Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2016 (vai al sommario) |
CORTE DEI CONTI |
DELIBERA 30 novembre 2015 |
Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilita' armonizzata. (Delibera n. 32/SEZAUT/2015/INPR). |
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LA CORTE DEI CONTI
Nell'Adunanza del 30 novembre 2015; Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) e successive modificazioni; Visti gli articoli da 147 a 147-quinquies, 148 e 148-bis del TUEL, come modificati dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Visto l'art. 151, comma 1, del TUEL, il quale fissa al 31 dicembre la data di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006); Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 2009, n. 42 e s.m.i.; Vista la legge 29 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015); Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2014, con il quale e' stato differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2015, con il quale e' stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 maggio 2015; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 13 maggio 2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali e' stato ulteriormente differito dal 1° maggio al 30 luglio 2015 e al 30 settembre 2015 per le province, le citta' metropolitane e gli enti locali della Regione siciliana; Viste le proprie deliberazioni n. 23/2013/INPR e n. 18/2014/INPR, con le quali si e' ritenuto di non procedere all'adozione dei questionari annessi alle Linee guida enti locali per i bilanci di previsione relativi agli esercizi 2013 e 2014 e con le quali sono state fornite agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali indicazioni per una gestione dell'esercizio provvisorio improntata al principio della prudenza, invitando gli stessi organi di revisione ad effettuare, in particolare, verifiche su alcuni aspetti della suddetta gestione provvisoria; Viste le proprie deliberazioni n. 4/2015/INPR e n. 13/2015/INPR, con le quali sono state rispettivamente dettate "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilita' delle Regioni e degli Enti locali" ed approvate le "Linee guida ed i relativi questionari per la predisposizione della relazione sul rendiconto 2014"; Vista la propria deliberazione n. 31/2015/INPR, con cui sono state integrate le Linee guida enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. della legge n. 266/2005, in ordine all'utilizzo della cassa vincolata per temporanee esigenze correnti, ai sensi dell'art. 195 del TUEL; Vista l'esigenza di acquisire ulteriori indicazioni per quanto riguarda la fase di avvio della contabilita' armonizzata, con particolare riferimento alla redazione dei bilanci di previsione 2015, in collegamento anche con le risultanze dei rendiconti 2014; Vista la nota n. 6249 del 24 novembre 2015, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'adunanza del giorno 30 novembre 2015; Uditi i relatori, Presidente di Sezione Mario Falcucci ed i Consiglieri Rinieri Ferone e Paola Cosa;
Premesso
L'esercizio 2015, prossimo alla conclusione, costituisce anno cruciale per la tenuta dei conti della finanza locale, interessata, da un lato, dall'introduzione di ulteriori misure restrittive e, dall'altro, dall'avvio del processo di armonizzazione contabile. Inoltre, il d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, intervenuto a meta' esercizio, ha innovato in maniera significativa la disciplina del patto di stabilita' interno 2015 ed ha introdotto misure di "alleggerimento" delle gestioni prevedendo, tra quelle piu' significative, l'impiego, senza vincoli di destinazione, delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui e la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilita' mediante utilizzo dell'accantonamento per la restituzione delle anticipazioni di liquidita' ottenute a valere sulle risorse stanziate con il decreto-legge n. 35/2013 e norme successive. Occorre richiamare anche le speciali disposizioni concernenti il bilancio 2015 delle Province e Citta' metropolitane che richiedono, per le medesime, l'approvazione del solo bilancio autorizzatorio annuale 2015 (rimanendo triennale il solo bilancio conoscitivo, redatto secondo gli schemi di cui al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) e consentono, ai fini dell'equilibrio della gestione 2015, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo "destinato". In considerazione del fatto che, anche nel 2015, si e' verificato il fenomeno di un protratto periodo di esercizio provvisorio (30 luglio per i Comuni e 30 settembre per Province, Citta' metropolitane ed enti locali della Regione siciliana), si evidenzia la necessita' di recuperare elementi conoscitivi fondamentali, utili al monitoraggio dei conti del 2015, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di strutturale tenuta dei conti e della salvaguardia degli equilibri finanziari di competenza e di cassa. In tale prospettiva si pone l'emanazione di specifici indirizzi; incentrati sulla disciplina del fondo pluriennale vincolato, sulla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilita', sulla gestione di cassa e, in generale, sull'effettivo mantenimento degli equilibri di bilancio, anche in vista dell'introduzione del pareggio di bilancio. Al conseguimento di tale obiettivo si lega in buona misura il recupero della credibilita' ed affidabilita' dei dati esposti nei documenti contabili degli enti locali e, conseguentemente, dei conti dello specifico sotto-settore del conto consolidato della pubblica amministrazione.
Considerato
Anche per l'esercizio 2015, come si e' anticipato, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali e' stato differito, con tre consecutivi decreti ministeriali, sino al 30 luglio 2015; termine ulteriormente prorogato, al 30 settembre 2015, per le Province, le citta' metropolitane e gli enti locali della Regione siciliana. La generale condizione di precarieta' degli assetti regolativi del sistema di finanziamento degli enti locali - anche a causa delle molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare, succedutesi negli ultimi tempi - si e' venuta accentuando. A cio' si aggiunga che il differimento del termine di approvazione dei bilanci indebolisce il ruolo degli strumenti di programmazione, che dovrebbero essere adottati in tempi congrui per orientare la gestione dell'esercizio. In tal modo, perde di efficacia l'essenziale valenza del vincolo autorizzatorio, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio. La gestione finanziaria e', infatti, condizionata dal rispetto di tale vincolo, che definisce i limiti per la realizzazione dei programmi dell'ente ed e' strumento fondamentale di garanzia per il mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio e della gestione. La mancanza di un bilancio ritualmente deliberato non consente la concreta e sostanziale definizione di tale vincolo autorizzatorio riguardo ai singoli stanziamenti e comporta inevitabili ricadute negative sul processo di programmazione e controllo, nonche' sui sistemi di controllo interno e di valutazione della performance. In presenza del gia' approvato slittamento dei termini per l'adozione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 (al 31 dicembre 2015), della nota di aggiornamento al D.U.P. (al 28 febbraio 2016) e del bilancio di previsione 2016-2018 (al 31 marzo 2016), non puo' che ribadirsi l'esigenza che siano effettivamente rispettati i tempi previsti per l'approvazione degli strumenti di programmazione compreso il bilancio di previsione, essenziali per il corretto svolgersi delle fasi del ciclo di bilancio, anche ai fini della sana gestione delle risorse. L'osservanza del termine di approvazione del bilancio di previsione assume, peraltro, maggiore cogenza in vista, soprattutto, dell'obbligo del pareggio di bilancio, previsto dalla legge n. 243/2012 (legge rinforzata). Con la deliberazione n. 4/2015/INPR, richiamata nel preambolo, la Sezione delle autonomie ha dettato "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilita' di Regioni ed enti locali". Il "focus" e' stato posto sul "riaccertamento straordinario dei residui" che costituisce il punto di snodo essenziale per l'avvio del processo di armonizzazione contabile. Lo slittamento di tale adempimento a giugno 2015, rispetto all'originaria previsione (che ne stabiliva la contestualita' con l'approvazione del rendiconto), l'allungamento del periodo di esercizio provvisorio, le protratte incertezze sulla corretta quantificazione delle previsioni di entrata, le problematiche legate alla costruzione del bilancio secondo i nuovi parametri normativi, inducono la Sezione ad emanare una pronuncia sui profili salienti del bilancio armonizzato per individuare i criteri di valutazione del livello di adeguatezza alle predette novita' normative. La pronuncia e' corredata di questionari semplificati, allo scopo di acquisire gli elementi informativi essenziali per il monitoraggio della tenuta effettiva dei conti, anche alla luce del percorso verso il pareggio di bilancio. Per le province, in ragione del loro particolare stato di precarieta' finanziaria, vengono individuati appositi quesiti volti a verificare la sussistenza degli equilibri nelle previsioni 2015. Le analisi sono finalizzate alla verifica della congruita' della formazione del fondo pluriennale vincolato; della corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilita'; della esatta imputazione a bilancio delle anticipazioni di liquidita' per i pagamenti dei debiti arretrati ex d.l. n. 35/2013, nonche', piu' in generale, di una coerente programmazione e gestione di cassa.
Delibera di adottare le unite linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015, anche in relazione alle risultanze dei rendiconti 2014, nel contesto della contabilita' armonizzata (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126). Tali indirizzi costituiscono parte integrante della presente deliberazione, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e sono volti a verificare la corretta determinazione e la salvaguardia degli equilibri finanziari di competenza e di cassa. Di procedere all'adozione di questionari semplificati sul bilancio di previsione 2015, strettamente connessi ai temi trattati nel documento allegato. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono chiamati ad effettuare verifiche sugli evidenziati aspetti e a compilare i relativi questionari. Le suddette indicazioni sono rivolte anche agli organi di revisione operanti presso gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, nei limiti di compatibilita' con gli specifici ordinamenti.
Dispone che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per le pertinenti valutazioni, al Ministro dell'interno e al Ministro dell'economia e delle finanze. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato in Roma, nell'adunanza del 30 novembre 2015.
Il Presidente/Relatore: Falcucci I Relatori: Ferone - Cosa Depositata in segreteria il 16 dicembre 2015 Il dirigente: Prozzo |
| Allegato Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilita' armonizzata 1) Il fondo pluriennale vincolato nella nuova visione degli equilibri finanziari.
Come e' noto, per gli enti non sperimentatori, il bilancio di previsione 2015 - 2017 e' interessato direttamente dai risultati dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui realizzata in base all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.; operazione finalizzata ad adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata. Conseguentemente, e' stato determinato il fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015 - distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale - per un importo pari alla differenza - positiva - tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati ai pertinenti esercizi secondo la logica della esigibilita'. Contestualmente e' stato rideterminato il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. Il bilancio di previsione annuale 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017, entrambi autorizzatori (ad eccezione, per la durata, delle Province e delle Citta' metropolitane) e il bilancio di previsione finanziario 2015-2017, predisposto con funzione conoscitiva, sono stati adeguati negli stanziamenti, per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli importi riguardanti il fondo pluriennale vincolato. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate, cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio, e' costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico. Sul valore e sul significato del fondo pluriennale la Sezione si e' gia' soffermata con la propria deliberazione n. 4/2015 alla quale si rinvia. In questa sede occorre richiamare i principi fondamentali che sorreggono la formazione del fondo in un'ottica di salvaguardia degli equilibri generali di competenza e di cassa sia del bilancio sia della gestione. Il fondo pluriennale vincolato, a regime, assume le caratteristiche di strumento di programmazione e controllo delle modalita' di impiego delle risorse, con riguardo, soprattutto, a quelle vincolate, gia' accertate ed eventualmente riscosse. Esso, consente, altresi', il monitoraggio dei "tempi" di utilizzo delle medesime risorse. Delle risorse, gia' acquisite dall'ente, si da' evidenza nel fondo pluriennale qualora si tratti di risorse gia' "impegnate" ai sensi del principio generale ed applicato della contabilita' finanziaria di cui al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Nel caso, invece, in cui le fonti di finanziamento si riferiscano a spese per le quali non sia stata perfezionata la relativa obbligazione giuridica, esse affluiscono al risultato di amministrazione (quota vincolata o destinata in prevalenza), per la relativa riprogrammazione. La diversa rappresentazione contabile impone, pertanto, per le risorse iscritte al Fondo pluriennale un'analitica dimostrazione documentale dell'esistenza dell'obbligazione giuridica perfezionata. Particolare attenzione deve essere posta alla copertura delle spese di investimento per lavori pubblici, alle prenotazioni di impegno - disciplinate dal comma 3 dell'art. 183 del TUEL - per procedure in via di espletamento, nonche' alla corretta applicazione dello specifico punto 5.4 del principio applicato della contabilita' finanziaria. Cio' per dimostrare l'effettivo e concreto avviamento del procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico, non risultando sufficiente, ai fini della formazione del fondo pluriennale vincolato, la sola spesa di progettazione. Ai fini di una verifica della congruita' della formazione del fondo pluriennale, iscritto in entrata e in uscita del bilancio 2015-2017, rappresentano elementi fondamentali, tra gli altri: l'esistenza dell'accertamento di entrata che rileva l'obbligazione giuridica perfezionata, scaduta ed esigibile; obbligazione che costituisce fonte di copertura della spesa a carattere pluriennale e adempimento ricognitivo che segna la "separazione" tra il momento dell'accertamento dell'entrata e quello dell'imputazione della spesa; l'esistenza dell'impegno in uscita che legittima la formazione del fondo pluriennale vincolato; la sussistenza della prenotazione di impegno per gara bandita nel caso di lavori pubblici; prenotazione che dovra' tradursi in obbligazione giuridica perfezionata nel corso dell'esercizio successivo a quello dell'avvio del processo di gara; la sussistenza del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica perfezionata andra' a scadere e diverra' esigibile. Diversamente la reimputazione al solo esercizio 2015 dei residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato, o fattispecie analoghe riferite ad un arco temporale fittizio, evidenziano una carenza di programmazione e una conseguente grave irregolarita' contabile nell'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, in quanto l'esigibilita' del residuo passivo non e' stata determinata correttamente. E' di tutta evidenza l'importanza della corretta contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato ai fini del mantenimento degli equilibri generali di competenza del bilancio e della gestione. A questo riguardo il fondo stesso dovra' essere determinato tenendo conto delle fonti di finanziamento che lo determinano (entrate vincolate per legge, entrate da debito, entrate da trasferimenti, altre entrate previste dal principio contabile) per distinguere, ad esempio, quale sia la parte del fondo che deriva da "indebitamento". Cio' anche nell'ottica dell'applicazione del principio del pareggio di bilancio di cui alla legge n. 243/2012 recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione" che gia' a partire dall'esercizio 2016 portera' ad un ampliamento degli spazi di spesa, soprattutto quella per investimenti, non piu' perimetrata dagli obiettivi di risparmio imposti dal patto di stabilita' interno; evenienza, questa, che rende vieppiu' rilevante la corretta formazione del fondo pluriennale di spesa 2015, secondo quanto fin qui illustrato. Nel contempo sara' necessario verificare se le entrate che alimentano la formazione del fondo pluriennale siano state, oltreche' accertate, anche riscosse totalmente o parzialmente. Condizione, quest'ultima, propedeutica al mantenimento dell'equilibrio di cassa complessivo dell'ente, all'utilizzo della cassa libera o vincolata e alla realizzazione di una vera programmazione della cassa in vista, anche, del bilancio autorizzatorio 2016-2018, che vedra' l'introduzione delle previsioni di cassa a livello del primo anno del bilancio triennale. Risulta evidente come l'informatizzazione dei processi di formazione e gestione del fondo pluriennale assuma un'importanza strategica al riguardo; la mancanza di una effettiva e costante integrazione della gestione del fondo nel sistema complessivo di contabilita' dell'ente non consente di garantire la regolarita' contabile e amministrativa nella gestione del fondo pluriennale vincolato e la conseguente garanzia in termini di sana gestione e di equilibri di finanza pubblica, sia di competenza, sia di cassa. Con riguardo al cosiddetto "disavanzo tecnico" si segnala l'esigenza di un'adeguata contabilizzazione che, nel rigoroso rispetto delle regole contabili, consenta di gestire correttamente la fase di recupero di tale disavanzo rispetto ad altre fattispecie di disavanzo che possono essere emerse dopo l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui. Tale corretta contabilizzazione deve scaturire dall'applicazione dei commi 13 - 16 dell'art. 3, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che disciplina le modalita' di ripiano dell'eventuale disavanzo tecnico che si determina qualora i residui passivi reimputati ad un esercizio siano di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio. Gli esercizi, per i quali si e' determinata tale forma di disavanzo, possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico. Cio' ne impone la corretta determinazione e l'adeguato ripiano per non incorrere in una rappresentazione non veritiera degli equilibri del bilancio e della gestione. 2) Il fondo crediti di dubbia esigibilita': la salvaguardia degli equilibri finanziari della gestione e la governabilita' dei conti.
Nella deliberazione n. 4/2015/INPR la Sezione ha espressamente affermato che al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili. I residui attivi devono rappresentare veri crediti dell'ente, anche se di dubbia e difficile esazione in termini di cassa, e i residui passivi devono rappresentare veri debiti dell'ente: crediti e debiti scaduti ed esigibili. Il corretto riaccertamento, ai sensi della lettera b) dell'art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e' fondamentale per il controllo ed il mantenimento dell'equilibrio della "gestione dei residui" per gli effetti che si determinano sia sulla competenza che sulla cassa. D'altra parte, l'analisi accurata e analitica del risultato di amministrazione rideterminato al 1° gennaio 2015 - a seguito del riaccertamento straordinario - e' presupposto per un'adeguata valutazione degli equilibri presenti e futuri della gestione. Uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e' quello della corretta determinazione del "fondo crediti di dubbia esigibilita'", che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilita' a finanziamento di spese esigibili. L'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' - in conformita' al principio applicato della contabilita' finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicita' del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorche' sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realta' non disponibile. Si rammenta quanto affermato in proposito dalla deliberazione n. 4/2015: «La determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione e la conseguente "svalutazione" deve pertanto avere effetti sulla programmazione degli impieghi delle medesime, in termini di spesa pubblica, al fine di tutelare l'ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive scadute ed esigibili con entrate non disponibili e quindi finanziando il bilancio e la gestione in "sostanziale situazione di disavanzo" (in tal senso, Corte cost., sentenze n. 250 del 2013 e n. 213 del 2008, in ordine alla "necessaria" "contestualita' [...] dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime"). Cio' comporta il superamento della gestione di mera cassa delle entrate di bilancio, contraria ai principi di veridicita' e attendibilita' e avente impatti negativi e non perequati delle politiche di entrata dell'ente nei confronti dei cittadini contribuenti e utenti dei servizi pubblici. Momento di particolare delicatezza e importanza e' quello della determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione. L'operazione richiede, da un lato, una puntuale svalutazione di tali crediti e, dall'altro, deve essere finalizzata ad impedire atteggiamenti dell'ente volti a eliminare dal rendiconto obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute, ancorche' di difficile esazione. Cio' avrebbe riflessi sulla responsabilita' connessa alla cura delle entrate pubbliche e comporterebbe alterazioni dei risultati di amministrazione che, qualora dovessero provocare situazioni di disavanzo potrebbero, impropriamente, beneficiare del trattamento agevolato previsto dal legislatore per i maggiori disavanzi derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui e dalla costituzione di un adeguato Fondo crediti di dubbia esigibilita'»: Sul punto, occorre inoltre richiamare il principio contabile in base al quale, fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilita' non risulti adeguato, non e' possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione. La dichiarazione di adeguatezza del fondo assume, pertanto, una specifica rilevanza giuridica e sostanziale e deve essere attribuita alla competenza dei singoli responsabili della gestione delle entrate di dubbia e difficile esazione, alla correlata competenza di coordinamento e vigilanza del responsabile del servizio economico - finanziario dell'ente e alla necessaria verifica dell'organo di revisione. L'emergere di un disavanzo di amministrazione, a seguito dell'accantonamento - al 1° gennaio 2015 - al fondo crediti di dubbia esigibilita' e' sintomo dell'impiego di risorse di cui l'ente non aveva disponibilita'. Ne consegue la necessita' di ripianare una situazione di disavanzo accertata oltre che, in prospettiva, di adottare appropriati interventi sul piano strutturale delle fonti di finanziamento. Cio' deve condurre ad una attenta valutazione degli equilibri tendenziali di competenza e di cassa del bilancio 2015 e degli anni successivi, sia agli effetti del ripiano del disavanzo di amministrazione accertato, sia agli effetti degli equilibri della gestione di competenza. Anche in presenza di un avanzo di amministrazione libero e disponibile al 1° gennaio 2015 deve essere verificata con attenzione l'idoneita' dell'accantonamento effettuato al fondo crediti di dubbia esigibilita' per garantire il corretto impiego dell'avanzo disponibile agli effetti della salvaguardia degli equilibri finanziari di competenza e di cassa. Il principio contabile applicato consente un accantonamento al fondo, in sede di bilancio di previsione, con andamento graduale nel tempo, per il periodo 2015-2018, per realizzare l'integrale formazione del fondo nell'anno 2019. In corrispondenza, si introduce la gradualita' dell'accantonamento nel risultato di amministrazione, modificando l'originaria previsione dell'integrale copertura in sede di rendiconto, a fronte della previsione "agevolata" in sede di bilancio di previsione. Il principio afferma quindi che "l'adozione di tale facolta' e' effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019". E' proprio in tale ottica che occorre esaminare gli effetti sugli equilibri di bilancio di competenza e soprattutto di cassa dell'operazione di stanziamento nel bilancio di previsione 2015 del fondo crediti di dubbia esigibilita' e della conseguente determinazione "idonea" a rendiconto. Nell'ambito del controllo, occorre, tra l'altro, verificare: l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilita' iscritto nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015; l'andamento dei residui attivi dell'ente - quali crediti da riscuotere - e della relativa capacita' di riscossione nel tempo; l'idoneita' del fondo stanziato nel bilancio negli anni dal 2015 al 2018 in relazione all'andamento della riscossione. Cio' rende tale istituto fondamentale per il mantenimento della sana gestione dell'ente e richiede, come gia' detto, la responsabilizzazione di tutti i dirigenti e responsabili dei servizi. La deliberazione n. 4/2015/INPR, piu' volte citata, richiama anche il rischio di una proliferazione dei disavanzi, e la diluizione nel tempo del ripiano dei medesimi: «L'impropria cancellazione - oltre che dei residui attivi non esigibili - di entrate di dubbia e difficile esazione, potrebbe condurre ad una proliferazione dei disavanzi, con un allargamento dell'area interessata dalle operazioni di ripiano pluriennale, che il legislatore prevede, con una gradualita' di copertura, in un periodo massimo di dieci anni (esteso dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilita' 2015 - fino a trenta anni). Cio' impone di contemperare il peso della manovra con l'eccessiva diluizione nel tempo della relativa copertura: nell'ambito di un cosi' esteso arco temporale potrebbero aprirsi, infatti, spazi per l'effettuazione di ulteriori spese, mettendo a rischio in tal modo lo stesso recupero di governabilita' dei conti, in termini sia di competenza, sia di cassa». Il concetto di governabilita' dei conti deve trovare la sua completa applicazione dall'esercizio 2015 utilizzando tutti gli strumenti che la riforma della contabilita' degli enti territoriali ha introdotto. L'applicazione rigorosa e coerente del principio generale e applicato della contabilita' finanziaria cosiddetta "potenziata" consente di costruire equilibri finanziari di competenza e di cassa trasparenti e veritieri, a condizione che tutti gli istituti introdotti dal nuovo principio contabile trovino applicazione da parte di tutti i responsabili dell'ente. Nelle precedenti deliberazioni, n. 23/2013/INPR e n. 18/2014/INPR, anche con riferimento all'art. 147, comma 2, lettera c) del TUEL, come novellato dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, si e' gia' operato un approfondimento dell'argomento. In questo contesto appare, comunque, utile, richiamare la relativa prescrizione: «garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilita' interno, mediante l'attivita' di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonche' l'attivita' di controllo da parte dei responsabili dei servizi». La previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2015-2017 e le operazioni di gestione - relative all'esercizio finanziario 2015 - devono conformarsi, rigorosamente, sia al principio generale della contabilita' finanziaria (n. 16), sia a quello applicato introdotto dal d.lgs. n. 118/2012 (allegato 4.2). Le previsioni del bilancio devono essere state predisposte tenendo conto che «Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione e' perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza» (principio generale della contabilita' finanziaria). In termini di salvaguardia degli equilibri, l'art. 193 del TUEL, adeguato al nuovo principio contabile, prevede la periodicita' del controllo stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno. Dovranno essere state previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa, ovvero della gestione dei residui; i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194; le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. Nell'ambito dei controlli periodici previsti dal regolamento di contabilita' dell'Ente, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, sono previste misure necessarie a: ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. Il procedimento del controllo degli equilibri finanziari del bilancio deve essere, poi, inserito organicamente nel ciclo degli strumenti di programmazione dell'ente locale, in applicazione del principio contabile della programmazione (punto 4.2 del principio) ad iniziare dalla presentazione al Consiglio del Documento unico di programmazione (DUP). 3) Criticita' del quadro normativo agli effetti della salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio.
L'art. 2, comma 6, del d.l. n. 78/2015, ha disposto che gli Enti destinatari delle anticipazioni di liquidita' per i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili ex art. 1, d.l. n. 35/2013, utilizzino «la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' nel risultato di amministrazione». Come fatto presente nella recente audizione della Corte dei conti, presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale (1) , da un lato la norma presuppone l'esistenza di un accantonamento per sterilizzare gli effetti sul risultato di amministrazione delle anticipazioni di liquidita'; dall'altro, ammette che il Fondo crediti di dubbia esigibilita' (FCDE) possa essere alimentato con la stessa quota di avanzo vincolato riferita al debito residuo ex d.l. n. 35/2013. Poiche' la norma potrebbe ingenerare meccanismi tali da produrre quote di avanzo libero non effettivamente disponibili o minori disavanzi, si manifesta l'esigenza di valutare la situazione complessiva dell'ente agli effetti del reale conseguimento degli equilibri di bilancio in vista dell'eventuale applicazione della norma. Deve prevalere la conservazione degli equilibri conseguibili nell'esercizio di riferimento e di quelli tendenziali relativi ai futuri esercizi per stabilire la sostenibilita' degli effetti che derivano dall'applicazione della norma. La sfera applicativa delle anticipazioni di liquidita' e' stata ulteriormente ampliata dall'art. 8, comma 6, del d.l. n. 78/2015, che vi ha incluso i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2014, nonche' i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento, alla predetta data, «anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti». Assume, quindi, particolare rilievo l'argomento della corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidita' agli effetti della determinazione degli equilibri finanziari e dei risultati di gestione e di amministrazione degli enti beneficiari. La Corte dei conti, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/QMIG, ha ritenuto che le anticipazioni di liquidita' concesse ai sensi degli art. 2 e 3, d.l. n. 35/2013 «hanno sostanzialmente, e non solo formalmente, la natura di anticipazione; diversamente, risulterebbe violato l'art. 119, comma 6, Cost., secondo cui le Regioni e gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento». La finalita' di tali anticipazioni e' quella di fronteggiare il pagamento dei debiti pregressi, anche di parte corrente, per cui risulta fondamentale l'obbligo di sterilizzare l'anticipazione, affinche' la stessa non si trasformi da fondo di liquidita' - destinato a garantire una certa elasticita' di cassa - in anomalo mezzo di copertura di nuove spese (Corte costituzionale sent. n. 181/2015). Altro aspetto di rilievo per gli equilibri finanziari delle gestioni degli enti locali e' quello delle procedure di risanamento attuative di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del TUEL. Con la deliberazione n. 4/2015/INPR la Sezione delle autonomie ha evidenziato gli effetti dell'armonizzazione contabile, che risultano rilevanti per un eventuale aggiornamento del piano e che, nella sostanza, comportano l'adozione, da parte degli enti interessati, delle opportune decisioni programmatiche e gestionali per assicurare il risanamento della situazione economico-finanziaria. Tali effetti sono riconducibili all'eventuale ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'. Nello stesso ambito bisogna anche tenere conto delle disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti (art. 1, commi 430 e 537 della legge di stabilita' 2015); tale operazione, con riferimento agli enti che stanno attuando un piano di riequilibrio finanziario, non appare riconducibile all'ambito del blocco dell'indebitamento previsto dalla lettera d), comma 9 dell'art. 243-bis. In ogni caso la situazione complessiva delle criticita' gestionali e degli strumenti introdotti dalla legge, in ordine alle situazioni di risanamento, evidenzia il problema dell'adeguamento dei piani di riequilibrio gia' approvati e in corso di gestione ai nuovi principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011 ai fini di una corretta rappresentazione del processo di riequilibrio. Nell'ottica delle criticita', che possono incidere sugli equilibri presenti e futuri di finanza locale, occorre richiamare quanto gia' detto sul ripiano, fino a trent'anni, dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione (art. 3, comma 7, d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'. La valutazione riguarda, per ciascun ente, l'effetto che una diluizione, cosi' ampia della copertura del disavanzo accertato, puo' determinare in termini di equilibri finanziari di competenza e soprattutto di cassa. La sostenibilita' di tale rinvio di copertura deve essere valutata con attenzione, unitamente alle altre operazioni di rinvio consentite dalla normativa (fondo crediti di dubbia esigibilita', pagamento debiti, restituzione anticipazione di liquidita' ricevuta, rinegoziazione del debito). Appare necessario fare riferimento, altresi', alla gia' ricordata rinegoziazione di passivita' esistenti gia' rinegoziate (art. 1, comma 537, legge di stabilita' 2015) che consente, sostanzialmente, di allungare oltre i trent'anni il debito contratto e di superare, quindi, il termine fissato (al massimo trent'anni) per la rinegoziazione dei mutui dall'art. 62, comma 2, del d.l. n. 112/2008. Tale allungamento mal si concilia con il principio enunciato dall'art. 10, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevede la massima durata dell'ammortamento del debito coincidente con la vita utile del bene oggetto della spesa di investimento. Agli effetti dell'equilibrio finanziario l'economia di spesa risultante ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 78/2015, per il 2015, puo' essere utilizzata senza vincoli di destinazione, quindi anche per spesa corrente. In ultimo, appare utile citare la criticita' derivante dall'applicazione dell'art. 1-ter del d.l. n. 78/2015, recante la predisposizione del bilancio annuale 2015 delle Province e delle Citta' metropolitane. La possibilita', introdotta dalla norma, di predisporre il bilancio autorizzatorio, per la sola annualita' 2015, con la contestuale facolta' di utilizzo dell'avanzo destinato, per garantire l'equilibrio della situazione corrente del bilancio 2015, evidenzia, da un lato, l'eccezionale situazione delle Province e delle Citta' metropolitane agli effetti della sostenibilita' della manovra di finanza pubblica disposta dalla legge di stabilita' 2015 (art. 1, comma 418) e, dall'altro, il rischio "reale" di non essere in grado di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui al patto di stabilita' interno, ne' gli equilibri futuri per gli anni 2016 e 2017. 4) Criticita' nella programmazione e gestione di cassa.
Uno dei perni della programmazione e della gestione secondo i principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. e' la movimentazione e la rilevazione dei risultati di cassa. In piu' occasioni la Sezione ha censurato la scarsa attenzione riservata dagli enti territoriali alla componente della cassa nella gestione finanziaria complessiva. Indicativi di tale fenomeno sono: la non corretta programmazione dei flussi di cassa in entrata e in uscita, ai fini del mantenimento degli equilibri generali di cassa, dipendente anche da una mancanza di adeguatezza del fondo svalutazione crediti, ora fondo crediti di dubbia esigibilita'; l'insufficienza dei controlli a salvaguardia degli equilibri di bilancio. Infatti, si finalizza il controllo prevalentemente alla componente della competenza annuale, analizzando l'andamento degli accertamenti e degli impegni e si trascura il controllo dell'andamento dei residui attivi e passivi e della cassa; la carenza della valutazione della compatibilita' in termini di cassa al momento dell'assunzione degli impegni di spesa ed il conseguente ritardo dei pagamenti, che il legislatore assume come indicatore strategico nella valutazione dei comportamenti dell'ente (art. 56, comma 6, d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. per le Regioni e art. 183, comma 8, TUEL per gli enti locali): fenomeno, questo, che si pone in contrasto con la direttiva n.2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; le difficolta' incontrate nella determinazione e gestione della componente vincolata e libera della cassa ai fini di una sana gestione e del mantenimento degli equilibri complessivi di cassa anche in riferimento all'applicazione degli articoli 195 e 222 del TUEL. La deliberazione della Sezione delle autonomie n. 4/2015/INPR ha affrontato e sviluppato l'argomento evidenziando come l'introduzione del bilancio di cassa unitamente ad una corretta applicazione del principio di competenza "potenziata" debbano condurre ad una completa rivisitazione delle modalita' di programmazione e gestione dei flussi di cassa negli enti territoriali. E' noto come una gestione di cassa non adeguata sia una delle cause principali dei disequilibri strutturali che conducono alla necessita' di operazioni straordinarie di gestione come le procedure pluriennali di riequilibrio ex art. 243-bis del TUEL e, nei casi piu' gravi, alla dichiarazione di dissesto. I nuovi principi contabili e l'introduzione del bilancio di cassa autorizzatorio per il primo anno del periodo triennale o quinquennale della previsione, rappresentano quindi gli strumenti fondamentali per riacquisire da parte dell'ente la governabilita' dei flussi di cassa e la vigilanza attiva sulla salvaguardia dei relativi equilibri. In questa ottica si confermano tutti gli orientamenti gia' espressi in sede di deliberazioni n. 23/2013/INPR, n. 18/2014/INPR e n. 4/2015/INPR alle quali si fa rinvio.
Parte di provvedimento in formato grafico (1) Audizione 22 ottobre 2015 - Corte dei conti, Sezione delle autonomie, sul tema della "utilizzazione delle anticipazioni di liquidita' nei bilanci degli enti territoriali. |
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