Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2016 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DECRETO 21 dicembre 2015
Tassonomie XBRL per la rappresentazione delle informazioni contabili di rendiconto ai fini della trasmissione nel sistema SMART.


IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, recante «Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto l'art. 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), come modificato dall'art. 28, comma 6, legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prescrive agli enti locali di trasmettere telematicamente alla Sezione enti locali (ora Sezione delle autonomie) della Corte dei conti il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del conto preventivo e consuntivo;
Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Determinazione dei tempi, delle modalita' e del protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali, ai sensi dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione», e in particolare la delega di cui all'art. 2, comma 2, lettera h) che affida al Governo il compito di armonizzare i bilanci degli enti territoriali;
Vista la legge 31 dicembre 2009 n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», che ha per obiettivo, tra l'altro, l'armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche italiane;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2015, di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118/2011, ai sensi degli articoli 3, 4 e 11 del medesimo decreto legislativo;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», ed in particolare l'art. 7, comma 7, che, tra l'altro, attribuisce alla Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, citta' metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilita' interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che rafforza le funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che con decreto del Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attivita' di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Considerato che, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2005, sopra richiamato, e' necessario che siano adottate soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati in piu' formati di cui almeno uno di tipo aperto, come definito dal comma 3 del medesimo articolo;
Considerato che, a seguito degli approfondimenti svolti in sede tecnica, il linguaggio prescelto per la rappresentazione delle predette informazioni contabili e' l'eXtensible Business Reporting Language - XBRL, che ha le caratteristiche di «formato aperto» ai sensi della normativa sopra citata e che e' stato individuato anche dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese» ai sensi dell'art. 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4 luglio n. 223 del 2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248;
Considerato che dal 2004, ai sensi del richiamato art. 227 del TUEL, la Corte dei conti acquisisce i rendiconti annuali di comuni, province, comunita' montane attraverso il SIRTEL, in base agli schemi contabili definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194/1996, predisposti da ciascun ente locale, secondo un formato elettronico elaborabile (XML, eXtended Markup Language) e successivamente trasmessi telematicamente alla Corte dei conti;
Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del decreto legislativo n. 118/2011, gli enti territoriali in sperimentazione nel 2014 adottano, dall'esercizio finanziario 2015, i nuovi schemi di bilancio, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014; mentre, ai sensi del comma 12 del richiamato art. 11, i restanti enti adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi, cui e' attribuita funzione conoscitiva;
Considerato che e' necessario adeguare il sistema SIRTEL alla nuova disciplina contabile armonizzata degli enti territoriali e che, a tale fine, sono stati avviati i necessari interventi di sviluppo che porteranno alla realizzazione del nuovo sistema informativo SMART (Sistema di monitoraggio armonizzazione territoriale) che utilizzera' XBRL come linguaggio di rappresentazione delle informazioni contabili degli enti territoriali;
Considerato, inoltre, che i dati contabili delle regioni e delle province autonome sono attualmente acquisiti attraverso il sistema informativo della contabilita' territoriale Con.Te. e che l'armonizzazione consente l'acquisizione delle informazioni contabili di tutti gli enti territoriali attraverso una rappresentazione unitaria;
Tenuto conto che la Corte di conti, per la rilevanza dell'iniziativa, che si inserisce nell'ambito del complesso processo di armonizzazione contabile degli enti territoriali, ha inteso promuoverne la condivisione con le Istituzioni preposte al monitoraggio della finanza territoriale e con le organizzazioni associative rappresentative di comuni, province, regioni e province autonome, nella prospettiva della razionalizzazione delle fonti informative e della semplificazione degli oneri informativi a carico degli enti predetti;
Dato atto che per i fini sopra detti il Presidente della Corte dei conti ha proposto la costituzione di un tavolo tecnico con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, dell'ISTAT, della Conferenza dei presidenti delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI, e che tutti i predetti Ministeri ed organismi hanno aderito all'iniziativa con propri rappresentanti;
Dato atto che a seguito del confronto e degli approfondimenti svolti nell'attivita' del predetto tavolo tecnico i rappresentanti di tutte le componenti hanno condiviso i risultati cosi' riepilogati:
a) la struttura delle informazioni contabili degli schemi di bilancio di cui all'allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a k);
b) la struttura delle informazioni contabili secondo la transazione elementare (articoli da 4 a 7 e allegato 7, decreto legislativo n. 118/2011);
c) il linguaggio per la rappresentazione delle informazioni contabili, individuato nello standard XBRL;
d) il protocollo http (hyper text transfer protocol) per la trasmissione delle informazioni contabili;
e) l'utilizzo in prima applicazione del codice fiscale per l'identificazione dell'ente territoriale, pur rilevandosi l'esistenza, allo stato attuale, di possibili omocodie, non aventi impatto, peraltro, sul perimetro degli enti tenuti alla trasmissione delle informazioni contabili;
Considerato che per l'adozione del linguaggio XBRL occorre rendere tempestivamente disponibili agli enti interessati le tassonomie per la rappresentazione delle informazioni contabili necessarie alla prima fase di sviluppo del sistema SMART;
Vista la nota n. 4223 del 21 dicembre 2015 con la quale il magistrato referente per i sistemi informativi automatizzati della Corte dei conti ha trasmesso su supporto informatico le tassonomie XBRL per la rappresentazione delle informazioni contabili di rendiconto ai fini della trasmissione nel sistema SMART;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. In conformita' all'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attivita' di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti, il presente decreto stabilisce le tassonomie XBRL per la rappresentazione delle informazioni contabili di rendiconto ai fini della trasmissione nel sistema SMART (Sistema di monitoraggio armonizzazione territoriale).
2. Le tassonomie definite con il presente decreto si riferiscono agli schemi di rendiconto previsti dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a k) (Schemi di bilancio-SDB), nonche' ai dati contabili analitici (DCA) basati sulla transazione elementare (articoli da 4 a 7 e allegato 7 decreto legislativo n. 118/2011).
3. Le tassonomie, di cui ai commi precedenti, sono pubblicate sul sito Internet della Corte dei conti all'indirizzo www.corteconti.it/servizi_/smart.
 
Art. 2
Trasmissione dei dati di rendiconto

1. Le modalita' operative per la trasmissione dei dati di rendiconto da parte degli enti territoriali e la data di apertura del sistema SMART saranno indicate sul sito Internet della Corte.
2. La trasmissione al sistema SMART dei dati di rendiconto effettuata utilizzando le tassonomie previste costituisce per l'ente territoriale adempimento all'obbligo normativo di cui all'art. 227, comma 6, TUEL, a meno che il sistema non restituisca errori che non ne consentano l'acquisizione.
 
Art. 3
Decorrenza

1. Gli enti territoriali adottano le tassonomie definite dal presente decreto per la trasmissione dei dati di rendiconto riferiti all'esercizio contabile 2015.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2015

Il Presidente: Squitieri

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2015 Direzione generale programmazione e bilancio servizio controllo regolarita' amministrativa e contabile, registro n. 1060
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone