Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2016 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 28 dicembre 2015
Aggiornamenti al decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2007 recante: «Modalita' di inoltro della richiesta di autorizzazione all'Autorita' competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico». (Determina n. 1709/2015).


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e finanze;
Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Visto il decreto legislativo n. 211 del 24 giugno 2003 recante "Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico";
Visto, in particolare, l'art. 12, comma 9 del decreto-legge n. 158/2012 del 13 settembre 2012 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute, convertito con modificazioni nella legge dell'8 novembre 2012, n. 189 (S.O. Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2012)" con cui si trasferiscono all'Agenzia italiana del farmaco le competenze in materia di sperimentazione clinica dei medicinali definite nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, art. 2 lettera t;
Vista la linea guida «Detailed guidance on the request to the competent authorities for authorisation of a clinical trial on a medicinal product for human use, the notification of substantial amendments and the declaration of the end of the trial (CT-1) (revision 3 of March 2010)» pubblicata dalla Commissione Europea, relativa alla richiesta di autorizzazione di una sperimentazione clinica dei medicinali all'Autorita' Competente;
Vista la linea guida dell'Heads of Medicines Agency - Clinical Trial Facilitation Group (http://www.hma.eu/ctfg.html) del dicembre 2014 "Guidance document for sponsors for a Voluntary Harmonisation Procedure (VHP) for the assessment of multinational Clinical Trial Applications" Version 3.2, che fa riferimento alla Linea Guida CT1 nella sua versione aggiornata al 2010;
Visto il decreto del Ministero della salute del 21 dicembre 2007, n. 51 recante «Modalita' di inoltro della richiesta di autorizzazione all'Autorita' competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico» e, in particolare, l'art. 8, ai sensi del quale eventuali aggiornamenti e modifiche agli allegati allo stesso decreto ministeriale e alle modalita' di trasmissione sono stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nel rispetto delle disposizioni comunitarie;
Considerata la partecipazione dell'AIFA alle Voluntary Harmonisation Procedures (VHP), a partire dal 1° gennaio 2015, come da comunicato pubblicato sul sito internet dell'Heads of Medicines Agency - Clinical Trial Facilitation Group;
Considerata l'opportunita', nell'ambito delle procedure VHP e nazionali, di armonizzare i requisiti, in particolare per quanto riguarda la documentazione necessaria a garantire la conformita' alle buone pratiche di fabbricazione ed a supportare la qualita' dei medicinali sperimentali, nonche' la documentazione di riferimento per lo sperimentatore;
Considerato il ripristino, a partire dal 1° ottobre 2014, dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali, in attuazione dell' art. 12, comma 12, della legge n. 189/2012, per la gestione con modalita' esclusivamente telematiche della documentazione degli studi clinici disciplinati dal decreto legislativo n. 211/2003;
Considerato che e' pertanto necessario aggiornare i contenuti del decreto del Ministero della salute del 21 dicembre 2007 n. 51, nel rispetto delle disposizioni comunitarie;

Determina:

Art. 1
Requisiti di conformita'

In riferimento ai requisiti di conformita' alle norme di buona pratica di fabbricazione (GMP) da presentare a corredo della richiesta di autorizzazione di una sperimentazione clinica, l'allegato 1 al decreto del Ministero della salute n. 51 del 21 dicembre 2007 e' modificato come segue:
Il testo al paragrafo 4.1.6, dalle parole "Copia dell'autorizzazione alla produzione" fino alle parole "(ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e della direttiva 2001/20/CE)." e' sostituito dal testo:
"Autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione (v. paragrafo 4.1.6.1.1).
Il testo al paragrafo 4.1.6.1.1, dalle parole "Laddove applicabile" fino alle parole "(CHMP/QWP/185401 final)." e' sostituito dal testo: "Laddove applicabile il promotore deve fare altresi' riferimento alla versione corrente delle linee guida EMA: "CHMP/QWP Guideline on the requirements to the chemical and pharmaceutical quality documentation concerning investigational medicinal products in clinical trials" e "CHMP/BWP Guideline on the requirements for quality documentation concerning biological investigational medicinal products in clinical trials."
Il testo al paragrafo 4.1.6.1.1, dalle parole "A documentazione di cio' i promotori" fino alle parole "(ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e della direttiva 2001/20/CE)" e' sostituito dal testo:
"Per quanto concerne la conformita' alle norme di buona pratica di fabbricazione (GMP), nei seguenti casi non e' necessario presentare alcuna documentazione:
il medicinale sperimentale dispone di un'autorizzazione all'immissione in commercio nell'UE o in un paese ICH, non e' modificato ed e' fabbricato nell'UE; oppure
il medicinale sperimentale non e' fabbricato nell'UE, ma dispone di un'autorizzazione all'immissione in commercio nell'UE e non e' modificato.
Qualora il medicinale sperimentale non disponga di un'autorizzazione all'immissione in commercio all'interno dell'UE o in un paese ICH e non sia fabbricato nell'UE, e' necessario presentare la seguente documentazione:
copia dell'autorizzazione all'importazione a norma dell'art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE (recepito nell'art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211); e
certificazione rilasciata da una persona qualificata nell'UE, redatta nel formato approvato dalla Commissione Europea, che attesta che la fabbricazione e' conforme a norme di buona pratica di fabbricazione almeno equivalenti alle norme di buona pratica di fabbricazione in vigore nell'UE. Riguardo a questa certificazione esistono disposizioni specifiche stabilite negli accordi di riconoscimento reciproco, "Mutual Recognition Agreements", tra l'UE e i paesi terzi.
In tutti gli altri casi, al fine di documentare la conformita' alla buona pratica di fabbricazione, come disposto dalla direttiva 2003/94/CE e dalle linee guida dettagliate di esecuzione riguardanti i medicinali sperimentali (allegato 13 alle norme di buona pratica di fabbricazione), il richiedente e' tenuto a presentare una copia dell'autorizzazione alla fabbricazione/importazione come stabilito dall'art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE (recepito nell'art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211) che descrive l'ambito di applicazione dell'autorizzazione alla fabbricazione/importazione."
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Dossier semplificato per il medicinale sperimentale

In riferimento alla presentazione di un Dossier semplificato per il medicinale sperimentale-IMPD semplificato, l'allegato 1 al decreto del Ministero della salute n. 51 del 21 dicembre 2007 e' modificato come segue:
Il testo al paragrafo 4.1.6: "IMPD semplificato per prodotti noti (v. paragrafo 4.1.6.2.1 e tabella 1)" e' sostituito dal testo: "IMPD semplificato per prodotti noti e placebo (v. paragrafo 4.1.6.2.1 e tabelle II e III)".
Il testo al paragrafo 4.1.6 "RCP, per prodotti con un'AIC nell'Unione europea (v.4.1.6.2.2)" e' sostituito dal testo "RCP, per prodotti con un'AIC nell'Unione europea o in un paese ICH (v.4.1.6.2.2)".
Il testo al paragrafo 4.1.6.2.1, dalle parole "Un IMPD semplificato" fino alle parole "possono anche essere fornite con un IMPD semplificato" e' sostituito dal testo: "Un IMPD semplificato puo' essere utilizzato qualora le relative informazioni sull'IMP siano state valutate in precedenza quale parte di una AIC in un qualsiasi Stato membro dell'Unione europea o di un paese appartenente all'ICH, oppure in una precedente richiesta di autorizzazione all'Autorita' competente destinataria della domanda. Anche le informazioni sul placebo possono essere fornite con un IMPD semplificato". Nel medesimo paragrafo i riferimenti alla "Tabella II" sono sostituiti dai riferimenti alle "Tabelle II e III".
La "Tabella II. Informazioni semplificate per IMP noti" e' sostituita dalle tabelle in allegato denominate "Tabella II e Tabella III", relative, rispettivamente, al contenuto del dossier semplificato ed al contenuto del dossier per il placebo.
Il testo al paragrafo 4.1.6.2.2, dalle parole "Il promotore puo' sottoporre la versione corrente del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto" fino alle parole "in un qualsiasi Stato membro della Comunita' europea" e' sostituito dal testo: "Il promotore puo' sottoporre la versione corrente dell'RCP al posto dell'IMPD, nel caso l'IMP abbia una AIC in un qualsiasi Stato membro dell'Unione europea o in un paese ICH".
 
Art. 3
Dossier per lo sperimentatore

In riferimento al Dossier per lo sperimentatore (IB), l'allegato 1 e l'allegato 2 al decreto del Ministero della salute n. 51 del 21 dicembre 2007 sono modificati, rispettivamente, come segue:
Il testo al paragrafo 4.1.5, dalle parole "Il riassunto delle caratteristiche del prodotto" fino alle parole "(da ora in poi denominata AIC)." e' sostituito dal testo: "Il riassunto delle caratteristiche del prodotto (o per quanto riguarda i paesi appartenenti all'International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use, ICH, la documentazione equivalente all'RCP), da ora in poi denominato RCP, sostituira' l'IB a condizione che l'IMP sia autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o in un paese ICH e venga utilizzato secondo quanto previsto dall'autorizzazione all'immissione in commercio (da ora in poi denominata AIC). Tale RCP dovra' essere tradotto in italiano o almeno in inglese.".
Il testo al paragrafo 6.1.2.2, dalle parole "Nel caso l'IMP abbia una AIC" fino alle parole "in italiano o almeno in inglese." e' sostituito dal testo: "Nel caso l'IMP sia riferito ad un medicinale gia' dotato di AIC in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese ICH e il prodotto debba essere utilizzato in accordo all'autorizzazione, il dossier per lo sperimentatore (IB) potra' essere sostituito dall'RCP. Tale RCP dovra' essere tradotto in italiano o almeno in inglese.".
 
Art. 4

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2015

p. Il direttore generale: Marta
 
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