Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 17 dicembre 2015 |
Istituzione del corso di formazione per formatore. |
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IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995; Viste la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori; Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»; Visto decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»; Visto il modello di corso 6.09 «Training course for instructors» dell'Organizzazione Marittima Internazionale edizione 2001; Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 0025451 del 10 dicembre 2015;
Decreta:
Art. 1 Finalita' e campo di applicazione
1. E' istituito il corso di formazione per formatore marittimo. Il corso fornisce le conoscenze e l'addestramento necessari per acquisire le competenze in materia di «formazione» per gli istruttori impiegati nella pianificazione, sviluppo ed erogazione di corsi di addestramento per il personale marittimo, in conformita' a quanto previsto nella sezione A-I/6 del codice STCW. 2. Il programma del corso fornisce anche le conoscenze sui metodi e le pratiche di valutazione. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
Valutazione della prova pratica
Per la valutazione della prova pratica dovra' essere utilizzata la seguente scala tassonomica. La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno «sufficiente» che corrisponde al voto 6 (sei) nella scala numerica decimale.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Organizzazione del corso
1. Il corso di formazione per formatori ha una durata non inferiore alle 41 ore, articolate in cinque giorni. 2. Ad ogni corso possono partecipare 20 discenti. 3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' certificati ai sensi delle norme standard UNI ISO 9001 e 29990 e riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 4. Ai fini del riconoscimento gli istituti, enti o societa', certificati come stabilito al comma 3, devono sviluppare il corso secondo il programma di cui all'allegato «A» e tenuto conto a quanto previsto dell'IMO Model Course 6.09. |
| Art. 3 Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato
1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di cui all'art. 2, un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verra' svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione composta dal direttore del corso, che svolge la funzione di presidente, e da due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche la funzione di segretario. 2. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque risposte) ed una prova pratica (erogazione di una breve lezione). 3. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e, la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 punti (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato «B» e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame si intende superato se entrambe le prove avranno esito favorevole. 4. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e' rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato «C» del presente decreto. |
| Art. 4 Disposizioni transitorie
1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli istruttori gia' impiegati nell'erogazione di corsi di addestramento per il personale marittimo presso centri di formazione riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, per mantenere l'incarico di istruttore, devono frequentare il corso di formazione per formatore di cui al presente decreto. 2. Gli istruttori che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento sono esentati dalla frequenza del corso di formazione per formatore. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 2015
Il comandante generale: Melone |
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