Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 16 dicembre 2015
Determinazione dei compensi convenzionali per il personale impiegato all'estero da organizzazioni della societa' civile e altri soggetti senza finalita' di lucro nelle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo.


IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

di concerto con

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 e in particolare l'art. 28, commi 1, 2 e 9;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 e in particolare gli articoli 31 e 32, come modificati dalla legge 29 agosto 1991, n. 288;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e in particolare l'art. 9, commi 1 e 2;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come integrato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 17 settembre 2002, relativo alla "Determinazione dei compensi convenzionali dei volontari e cooperanti delle organizzazioni non governative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 20 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014, che fissa nella misura dell'1,1% l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2014 e nella misura dello 0,3% l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2015;
Considerato che, sulla base dei succitati decreti interministeriali del 17 settembre 2002 e del 20 novembre 2014, i compensi convenzionali per i volontari in servizio civile di cui all'art. 31 della legge n. 49 del 1987 e per i cooperanti delle organizzazioni non governative di cui all'art. 32 della legge n. 49 del 1987 risultano determinati, per l'anno 2015, rispettivamente nella somma di € 849,40 e di € 1.519,67;
Considerato che i contratti gia' in corso di volontari e cooperanti, stipulati e registrati ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge n. 49 del 1987, coesisteranno nella fase di prima applicazione della riforma della cooperazione internazionale allo sviluppo con i contratti regolati dall'art. 28, commi 1 e 2, della legge n. 125 del 2014;
Considerata l'opportunita' di evitare disparita' di trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo fra contratti di natura simile;
Ritenuto che, ai soli fini fiscali previdenziali e assicurativi, il personale di cui all'art. 28, comma 1 della legge n. 125 del 2014 possa essere assimilato ai cooperanti delle organizzazioni non governative di cui all'art. 32 della legge n. 49 del 1987;
Ritenuto che, ai soli fini fiscali previdenziali e assicurativi, il personale impiegato a titolo volontario ai sensi dell'art. 28 comma 2 della legge n. 125 del 2014 possa essere assimilato ai volontari in servizio civile di cui all'art. 31 della legge n. 49 del 1987;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal periodo di paga in corso nel mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi discendenti dal contratto con il personale impiegato all'estero nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo sono commisurati ai seguenti compensi convenzionali mensili:
personale di cui all'art. 28, comma 1 della legge n. 125 del 2014: 1.519,67 euro;
personale di cui all'art. 28, comma 2 della legge n. 125 del 2014, impiegato a titolo volontario: 849,40 euro.
 
Art. 2

I compensi convenzionali di cui all'art. 1 sono aumentati annualmente della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 3

I compensi convenzionali di cui all'art. 1 sono divisibili in ragione di 26 giornate lavorative, in caso di invio o rientro dall'estero o di cessazione del rapporto nel corso del mese.
 
Art. 4

Per il personale di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 49 del 1987 continua ad applicarsi il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 17 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 16 dicembre 2015

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Gentiloni Silveri
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Padoan