Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 dicembre 2015
Aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'articolo 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del decreto 7 novembre 2012.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto, in particolare, l'art. 72, par. 1, del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 38, par. 5, Regolamento CE n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, par. 5 del Regolamento UE n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al par. 2 dell'art. 72 del medesimo Regolamento;
Ritenuto, che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o piu' modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione UE, conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 96, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione;
Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il DM 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto in particolare, l'art. 13 del citato DM 7 novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato Reg. (UE) n. 1308/2013, ove saranno contenute, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato Reg. (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione di cui al citato art. 72;
Ritenuto pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali in questione le disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente del predetto DM 7 novembre 2012;
Visti i decreti ministeriali con i quali, conformemente ai principi ed alla procedura di cui alla richiamata normativa dell'Unione europea e nazionale, sono stati autorizzati i soggetti richiedenti delle specifiche DOP e IGP ad avvalersi delle disposizioni di etichettatura transitoria, a conclusione della procedura nazionale preliminare di esame delle relative richieste e della trasmissione alla Commissione UE delle stesse;
Considerato che, al fine di non generare incertezza negli operatori del settore in merito all'applicazione delle autorizzazioni in questione, occorre evitare che sia possibile la coesistenza della proposta di modifica del disciplinare trasmessa alla Commissione UE e delle disposizioni del preesistente disciplinare;
Ritenuto che la presentazione della richiesta di autorizzazione per l'etichettatura transitoria, e' conseguente all'espressione della volonta' del relativo soggetto richiedente legittimato, che rappresenta la maggioranza qualificata dei produttori della DOP/IGP interessata, e che, pertanto, al fine di evitare la coesistenza di due disciplinari, e' necessario riferire l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria al disciplinare aggiornato con tutte le modifiche inserite nella proposta di modifica trasmessa alla Commissione UE;
Ritenuto di dover, per tale ultimo aspetto, adeguare le situazioni pregresse, nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui all'art. 13 del DM 7 novembre 2012;
Ritenuto altresi' di dover definire i termini temporali per ottenere le autorizzazioni di etichettatura transitoria, in conformita' alla procedura di cui all'art. 13 del DM 7 novembre 2012, al fine di stabilire la decorrenza di entrata in vigore delle autorizzazioni stesse, le quali, per essere applicabili nei confronti dei prodotti derivanti da una determinata campagna vendemmiale, devono essere rilasciate antecedentemente all'inizio di tale campagna vendemmiale (1° agosto di ciascun anno);
Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP nella riunione del 15 dicembre 2015;
Considerato che le Regioni e Province autonome hanno condiviso lo schema di provvedimento inviato con nota ministeriale n. 77025 del 12 novembre 2015;

Decreta:

Art. 1
Termini di applicazione dell'autorizzazione di etichettatura
transitoria
di cui all'art. 13 del DM 7 novembre 2012

1. Il decreto di autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui all'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009, da rilasciare al soggetto richiedente, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 13 del DM 7 novembre 2012, si applica alle produzioni derivanti da una determinata campagna vendemmiale, a condizione che lo stesso entri in vigore antecedentemente all'inizio di detta campagna vendemmiale (1° agosto di ciascun anno). Tale campagna vendemmiale deve essere espressamente individuata nel decreto di autorizzazione per l'etichettatura transitoria della specifica DOP o IGP.
 
Art. 2
Condizioni di applicazione dell'autorizzazione di etichettatura
transitoria di cui all'art. 13 del DM 7 novembre 2012 per le
proposte di modifica del disciplinare che risultano restrittive
rispetto alle preesistenti disposizioni - Disposizioni per le
preesistenti autorizzazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui all'art. 13 del DM 7 novembre 2012 e' riferita ad un unico disciplinare, cosi' come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella relativa proposta trasmessa alla Commissione UE.. E' esclusa la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare.
2. Per le autorizzazioni di etichettatura transitoria rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora sia prevista la coesistenza della proposta di modifica del disciplinare trasmessa alla Commissione UE con le disposizioni del preesistente disciplinare, il soggetto richiedente interessato, d'intesa con la competente Regione, deve chiedere al Ministero l'adeguamento del decreto di autorizzazione alle disposizioni di cui al comma 1.
 
Art. 3

Termine di entrata in vigore e pubblicizzazione

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2015

Il direttore generale: Gatto
 
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