Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2016 (vai al sommario)
LEGGE 1 dicembre 2015, n. 215
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012.
 
Allegato

ACCORDO
TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA FRANCESE

IN MATERIA DI COOPERAZIONE BILATERALE PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI
CONGIUNTE DI POLIZIA

Il Ministro dell'interno della Repubblica italiana (di seguito «la Parte italiana»)
e
il Ministro dell'interno della Repubblica francese (di seguito «la Parte francese»),
insieme denominati «le Parti»;
Intenzionati a promuovere tutte le iniziative bilaterali volte a contribuire al miglioramento della sicurezza interna dei rispettivi Stati;
Al fine di rinforzare la sicurezza nelle rispettive aree turistiche durante i periodi di alta affluenza e in generale nei rispettivi Stati in occasione di avvenimenti di grande richiamo;
Allo scopo di facilitare la realizzazione di missioni di pubblica sicurezza e di assistenza ai cittadini dei rispettivi Paesi;
Fermamente decisi a sviluppare nuovi strumenti di cooperazione operativa tra le forze di sicurezza interna dei rispettivi Stati e tenendo a mente, a tal fine, gli strumenti giuridici di cooperazione del Trattato relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare ai fini della lotta contro il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale, firmato a Prüm il 27 maggio 2005, della Decisione del Consiglio dell'Unione europea 2008/615/GAI del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare, ai fini della lotta contro il terrorismo e la criminalita' transfrontaliera e della Decisione del Consiglio dell'Unione europea 2008/616/GAI del 23 giugno 2008 relativa all'attuazione della Decisione 2008/615/GAI;
convengono quanto segue:

Art. 1.
Autorita' competenti

Le Autorita' competenti ai fini dell'applicazione del presente Accordo sono, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni:
per la Parte italiana: il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno;
per la Parte francese: la Direzione della Cooperazione Internazionale del Ministero dell'interno.
 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
 
Art. 2.
Ambito della cooperazione

1. Al fine di potenziare la cooperazione di polizia, con lo scopo di mantenere l'ordine pubblico, la sicurezza e prevenire i reati, le Autorita' competenti di cui all'articolo 1 possono concordare pattugliamenti ed altre operazioni congiunte in cui gli agenti di uno Stato partecipano ad operazioni di polizia nel territorio dell'altro Stato.
2. Ai fini del presente Accordo, per «agenti» si intende il personale appartenente alle amministrazioni competenti delle due Parti, impiegato in pattugliamenti ed altre operazioni congiunte.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 76.554 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 500 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.
Modalita' della cooperazione

1. Gli agenti dello Stato di invio assistono gli agenti dello Stato di destinazione nell'esercizio delle loro funzioni, specialmente quando queste coinvolgono o interessano connazionali. Gli agenti dello Stato di invio operano sotto il controllo e, generalmente, in presenza di agenti dello Stato di destinazione.
2. In relazione all"impiego e all'organizzazione del servizio, gli agenti dello Stato di invio che partecipano ai pattugliamenti e alle altre operazioni congiunte sono soggetti alle istruzioni dell'Autorita' competente dello Stato di destinazione.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° dicembre 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Art. 4.
Uso di armi, munizioni e attrezzature

l. Gli agenti dello Stato di invio che partecipano a pattugliamenti ed operazioni congiunte nel territorio dello Stato di destinazione, possono indossare l'uniforme nazionale e possono portare le armi, le munizioni e le attrezzature al cui uso sono autorizzati dalla legislazione dello Stato di invio, conformemente alle condizioni concordate con l'Autorita' competente dello Stato di destinazione.
2. L'uso delle armi e' consentito solo in caso di legittima difesa propria o altrui, ed e' soggetto al rispetto del diritto dello Stato di destinazione.
 
Art. 5.
Uso di veicoli

Gli agenti dello Stato di invio che nel corso di operazioni congiunte utilizzano veicoli nel territorio dello Stato di destinazione sono soggetti alle stesse norme di circolazione stradale che si applicano agli agenti dello Stato di destinazione, anche per quanto concerne le regole di precedenza e eventuali prerogative di potere pubblico.
 
Art. 6.
Protezione e assistenza

Ciascuna Parte e' obbligata a prestare agli agenti dell'altra Parte, nell'esercizio della loro funzione, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti.
 
Art. 7.
Responsabilita' civile

1. Quando, nel quadro del presente Accordo, gli agenti di una Parte operano nel territorio dello Stato dell'altra Parte, la prima Parte e' responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento del servizio, conformemente al diritto dello Stato della Parte nel cui territorio operano.
2. Lo Stato della Parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo l, risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.
3. La Parte i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio dello Stato dell'altra Parte, rimborsa integralmente a quest'ultima le somme da essa corrisposte alle vittime o ai loro aventi diritto.
 
Art. 8.
Responsabilita' penale

Gli agenti che, nel quadro del presente Accordo, operano nel territorio dello Stato dell'altra Parte, sono equiparati agli agenti di quest'ultima in relazione ai reati che vengono perpetrati nei loro confronti o che essi commettono.
 
Art. 9.
Rapporto di lavoro

Gli agenti che, nel quadro del presente Accordo operano nel territorio dello Stato dell'altra Parte, restano soggetti alle norme del diritto del lavoro vigenti nel proprio Stato, in particolare in materia disciplinare.
 
Art. 10.
Risoluzione delle controversie

Le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo saranno risolte tramite negoziati e consultazioni tra le due Parti.
 
Art. 11.
Applicazione dell'Accordo

1. Le operazioni congiunte saranno organizzate di intesa tra le Autorita' competenti di cui all'articolo 1 attraverso specifici protocolli che ne definiranno anche le condizioni di svolgimento, segnatamente i poteri degli agenti e le particolari condizioni di impiego di armi, munizioni e attrezzature.
2. Alla redazione dei citati protocolli operativi provvederanno:
per il Dipartimento di Pubblica Sicurezza della Parte italiana: la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia;
per la Direzione della Cooperazione internazionale della Parte francese: l'ufficio dell'Unione europea.
 
Art. 12.
Disposizioni di natura finanziaria

l. Il finanziamento della cooperazione prevista dal presente Accordo e' a carico delle Parti, nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
2. Di norma:
la Parte di destinazione concedera' delle agevolazioni attraverso proprie strutture abitative e mense di servizio agli agenti della Parte di invio per l'alloggio e il vitto per l'intera durata del soggiorno;
la Parte d'invio sosterra' le spese di trasferimento dei propri agenti verso lo Stato di destinazione;
la Parte d'invio si fara' carico della retribuzione e delle indennita' di missione dei propri agenti.
3. Le Autorita' competenti delle Parti concordano caso per caso le soluzioni adottate per l'alloggio e il vitto degli agenti dello Stato di invio nel territorio dello Stato di destinazione.
 
Art. 13.
Disposizioni finali

l. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda delle notifiche scritte. Essa e' conclusa per un periodo di cinque (05) anni ed e' tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di cinque (05) anni.
2. Esso potra' essere emendato con il consenso reciproco delle Parti. Gli emendamenti costituiranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore conformemente alle modalita' indicate al paragrafo 1 del presente articolo.
3. L'Accordo potra' essere denunciato per iscritto in via diplomatica da ciascuna Parte in qualsiasi momento. La denuncia avra' effetto sessanta (60) giorni dopo la data di ricevimento della notifica dall'altra Parte.
Fatto a Lione il 3 dicembre 2012 in duplice copia, ciascuna in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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