmente emessi dalle batterie. Le batterie sono assicurate fermamente e protette da infiltrazioni d'acqua. 5.4. Sistema di governo 5.4.1. In generale
I sistemi di governo e controllo della propulsione sono progettati, costruiti e installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili. 5.4.2. Dispositivi di emergenza
Ogni imbarcazione o natante da diporto a vela e ogni imbarcazione o natante da diporto non a vela con un solo motore di propulsione, dotato di sistemi di governo con comando a distanza, e' munito di dispositivi di emergenza per il governo a velocita' ridotta. 5.5. Impianto del gas
Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e sono progettati e installati in modo da evitare perdite e il rischio di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I materiali e i componenti sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle sollecitazioni e agli agenti incontrati in ambiente marino.
Ogni apparecchio a gas destinato dal fabbricante all'impiego per il quale e' utilizzato e' installato secondo le istruzioni del fabbricante. Ogni apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite e prodotti di combustione.
Tutte le unita' da diporto aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un compartimento isolato per contenere le bombole del gas. Il compartimento e' isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall'esterno e ventilato verso l'esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata fuoribordo.
In particolare, gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l'installazione. 5.6. Protezione antincendio 5.6.1. In generale
Il tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'unita' da diporto tengono conto del rischio d'incendio e di propagazione del fuoco. Particolare attenzione e' riservata all'ambiente circostante degli apparecchi a fiamma libera, alle zone calde o ai motori e alle macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alle conduttore di olio e carburante non ricoperte nonche' a mantenere il percorso dei fili elettrici lontano da fonti di calore e parti calde. 5.6.2. Attrezzatura antincendio
Le unita' da diporto sono munite di attrezzature antincendio adeguate al tipo di rischio, oppure sono indicate la posizione e la capacita' dell'attrezzatura antincendio adeguata al tipo di rischio. Le unita' da diporto non sono messe in servizio fino all'installazione di un'adeguata attrezzatura antincendio. I compartimenti dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consente di evitare l'apertura del compartimento in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili e uno e' collocato in modo da poter essere afferrato facilmente dalla posizione principale di governo delle imbarcazioni ed i natanti da diporto. 5.7. Fanali di navigazione, sagome e segnali acustici
Laddove siano installati fanali di navigazione, sagome e segnali acustici, essi sono conformi al COLREG 1972 (regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare) o al CEVNI (Codice europeo delle vie di navigazione interna), a seconda del caso. 5.8. Prevenzione degli scarichi e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra
Le unita' da diporto sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale di prodotti inquinanti (olio, carburante ecc.) in mare.
I servizi igienici installati in un'imbarcazione o natante da diporto sono unicamente collegati ad un sistema di serbatoi o ad un sistema di trattamento dell'acqua.
Le imbarcazioni e i natanti da diporto con serbatoi installati sono muniti di un collegamento di scarico standard per consentire di collegare i tubi degli impianti di raccolta alle tubazioni di scarico.
Inoltre, le tubazioni destinate all'evacuazione dei rifiuti umani che attraversano lo scafo sono dotate di valvole che ne consentono la chiusura.

B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di scarico dei motori di propulsione
I motori di propulsione sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni allo scarico stabiliti alla presente parte.
1. IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE DI PROPULSIONE 1.1. Ogni motore riporta in modo chiaro le seguenti informazioni: a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e il recapito del fabbricante del motore; e, se applicabile, il nome e il recapito della persona che adatta il motore; b) il tipo di motore, la famiglia di motori, se applicabile; c) il numero di serie unico del motore; d) la marcatura CE come previsto all'articolo 17. 1.2. Le indicazioni di cui al punto 1.1 devono avere una durata pari alla normale durata del motore e devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Se si utilizzano etichette o targhette, esse devono essere apposte in maniera tale che il fissaggio abbia una durata pari alla normale durata del motore e che le etichette o targhette non possano essere rimosse senza essere distrutte o cancellate. 1.3. Le indicazioni devono essere apposte su una parte del motore necessaria per il normale funzionamento dello stesso e che non deve, in linea di massima, essere sostituita per tutta la vita del motore. 1.4. Le indicazioni devono trovarsi in una posizione facilmente visibile dopo che il motore e' stato assemblato con tutti i componenti necessari al suo funzionamento.
2. REQUISITI RELATIVI ALL'EMISSIONE DI GAS DI SCARICO
I motori di propulsione sono progettati, costruiti e assemblati in modo che, se correttamente installati e in condizioni d'uso normale, le emissioni non superino i valori limite risultanti al punto 2.1, tabella 1, e al punto 2.2, tabelle 2 e 3: 2.1. Valori applicabili ai fini dell'articolo 45, comma 2, e della tabella 2, punto 2.2:

Tabella I


=================================================================== | |Ossido di carbonio| Idrocarburi |Ossidi di|Parti-| | Tipo | CO=A+B/B/PNn | HC=A+B/PNn | Azoto |colato| | | | | NOx | PT | +----------+------------------+------------------+---------+------+ | | A | B | n | A | B | n | | | +----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+ |Accensione| | | | | | | | Non | |comandata | | | | | | | |appli-| |a 2 tempi |150,0 |600,0| 1,0 |30,0 |100,0 |0,75 | 10,0 |cabile| +----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+ |Accensione| | | | | | | | Non | |comandata | | | | | | | |appli-| |a 4 tempi |150,0 |600,0| 1,0 |6,0 |50,0 |0,75 | 15,0 |cabile| +----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+ |Accensione| | | | | | | | | |spontanea | 5,0 | 0 | 0 |1,5 | 2,0 |0,5 | 9,8 | 1,0 | +----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+

Se A, B e n sono valori costanti secondo la tabella, PN e' la potenza nominale del motore in kW. 2.2. Valori applicabili a partire dal 18 gennaio 2016:

Tabella 2
Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AS) (++)


===================================================================== | | | | Idrocarburi + | | Cilindrata |Potenza nominale| Particolato | Ossidi di azoto | | SV (l/cil) | del motore | PT (g/kWh) |HC + NOx (g/kWh) | | | PN (kW) | | | | SV < 0,9 | PN < 37 | I valori di cui alla tabella 1 | | | | | | | |37 ≤ PN < 75 (+)| 0,30 | 4,7 | +===============+================+================+=================+ | |75 ≤ PN < 3 700 | 0,15 | 5,8 | | 0,9 ≤ SV < 1,2| PN < 3 700 | 0,14 | 5,8 | | 1,2 ≤ SV < 2,5| | 0,12 | 5,8 | +---------------+----------------+----------------+-----------------+ | 2,5 ≤ SV < 3,5| | 0,12 | 5,8 | +---------------+----------------+----------------+-----------------+ | 3,5 ≤ SV < 7,0| | 0,11 | 5,8 | +---------------+----------------+----------------+-----------------+

(+) In alternativa, i motori ad accensione spontanea con potenza nominale pari o superiore a 37 kW e inferiore a 75 kW e con una cilindrata inferiore a 0,9 l/cil non superano il limite di emissione PT di 0,20 g/kWh e il limite di emissione combinata HC + NOx di 5,8 g/kWh. (++) Ogni motore ad accensione spontanea non supera il limite di emissione di monossido di carbonio (CO) di 5,0 g/kWh.

Tabella 3
Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AC)


===================================================================== | | Potenza | Ossido di | Idrocarburi + | | | nominale del | carbonio | Ossidi di azoto | | Tipo di motore | motore PN | CO (g/kWh) | HC + NOx | +==================+==============+=============+===================+ | Entrobordo ed | | | | | entrobordo | PN ≤ 373 | 75 | 5 | | con comando a | | | | | poppa |373 < PN ≤ 485| 350 | 16 | | | | | | | | PN > 485 | 350 | 22 | | | | | | |Motori fuoribordo | |500 - (5,0 x | | | e PWC | PN ≤ 4,3 | PN ) | 30 | | | | | | | | |500 - (5,0 x | | | |4,3 < PN ≤ 40 | PN ) | | | | | | | | | | |15,7 + (50/ PN 0,9)| +------------------+--------------+-------------+-------------------+ | | PN < 40 | 300 | | | | | | | | | | | 15,7 + (50/PN0,9) | +------------------+--------------+-------------+-------------------+

2.3. Cicli di prova: Cicli di prova e fattori di ponderazione da applicare: Si applicano i seguenti requisiti della norma ISO 8178-4:2007, tenendo conto dei valori di cui alla tabella in appresso. Per motori AS a velocita' variabile si applica il ciclo di prova E1 o E5 o, in alternativa, al di sopra di 130 kW, puo' essere applicato il ciclo di prove E3. Per motori ad AC a velocita' variabile si applica il ciclo di prova E4.


===================================================================== | Ciclo E1, | | | | | | | numero di | | | | | | | modalita' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +==============+====================+=====================+=========+ | | | |Velocita'| |Velocita' | Velocita' nominale |Velocita' intermedia | minima | +--------------+--------------------+---------------------+---------+ |Coppia, % | 100 | 75 | 75 | 50 | 0 | +--------------+----------+---------+---------+-----------+---------+ |Fattore di | | | | | | |ponderazione | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 0,32 | 0,3 | +--------------+--------------------+---------------------+---------+ | | | |Velocita'| |Velocita' |Velocita' nominale |Velocita' intermedia | minima | +--------------+--------------------+---------------------+---------+ |Ciclo E3, | | | | | | |numero di | | | | | | |modalita' | 1 | 2 | 3 | 4 | | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Velocita', % | 100 | 91 | 80 | 63 | | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Potenza, % | 100 | 75 | 50 | 25 | | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Fattore di | | | | | | |ponderazione | 0,2 | 0,5 | 0,15 | 0,15 | | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Ciclo E4, | | | | | | |numero di | | | | | | |modalita' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Velocita', % | 100 | 80 | 60 | 40 |Inattivo | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Coppia, % | 100 | 71,6 | 46,5 | 25,3 | 0 | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Fattore di | | | | | | |ponderazione | 0,06 | 0,14 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Ciclo E5, | | | | | | |numero di | | | | | | |modalita' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Velocita', % | 100 | 91 | 80 | 63 |Inattivo | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Potenza, % | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ |Fattore di | | | | | | |ponderazione | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,32 | 0,3 | +--------------+--------------------+-------+------+------+---------+

Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri cicli di prova specificati in una norma armonizzata e applicabili al ciclo di funzionamento del motore. 2.4. Applicazione della famiglia di motori di propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite Il fabbricante del motore e' responsabile di stabilire quali motori della sua gamma devono essere inclusi in una famiglia di motori. Il motore capostipite e' scelto da una famiglia di motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tutti i motori di quella famiglia di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore capostipite della famiglia il motore che possiede le caratteristiche che dovrebbero risultare nel piu' alto quantitativo di emissioni specifiche (espresse in g/kWh), misurate nel ciclo di prova applicabile. 2.5. Carburanti di prova Il carburante di prova utilizzato per le prove di emissione di scarico risponde alle seguenti caratteristiche:

| Benzina |
|-------------------------------------------------------|
| Proprieta' | RF-02-99 | RF-02-03 |
| | Senza piombo | Senza piombo |
| | min | max | min | max |
| | | | | |
| Numero di ottano | | | | |
| ricerca | 95 | - | 95 | - |
| | | | | |
|Numero di ottano motore| 85 | - | 85 | - |
| | | | | |
| Densita' a 15 °C | | | | |
| (kg/m3) | 748 | 762 | 740 | 754 |
| | | | | |
| Punto di ebollizione | | | | |
| iniziale (°C) | 24 | 40 | 24 | 40 |
| | | | | |
| Frazione di massa di | | | | |
| zolfo (mg/kg) | - | 100 | - | 10 |
| | | | | |
| Contenuto di piombo | | | | |
| (mg/l) | - | 5 | - | 5 |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+
|Tensione di vapore Reid| | | | |
| (kPa) | 56 | 60 | - | - |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+
| Tensione di vapore | | | | |
| (DVPE) (kPa) | - | - | 56 | 60 |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+




| Diesel |
| Proprieta' | RF-06-99 | RF-06-03 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| | min | max | min | max |
+-----------------------------+-------+---------+-------+---------+
|Numero di cetano | 52 | 54 | 52 | 54 |
+-----------------------------+-------+---------+-------+---------+
|Densita' a 15 °C (kg/m3) | 833 | 837 | 833 | 837 |
| | | | | |
|Punto di ebollizione finale | | | | |
|(°C) | - | 370 | - 3 | 70 |
| | | | | |
|Punto di infiammabilita' (°C)| 55 | - | 55 | - |
| | | | | |
|Frazione di massa di zolfo | | | | |
|(mg/kg) | Da |300 (50) | - | 10 |
+-----------------------------+-------+---------+-------+---------+
|Frazione di massa delle | | | | |
|ceneri (%) | Da | 0,01 | - | 0,01 |
+-----------------------------+-------+---------+-------+---------+

Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri carburanti di prova specificati in una norma armonizzata.
3. DURATA Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per l'installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, dovrebbero consentire al motore in condizioni d'uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in condizioni normali di utilizzo. Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l'usura dei componenti in modo che il fabbricante possa preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e rilasciarle con tutti i nuovi motori alla loro prima immissione sul mercato. La durata normale del motore e' la seguente:
a) per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
b) per motori AC entrobordo o entrobordo con o senza scarico integrato:
1) per la categoria di motori PN ≤ 373 kW: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
2) per i motori nella categoria 373 < PN ≤ 485 kW: 150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
3) per i motori nella categoria PN > 485 kW: 50 ore di funzionamento o un anno, a seconda del caso che si verifica per primo;
c) motori di moto d'acqua: 350 ore di funzionamento o cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo,
d) motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo.
4. MANUALE DEL PROPRIETARIO Ogni motore e' dotato di un manuale del proprietario redatto in una o piu' lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il motore deve essere commercializzato. Il manuale del proprietario: a) fornisce istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore al fine di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 3 (durata); b) specifica la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata.

C. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche stabiliti nella presente parte.
1. LIVELLI DI EMISSIONE ACUSTICA 1.1. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati cosi' che le emissioni acustiche non superino i valori limite illustrati nella seguente tabella:
=============================================
|Potenza nominale del | Livello massimo di |
| motore (un solo | pressione sonora = |
| motore) in kW | LpASmax in dB |
+=====================+=====================+
|PN ≤ 10 |67 |
+---------------------+---------------------+
|10 < PN ≤ 40 |72 |
+---------------------+---------------------+
|PN > 40 |75 |
+---------------------+---------------------+

in cui PN = potenza nominale del motore in kW di un solo motore alla velocita' nominale e LpASmax = livello massimo di pressione sonora in dB. Per le unita' con due o piu' motori di tutti i tipi, si puo' applicare una tolleranza di 3 dB. 1.2. In alternativa al test di misurazione del suono, le imbarcazioni e i natanti da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici di cui al punto 1.1 se il numero di Froude e' ≤ 1,1 e se il rapporto potenza/dislocamento e' ≤ 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del fabbricante del motore. 1.3. Il «numero di Froude» Fn e' calcolato dividendo la velocita' massima dell'imbarcazione o natante da diporto V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una data costante di accelerazione gravitazionale, g, di 9,8 m/s2.


V
Fn= -
√(g.lwl)

Il «rapporto potenza/dislocamento» e' calcolato dividendo la potenza nominale del motore PN (in kW) per il dislocamento dell'imbarcazione o natante da diporto D (in tonnellate).
PN
Rapporto potenza / dislocamento = ---
D
2. MANUALE DEL PROPRIETARIO Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, il manuale del proprietario di cui alla parte A, punto 2.5, contiene le informazioni necessarie per mantenere l'unita' e il sistema di scarico in condizioni che, per quanto possibile, garantiscano la conformita' ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale. Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario richiesto alla parte B, sezione 4, fornisce le informazioni necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per quanto possibile, garantiranno la conformita' ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale. 3. DURATA Le disposizioni sulla durata di cui alla parte B, sezione 3, si applicano, mutatis mutandis, al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni acustiche di cui alla presente parte, sezione 1."
 
Allegato II

(articoli 2 e 17)

COMPONENTI DELLE UNITA' DA DIPORTO
1) Protezione antincendio per motori entrobordo ed entrobordo con comando a poppa a benzina e per gli spazi contenenti serbatoi di benzina; 2) Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata; 3) Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi; 4) Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante; 5) Boccaporti e oblo' prefabbricati.
 
Allegato III

(articolo 14)

Modulo A

Controllo interno della produzione

1. Il controllo interno della produzione e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati soddisfano le prescrizioni del presente decreto.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformita' del prodotto alle norme pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
- una descrizione generale del prodotto,
- disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc.,
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,
- un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali dello strumento legislativo, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
- risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e
- verbali delle prove.
3. Fabbricazione
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinche' i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformita' dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano.
4. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita'
4.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformita' quale prevista nel presente decreto a ogni singolo prodotto che soddisfa le prescrizioni applicabili dal presente decreto .
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' per ogni prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' identifica il prodotto per il quale e' stata compilata.
Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
5. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.
 
Allegato IV

(articolo 14)

Modulo A1
Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del
prodotto
1. Il controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale, e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3, 4 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati soddisfano le prescrizioni del presente decreto. 2. Documentazione tecnica Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformita' del prodotto alle prescrizioni pertinenti e comprendera' un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: - una descrizione generale del prodotto, - disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc., - descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto, - un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate, - risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e - verbali delle prove. 3. Fabbricazione Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinche' i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformita' dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano. 4. Controlli sul prodotto 4.1 Progettazione e costruzione Su una o piu' unita' da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante sono eseguite una o piu' delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del fabbricante o a suo nome: a) prova di stabilita' conformemente all'allegato II, parte A, punto 3.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto; b) prova delle caratteristiche di galleggiabilita' conformemente all'allegato II, parte A, punto 3.3 del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. Le prove sono effettuate da o sotto la responsabilita' di un organismo notificato scelto dal produttore. 4.2 Emissioni acustiche Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, in una o piu' unita' da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante delle unita' da diporto, le prove di emissione sonora definite nell'allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. sono effettuate dal fabbricante delle unita' da diporto, o per suo conto, sotto la responsabilita' di un organismo notificato scelto dal fabbricante. Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, in uno o piu' motori di ciascuna famiglia di motori rappresentanti la produzione del fabbricante di motori, le prove di emissione sonora definite nell'allegato II, parte C del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, sono effettuate dal fabbricante del motore, o per suo conto, sotto la responsabilita' di un organismo notificato scelto dal fabbricante. Qualora siano testati piu' motori di un'unica famiglia di motori, per assicurare la conformita' del campione si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XIII del presente decreto.) 5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 5.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformita' quale prevista dal presente decreto a ogni singolo prodotto che soddisfa le prescrizioni applicabili dello presente decreto. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' per ogni prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, lascia a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' identifica il prodotto per il quale e' stata compilata. Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. Rappresentante autorizzato Gli obblighi di cui al punto 5 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.
 
Allegato V

(articolo 14)

Modulo B

Esame UE per tipo
1. L'esame UE per tipo e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un prodotto, nonche' verifica e certifica che il progetto tecnico del prodotto rispetta le prescrizioni del presente decreto. 2. L'esame UE per tipo puo' essere effettuato nel modo seguente: - valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione di cui al punto 3, unita all'esame di campioni, rappresentativi della produzione prevista, di una o piu' parti critiche del prodotto (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto), 3. Il fabbricante presenta la richiesta di esame UE per tipo a un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - nome e indirizzo del fabbricante e, se la richiesta e' presentata dal rappresentante autorizzato, anche nome e indirizzo di quest'ultimo, - una dichiarazione scritta da cui risulti che la stessa richiesta non e' stata presentata ad alcun altro organismo notificato, - la documentazione tecnica. La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformita' del prodotto alle prescrizioni applicabili del presente decreto e deve comprendere un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione deve specificare le norme applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: - una descrizione generale del prodotto, - disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc., - descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto, - un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate, - risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e - verbali delle prove, - i campioni, rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato puo' chiedere altri campioni dello stesso tipo se necessari a effettuare il programma di prove, - la documentazione che attesti l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Questi elementi di prova indicano ogni documento che sia stato utilizzato, soprattutto se le norme armonizzate pertinenti e/o le specificazioni tecniche non sono state applicate per intero. Gli elementi di prova devono comprendere, se necessario, i risultati di prove effettuate dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio di prova, a proprio nome e sotto la sua responsabilita'. 4. L'organismo notificato deve: Per il prodotto: 4.1. esaminare la documentazione tecnica e gli elementi di prova per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto; Per i campioni: 4.2. verificare che i campioni siano stati fabbricati in base alla documentazione tecnica, e individuare gli elementi progettati conformemente alle relative disposizioni delle norme armonizzate pertinenti e/o alle specificazioni tecniche nonche' gli elementi progettati senza applicare le relative disposizioni di tali norme; 4.3. effettuare o far effettuare esami e prove appropriate per controllare se, laddove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle relative norme armonizzate e/o specificazioni tecniche, tali soluzioni siano state correttamente applicate; 4.4. effettuare o far effettuare esami e prove appropriate, per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle relative norme armonizzate e/o caratteristiche tecniche, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino le corrispondenti prescrizioni fondamentali dello strumento legislativo; 4.5. concordare con il fabbricante un luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove. 5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformita' al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorita' di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante. 6. Se il tipo rispetta le prescrizioni del presente decreto che si applicano al prodotto interessato, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato d'esame UE per tipo. Il certificato deve indicare nome e indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validita' e i dati necessari per identificare il tipo omologato. Il certificato puo' avere uno o piu' allegati. Il certificato e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformita' dei prodotti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione. Se il tipo non soddisfa le prescrizioni del presente decreto che ad esso si applicano, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE per tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. 7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo omologato non e' piu' conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini. In tal caso, l'organismo notificato informa il fabbricante di conseguenza. Il fabbricante informa l'organismo notificato, detentore della documentazione tecnica relativa al certificato dell'esame UE per tipo, di tutte le modifiche al tipo omologato che possano influire sulla conformita' del prodotto alle prescrizioni fondamentali del presente decreto o sulle condizioni di validita' del certificato. Tali modifiche richiedono un'ulteriore omologazione, nella forma del supplemento al certificato originario dell'esame UE per tipo. 8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorita' notificanti dei certificati d'esame UE per tipo e/o dei supplementi da esso rilasciati o ritirati e periodicamente, o a richiesta, rende disponibile alle autorita' notificanti l'elenco dei certificati e/o dei supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati d'esame UE per tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati. La Commissione europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati d'esame UE per tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione europea e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato dell'esame UE per tipo, degli allegati e dei supplementi, nonche' l'archivio tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validita' del certificato. 9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali una copia del certificato dell'esame UE per tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare la richiesta di cui al punto 3 ed espletare gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purche' siano specificati nel mandato. 11. Un tipo di produzione di cui al presente modulo puo' applicarsi a piu' varianti di prodotto, a condizione che: a) le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti riguardanti le prestazioni del prodotto; e b) le varianti del prodotto siano indicate nel corrispondente certificato UE per tipo, se necessario attraverso modifiche al certificato originale.
 
Allegato VI

(articoli 14 e 23)

Modulo C

Conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione
1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione e' la parte della procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3 e garantisce e dichiara che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto. 2. Fabbricazione Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto. 3. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 3.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformita' quale prevista dal presente decreto a ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto. 3.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di 10 anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' indica il modello del prodotto per cui e' stata compilata. Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 4. Rappresentante autorizzato Gli obblighi di cui al punto 3 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. 5. Emissioni gas di scarico - Procedura supplementare di controllo sui prodotti Nei casi di cui all'articolo 23, comma 1, quando il livello qualitativo del prodotto appare insoddisfacente si applica la seguente procedura: un motore e' prelevato dalla serie e sottoposto alla prova descritta nell'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. I motori di prova sono rodati, parzialmente o completamente, conformemente alle specifiche del fabbricante. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore prelevato dalla serie superano i valori limite di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, il fabbricante puo' chiedere che le misure siano effettuate su un campione di motori di serie comprendente il motore prelevato inizialmente. Per garantire la conformita' del campione di motori con i requisiti del presente decreto, si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XIII.
 
Allegato VII

(articolo 14)

Modulo D
Conformita' basata sulla garanzia della qualita' nel processo di
produzione
1. La dichiarazione di conformita' basata sulla garanzia della qualita' nel processo di produzione e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto. 2. Fabbricazione Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualita' per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, come specificato al punto 3, ed e' soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4. 3. Sistema qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualita' per i prodotti interessati a un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - nome e indirizzo del fabbricante e, se la richiesta e' presentata dal rappresentante autorizzato, anche nome e indirizzo di quest'ultimo, - una dichiarazione scritta da cui risulti che la stessa richiesta non e' stata presentata ad alcun altro organismo notificato, - tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti considerata, - la documentazione relativa al sistema qualita', - la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e copia del certificato d'esame UE per tipo. 3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti al tipo descritto dal certificato d'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. Tutti i criteri, le norme e le disposizioni adottate dal fabbricante vanno documentate in modo sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualita' permette di interpretare in modo coerente programmi, schemi, manuali e memorie riguardanti la qualita'. Essa, in particolare, descrive esaurientemente: - obiettivi di qualita', struttura organizzativa, responsabilita' e poteri gestionali del personale direttivo in materia di qualita' dei prodotti, - tecniche, procedimenti e interventi sistematici applicati al relativo processo produttivo, di controllo e di garanzia della qualita', - esami e prove effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della loro frequenza, - documenti sulla qualita', come relazioni ispettive e dati di prova e di taratura, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc., e - mezzi impiegati per verificare il raggiungimento del livello di qualita' richiesto da parte del prodotto e il funzionamento efficace del sistema qualita'. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per stabilire se soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali prescrizioni in relazione agli elementi dei sistemi di qualita' che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale adottata per recepire le pertinenti norme armonizzate e/o specificazioni tecniche. Oltre a esperienza nei sistemi di gestione della qualita', il gruppo di valutazione deve disporre di almeno un membro esperto nella valutazione del prodotto e della tecnologia che lo riguarda e delle prescrizioni dello strumento legislativo che a essi si riferiscono. Il controllo comprende una visita di valutazione agli impianti del fabbricante. Il gruppo di valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, verifica la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto ed effettua esami atti a garantire la conformita' del prodotto a tali norme. La decisione va notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato e a far si' che esso continui a essere adeguato ed efficiente. 3.5. Il fabbricante informa l'organismo notificato, che ha approvato il sistema qualita', di tutte le modifiche cui intende sottoporre il sistema qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualita' modificato possa soddisfare le prescrizioni di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso a fini ispettivi ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: - la documentazione relativa al sistema qualita', - altri documenti come memorie e dati di prova, tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc. 4.3. L'organismo notificato effettua periodiche ispezioni per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema qualita' e gli invia una relazione su tali ispezioni. 4.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tali occasioni, l'organismo notificato puo' effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema qualita'. L'organismo invia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione su di esse. 5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 5.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e rispondente alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili, il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformita' quale prevista nel presente decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' indica il modello del prodotto per cui e' stata compilata. Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali, per almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato: - la documentazione di cui al punto 3.1, - le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione, - le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 7. Ogni organismo notificato informa le proprie autorita' di notifica delle omologazioni del sistema qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tali autorita' l'elenco delle omologazioni del sistema qualita' respinte, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle omologazioni del sistema qualita' da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti limitate e, a richiesta, delle omologazioni del sistema qualita' rilasciate. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.
 
Allegato VIII

(articolo 14)

Modulo E
Conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del prodotto
1. La conformita' al tipo fondata sulla garanzia della qualita' del prodotto e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto. 2. Fabbricazione Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualita' per l'ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, come specificato al punto 3, ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualita' per i prodotti interessati all'organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - nome e indirizzo del fabbricante e, se la richiesta e' presentata dal rappresentante autorizzato, anche nome e indirizzo di quest'ultimo, - una dichiarazione scritta da cui risulti che la stessa richiesta non e' stata presentata ad alcun altro organismo notificato, - tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti considerata, - la documentazione relativa al sistema qualita', e - la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e copia del certificato d'esame UE per tipo. 3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti al tipo descritto dal certificato d'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. Tutti i criteri, le norme e le disposizioni adottate dal fabbricante vanno documentate in modo sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualita' permette di interpretare in modo coerente programmi, schemi, manuali e memorie riguardanti la qualita'. Essa, in particolare, descrive esaurientemente: - obiettivi di qualita', struttura organizzativa, responsabilita' e poteri gestionali del personale direttivo in materia di qualita' dei prodotti, - esami e prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione, - documenti sulla qualita', come relazioni ispettive e dati di prova e di taratura, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc., - mezzi per controllare l'efficacia del funzionamento del sistema qualita'. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per stabilire se soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali prescrizioni degli elementi dei sistemi di qualita' che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale adottata per recepire le pertinenti norme armonizzate e/o specificazioni tecniche. Oltre a esperienza nei sistemi di gestione della qualita', il gruppo di valutazione deve disporre di almeno un membro esperto nella valutazione del prodotto e della tecnologia che lo riguarda e delle prescrizioni dello strumento legislativo che a essi si riferiscono. Il controllo comprende una visita di valutazione agli impianti del fabbricante. Il gruppo di valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, al fine di verificare la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare esami atti a garantire la conformita' del prodotto a tali norme. La decisione va notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato e a far si' che esso continui a essere adeguato ed efficiente. 3.5. Il fabbricante informa l'organismo notificato, che ha approvato il sistema qualita', di tutte le modifiche cui intende sottoporre il sistema qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualita' modificato possa soddisfare le prescrizioni di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso a fini ispettivi ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: - la documentazione relativa al sistema qualita', - altri documenti come memorie e dati di prova, tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc. 4.3. L'organismo notificato effettua periodiche ispezioni per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema qualita' e gli invia una relazione su tali ispezioni. 4.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tali occasioni, l'organismo notificato puo' effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema qualita'. L'organismo invia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione su di esse. 5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 5.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e rispondente alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili, il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformita' quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' indica il modello del prodotto per cui e' stata compilata. Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali, per almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato: - la documentazione di cui al punto 3.1, - le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione, - le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 7. Ogni organismo notificato informa le proprie autorita' di notifica delle omologazioni del sistema qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tali autorita' l'elenco delle omologazioni del sistema qualita' rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle omologazioni del sistema qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle omologazioni del sistema qualita' rilasciate. 8. Rappresentante autorizzato. Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.
 
Allegato IX

(articolo 14)

Modulo F

Conformita' al tipo basata sulla verifica del prodotto
1. La conformita' al tipo basata sulla verifica del prodotto e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 5.1 e 6 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3, sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto. 2. Fabbricazione Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. 3. Verifica L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua esami e prove atti a controllare la conformita' dei prodotti con il tipo omologato, descritto nel certificato d'esame UE per tipo e nelle prescrizioni applicabili del presente decreto. Gli esami e le prove di controllo della conformita' dei prodotti alle norme pertinenti sono effettuati, a scelta del fabbricante, o esaminando e provando ogni prodotto come precisato al punto 4, o esaminando e provando i prodotti su base statistica come precisato al punto 5. 4. Verifica della conformita' mediante l'esame e la prova di ogni prodotto 4.1. Tutti i prodotti vanno esaminati singolarmente e sottoposti a prove adeguate, descritte dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specificazioni tecniche, o a prove equivalenti, per verificarne la conformita' al tipo omologato, descritto nel certificato d'esame UE per tipo e nelle relative norme del presente decreto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune. 4.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione a ogni prodotto omologato. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali i certificati di conformita' a fini d'ispezione per dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 5. Verifica statistica della conformita' 5.1. Il fabbricante adotta i provvedimenti necessari affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto e presenta alla verifica i propri prodotti in forma di lotti omogenei. 5.2. Da ciascun lotto e' prelevato un campione a caso, come richiesto dalle prescrizioni del presente decreto. Tutti i prodotti di un campione vanno esaminati singolarmente e sottoposti a opportune prove, descritte dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specificazioni tecniche, o a prove equivalenti, per verificarne la conformita' alle pertinenti prescrizioni del presente decreto e per stabilire se il lotto vada accettato o respinto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune. 5.3. Se un lotto e' accettato, sono considerati omologati tutti i prodotti del lotto, esclusi i prodotti del campione risultati non conformi. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione a ogni prodotto omologato. Il fabbricante tiene i certificati di conformita' a disposizione delle autorita' nazionali a fini d'ispezione per dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 5.4. Se il lotto e' respinto, l'organismo notificato o l'autorita' competente provvede a impedire l'immissione sul mercato di tale lotto. Se i lotti sono respinti di frequente l'organismo notificato puo' sospendere la verifica statistica e prendere opportuni provvedimenti. 6. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 6.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformita' quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo prodotto conforme al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 6.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' indica il modello del prodotto per cui e' stata compilata. Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. Previo accordo dell'organismo notificato e sotto la responsabilita' dello stesso, il fabbricante puo' apporre ai prodotti il numero d'identificazione di tale organismo. 7. Previo accordo dell'organismo notificato e sotto la responsabilita' dello stesso, il fabbricante puo' apporre il numero d'identificazione di tale organismo nel corso del processo di fabbricazione. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non puo' adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5.1. 9. Emissioni di gas di scarico. Nel caso dell'applicazione del presente modulo ai fini della conformita' alle emissioni di gas di scarico, si applica la procedura descritta nell'Allegato XIII.
 
Allegato X

(articolo 14)

Modulo G

Conformita' basata sulla verifica dell'unita'
1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante che ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 5, si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che il prodotto interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, e' conforme alle prescrizioni del presente decreto. 2. Documentazione tecnica Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione permette la valutazione del prodotto per quanto riguarda la sua conformita' alle prescrizioni pertinenti, e comprende un'adeguata analisi e valutazione di rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: - una descrizione generale del prodotto, - disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc., - descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto, - un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate, - risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e - verbali delle prove. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 3. Fabbricazione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di produzione e il relativo controllo assicurino la conformita' del prodotto fabbricato alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 4. Verifica L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specificazioni tecniche, o prove equivalenti, per verificare la conformita' del prodotto alle prescrizioni applicabili del presente decreto. In assenza di tali norme armonizzate e/o di specificazioni tecniche, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' relativo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilita', il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali i certificati di conformita' per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 5.1. Il fabbricante appone a ciascun prodotto che risulti conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto la necessaria marcatura di conformita' quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificante di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformita' e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'ultimo prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' identifica il prodotto per cui e' stata compilata. Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.
 
Allegato XI

(articoli 14 e 23)

Modulo H

Conformita' basata sulla garanzia qualita' totale
1. La conformita' basata sulla garanzia qualita' totale e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. 2. Fabbricazione Il fabbricante applica un sistema qualita' approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del prodotto interessato secondo quanto specificato al punto 3 ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualita' per i prodotti interessati all'organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo, - la documentazione tecnica, per un modello di ciascuna categoria di prodotti che intende fabbricare. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: - una descrizione generale del prodotto, - disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc., - descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto, - un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate, - risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e - verbali delle prove, - la documentazione relativa al sistema qualita', e - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato. 3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema qualita' deve consentire un'interpretazione coerente di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'. Detta documentazione include, in particolare, un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa e delle responsabilita' di gestione relative alla qualita' della progettazione e alla qualita' dei prodotti, - delle specificazioni tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le pertinenti norme armonizzate e/o le specificazioni tecniche, degli strumenti che si intende utilizzare per garantire l'osservanza delle prescrizioni fondamentali del presente decreto che si applicano ai prodotti, - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione, che verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione, - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di fabbricazione, di controllo della qualita' e di garanzia qualita' che si intende applicare, - degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli, - della documentazione in materia di qualita', quali rapporti ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc., - dei mezzi di controllo delle modalita' per ottenere la qualita' di progettazione e la qualita' del prodotto richieste e dell'efficace funzionamento del sistema qualita'. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per determinare se soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2. L'organismo presume la conformita' a tali prescrizioni degli elementi del sistema qualita' conformi alle specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la norma armonizzata e/o la specifica tecnica pertinente. Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione qualita', il gruppo incaricato della valutazione deve disporre almeno di un esperto nel settore del prodotto interessato e nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione, e conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. La valutazione comprende una visita valutativa agli impianti del fabbricante. Il gruppo incaricato della valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, secondo trattino, per verificare la capacita' del fabbricante di identificare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami necessari per garantire la conformita' del prodotto a tali prescrizioni. La decisione e' notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato. La comunicazione deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi modifica prevista di tale sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualita' modificato continua a soddisfare le prescrizioni di cui al punto 3.2 o se e' necessaria una nuova valutazione. Esso comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. La sorveglianza e' intesa a garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere ai siti di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema qualita', - i documenti sulla qualita' previsti dalla sezione del sistema qualita' relativa alla progettazione, ad esempio, risultati di analisi, calcoli, prove, ecc., - i documenti sulla qualita' previsti dalla sezione del sistema qualita' relativa alla fabbricazione, come rapporti ispettivi e dati sulle prove, le tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema qualita' e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate. 4.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. Nel corso di tali visite, l'organismo notificato puo', se necessario, svolgere o far svolgere prove sul prodotto, per verificare il corretto funzionamento del sistema qualita'. L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, un rapporto sulle medesime. 5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 5.1. Il fabbricante appone a ciascun prodotto che risulti conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto la necessaria marcatura di conformita' quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificante di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformita' per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' identifica il modello di prodotto per cui e' stata compilata. Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. Il fabbricante, per almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato, tiene a disposizione delle autorita' nazionali: - la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, - la documentazione relativa al sistema qualita' di cui al punto 3.1, - le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione, - le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 7. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorita' notificanti circa le approvazioni dei sistemi qualita' rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorita' l'elenco delle approvazioni del sistema qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ciascun organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni del sistema qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, delle approvazioni del sistema qualita' da esso rilasciate. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.
 
Allegato XII

(articoli 14 e 22)

Modulo APC
Conformita' equivalente sulla base di una valutazione
post-costruzione
1. La conformita' basata su una valutazione post-costruzione e' la procedura atta a valutare la conformita' equivalente di un prodotto nel caso in cui il fabbricante non si sia assunto la responsabilita' della conformita' del prodotto con il presente decreto, e con cui la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18, commi 2, 3 o 4, che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria responsabilita' si assume la responsabilita' della conformita' equivalente del prodotto. Tale persona adempie agli obblighi di cui ai punti 2 e 4 e accerta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilita' che il prodotto in questione, soggetto alle disposizioni del punto 3, e' conforme ai requisiti applicabili del presente decreto . 2. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio presenta una domanda di valutazione post-costruzione del prodotto a un organismo notificato e deve fornire all'organismo notificato i documenti e il fascicolo tecnico che consentano all'organismo notificato di valutare la conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto e tutte le informazioni disponibili sull'uso del prodotto dopo la sua prima messa in servizio. La persona che mette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio tiene tali documenti e informazioni a disposizione delle autorita' nazionali per i dieci anni successivi alla valutazione del prodotto relativamente alla sua conformita' equivalente, conformemente alla procedura di valutazione post-costruzione. 3. L'organismo notificato esamina il prodotto e procede agli opportuni calcoli, prove e altre verifiche, nella misura necessaria a garantire la dimostrazione della conformita' equivalente del prodotto ai corrispondenti requisiti del presente decreto. L'organismo notificato redige e rilascia un certificato e una relativa relazione di conformita' concernente la valutazione eseguita e tiene una copia del certificato e della relativa relazione di conformita' a disposizione delle autorita' nazionali per i dieci anni successivi al loro rilascio. L'organismo notificato appone il proprio numero di identificazione accanto alla marcatura CE sul prodotto approvato o lo fa apporre sotto la propria responsabilita'. Nel caso in cui il prodotto valutato sia un'unita' da diporto, l'organismo notificato avra' apposto, sotto la propria responsabilita', il numero di identificazione dell'unita' da diporto di cui all'allegato II, parte A, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, in cui il campo dedicato al codice del paese del fabbricante e' utilizzato per indicare il paese in cui e' stabilito l'organismo notificato e i campi dedicati al codice unico del fabbricante assegnato dall'autorita' nazionale dello Stato membro sono utilizzati per indicare il codice di identificazione della valutazione post-costruzione assegnato all'organismo notificato, seguito dal numero di serie del certificato di valutazione post-costruzione. I campi nel numero di identificazione dell'unita' da diporto per il mese e l'anno di produzione e per l'anno del modello sono utilizzati per indicare il mese e l'anno della valutazione post-costruzione. 4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 4.1 La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui alla sezione 3, il numero di identificazione di quest'ultimo per il prodotto per il quale l'organismo notificato ha effettuato la valutazione e certificato la conformita' equivalente ai pertinenti requisiti del presente decreto. 4.2 La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio stila una dichiarazione di conformita' UE e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per i dieci anni successivi alla data in cui sia stato rilasciato il certificato di valutazione post-costruzione. La dichiarazione di conformita' identifica il prodotto per il quale e' stata redatta. Su richiesta, una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti. 4.3 Nel caso in cui il prodotto valutato sia un'unita' da diporto, la persona che immette l'unita' da diporto sul mercato o la mette in servizio vi appone la targhetta del costruttore di cui all'allegato II, parte A, punto 2.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, che comprende la menzione «valutazione post-costruzione», e il numero di identificazione dell'unita' da diporto di cui all'allegato II, parte A, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 3. 5. L'organismo notificato informa la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio in merito ai suoi obblighi a norma della presente procedura di valutazione post-costruzione.
 
Allegato XIII
(articoli 20 e 21)
Valutazione della conformita' della produzione per quanto riguarda le
emissioni di gas di scarico ed acustiche
1. La verifica della conformita' di una famiglia di motori e' effettuata su un campione di motori di serie. Il fabbricante decide la dimensione (n) del campione, d'intesa con l'organismo notificato. 2. La media aritmetica X dei risultati ottenuti dal campione e' calcolata per ciascun componente regolamentato delle emissioni di gas di scarico e acustiche. La produzione della serie e' considerata conforme ai requisiti («decisione d'autorizzazione») se la condizione seguente e' soddisfatta:
X + k. S ≤ L
S e' la deviazione standard, dove:
S2 = Σ (x - X)2 /(n - 1)
X = media aritmetica dei risultati ottenuti dal campione x = singoli risultati ottenuti dal campione L = valore limite appropriato n = numero di motori nel campione
k = fattore statistico dipendente da n (cfr. tabella in appresso)

+---+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +---+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | k | 0,973 |0,613 |0,489 |0,421 |0,376 |0,342 |0,317 |0,296 |0,279 | +---+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | n | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +---+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | k | 0,265 |0,253 |0,242 |0,233 |0,224 |0,216 |0,210 |0,203 |0,198 | +---+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+

Se n ≥ 20 allora k = 0,860/√n.
 
Allegato XIV

(articolo 14)
L'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e'
sostituito dal seguente:

"Allegato VIII

Dichiarazione di conformita' UE N. xxxxx(1)
1. N. xxxxx (Prodotto: prodotto, lotto, tipo o numero di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato [il rappresentante autorizzato deve indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante] o dell'importatore privato.
3. La presente dichiarazione di conformita' e' rilasciata sotto l'esclusiva responsabilita' del fabbricante o dell'importatore privato, o di chiunque immette sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unita' da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, di chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unita' da diporto non contemplata nel campo di applicazione della direttiva 2013/53/UE in modo da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applicando le procedure previste prima dell'immissione sul mercato o della sua messa in servizio, o chiunque immetta sul mercato un'unita' da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni decorrente dalla messa in servizio dell'unita' da diporto.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilita'. Essa puo' comprendere una fotografia, se opportuno).
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 e' conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e' dichiarata la conformita'.
7. Se del caso, l'organismo notificato ... (nome, numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato.
8. Identificazione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato
9. Indicazioni complementari: La dichiarazione di conformita' UE include una dichiarazione del fabbricante del motore di propulsione e della persona che adatta un motore conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, lettere b) e c), secondo cui:
a) se installato in un'unita' da diporto secondo le istruzioni di installazione che accompagnano il motore, quest'ultimo soddisfera':
1) i requisiti relativi alle emissioni di scarico previsti dal presente decreto;
2) i valori limite di cui alla direttiva 97/68/CE per quanto riguarda i motori omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva; o
3) i valori limite di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda i motori omologati conformemente a tale regolamento.
Il motore non deve essere messo in servizio finche' l'unita' da diporto in cui deve essere installato sia stata dichiarata conforme, se previsto, con la pertinente disposizione del presente decreto. Se il motore e' stato immesso sul mercato durante l'ulteriore periodo transitorio di cui all'articolo 46, comma 2, la dichiarazione di conformita' UE ne fa menzione.
Firmato a nome e per conto di:
(Luogo e data di rilascio)
(nome, funzione) (firma)

(1) L'attribuzione di un numero alla dichiarazione di conformita' e' facoltativa."
 
Allegato XV

(articoli 5 e 14)
Dichiarazione del fabbricante o dell'importatore di unita' da diporto
parzialmente completate
La dichiarazione del fabbricante o dell'importatore stabilito nell'Unione di cui all'articolo 5, comma 2 del presente decreto, contiene i seguenti elementi: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante; b) il nome e l'indirizzo del rappresentante autorizzato del fabbricante stabilito nell'Unione o, se del caso, della persona responsabile dell'immissione sul mercato; c) una descrizione dell'unita' da diporto parzialmente completata; d) una dichiarazione che l'unita' da diporto parzialmente completata e' conforme ai requisiti essenziali che si applicano in questa fase di costruzione; tale dichiarazione contiene riferimenti alle rilevanti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali si dichiara la conformita' in questa fase di costruzione; inoltre, e' destinata a essere completata da altre persone giuridiche o fisiche nel pieno rispetto del presente decreto.
 
Allegato XVI

(articoli 24, 39 e 43)

Documentazione tecnica
Nella misura in cui siano rilevanti ai fini della valutazione, la documentazione tecnica di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 24 del presente decreto, contiene i seguenti elementi: a) una descrizione generale del tipo; b) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri dati pertinenti; c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto; d) un elenco delle norme di cui all'articolo 13, applicate interamente o parzialmente, nonche' una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo13; e) i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati e altri dati rilevanti; f) i risultati delle prove o i calcoli relativi alla stabilita' di cui all'allegato II, parte A, punto 3.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, e i calcoli relativi alla galleggiabilita' di cui all'allegato II, parte A, punto 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto; g) i rapporti di prova delle emissioni di gas di scarico che dimostrano la conformita' all'allegato II, parte B, sezione 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto; h) i rapporti di prova delle emissioni acustiche che dimostrino la conformita' all'allegato II, parte C, sezione 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
 
Allegato XVII

(articolo 20)

Modulo C1
Conformita' al tipo basata sul controllo interno sulla produzione
unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale
1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno sulla produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale, e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4, e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto. 2. Fabbricazione Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinche' i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformita' dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto. 3. Controlli sul prodotto Per ogni singolo prodotto fabbricato, il fabbricante effettua, o fa effettuare in sua vece, una o piu' prove su uno o piu' aspetti specifici del prodotto stesso per verificarne la conformita' alle relative prescrizioni del presente decreto. Le prove sono effettuate sotto la responsabilita' di un organismo notificato, scelto dal fabbricante. Se le prove sono effettuate durante il processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilita' di tale organismo, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 4. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 4.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformita' quale prevista nel presente decreto a ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto. 4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' per un modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' indica il modello del prodotto per cui e' stata compilata. Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi di cui al punto 4 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a:
a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate;
b) natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati;
c) moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate;
d) componenti elencati all'allegato II se immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente, in prosieguo denominati 'componenti';
e) motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unita' da diporto;
f) motori di propulsione installati su o in unita' da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;
g) unita' da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a:
a) per quanto riguarda i requisiti di progettazione e costruzione di cui all'allegato II, parte A, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto:
1) unita' da diporto destinate unicamente alle regate, comprese le unita' a remi e le unita' per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal fabbricante;
2) canoe e kayak progettati unicamente per la propulsione umana, gondole e pedalo';
3) tavole da surf progettate unicamente per la propulsione eolica e per essere manovrate da una o piu' persone in piedi;
4) tavole da surf;
5) unita' storiche originali e singole riproduzioni di unita' da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal fabbricante;
6) unita' da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea;
7) unita' da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da diporto;
8) unita' da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero di passeggeri;
9) sommergibili;
10) veicoli a cuscino d'aria;
11) aliscafi;
12) unita' da diporto a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
13) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma;
b) per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto:
1) motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati sui seguenti prodotti:
1.1) unita' da diporto destinate unicamente alle regate e identificate in tal senso dal fabbricante;
1.2) unita' da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea;
1.3) unita' da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero dei passeggeri;
1.4) sommergibili;
1.5) veicoli a cuscino d'aria;
1.6) aliscafi;
1.7) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma;
2) motori originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sulle unita' da diporto di cui alla lettera a) numeri 5) o 7);
3) motori di propulsione costruiti per uso personale, a condizione che non siano successivamente immessi sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da diporto;
c) per quanto riguarda i requisiti per le emissioni acustiche di cui all'allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto:
1) tutte le unita' da diporto di cui alla lettera b);
2) unita' da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da diporto.
3. Il fatto che la stessa unita' da diporto possa essere utilizzata anche per il noleggio o per l'addestramento o per attivita' sportive e ricreative non la esclude dall'ambito di applicazione del presente decreto quando e' immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini di diporto.

Note all'art. 2:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.
Il regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio sulla normazione europea, che modifica le
direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n.
1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 14
novembre 2012, n. L 316.
 
Art. 3
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata ad attivita' sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d'acqua;
b) imbarcazione da diporto: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
c) natante da diporto: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d'acqua;
d) moto d'acqua: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno;
e) unita' da diporto costruita per uso personale: un'unita' da diporto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il proprio uso personale;
f) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione;
g) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori limite di emissione stabiliti all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto, o che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;
h) trasformazione rilevante dell'unita' da diporto: una trasformazione di un'unita' da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l'unita' da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente previsti dal presente decreto;
i) mezzo di propulsione: il metodo con cui e' assicurata la propulsione dell'unita' da diporto;
l) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili;
m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo misurata conformemente alla norma armonizzata;
n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
o) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione europea;
p) messa in servizio: il primo impiego nell'Unione europea di un prodotto oggetto del presente decreto da parte del suo utilizzatore finale;
q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio;
r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
s) importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un prodotto originario di un paese terzo;
t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che importa nell'Unione europea, nel quadro di un'attivita' non commerciale, un prodotto originario di un paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio;
u) distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;
v) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
aa) accreditamento: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita';
bb) organismo nazionale di accreditamento: l'unico organismo autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento;
cc) valutazione della conformita': la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto relative ad un prodotto siano state rispettate;
dd) organismo di valutazione della conformita': un organismo notificato che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che e' gia' stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
gg) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i provvedimenti adottati dalla competente autorita' per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell'interesse pubblico;
hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione;
ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.

Note all'art. 3:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
normazione europea si veda nelle note all'articolo 2.
 
Art. 4
Requisiti essenziali

1. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere messi a disposizione o messi in servizio solo se non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l'ambiente, quando siano sottoposti a manutenzione in modo corretto e utilizzati conformemente alla loro destinazione e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali di cui all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, salvo che essi soddisfino i requisiti di cui al comma 1.

Note all'art. 4:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5
Libera circolazione

1. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio sul territorio nazionale per uso conforme alla loro destinazione, i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, che soddisfano i requisiti essenziali indicati all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 15.
2. Possono essere messe a disposizione sul mercato le unita' da diporto parzialmente completate nel caso in cui il fabbricante o l'importatore dichiari, conformemente all'Allegato XV, che sono destinate ad essere completate da altri.
3. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che soddisfino i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 4 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 15, destinati ad essere incorporati in unita' da diporto conformemente alla dichiarazione del fabbricante o dell'importatore di cui all'articolo 14.
4. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i motori di propulsione:
a) motori, anche se non installati in unita' da diporto, che soddisfino i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 4 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 15;
b) motori installati in unita' da diporto e omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea (AS) utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva, conformi al presente decreto, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
c) motori installati in unita' da diporto e omologati conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009, conformi al presente decreto, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
5. Le lettere b) e c) del comma 4, si applicano a condizione che, in caso di adattamento di un motore ai fini dell'installazione in un'unita' da diporto, la persona che procede all'adattamento assicuri che quest'ultimo tenga pienamente conto dei dati e delle altre informazioni resi disponibili dal fabbricante del motore per garantire che, se installato secondo le istruzioni d'installazione fornite dalla persona che adatta il motore, quest'ultimo continuera' a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore. La persona che adatta il motore dichiara, ai sensi dell'articolo 14, che il motore continuera' a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore, se installato secondo le istruzioni di installazione da essa fornite.
6. In occasione di fiere, mostre, dimostrazioni ed altri eventi analoghi, possono essere presentati i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto, purche' un'indicazione visibile indichi chiaramente che detti prodotti non sono conformi e che non possono essere messi a disposizione o messi in servizio finche' non siano stati resi conformi.

Note all'art. 5:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.

La direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare
contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato
inquinante prodotti dai motori a combustione interna
destinati all'installazione su macchine mobili non stradali
e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 febbraio 1998, n. L 59.
Il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a
motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli
pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative
alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che
modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva
2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE,
2005/55/CE e 2005/78/CE(Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 18 luglio 2009, n. L 188.
 
Art. 6
Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica conformemente all'articolo 24 ed eseguono, o fanno eseguire, la procedura di valutazione della conformita' applicabile conformemente agli articoli da 18 a 21 e all'articolo 23. Qualora la conformita' di un prodotto ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione ai sensi dell'articolo 14 e attribuiscono e appongono la marcatura CE secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di cui all'articolo 14 per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonche' delle modifiche delle norme armonizzate in riferimento a cui e' dichiarata la conformita' di un prodotto. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dei componenti non lo consentano, a che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.
6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato.
7. I fabbricanti provvedono a che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o piu' lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto in una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale autorita'. Essi cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

Note all'art. 6:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7
Rappresentanti autorizzati

1. Un fabbricante puo', mediante mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, e l'elaborazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno:
a) di tenere a disposizione delle autorita' nazionali di vigilanza una copia della dichiarazione di cui all'articolo 14 e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato;
b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, di fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' di un prodotto;
c) di cooperare con le autorita' nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.
 
Art. 8
Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione europea solo prodotti conformi.
2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita'. Essi si assicurano che il fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica, che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all'articolo 15 e sia corredato dei documenti necessari conformemente all'articolo 14 e all'allegato II, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6. Qualora l'importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, non immette il prodotto sul mercato finche' non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove cio' non sia possibile nel caso di componenti, sull'imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati.
4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o piu' lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformita' ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata.
8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato, gli importatori tengono una copia della dichiarazione di cui all'articolo 14 a disposizione delle autorita' di vigilanza del mercato e assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile, su richiesta, a dette autorita'.
9. Gli importatori a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' di un prodotto in una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale autorita'. Essi cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

Note all'art. 8:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 9
Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente decreto.
2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all'articolo 15, che sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo 6, comma 7, all'articolo 14, all'allegato II, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto nonche' da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o piu' lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, e all'articolo 8, comma 3. Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finche' non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorita' di vigilanza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre un prodotto e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformita' ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente decreto, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorita' di vigilanza di cui all'articolo 39 del presente decreto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto. Essi cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

Note all'art. 9:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli
importatori ed ai distributori

1. Un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica un prodotto gia' immesso sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformita' ai requisiti di cui al presente decreto, e' considerato un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6.
 
Art. 11
Obblighi degli importatori privati

1. Se il fabbricante non ottempera alle responsabilita' ai fini della conformita' del prodotto al presente decreto, un importatore privato, prima di mettere il prodotto in servizio, si accerta che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto e assolve o fa assolvere gli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 7 e 9.
2. Se la documentazione tecnica necessaria non e' resa disponibile da parte del fabbricante, l'importatore privato la fa elaborare ricorrendo a competenze adeguate.
3. L'importatore privato provvede affinche' il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformita' del prodotto siano indicati sul prodotto.

Note all'art. 11:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 12
Identificazione degli operatori economici

1. Su richiesta, gli operatori economici identificano per le autorita' di vigilanza del mercato:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto;
b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.
2. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.
3. Gli importatori privati, su richiesta, indicano alle autorita' di vigilanza del mercato l'operatore economico che ha fornito loro il prodotto.
4. Gli importatori privati sono in grado di presentare le informazioni di cui al comma 3, per un periodo di dieci anni dal momento che sia stato loro fornito il prodotto.
 
Art. 13
Presunzione di conformita'

1. I prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
 
Art. 14

Dichiarazione di conformita' UE e dichiarazione conforme all'Allegato
XV

1. La dichiarazione di conformita' UE attesta che e' stato dimostrato il rispetto dei requisiti specificati all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto o di quelli di cui all'articolo 5, comma 4, lettere b) o c).
2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura del modello di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato XIV del presente decreto, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli stabiliti agli allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XVII del presente decreto, e successive modificazioni disposte in sede comunitaria ed e' continuamente aggiornata. Essa e' tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto e' messo a disposizione o messo in servizio.
3. Redigendo la dichiarazione di conformita' UE, il fabbricante, l'importatore privato o la persona che adatta il motore di cui all'articolo 5, comma 4, lettere b) e c), si assume la responsabilita' della conformita' del prodotto.
4. La dichiarazione di conformita' UE di cui al comma 3 accompagna i seguenti prodotti quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio:
a) unita' da diporto;
b) componenti immessi sul mercato separatamente;
c) motori di propulsione.
5. La dichiarazione del fabbricante o dell'importatore di cui all'allegato XV per le unita' da diporto parzialmente completate contiene gli elementi specificati in tale allegato e accompagna le unita' da diporto parzialmente completate. Essa e' tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto e' messo a disposizione.

Note all'art. 14:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 15
Principi generali della marcatura CE

1. La marcatura CE, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento CE n. 765/2008, e' soggetta ai seguenti principi generali:
a) la marcatura CE puo' essere apposta solo dal fabbricante, dal suo mandatario nonche' dai soggetti identificati agli articoli 10, 11, comma 1, e 18, commi 3 e 4, del presente decreto;
b) la marcatura CE e' apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione e' prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non e' apposta su altri prodotti;
c) apponendo o avendo apposto la marcatura CE, i soggetti di cui alla lettera a) accettano di assumersi la responsabilita' della conformita' del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione;
d) la marcatura CE e' l'unica marcatura che attesta la conformita' del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione;
e) e' vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa.

Note all'art. 15:
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 16
Prodotti soggetti alla marcatura CE

1. I seguenti prodotti sono soggetti alla marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio:
a) unita' da diporto;
b) componenti;
c) motori di propulsione.
2. I prodotti di cui al comma 1 che recano la marcatura CE si presumono che siano conformi al presente decreto.
 
Art. 17
Norme e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1. La marcatura CE e' apposta, nelle forme e misure previste dall'Allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, in modo visibile, leggibile e indelebile sui prodotti di cui all'articolo 16, comma 1. Nel caso di componenti, laddove cio' non sia possibile o giustificato a causa delle dimensioni o della natura del prodotto, la marcatura CE e' apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. Nel caso di unita' da diporto, la marcatura CE e' apposta sulla targhetta del costruttore dell'unita' da diporto, separata dal numero d'identificazione dell'unita' da diporto. Nel caso di un motore di propulsione, la marcatura CE e' apposta sul motore.
2. La marcatura CE e' apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato o messo in servizio. La marcatura CE e il numero di identificazione di cui al comma 3 possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio indicante un rischio o un impiego particolare.
3. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione o nella valutazione post-costruzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dalla persona di cui all'articolo 18, commi 2, 3 o 4.

Note all'art. 17:
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 18
Procedure della valutazione della conformita' applicabili

1. Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e 21 prima dell'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'importatore privato applica la procedura di cui all'articolo 22 prima della messa in servizio di un prodotto di cui all'articolo 2, comma 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione della conformita' per il prodotto in questione.
3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unita' da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, o chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unita' da diporto non contemplata dal presente decreto in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applica la procedura di cui all'articolo 22 prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto.
4. Chiunque immetta sul mercato un'unita' da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 7), applica la procedura di cui all'articolo 22 prima dell'immissione sul mercato del prodotto.
 
Art. 19
Progettazione e costruzione

1. Per la progettazione e la costruzione delle imbarcazioni e dei natanti da diporto si applicano le procedure relative ai seguenti pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) per le categorie di progettazione A e B di cui all'allegato II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:
1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli:
1.1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
1.2) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
1.3) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
1.4) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale);
2) per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:
2.1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F,
2.2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
2.3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale);
b) per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:
1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli:
1.1) se le norme armonizzate relative all' allegato II, parte A, punti 3.2 e 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto sono rispettate: modulo A (controllo interno della produzione), modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita') o modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale);
1.2) se le norme armonizzate relative all' allegato II, parte A, punti 3.2 e 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto non sono rispettate: modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita') o modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale);
2) per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:
2.1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
2.2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
2.3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale);
c) per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:
1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 metri e 24 metri, uno dei seguenti moduli:
1.1) modulo A (controllo interno della produzione);
1.2) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
1.3) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
1.4) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
1.5) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale).
2. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di moto d'acqua si applica una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) modulo A (controllo interno della produzione);
b) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
c) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
d) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
e) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale).
3. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di componenti si applica una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
b) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
c) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale).

Note all'art. 19:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 20
Emissioni di gas di scarico

1. Riguardo all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), il fabbricante del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale).
b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al modulo C1 di cui all'allegato XVII del presente decreto;
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita').
2. Nella valutazione di conformita' il fabbricante si attiene, altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.
 
Art. 21
Emissioni acustiche

1. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante e successivamente immessi sul mercato entro cinque anni dalla trasformazione, il fabbricante applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli:
1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale);
b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
c) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento, uno dei seguenti moduli:
1) modulo A (controllo interno della produzione);
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale).
2. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle moto d'acqua, dei motori di propulsione fuoribordo e dei motori di propulsione entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati all'installazione su imbarcazioni e natanti da diporto, il fabbricante della moto d'acqua o del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli:
1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale);
b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita').
3. Nella valutazione di conformita' il fabbricante si attiene, altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.
 
Art. 22
Valutazione post costruzione

1. La valutazione post-costruzione di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4 e' effettuata come indicato nell'allegato XII.
 
Art. 23
Requisiti supplementari

1. Quando si usa il modulo C dell'allegato VI del presente decreto, per quanto riguarda la valutazione della conformita' ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico del presente decreto e se il fabbricante non opera a norma di un adeguato sistema qualita' quale descritto nel modulo H dell'allegato XI del presente decreto, un organismo notificato scelto dal fabbricante esegue o fa eseguire controlli sui prodotti a intervalli casuali determinati da tale organismo, al fine di verificare la qualita' dei controlli interni sul prodotto. Se il livello qualitativo risulta insoddisfacente o se appare necessario verificare la validita' dei dati presentati dal fabbricante, si applica la procedura supplementare di cui all'allegato VI, punto 5, del presente decreto.
 
Art. 24
Documentazione tecnica

1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 6, comma 2, contiene tutti i dati e dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformita' del prodotto ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'Allegato 1. Essa contiene, in particolare, i documenti pertinenti elencati all'Allegato XVI.
2. La documentazione tecnica assicura che la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformita' possano essere compresi chiaramente.
 
Art. 25
Attivita' di notifica alla Commissione europea

1. Gli organismi autorizzati a svolgere in qualita' di terzi compiti di valutazione della conformita' ai sensi del presente decreto sono notificati alla Commissione europea ed agli altri Stati membri dal Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 26

Autorita' di notifica degli organismi di valutazione della
conformita'

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' responsabile dell'istituzione ed esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' ai fini del presente decreto e per il controllo degli organismi notificati, incluso il rispetto delle disposizioni dell'articolo 30.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' delegare o affidare le attivita' di valutazione e controllo sugli organismi di valutazione della conformita' all'Organismo nazionale di accreditamento, ai sensi e conformemente al regolamento CE n. 765/2008.

Note all'art. 26:
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 27
Obbligo di informazione a carico delle autorita' notificanti

1. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e il controllo degli organismi notificati, nonche' di eventuali relative modifiche.
 
Art. 28
Prescrizioni relative agli Organismi notificati

1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformita' di cui agli articoli da 18 a 23 gli organismi per la valutazione della conformita' che soddisfano le seguenti prescrizioni:
a) hanno personalita' giuridica di diritto privato;
b) sono organismi terzi e indipendenti dall'organizzazione o dal prodotto che valuta.
2. Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti le imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta puo' essere considerato un organismo di tale tipo, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
3. L'organismo, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di valutazione della conformita', non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti che essi valutano ne' il rappresentante di uno di tali soggetti. Cio' non preclude l'uso dei prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso di tali prodotti per scopi privati.
4. L'organismo, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di conformita' non intervengono direttamente nella progettazione o fabbricazione, nella commercializzazione, nella installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali prodotti, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Essi non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le loro attivita' di valutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza.
5. L'organismo garantisce che le attivita' delle affiliate o dei propri subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' e sull'imparzialita' delle proprie attivita' di valutazione della conformita'.
6. L'organismo ed il proprio personale svolge le attivita' di valutazione della conformita' con il massimo grado di integrita' professionale e competenza tecnica richiesta nel campo specifico ed e' libero da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il proprio giudizio o i risultati della propria attivita' di valutazione della conformita', in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'.
7. L'organismo e' in grado di svolgere le funzioni di valutazione della conformita' a esso conferite dalle disposizioni degli articoli da 18 a 23, e per i quali e' stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali funzioni siano svolte dall'organismo di valutazione della conformita' stesso oppure per suo conto e sotto la sua responsabilita'.
8. L'organismo di valutazione della conformita', per ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali e' stato notificato, dispone di:
a) personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente ed appropriata per svolgere le funzioni di valutazione della conformita';
b) descrizioni adeguate delle procedure secondo le quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la trasparenza e la riproducibilita' di tali procedure;
c) di una politica e procedure appropriate che distinguono le funzioni svolte in qualita' di organismo notificato dalle altre attivita';
d) procedure interne per svolgere le attivita' che tengano debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo;
e) mezzi necessari per svolgere le funzioni tecniche ed amministrative connesse alle attivita' di valutazione della conformita' in modo appropriato ed accesso a tutti gli strumenti o impianti necessari.
9. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attivita' di valutazione della conformita' risponde ai seguenti requisiti:
a) solida formazione tecnica e professionale per tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali valutazioni;
c) conoscenza e comprensione adeguate dei requisiti essenziali, delle norme armonizzate applicabili, della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione europea e della normativa nazionale applicabile;
d) capacita' di redigere certificati, verbali e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
10. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita', dei suoi alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.
11. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni dell'organismo non puo' dipendere dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
12. L'organismo sottoscrive un contratto di assicurazione di responsabilita' civile, a meno che non sia un Ente pubblico.
13. Il personale dell'organismo e' tenuto al segreto professionale su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni a norma degli articoli da 18 a 23, o di qualsiasi disposizione di diritto interno che vi da' effetto, tranne nei confronti delle Amministrazioni dello Stato in cui esercita le sue attivita', fermo restando le vigenti disposizioni in materia di tutela della proprieta' intellettuale.
14. L'organismo partecipa alle attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma dell'articolo 38 o garantisce che il proprio personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica come orientamenti generali le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
15. Gli organismi di valutazione di conformita' in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo rispettano quanto disposto dagli articoli da 31 a 38.
 
Art. 29
Presunzione di conformita'

1. Qualora dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e' considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 28, nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.
 
Art. 30
Affiliate e subappaltatori degli Organismi notificati

1. Un organismo notificato, qualora subappalti funzioni specifiche connesse alla valutazione della conformita', oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 28 e ne informa il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita' delle funzioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli articoli da 18 a 23.
 
Art. 31
Domanda di autorizzazione e notifica

1. L'organismo di valutazione della conformita' presenta una domanda di autorizzazione e notifica al Ministero dello sviluppo economico.
2. La domanda di cui al comma 1 e' accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e del prodotto o dei prodotti per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche' di tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 28.
3. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalita' ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 32, per la presentazione delle prove documentali di cui al comma 2, e per gli obblighi di cui all'articolo 37.
4. Qualora le Amministrazioni competenti decidano che la valutazione e il controllo di cui all'articolo 26, comma 1, siano eseguiti dall' organismo unico di accreditamento, in sostituzione delle prove documentali di cui al comma 2, l'organismo allega alla domanda di cui al comma 1, un certificato di accreditamento rilasciato dallo stesso che attesti che l'organismo e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 28.
5. Gli oneri relativi alle attivita' di autorizzazione, rinnovo e vigilanza degli organismi di valutazione della conformita', eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, sono a carico dei medesimi organismi. Gli oneri concernenti le attivita' di valutazione del prodotto eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 8, sono a carico degli operatori economici.
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5 si provvede mediante tariffe da determinarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.
7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006 recante "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attivita' produttive e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalita' di pagamento ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni".

Note all'art. 31:
Il decreto del Ministero delle attivita' produttive 27
marzo 2006 (Determinazione delle tariffe per i servizi resi
dal Ministero delle attivita' produttive e dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalita'
di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 436 e
dell'articolo 47 della L. 6 febbraio 1996, n. 52) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2006, n. 129.
Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436
(Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di
progettazione, di costruzione e immissione in commercio di
unita' da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 agosto 1996, n. 198, S.O.
Il testo dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1994) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 febbraio 1996, n. 34, S.O.
"Articolo 47. Procedure di certificazione e/o
attestazione finalizzate alla marcatura CE.
1. Le spese relative alle procedure di certificazione
e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE,
previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle
conseguenti alle procedure di riesame delle istanze
presentate per le stesse finalita', sono a carico del
fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione
europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I
controlli possono avvenire anche mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli
successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a
titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i
distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; le
amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati
di rispettiva competenza."
 
Art. 32
Autorizzazione alla valutazione della conformita' dei prodotti

1. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell'articolo 31, comma 2, e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed e' subordinata all'esito positivo delle valutazioni di cui al comma 2 del presente articolo ed ha la durata di quattro anni. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Nel periodo di validita' dell'autorizzazione, le Amministrazioni competenti esercitano le funzioni di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, sugli organismi autorizzati e notificati.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvia l'attivita' istruttoria sulla documentazione che accompagna la domanda e pianifica gli audit da effettuarsi presso le sedi dell'organismo richiedente e di eventuali altri soggetti di cui all'articolo 30, per l'accertamento dei requisiti prescritti e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quali amministrazioni vigilanti:
a) svolgono le visite di sorveglianza periodica;
b) decidono sull'opportunita' di procedere, in ogni momento, congiuntamente o disgiuntamente, di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi;
c) adottano i provvedimenti sanzionatori di cui al comma 5.
4. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell'articolo 31, comma 4, e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con durata pari a quella del certificato di accreditamento.
5. Nel caso siano poste in essere da parte dell'organismo notificato violazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, al regolare svolgimento delle procedure o all'adempimento delle proprie responsabilita', le amministrazioni vigilanti applicano una sanzione modulata in relazione alla gravita' della violazione commessa. La sanzione puo' consistere in:
a) richiamo scritto;
b) sospensione parziale o totale dell'autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi ad un anno in relazione alla gravita' dell'irregolarita' rilevata;
c) revoca dell'autorizzazione.
6. In caso di sospensione o di revoca, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta un motivato provvedimento, e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Le Amministrazioni competenti adottano le appropriate misure affinche' le pratiche dell'organismo sospeso o revocato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a loro disposizione.
 
Art. 33
Procedura di notifica

1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica solo gli organismi di valutazione della conformita' che rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 28.
2. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea.
3. La notifica include tutti i dettagli delle attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita', il prodotto o i prodotti interessati e la relativa attestazione di competenza.
4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 31, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fornisce alla Commissione europea e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformita' nonche' le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sara' controllato periodicamente e continuera' a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 28.
5. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica, qualora non sia usato un accreditamento. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.
6. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
 
Art. 34
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1. Ciascun organismo notificato e' identificato da un numero assegnato dalla Commissione europea. Il numero assegnato e' unico anche se l'organismo e' notificato a norma di diversi atti dell'Unione europea.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegna un codice di identificazione all'organismo notificato che e' stato autorizzato ad effettuare le valutazioni della conformita' post-costruzione.
 
Art. 35
Contestazione della competenza degli organismi notificati

1. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti forniscono alla Commissione europea, su richiesta della stessa, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione.
2. Su richiesta della Commissione europea, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottano le necessarie misure correttive nei confronti dell'organismo notificato, incluso, se necessario, il ritiro della notifica.
 
Art. 36
Obblighi operativi degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' secondo le procedure di valutazione della conformita' di cui agli articoli da 18 a 23.
2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici e gli importatori privati. Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo. Nel far cio' essi rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' del prodotto al presente decreto.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto o alle norme armonizzate corrispondenti non sono stati rispettati da un fabbricante o da un importatore privato, chiede a tale fabbricante o importatore privato di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformita'.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontri che un prodotto non e' piu' conforme chiede al fabbricante di adottare le misure correttive opportune e, se necessario, sospende o ritira il certificato.
5. Qualora non siano adottate misure correttive o queste non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.
6. Avverso i provvedimenti degli organismi notificati, i soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare reclamo alle Autorita' di vigilanza di cui all'articolo 32 che, previa istruttoria, decidono congiuntamente nel termine di 90 giorni dalla ricezione del reclamo stesso. Decorso tale termine senza che sia stata adottata alcuna decisione, il reclamo si intende respinto.

Note all'art. 36:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 37
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste pervenute da altre autorita' in relazione all'attivita' di valutazione della conformita';
d) delle attivita' di valutazione della conformita' eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto che esercitano attivita' di valutazione della conformita' simili che coprono gli stessi prodotti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi delle valutazioni della conformita'.
 
Art. 38
Coordinamento degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati partecipano direttamente o con rappresentanti designati ai lavori del Gruppo settoriale o del Gruppo di organismi notificati istituito dalla Commissione europea, per il coordinamento e la cooperazione tra organismi notificati, direttamente o mediante rappresentanti designati.
2. Il mancato rispetto di cui alle disposizioni di cui al comma 1, puo' comportare l'adozione di una delle sanzioni di cui all'articolo 32, comma 5.
 
Art. 39
Vigilanza del mercato, controllo e valutazione dei prodotti

1. L'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento CE n. 765/2008 si applicano ai prodotti oggetto del presente decreto.
2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei prodotti e' demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si stabiliscono le modalita' ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti.
3. Al fine di garantire che i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 2 hanno facolta' di disporre, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.
4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso l'operatore economico, i depositi sussidiari dell'operatore economico, gli importatori privati o presso gli utilizzatori. A tale fine e' consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) qualora necessario e giustificato, il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di esami e prove;
d) effettuare esami e prove presso strutture tecniche specializzate, pubbliche o private.
5. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di verifica, i soggetti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11, in funzione dei rispettivi obblighi, rendono disponibili agli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato XVI del presente decreto.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 43, le amministrazioni vigilanti, quando, a seguito delle valutazioni di cui al comma 3, accertano la non conformita' dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, alle disposizioni del presente decreto, dispongono agli operatori economici, in funzione dei rispettivi obblighi, di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la situazione di non conformita', fissando un termine proporzionato alla natura del rischio.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le amministrazioni vigilanti adottano le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a cura e spese del soggetto destinatario della disposizione.
8. Le autorita' di vigilanza di cui comma 2, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettuano una valutazione del prodotto interessato che investa i requisiti pertinenti di cui al presente decreto. Gli operatori economici interessati o l'importatore privato cooperano, ove necessario, con le autorita' di vigilanza del mercato. Nel caso di un operatore economico se, attraverso tale valutazione, le autorita' di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, esse chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da esse prescritto. Nel caso di un importatore privato, qualora nel corso di tale valutazione, le autorita' di vigilanza del mercato accertano che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, l'importatore privato e' informato tempestivamente delle opportune misure correttive da adottare al fine di rendere il prodotto conforme a detti requisiti, sospenderne la messa in servizio o sospenderne l'uso, in proporzione alla natura del rischio. Le autorita' di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente qualora intervenuto.
9. Qualora ritengano che la non conformita' non sia limitata al territorio nazionale, le autorita' di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare all'operatore economico interessato.
10. L'operatore economico assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea. L'importatore privato assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti del prodotto che ha importato nell'Unione europea per uso proprio.
11. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 6, le autorita' di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del prodotto, per ritirarlo o per richiamarlo dal mercato. Qualora l'importatore privato non adotti le misure correttive adeguate, le autorita' di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire la messa in servizio del prodotto o vietarne o limitarne l'uso nel territorio nazionale. Le autorita' di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
12. Le informazioni di cui al comma 11 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari per identificare il prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato o dall'importatore privato. In particolare, le autorita' di vigilanza del mercato indicano se la non conformita' sia dovuta:
a) alla mancata rispondenza del prodotto alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone e alla tutela delle cose o dell'ambiente previste dal presente decreto, o
b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13 che conferiscono la presunzione di conformita'.
13. Le amministrazioni vigilanti che ricevono comunicazione di procedure avviate ai sensi del presente articolo, informano la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni informazione supplementare a loro disposizione sulla non conformita' del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.
14. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 11, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata dall'autorita' di vigilanza del mercato, tale misura e' ritenuta giustificata.
15. Le autorita' di vigilanza adottano le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, quale il ritiro del prodotto dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.

Note all'art. 39:
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda
nelle note alle premesse.
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 40
Procedura di salvaguardia dell'Unione europea

1. Le obiezioni sollevate contro una misura adottata dall'autorita' di vigilanza al termine della procedura di cui all'articolo 39, commi 10 e 11, sono soggette a valutazione della Commissione europea.
2. Se la misura adottata e' ritenuta giustificata dalla Commissione europea, le autorita' competenti di cui all'articolo 39 adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi e ne informano la Commissione europea. Se la misura adottata e' ritenuta ingiustificata, l'autorita' che l'ha adottata provvede a ritirarla.
3. Se la misura e' ritenuta giustificata dalla Commissione europea e la non conformita' del prodotto e' attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 39, comma 12, lettera b), del presente decreto, si applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012 da parte della Commissione europea.

Note all'art. 40:
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
normazione europea si veda nelle note all'articolo 2.
 
Art. 41
Non conformita' formale

1. Fatto salvo l'articolo 39, l'Autorita' di vigilanza sul mercato chiede all'operatore economico interessato o all'importatore privato di porre fine allo stato di non conformita' in questione, nel termine perentorio di giorni sessanta, qualora ricorrano una o piu' delle seguenti condizioni:
a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione degli articoli 15, 16 o 17;
b) la marcatura CE di cui all'articolo 16 non e' stata apposta;
c) la dichiarazione di conformita' UE o la dichiarazione di cui all'allegato XV non e' stata redatta;
d) la dichiarazione di conformita' UE o la dichiarazione di cui all'allegato XV non sono state redatte correttamente;
e) la documentazione tecnica non e' disponibile o non e' completa;
f) le informazioni di cui agli articoli 6, comma 6, o 8, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
g) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui agli articoli 6 o 8 non e' rispettata.
2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita' di vigilanza sul mercato adotta tutte le opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi, oppure, nel caso di un prodotto importato da un importatore privato per uso proprio, che il suo uso sia vietato o limitato.
 
Art. 42
Informazione

1. Entro il 18 gennaio 2021, e successivamente ogni cinque anni, le autorita' di vigilanza compilano e trasmettono il questionario appositamente predisposto dalla Commissione europea sull'applicazione del presente decreto.
 
Art. 43

Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di
unita' da diporto

1. L'operatore economico o l'importatore privato stabilito nel territorio comunitario, che immette sul mercato o che mette in servizio i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 39, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a centoventitremilanovecentoquarantanove euro.
2. L'operatore economico o l'importatore privato stabilito nel territorio comunitario, che non ottempera agli ordini dell'autorita' di vigilanza di cui all'articolo 39, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemilaottocentoventidue euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura CE in violazione delle disposizioni dell'articolo 16, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a centoventitremilanovecentoquarantanove euro.
4. Chiunque venda prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 39, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a centoventitremilanovecentoquarantanove euro.
5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni dettate dal presente decreto, o di cui sia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 39, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimilatrecentoventinove euro a sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.
6. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione tecnica di cui all'Allegato XVI del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro. Le autorita' di vigilanza di cui all'articolo 39 possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, fino alla produzione della documentazione.
7. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, e' soggetto al pagamento di una somma da venticinquemilaottocentoventidue euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.
 
Art. 44
Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in materia di rapporto delle violazioni

1. L'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente:
"2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unita' da diporto, le autorita' competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualita' di Autorita' di vigilanza, possono disporre attivita' ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali.".

Note all'art. 44:
Il testo dell'articolo 57 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, citato nelle note alle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 57. Rapporto delle violazioni
In vigore dal 15 settembre 2005
1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente
codice in materia di navigazione marittima, le autorita'
competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo
17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le
Capitanerie di porto.
2. Per gli illeciti amministrativi in materia di
costruzione e progettazione di unita' da diporto, le
autorita' competenti a ricevere il rapporto previsto
dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.
689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza
di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualita' di
Autorita' di vigilanza, possono disporre attivita'
ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha
accertato la violazione, anche in caso di pagamento in
misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle
predette Direzioni generali."
 
Art. 45
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 46
Disposizioni abrogative

1. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 56 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati.
2. Gli allegati I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati.
3. Gli allegati II e VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono rispettivamente sostituiti dagli allegati I e XIV del presente decreto.
4. All'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, i richiami agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 18 e 28 del presente decreto.
5. Il decreto del Ministero delle attivita' produttive 30 aprile 2003, n. 175 e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 31, comma 3.

Note all'art. 46:
Le rubriche degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
e 13 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente:
"Art. 4. Ambito di applicazione"
In vigore dal 15 settembre 2005
"Art. 5. Definizioni"
In vigore dal 15 settembre 2005
"Art. 6. Requisiti essenziali di sicurezza"
In vigore dal 15 settembre 2005

"Art. 7. Immissione in commercio e messa in servizio"
In vigore dal 15 settembre 2005

"Art. 8. Marcatura CE di conformita'"
In vigore dal 15 settembre 2005
"Art. 9. Valutazione della conformita'"
In vigore dal 15 settembre 2005
"Art. 10. Organismi di certificazione"
In vigore dal 15 settembre 2005
"Art. 11. Vigilanza e verifica della conformita'"
In vigore dal 15 settembre 2005
"Art. 12. Clausola di salvaguardia"
In vigore dal 15 settembre 2005
"Art. 13. Disposizioni transitorie"
In vigore dal 15 settembre 2005
Il testo dell'articolo 5 del decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n.
146, citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
Art. 5. Iscrizione di imbarcazioni da diporto
autocostruite
1. Il proprietario di un'unita' da diporto
autocostruita ai sensi dell' articolo 15, comma 3, del
codice puo' richiedere l'iscrizione nei registri delle
imbarcazioni da diporto presentando, in luogo del titolo di
proprieta', una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro
pubblico ufficiale a cio' autorizzato, corredata della
documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali
necessari alla costruzione.
2. La documentazione tecnica per l'iscrizione delle
unita' autocostruite e' costituita da un'attestazione di
idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai
sensi dell' articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 , e
successive modificazioni.
3. Le imbarcazioni da diporto iscritte ai sensi del
presente articolo possono essere immesse sul mercato solo
dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione,
previo espletamento delle procedure necessarie per la
valutazione della conformita' CE, di cui all' articolo 9
del codice.
Per i riferimenti normativi del decreto del Ministero
delle attivita' produttive 30 aprile 2003, n. 175 si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 47
Disposizioni transitorie

1. Fino al 18 gennaio 2017 possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i motori di propulsione ad accensione comandata (AC) fuoribordo con potenza pari o inferiore a 15 kW conformi ai limiti di emissione di gas di scarico della fase I di cui all'allegato II, parte B, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto, fabbricati da piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e immessi sul mercato prima del 18 gennaio 2020.

Note all'art. 47:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.
La raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE della
Commissione relativa alla definizione delle microimprese,
piccole e medie imprese e' pubblicata nella G.U.U.E. 20
maggio 2003, n. L 124.
 
Art. 48
Entrata in vigore

2. Il presente decreto entra in vigore il 18 gennaio 2016.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 gennaio 2016

MATTARELLA


Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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