Gazzetta n. 303 del 31 dicembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
DECRETO 3 dicembre 2015, n. 211 |
Regolamento recante modifiche al decreto 27 aprile 1995, n. 392, sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero. |
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, ed in particolare l'articolo 7, comma 3; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed in particolare l'articolo 9, comma 2-bis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, che prevede norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; Considerata la necessita' di aggiornare il succitato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 392/1995, in particolare per quanto attiene all'organizzazione, alla gestione amministrativa e contabile ed alle procedure di vigilanza e di controllo relative agli istituti italiani di cultura; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 23 luglio 2015; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data 7 settembre 2015, riscontrata con nota DAGL 0008261 del 9 ottobre 2015;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al titolo I
1. All'articolo 3, comma 1, in fine sono aggiunte le parole «e negli altri Stati, individuati con il decreto di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401». 2. All'articolo 5 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per gli istituti che operano in piu' Paesi le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi diversi da quello in cui gli istituti stessi hanno sede. In mancanza dell'intesa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sono esercitate sulla base di apposita determinazione della direzione generale competente.». 3. All'articolo 8, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «, previo parere favorevole della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401,» e «con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente». 4. All'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica sono soppresse le parole «degli istituti»; b) al comma 3, in fine sono aggiunte le parole «, che ne tiene conto anche ai fini della valutazione sulla performance individuale dell'addetto»; c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Gli addetti in servizio presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, i cui titolari esercitano le funzioni attribuite ai direttori degli istituti dai commi 2 e 3, contribuiscono alla definizione e all'attuazione della programmazione culturale degli uffici cui sono destinati.». 5. All'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e specialisti»; b) il comma 1 e' abrogato; c) al comma 2, dopo le parole «a contratto» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»; d) al comma 3, le parole «al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»; e) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente autorizza con decreto l'utilizzazione del personale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il cui contratto e' regolato dalla legge locale ed e' stipulato a seguito della pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni e dello svolgimento di una procedura secondo il comma 5. E' escluso l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La retribuzione corrisposta a tale personale non puo' essere superiore al 90 per cento di quella corrisposta al personale con analoghe mansioni di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»; f) al comma 7, dopo le parole «che sancisca» sono aggiunte le seguenti: «che il contratto e' regolato dalla legge locale e»; g) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Nei limiti delle disponibilita' di bilancio, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e qualora le competenze necessarie non siano reperibili presso il personale di ruolo, gli istituti possono stipulare convenzioni, regolate dal diritto locale, con specialisti, con la preventiva autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente. Le convenzioni sono sottoscritte dal direttore dell'istituto, previa pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni, e dovranno indicare la specializzazione richiesta e la durata della collaborazione, che non puo' estendersi oltre la conclusione delle iniziative per la quale e' stata stipulata. E' vietato il ricorso a contratti di lavoro subordinato o parasubordinato e l'instaurarsi di rapporti continuativi.». 6. All'articolo 14, il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Il direttore nomina un responsabile dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca e altri servizi audiovisivi, che puo' essere individuato anche tra i dipendenti a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio presso l'istituto». 7. All'articolo 16, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini della certificazione delle suddette traduzioni si applica l'articolo 52, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.». 8. All'articolo 17, comma 4, dopo le parole «i corsi sono a pagamento per i partecipanti,» sono aggiunte le seguenti «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1». 9. All'articolo 18, comma 2, sono soppresse le parole «non superiore al dieci percento».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e' il seguente: «Art. 7 (Istituti). - (Omissis). 3. I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti sono stabiliti in un regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le modalita' della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti, fermo restando l'obbligo per gli istituti stessi di trasmettere annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione sull'attivita' svolta.». - Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1995, n. 221. - L'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e' il seguente: «Art. 9 (Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero). - (Omissis). 2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 7, comma 1, dopo le parole: "negli Stati nei quali hanno sede" sono aggiunte le seguenti: "e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze"; b) all'art. 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto."». - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2010, n. 85. - Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1: - Il titolo I del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«TITOLO I Principi generali e struttura organizzativa degli istituti italiani di cultura Capo I Principi generali
Art. 1 (Applicabilita' del presente regolamento). - 1. Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di cultura all'estero ed alle loro sezioni, costituiti ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 2. Nel presente regolamento per istituti e per sezioni, anche al singolare, si intendono gli istituti e le loro sezioni di cui al precedente comma. Art. 2 (Denominazione degli istituti). - 1. Per esigenze particolari dei Paesi ospitanti, gli istituti possono assumere anche denominazioni diverse o un simbolo diverso da quello adottato dagli istituti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere favorevole della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente. Art. 3 (Ambito territoriale di operativita' degli istituti). - 1. Gli istituti operano per il raggiungimento delle finalita' previste dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, nell'area geografica fissata con decreto del capo della rappresentanza diplomatica nel Paese in cui gli istituti hanno sede e negli altri Stati, individuati con il decreto di cui all'art. 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401. Art. 4 (Modalita' di svolgimento dell'attivita' istituzionale degli istituti). - 1. Gli istituti svolgono le funzioni di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sia a titolo oneroso per gli utenti sia, laddove questo corrisponda alle esigenze di una piu' efficace azione promozionale e di diffusione, a titolo gratuito. 2. Tali funzioni possono essere svolte sia autonomamente che in collaborazione con altre istituzioni, italiane, locali o di Paesi terzi. In tale ultimo caso, le spese conseguenti a carico del bilancio degli istituti devono risultare da apposita convenzione o da scambio di lettere e la partecipazione degli istituti all'iniziativa deve essere adeguatamente evidenziata. Art. 5 (Funzioni di indirizzo e di vigilanza sugli istituti). - 1. Il Ministero degli affari esteri esercita le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, con indirizzi di carattere generale relativi ad aree geografiche ed all'organizzazione nel suo complesso nonche' con la vigilanza attraverso missioni di ricognizione e ispettive. 2. Le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle attivita' degli istituti con riferimento alle specifiche situazioni locali sono esercitate dall'ufficio consolare competente per territorio, salvo il caso in cui gli istituti si trovino in citta' in cui ha sede anche l'ambasciata; in tale ultimo caso le funzioni di cui sopra sono svolte dall'ambasciata stessa. Sono comunque fatte salve le competenze delle rappresentanze diplomatiche nei confronti degli uffici consolari previste dalla normativa vigente. 2-bis. Per gli istituti che operano in piu' Paesi le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi diversi da quello in cui gli istituti stessi hanno sede. In mancanza dell'intesa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sono esercitate sulla base di apposita determinazione della direzione generale competente. Art. 6 (Sezioni distaccate specializzate gia' costituite). - 1. Le sezioni distaccate operanti per specifiche attivita' o settori di studio e ricerca, e comunque per finalita' di promozione culturale, gia' costituite prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401, continuano ad essere regolate dal decreto istitutivo delle medesime, salvo per le norme in contrasto con la legge stessa o con il presente regolamento, fino all'emanazione di un nuovo decreto del direttore dell'istituto ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e comunque non oltre sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 7 (Comitati di collaborazione culturale). - 1. I comitati di collaborazione culturale costituiti ai sensi dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, adottano norme organizzative interne, che devono essere approvate dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente per territorio. 2. I comitati di collaborazione culturale, laddove costituiti, si riuniscono almeno tre volte l'anno e svolgono funzioni di consulenza sulle attivita' degli istituti; essi sono chiamati dai direttori ad esprimere pareri ed a formulare suggerimenti sulla programmazione delle attivita' degli istituti e delle relative sezioni, nel quadro delle funzioni attribuite agli istituti dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401. Art. 8 (Funzioni di coordinamento di area). - 1. Il Ministro degli affari esteri puo' attribuire, con proprio decreto, funzioni di coordinamento delle iniziative promozionali degli istituti operanti in una determinata area geografica ai direttori del ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero nonche' ai direttori nominati ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 2. L'area geografica alla quale si applica il coordinamento di cui al presente articolo puo' comprendere anche Paesi diversi da quello nel quale ha sede l'istituto al cui direttore e' stato conferito l'incarico di cui al comma 1 del presente articolo.
Capo II Organici e funzioni del personale degli istituti
Art. 9 (Istituzione, ripartizione e soppressione dei posti di organico). - 1. La determinazione o la modifica del contingente del personale da assegnare agli istituti e' definito, sulla base delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 243, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro. Art. 10 (Attivita' dei direttori e degli addetti). - 1. I direttori degli istituti svolgono le funzioni elencate dall'art. 15 della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 2. Gli addetti degli istituti collaborano con il direttore per il raggiungimento delle finalita' istituzionali, svolgendo i compiti assegnati loro dal capo dell'istituto. In tale quadro, all'inizio di ogni anno il direttore assegna ad ogni addetto i settori di prevalente sua competenza; tale assegnazione puo' essere modificata dal direttore in qualsiasi momento, in relazione alle esigenze dell'istituto. 3. Ogni addetto di cui al comma precedente redige a fine anno una relazione sulla propria attivita' e la rimette al direttore ", che ne tiene conto anche ai fini della valutazione sulla performance individuale dell'addetto. 3-bis. Gli addetti in servizio presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, i cui titolari esercitano le funzioni attribuite ai direttori degli istituti dai commi 2 e 3, contribuiscono alla definizione e all'attuazione della programmazione culturale degli uffici cui sono destinati.". Art. 11 (Rapporti di fine servizio dei direttori). - 1. I direttori sono tenuti a predisporre, prima della loro cessazione dalla sede, un rapporto di fine missione contenente una sintesi delle attivita' svolte, le proprie conclusioni sulle stesse, proposte per l'azione futura ed ogni utile indicazione per il personale dell'istituto che resta in sede o che subentra per assicurare la continuita' del servizio. Art. 12 (Personale collocato fuori ruolo assegnato agli istituti). - 1. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi della normativa previgente alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge stessa, continua ad essere regolato dalla medesima normativa, conserva le funzioni di vice direttore dell'istituto eventualmente esercitate alla data di entrata in vigore della legge suddetta, fermo il termine massimo di prosecuzione del servizio all'estero, di cui all'art. 19, comma 9, della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, opera in qualita' di esperto alle dirette dipendenze del direttore dell'istituto. Art. 13 (Personale a contratto e specialisti). - 1. (Abrogato). 2. Qualora nell'istituto non presti servizio alcun coordinatore amministrativo di ruolo, il primo posto a contratto di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che si rende disponibile per mansioni di concetto e' utilizzato per mansioni amministrativo-contabili. 3. Gli istituti, compatibilmente con le proprie disponibilita' finanziarie, sono autorizzati, in attesa dell'accreditamento degli appositi fondi da parte del Ministero degli affari esteri, a provvedere sul proprio bilancio alla corresponsione degli stipendi spettanti al personale di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, qualora la legge locale preveda tassativamente il pagamento delle retribuzioni entro l'ultimo giorno di ogni mese. 4. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente autorizza con decreto l'utilizzazione del personale di cui all'art. 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il cui contratto e' regolato dalla legge locale ed e' stipulato a seguito della pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni e dello svolgimento di una procedura secondo il comma 5. E' escluso l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La retribuzione corrisposta a tale personale non puo' essere superiore al 90 per cento di quella corrisposta al personale con analoghe mansioni di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 5. Per le assunzioni di personale di cui al capoverso precedente e' richiesto un colloquio attitudinale con una commissione di tre membri nominata con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, presieduta dal direttore dell'istituto o da chi ne fa le veci. Tale procedura non si applica nei casi in cui la normativa locale non lo permetta; tale circostanza deve risultare da esplicita dichiarazione del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente. 6. Il personale a contratto puo' essere chiamato dal direttore o da chi ne fa le veci a partecipare a corsi di formazione nei settori di impiego; le relative spese gravano sul bilancio degli istituti. 7. I contratti stipulati ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, devono prevedere una clausola espressa che sancisca che il contratto e' regolato dalla legge locale e che in nessun caso il rapporto di dipendenza puo' comportare l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli affari esteri. 7-bis. Nei limiti delle disponibilita' di bilancio, nei casi previsti dall'art. 18 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e qualora le competenze necessarie non siano reperibili presso il personale di ruolo, gli istituti possono stipulare convenzioni, regolate dal diritto locale, con specialisti, con la preventiva autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente. Le convenzioni sono sottoscritte dal direttore dell'istituto, previa pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni, e dovranno indicare la specializzazione richiesta e la durata della collaborazione, che non puo' estendersi oltre la conclusione delle iniziative per la quale e' stata stipulata. E' vietato il ricorso a contratti di lavoro subordinato o parasubordinato e l'instaurarsi di rapporti continuativi.
Capo III Organizzazione e funzionamento degli istituti
Art. 14 (Servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca ed altri sussidi audiovisivi). - 1. Gli istituti curano la costituzione, il funzionamento e l'aggiornamento dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca e di altri sussidi audiovisivi. 2. Presso ciascun istituto funziona di regola un servizio di prestito, previo pagamento di una somma a titolo di deposito, per il servizio usufruito (libri, film, videocassette, giornali), nonche' di noleggio contro corrispettivo, salvo i casi in cui questo sia ritenuto inopportuno sulla base della situazione locale e una deroga in tal senso sia prevista dalle norme organizzative interne dell'istituto. 3. Trascorso il termine previsto per i prestiti nel regolamento della biblioteca, in mancanza di restituzione, gli istituti trattengono la somma depositata, salvo il caso in cui sia vietato dalla normativa locale. 4. Il direttore nomina un responsabile dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca e altri servizi audiovisivi, che puo' essere individuato anche tra i dipendenti a contratto di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio presso l'istituto. Art. 15 (Servizi informativi). - 1. Ciascun istituto e' dotato di servizi informatizzati di documentazione, onde soddisfare le richieste di informazione e fornire consulenza a studiosi e operatori culturali italiani e stranieri. 2. A tal fine gli istituti possono sottoscrivere abbonamenti a banche dati di informazione e di documentazione ed acquistare banche dati distribuite sotto forma di supporti informatici e telematici. 3. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto. Art. 16 (Servizi di traduzione). - 1. Gli istituti possono fornire servizi di traduzione dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa di documenti di studio o altro materiale culturale a studenti, borsisti, studiosi ed operatori culturali italiani e stranieri. 2. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi sulla base delle tariffe locali, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto. 3. Ai fini della certificazione delle suddette traduzioni si applica l'art. 52, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Art. 17 (Corsi di lingua). - 1. Gli istituti organizzano e curano la gestione dei corsi di lingua italiana, in quanto possibile. Tali corsi possono essere organizzati in qualsiasi localita' rientrante nella competenza territoriale degli istituti, anche presso universita'. 2. I corsi di lingua sono organizzati nelle forme e nei modi consentiti dalla situazione locale. Essi sono di regola gestiti direttamente dagli istituti, avvalendosi ove possibile, per la loro organizzazione ed il controllo didattico, delle sezioni distaccate e dei lettori con incarichi extra-accademici operanti nell'area di competenza degli istituti. Nei casi in cui la gestione diretta non e' consentita o e' considerata comunque inopportuna in relazione alla situazione locale, i corsi possono essere affidati in gestione ad un'altra istituzione; nel relativo contratto deve pero' essere comunque previsto il controllo didattico dell'istituto. 3. Per i corsi gestiti direttamente, gli istituti possono utilizzare per la funzione docente, oltre al proprio personale, quello delle sezioni distaccate nonche' personale docente di ruolo in servizio nelle sedi dei corsi, anche se in organico presso altre istituzioni scolastiche, culturali o universitarie, che non abbiano orario completo. Gli istituti hanno altresi' la facolta' di utilizzare all'uopo, sia per la docenza che per lo svolgimento di mansioni amministrative o ausiliarie connesse con i corsi stessi, persone di cittadinanza italiana o straniera secondo quanto previsto nell'art. 13 del presente regolamento. 4. Tranne per i corsi nelle universita', i corsi sono a pagamento per i partecipanti ",fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1. La relativa retta e' calcolata tenuto conto delle tariffe praticate da istituzioni similari dei Paesi della Comunita' europea operanti sul posto e dell'opportunita' che i proventi dei corsi in questione siano di regola almeno pari al loro costo complessivo, ivi compreso il fitto dei locali che fosse all'uopo necessario. Per i corsi trasmessi da emittenti radio-televisive gli istituti stipulano apposita convenzione che disciplina anche l'aspetto finanziario. Art. 18 (Diffusione di giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani). - 1. Gli istituti possono diffondere, anche a pagamento, laddove permesso dalla normativa locale, giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani nonche' stranieri purche', in tale ultimo caso, siano relativi alla cultura italiana. 2. Una quota dell'importo degli acquisti per pubblicazioni per ciascun esercizio finanziario puo' essere destinata a riconoscimenti a personalita' o a premi di studio relativi all'apprendimento della lingua e della cultura italiana. 3. Gli istituti possono stipulare convenzioni con istituzioni universitarie e culturali locali per contribuire, a valere sul proprio bilancio, alla costituzione e all'aggiornamento di sezioni italiane delle biblioteche delle istituzioni stesse. 4. Gli istituti possono altresi' stipulare contratti di edizione secondo la normativa locale o quella italiana, a seconda della residenza della controparte, sia in veste di editore che di autore. Qualora l'istituto intervenga nel contratto come editore o come coeditore, le spese complessive relative per ogni singolo anno, anche in caso di ristampa, non possono essere superiori a quelle all'uopo indicate nel bilancio di previsione e nei successivi assestamenti. Art. 19 (Partecipazione di terzi all'attivita' degli istituti). - 1. Associazioni, fondazioni e privati, sia italiani che stranieri, possono partecipare finanziariamente all'attivita' degli istituti. In particolare tale partecipazione puo' assumere anche la forma di sponsorizzazione alla singola iniziativa o all'attivita' degli istituti in generale, nonche' di donazione e di contributo diretto a manifestazioni organizzate dagli istituti, sia singolarmente che congiuntamente a terzi. 2. La dichiarazione di accettazione di contributi in denaro alle attivita' degli istituti, ivi comprese le sponsorizzazioni, deve essere inviata per conoscenza alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente per territorio. 3. L'accettazione di donazioni mobiliari ed immobiliari e di eredita' nonche' l'acquisto di legati da parte degli istituti e' subordinata all'autorizzazione del Ministero degli affari esteri. Non richiedono autorizzazione le donazioni di libri e di materiale informativo, ivi compresi gli audiovisivi, a meno che non costituiscano collezioni di particolare valore.». - Il testo dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e' il seguente: «Art. 4 (Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero). - 1. E' istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero. 2. La Commissione: a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale; b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre Amministrazioni dello Stato, da regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonche' sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'art. 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo; c) formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate forte presenza delle comunita' italiane; d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3; e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3, un rapporto sull'attivita' svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile. - Il testo dell'art. 152 del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: «Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.». - Il testo dell'art. 17, comma 2 della citata legge 22 dicembre 1990, n. 401, e' il seguente: «Art. 17 (Personale a contratto). - (Omissis). 2. Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.». - Il testo dell'art. 18 della citata legge 22 dicembre 1990, n. 401, e' il seguente: «Art. 18 (Specialisti). - 1. La Direzione generale e gli Istituti possono stipulare convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti, nei casi in cui l'assolvimento dei compiti della Commissione di cui all'art. 4, il programma annuale di attivita' degli Istituti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 15, o particolari iniziative richiedano competenze specifiche, non reperibili presso il personale di ruolo, per il tempo necessario allo svolgimento di tali programmi ed iniziative e comunque nei limiti delle disponibilita' di bilancio.». - Il testo dell'art. 52, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e' il seguente: «Art. 52 (Certificati, legalizzazioni, vidimazioni). - 1. L'ufficio consolare: a) rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini; li rilascia anche a non cittadini per l'utilizzo in Italia; b) rilascia o vidima certificati di origine delle merci ed ogni altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane o dalle convenzioni internazionali; c) conferma le patenti di guida ai sensi e per gli effetti dell'art. 126, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; d) comunica il numero di codice fiscale attribuito dalla competente Agenzia delle entrate; e) rilascia copia autentica degli atti da esso ricevuti o presso di esso depositati; f) legalizza gli atti rilasciati dalle autorita' locali, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di ogni mezzo utile di accertamento; g) puo' rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza; h) puo' rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni; i) puo' rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa.». |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Modifiche al titolo II
1. Al titolo II, prima del capo I, e' inserito il seguente articolo: «Art. 19-bis (Principi generali). - 1. La gestione finanziaria degli istituti avviene secondo i principi della gestione di cassa. 2. L'elaborazione, la trasmissione, l'archiviazione e la conservazione dei documenti e delle comunicazioni relative alla gestione avvengono, di regola, in coerenza con i principi dell'amministrazione digitale stabiliti dalla legislazione vigente, secondo le modalita' ed i criteri per la gestione elettronica dei flussi documentali e per la dematerializzazione degli atti amministrativi e contabili del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.». 2. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 dopo le parole «Entro trenta giorni la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare» sono aggiunte le seguenti «, d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali opera l'istituto,» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente «In mancanza di intesa tra le rappresentanze diplomatiche competenti, le osservazioni di ciascuna di esse sono trasmesse al Ministero.»; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Contestualmente all'approvazione, il Ministero da' comunicazione del bilancio preventivo o l'eventuale assestamento all'ufficio centrale del bilancio mediante evidenze informatiche.». 3. All'articolo 21, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «lire italiane» sono sostituite dalla parola «euro»; b) in fine, aggiungere le parole «quale risulta dal sito web della Banca d'Italia». 4. All'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono soppresse le parole «Fondo di riserva ed»; b) al comma 3, le parole «, il cui numero puo' essere ridotto o integrato in relazione alle peculiari esigenze dei singoli istituti e le cui» sono sostituite dalle seguenti parole: «che possono essere modificati in relazione ad esigenze sopravvenute, con provvedimento del Ministero degli affari esteri e dello cooperazione internazionale. Le». 5. All'articolo 25, comma 1 le parole «della locale rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente» sono sostituite dalle seguenti «delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari competenti». 6. L'articolo 26 e' abrogato. 7. All'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le variazioni di bilancio che comportano storni da un titolo all'altro sono disposte dal direttore con proprio atto e comunicate immediatamente all'ufficio o agli uffici competenti per l'indirizzo e la vigilanza a norma dell'articolo 5, comma 2, che, nel termine di dieci giorni, possono formulare osservazioni. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.». 8. All'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola «Ministro» e' sostituita da «Ministero»; b) al comma 2, le parole «lire italiane» sono sostituite dalla parola «euro». 9. All'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo la parola «Riscossione» sono aggiunte «e registrazione»; b) al comma 3, la parola «sono» e' sostituita da «possono essere»; c) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma: «6-bis. Le entrate sono annotate nei pertinenti registri, che contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) nome e cognome o denominazione del debitore; d) causale della riscossione; e) importo; f) data di esigibilita'; g) data di effettiva riscossione.». 10. L'articolo 30 e' abrogato. 11. L'articolo 33 e' sostituito dal seguente: «Art. 33 (Ordinazione della spesa). - 1. Il pagamento delle spese e' ordinato dal direttore dell'istituto entro i limiti delle previsioni di cassa.». 12. L'articolo 34 e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Documentazione e registrazione delle spese e dei pagamenti). - 1. Gli impegni assunti verso terzi per contratti ed altre obbligazioni e i relativi pagamenti sono corredati della documentazione giustificativa della spesa. 2. Per ogni spesa e per i relativi pagamenti nei pertinenti registri sono annotate le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo del bilancio; c) nome e cognome o denominazione del creditore; d) causale; e) importo; f) modalita' di pagamento; g) data di assunzione dell'impegno; h) data dei pagamenti.». 13. All'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, sono soppresse le parole «di estinzione dei mandati»; b) all'alinea del comma 1, le parole «mandati di pagamento siano estinti» sono sostituite dalla seguenti: «pagamenti siano effettuati»; c) al comma 2, le parole «sul mandato di pagamento» sono soppresse; d) il comma 3 e' abrogato. 14. All'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «un Paese limitrofo» sono sostituite da «altro Paese»; b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. In aggiunta al conto corrente di cui al comma 1, l'istituto puo', se necessario, accendere un conto corrente in ciascuno dei Paesi diversi da quello nel quale abbia la sede e per i quali esso sia competente. La convenzione e' approvata con decreto emanato, d'intesa tra loro, dalle rappresentanze diplomatiche cui compete la vigilanza sull'istituto a norma dell'articolo 5, comma 2.»; c) il comma 3 e' abrogato. 15. L'articolo 37 e' sostituito dal seguente: «Art. 37 (Gestione del fondo per piccole spese). - 1. Il direttore puo' dotare un dipendente dell'istituto di un fondo economale, di importo non superiore a euro 3.000 reintegrabile durante l'esercizio per non piu' di tre volte, previa approvazione del relativo rendiconto da parte del direttore. 2. Con il fondo il dipendente di cui al comma 1 provvede autonomamente al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali nonche' di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a euro 500. 3. I pagamenti sono immediatamente annotati dal dipendente di cui al comma 1 su apposito registro e imputati sui pertinenti capitoli del bilancio dell'istituto. 4. Al termine dell'esercizio o quando il direttore dispone la fine della gestione economale, il dipendente di cui al comma 1, previa approvazione del rendiconto del fondo da parte del direttore, restituisce all'Istituto l'eventuale importo residuo. 5. Il dipendente di cui al comma 1 risponde in proprio delle spese non approvate dal direttore.». 16. All'articolo 38, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole «possono avvalersi, in relazione alle effettive esigenze,» sono sostituite dalle seguenti «si avvalgono»; b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Il direttore dell'istituto o altro dipendente di ruolo dell'istituto da lui delegato e' responsabile della tenuta delle scritture di cui al presente articolo. E' coadiuvato dal dipendente dell'istituto incaricato delle funzioni amministrativo-contabili, cui sono attribuite le responsabilita' dell'istruttoria dei relativi procedimenti.». 17. All'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il libro giornale»; 2) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti: «a-bis) il registro di cassa; a-ter) il registro conti correnti bancari;»; 3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) le scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari»; 4) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) un registro per la rilevazione delle entrate proprie accertate sulla base di contratti ed altri tipi di obbligazioni di terzi»; b) il comma 2 e' abrogato. 18. All'articolo 40, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il conto consuntivo e' redatto in euro e si compone del rendiconto finanziario, del riassunto generale del movimento amministrativo e del prospetto riepilogativo di gestione del fondo scorta, stilati secondo i modelli allegati al presente regolamento, utilizzando per la conversione delle poste in valuta straniera il cambio vigente alla data di chiusura del bilancio stesso quale risulta dal sito web della Banca d'Italia.». 19. All'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole «almeno trenta giorni prima del termine di cui al successivo comma 3 del presente articolo e' sottoposto all'esame del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed e' sottoposto all'esame»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro il 30 aprile, la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare trasmettono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il conto consuntivo dell'esercizio precedente, esprimendo il proprio parere d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali l'istituto opera. Della trasmissione e' data comunicazione, mediante evidenze informatiche, all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»; c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Entro novanta giorni dalla ricezione del conto consuntivo il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica l'approvazione o le proprie osservazioni all'istituto e alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente, che forniscono riscontro entro trenta giorni. 3-ter. Il conto consuntivo approvato dal Ministero e' trasmesso all'ufficio centrale del bilancio entro dieci giorni dall'approvazione, per i successivi controlli di regolarita' amministrativa e contabile, espletati per mezzo di adeguati strumenti informatici, avvalendosi anche delle attestazioni delle verifiche di cui all'articolo 78. 3-quater. Gli istituti inoltrano, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, la documentazione giustificativa a corredo dei consuntivi inclusi nei programmi di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o della Corte dei conti entro i termini indicati dai programmi stessi. 3-quinquies. La documentazione giustificativa in originale delle entrate e delle spese e' conservata agli atti della sede per un periodo di cinque anni. La stessa e' trasmessa, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, entro tale termine a richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti.». 20. Al capo VII la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Capo VII - Finanziamenti a destinazione vincolata». 21. L'articolo 45 e' abrogato e, successivamente, e' inserito il seguente: «Art. 45-bis (Erogazione di spese su finanziamenti dell'Unione europea o di Stati membri). - 1. Le somme diverse dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 7, comma 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, finanziate da parte dell'Unione europea o da Stati membri dell'Unione agli Istituti italiani di cultura, sono gestite e rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore. 2. Il direttore dell'istituto dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordini di pagamento a valere sui finanziamenti. 3. Le entrate e le uscite relative sono imputate sul bilancio dell'istituto in una voce specifica delle partite di giro.».
Note all'art. 2: - Il titolo II del citato decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«TITOLO II Gestione finanziaria degli istituti Capo I Bilancio di previsione
Art. 20 (Esercizio finanziario e bilancio di previsione). - 1. L'esercizio finanziario degli istituti ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione elaborato dagli istituti, entro il 10 ottobre dell'anno precedente cui si riferisce il bilancio stesso. Salvo diverse comunicazioni del Ministero degli affari esteri che pervengano entro il 30 settembre, il bilancio deve essere redatto prevedendo una dotazione finanziaria pari a quella concessa nell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio. 3. Il bilancio preventivo e' trasmesso dagli istituti, entro il 20 ottobre alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare che esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 22 dicembre 1990, n. 401. Entro trenta giorni la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare, d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali opera l'istituto, deve trasmettere il bilancio corredato del parere favorevole o delle eventuali osservazioni al Ministero degli affari esteri. In mancanza di intesa tra le rappresentanze diplomatiche competenti, le osservazioni di ciascuna di esse sono trasmesse al Ministero. Entro trenta giorni dalla data di ricezione del bilancio il Ministero degli affari esteri comunica l'approvazione o il proprio eventuale difforme parere agli istituti tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare. 4. L'eventuale assestamento di bilancio deve essere presentato entro il 1° marzo dell'anno cui si riferisce il bilancio. Si applicano per il bilancio assestato le stesse procedure relative al bilancio di previsione. 5. Contestualmente all'approvazione, il Ministero da' comunicazione del bilancio preventivo o l'eventuale assestamento all'ufficio centrale del bilancio mediante evidenze informatiche. 6. La gestione finanziaria e' unica come unico e' il relativo bilancio di previsione. 7. La gestione finanziaria delle sezioni costituite ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e' disciplinata nell'art. 22 e nell'art. 73 del presente regolamento. 8. Gli istituti sono tenuti a redigere un preventivo finanziario consolidato per la riassunzione delle previsioni della gestione propria e di quelle delle sezioni. Art. 21 (Criteri di formazione del bilancio di previsione). - 1. Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di cassa, secondo lo schema di cui all'allegato A. Esso e' articolato in titoli ed in capitoli ed e' redatto in euro utilizzando, per la conversione delle cifre relative alle spese da sostenere in altra valuta, il cambio vigente il giorno di redazione del bilancio stesso quale risulta dal sito web della Banca d'Italia. 2. Il capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero piu' oggetti strettamente collegati e deve comunque essere omogeneo e chiaramente definito. 3. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio. 4. Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa l'avanzo o il disavanzo di cassa presunto al 3l dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio di previsione si riferisce. 5. Gli stanziamenti di spesa che sono iscritti in bilancio devono essere suffragati da programmi definiti e dall'analisi delle concrete capacita' operative degli istituti illustrate nella relazione di cui al seguente comma. 6. Il bilancio di previsione e' predisposto dal direttore o da chi ne fa le veci ed e' accompagnato da apposita relazione illustrativa che evidenzi, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente, nonche' la consistenza del personale in servizio. Art. 22 (Integrita' e universalita' del bilancio). - 1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. 2. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio. I bilanci delle sezioni devono essere allegati al bilancio dell'istituto fondatore ed inseriti nel bilancio consolidato di cui all'art. 20, comma 8. Art. 23 (Classificazione delle entrate e delle spese). - 1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli: titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano; titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati; titolo III - Entrate diverse; titolo IV - Entrate in conto capitale; titolo V - Anticipazioni e partite di giro. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: titolo I - Spese di personale; titolo II - Spese di funzionamento; titolo III - Spese per attivita' promozionali; titolo IV - Spese in conto capitale; titolo V - Adeguamento del fondo scorta; titolo VI - Estinzioni di anticipazioni e partite di giro. 2. La classificazione di cui al precedente comma e' basata sullo schema di bilancio di cui all'allegato A al presente regolamento. 3. Tale schema e' vincolante, agli effetti della redazione del bilancio di previsione e dell'autorizzazione di spesa, per la ripartizione in titoli, mentre ha valore indicativo per la specificazione in capitoli, che possono essere modificati in relazione ad esigenze sopravvenute, con provvedimento del Ministero degli affari esteri e dello cooperazione internazionale. Le maggiori o minori spese possono essere compensate all'interno dello stesso titolo, previo atto del direttore dell'istituto non soggetto ad atti formali di autorizzazione. Art. 24 (Pareggio del bilancio di previsione). - 1. Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio. Art. 25 (Ammontare della dotazione finanziaria degli istituti). - 1. Gli istituti possono ricevere una dotazione finanziaria non superiore a quella indicata nello stesso bilancio. Il Ministero degli affari esteri, nell'assegnare tale dotazione finanziaria, tiene conto, oltre che della relazione di cui all'art. 21 del presente regolamento, anche delle valutazioni delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari competenti per territorio nonche' delle priorita' annesse dallo stesso Ministero all'azione dei singoli istituti. 2. La dotazione finanziaria assegnata per ogni singolo anno non puo' comunque essere inferiore all'ottanta per cento di quella assegnata nell'anno precedente, a meno che non sia intervenuto uno dei seguenti eventi: a) l'istituto abbia indicato nel proprio bilancio preventivo una cifra inferiore a tale limite; b) sia stato emanato un provvedimento di soppressione dell'istituto con decorrenza nell'anno cui la dotazione finanziaria si riferisce; c) sia stato emanato un provvedimento di soppressione di una o piu' sezioni staccate dell'istituto; d) sia stata apportata una decurtazione allo stanziamento del relativo capitolo di bilancio. Art. 26. (Abrogato). Art. 27 (Variazioni e storni di bilancio). - 1. Le variazioni di bilancio che comportano storni da un titolo all'altro sono disposte dal direttore con proprio atto e comunicate immediatamente all'ufficio o agli uffici competenti per l'indirizzo e la vigilanza a norma dell'art. 5, comma 2, che, nel termine di dieci giorni, possono formulare osservazioni. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
Capo II E n t r a t e
Art. 28 (Riscossione della dotazione finanziaria). - 1. Per gli istituti che abbiano provveduto all'invio del bilancio preventivo per l'anno cui si riferisce la dotazione finanziaria, l'assegnazione e' disposta, di regola entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione dello Stato mediante ordinativo diretto speciale. In caso di variazioni in diminuzione del fabbisogno dell'istituto risultanti dall'assestamento di bilancio di cui all'art. 20, comma 4, del presente regolamento, il Ministero degli affari esteri puo' disporre il trasferimento della somma eccedente quella disposta in sede di prima assegnazione ad altro istituto, anche di nuova istituzione. In caso di aumento dello stanziamento sul relativo capitolo rispetto a quello dell'anno precedente, la maggiore disponibilita' puo' essere utilizzata per istituti di nuova istituzione o per integrazioni agli istituti gia' operanti all'inizio dell'anno sulla base delle esigenze risultanti dall'assestamento dei relativi bilanci, di cui al prima richiamato art. 20, comma 4, del presente regolamento. 2. La dotazione finanziaria e' accreditata sul conto indicato dal direttore dell'istituto, che puo' essere aperto presso una banca in Italia o all'estero. Nel caso che tale conto non sia tenuto in euro, il direttore dell'istituto puo' richiedere che la dotazione finanziaria venga trasferita, al cambio del giorno, nella valuta in cui e' tenuto il conto. Art. 29 (Riscossione e registrazione delle entrate). - 1. Le entrate sono riscosse di regola dall'istituto bancario incaricato del servizio di cassa, secondo gli usi locali. Eventuali deroghe sulla base di particolari esigenze locali possono essere consentite solo dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del tesoro. 2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire alla banca di cui al comma precedente entro la fine di ogni trimestre. 3. Per eventuali servizi forniti direttamente dagli istituti, ivi compresi i corsi di lingua o di cultura, le relative entrate possono essere incassate dall'ufficio amministrativo e contabile dell'istituto che le versa sul conto corrente bancario, previa annotazione nell'apposito registro entro e non oltre dieci giorni. 4. Ai terzi debitori che corrispondono direttamente per i servizi offerti e' rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento. 5. E' vietato disporre pagamenti di spese con disponibilita' esistenti sul conto sul quale e' depositato il fondo scorta. 6. Per la tenuta di conti bancari in Paesi terzi e per le entrate in valuta diversa da quella locale si applicano le disposizioni vigenti per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. 6-bis. Le entrate sono annotate nei pertinenti registri, che contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) nome e cognome o denominazione del debitore; d) causale della riscossione; d) importo; e) data di esigibilita'; g) data di effettiva riscossione. Art. 30. - (Abrogato).
Capo III S p e s e
Art. 31 (Gestione delle spese). - 1. Il direttore dell'istituto e' legittimato ad assumere, in ogni esercizio, impegni di spesa di importo non superiore agli stanziamenti iscritti sui capitoli di bilancio di previsione cui la spesa e' imputata. 2. Per gli impegni di spesa pluriennali, i pagamenti afferenti a ciascuno degli esercizi successivi non possono comunque superare l'importo di quelli disposti per il primo esercizio. 3. Ogni atto che comporti un impegno di spesa deve indicare l'esistenza della relativa copertura finanziaria in termini di cassa. Art. 32 (Liquidazione della spesa). - 1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, e' effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno nonche' della regolarita' della fornitura di beni, opere, servizi, nonche' sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. Art. 33 (Ordinazione della spesa). - 1. Il pagamento delle spese e' ordinato dal direttore dell'istituto entro i limiti delle previsioni di cassa. Art. 34 (Documentazione e registrazione delle spese e dei pagamenti). - 1. Gli impegni assunti verso terzi per contratti ed altre obbligazioni e i relativi pagamenti sono corredati della documentazione giustificativa della spesa. 2. Per ogni spesa e per i relativi pagamenti nei pertinenti registri sono annotate le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo del bilancio; c) nome e cognome o denominazione del creditore; d) causale; e) importo; f) modalita' di pagamento; g) data di assunzione dell'impegno; h) data dei pagamenti. Art. 35 (Modalita' particolari di pagamento). - 1. L'istituto puo' disporre, con espressa annotazione sui titoli, che i pagamenti siano effettuati anche mediante: a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonche' mediante vaglia postale o telegrafico; in quest'ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale; b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, salvo per le spese accessorie relative al personale dipendente; c) assegno bancario all'ordine del creditore; d) pagamento in contanti contro regolare quietanza; e) altra forma autorizzata dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente con proprio decreto motivato dalla particolare situazione locale. 2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare da idoneo documento bancario o dell'ufficio postale oppure da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni. 3. (Abrogato).
Capo IV Servizio di cassa
Art. 36 (Affidamento del servizio). - 1. Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione approvata con decreto della rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente dell'istituto, ad un unico istituto di credito. Qualora esigenze particolari non possono consentire o far ritenere opportuno l'affidamento del suddetto servizio ad un istituto bancario locale, il direttore dell'istituto puo' affidare il servizio di cassa ad un istituto bancario di altro Paese. 2. La convenzione di cui al precedente comma deve altresi' prevedere le modalita' per l'autonomo espletamento del servizio di cassa delle sezioni distaccate costituite dagli istituti. 2-bis. In aggiunta al conto corrente di cui al comma 1, l'istituto puo', se necessario, accendere un conto corrente in ciascuno dei Paesi diversi da quello nel quale abbia la sede e per i quali esso sia competente. La convenzione e' approvata con decreto emanato, d'intesa tra loro, dalle rappresentanze diplomatiche cui compete la vigilanza sull'istituto a norma dell'art. 5, comma 2. 3. (Abrogato). Art. 37 (Gestione del fondo per piccole spese). - 1. Il direttore puo' dotare un dipendente dell'istituto di un fondo economale, di importo non superiore a euro 3.000 reintegrabile durante l'esercizio per non piu' di tre volte, previa approvazione del relativo rendiconto da parte del direttore. 2. Con il fondo il dipendente di cui al comma 1 provvede autonomamente al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali nonche' di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a euro 500. 3. I pagamenti sono immediatamente annotati dal dipendente di cui al comma 1 su apposito registro e imputati sui pertinenti capitoli del bilancio dell'istituto. 4. Al termine dell'esercizio o quando il direttore dispone la fine della gestione economale, il dipendente di cui al comma 1, previa approvazione del rendiconto del fondo da parte del direttore, restituisce all'Istituto l'eventuale importo residuo. 5. Il dipendente di cui al comma 1 risponde in proprio delle spese non approvate dal direttore.
Capo V Scritture contabili
Art. 38 (Scritture finanziarie e patrimoniali). - 1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo la situazione delle somme riscosse e pagate a fronte dei relativi stanziamenti. Esse sono tenute nelle valute nelle quali avvengono le operazioni. 2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. 3. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali, e dei sistemi di scritture di cui al successivo art. 39, gli istituti si avvalgono di sistemi di elaborazione automatica dei dati, utilizzando programmi forniti dal Ministero degli affari esteri. 3-bis. Il direttore dell'istituto o altro dipendente di ruolo dell'istituto da lui delegato e' responsabile della tenuta delle scritture di cui al presente articolo. E' coadiuvato dal dipendente dell'istituto incaricato delle funzioni amministrativo-contabili, cui sono attribuite le responsabilita' dell'istruttoria dei relativi procedimenti. Art. 39 (Sistemi di scritture). - 1. L'istituto tiene le seguenti scritture: a) il libro giornale; a-bis) il registro di cassa; a-ter) il registro conti correnti bancari; b) le scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari; c) un partitario delle somme riscosse per ciascun capitolo di entrata; d) un partitario delle somme pagate per ciascun capitolo di spesa; d-bis) un registro per la rilevazione delle entrate proprie accertate sulla base di contratti ed altri tipi di obbligazioni di terzi; e) un registro per la rilevazione degli impegni assunti per contratti ed altri tipi di obbligazioni; f) il registro dei beni di facile consumo; g) il registro della piccola cassa. 2. (Abrogato).
Capo VI Conto consuntivo
Art. 40 (Composizione del conto consuntivo). - 1. Il conto consuntivo e' redatto in euro e si compone del rendiconto finanziario, del riassunto generale del movimento amministrativo e del prospetto riepilogativo di gestione del fondo scorta, stilati secondo i modelli allegati al presente regolamento, utilizzando per la conversione delle poste in valuta straniera il cambio vigente alla data di chiusura del bilancio stesso quale risulta dal sito web della Banca d'Italia. Art. 41 (Approvazione del conto consuntivo). - 1. Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa del direttore dell'istituto e dagli allegati, e' predisposto entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed e' sottoposto all'esame dei revisori dei conti, che redige l'apposita relazione, di cui al successivo art. 78, da allegare al predetto conto. 2. La relazione del direttore illustra l'andamento della gestione finanziaria dell'istituto ed i fatti economicamente rilevanti verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio. 3. Entro il 30 aprile, la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare trasmettono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il conto consuntivo dell'esercizio precedente, esprimendo il proprio parere d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali l'istituto opera. Della trasmissione e' data comunicazione, mediante evidenze informatiche, all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3-bis. Entro novanta giorni dalla ricezione del conto consuntivo il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica l'approvazione o le proprie osservazioni all'istituto e alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente, che forniscono riscontro entro trenta giorni. 3-ter. Il conto consuntivo approvato dal Ministero e' trasmesso all'ufficio centrale del bilancio entro dieci giorni dall'approvazione, per i successivi controlli di regolarita' amministrativa e contabile, espletati per mezzo di adeguati strumenti informatici, avvalendosi anche delle attestazioni delle verifiche di cui all'art. 78. 3-quater. Gli istituti inoltrano, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, la documentazione giustificativa a corredo dei consuntivi inclusi nei programmi di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o della Corte dei conti entro i termini indicati dai programmi stessi. 3-quinquies. La documentazione giustificativa in originale delle entrate e delle spese e' conservata agli atti della sede per un periodo di cinque anni. La stessa e' trasmessa, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, entro tale termine a richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti. Art. 42 (Rendiconto finanziario). - 1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione finanziaria per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli e capitoli; esso e' redatto sulla base dell'allegato B al presente regolamento. Art. 43 (Allegato al conto consuntivo). - 1. Al conto consuntivo e' allegato il riassunto generale del movimento amministrativo di cui al successivo art. 44. Art. 44 (Riassunto generale del movimento amministrativo). - 1. Il riassunto generale del movimento amministrativo, redatto secondo lo schema di cui all'allegato C, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio, ponendo in evidenza le variazioni intervenute nei singoli elementi.
Capo VII Finanziamenti a destinazione vincolata
Art. 45. (Abrogato).». - Il testo dell'art. 7, comma 4 della citata legge 22 dicembre 1990, n. 401, e' il seguente: «Art. 7 (Istituti). - (Omissis). 4. Il Ministro assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istituto, a tal fine ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.». |
| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3 Modifiche al titolo III
1. L'articolo 50, comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nella gestione dei beni mobili e immobili l'istituto applica le disposizioni vigenti in materia per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, avvalendosi di un programma informatico fornito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Relativamente ai beni immobili appartenenti allo Stato ubicati all'estero, il programma informatico assicura la coerenza e la fruibilita' dei dati con quanto previsto per le scritture patrimoniali informatizzate inerenti ai beni immobili statali gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze.». 2. Gli articoli 51, 52 e 53 sono abrogati. 3. All'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni: a. la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Scritture patrimoniali»; b. sono abrogati i commi da 1 a 3; c. al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Oltre alle scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, l'istituto iscrive gli audiovisivi, nonche' i libri ed il materiale bibliografico in genere in registri sussidiari separati.». 4. L'articolo 55 e' sostituito dal seguente: «Art. 55 (Consegnatari). - 1. Il direttore e' consegnatario dei beni immobili e nomina tra i dipendenti di ruolo dell'istituto il consegnatario dei beni mobili. In mancanza di altro dipendente di ruolo, le funzioni di consegnatario dei beni mobili sono svolte dal direttore. Se nell'istituto non presta servizio alcun dipendente di ruolo, il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare attribuisce tali funzioni al consegnatario della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare. 2. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e' sottoscritto dal cessante e dal subentrante. 3. Si applica, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.». 5. All'articolo 56, comma 3, sono soppresse le parole «vistato dalla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente» e, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente «Si applica l'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, e successive modificazioni.». 6. All'articolo 58, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il direttore provvede alla rendicontazione annuale dei beni iscritti nel registro di facile consumo ed alla redazione della relazione illustrativa.».
Note all'art. 3: - Il titolo III del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«TITOLO III Gestione economico-patrimoniale dell'istituto di cultura Capo I Gestione economica
Art. 46 (Locazioni attive e passive dei locali, uso delle attrezzature da parte di altre istituzioni e polizze assicurative). - 1. Gli istituti possono concedere in uso i locali e le attrezzature in dotazione a titolo gratuito per la realizzazione di iniziative inerenti alle finalita' della diffusione della cultura e della lingua italiana realizzate da istituzioni senza fini di lucro. Negli altri casi tale uso puo' essere concesso solo a titolo oneroso ai prezzi locali di mercato. 2. Qualora richiesto dalla normativa locale o qualora la situazione locale lo faccia ritenere opportuno, gli istituti possono stipulare polizze assicurative contro i danni ai beni dell'istituto ed ai frequentatori dello stesso. Art. 47 (Convenzioni con universita' ed altre istituzioni locali). - 1. Gli istituti, previa autorizzazione ministeriale, possono concludere convenzioni con universita' ed altre istituzioni locali operanti nell'area di propria competenza territoriale per gli interventi previsti dall'art. 20, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 2. Gli istituti possono, altresi', concludere convenzioni con le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo per l'organizzazione di iniziative nel settore per la diffusione della lingua italiana, ivi compresi i corsi dell'art. 17 del presente regolamento. Art. 48 (Spese di rappresentanza degli istituti). - 1. Le spese di rappresentanza finalizzate a singole manifestazioni culturali organizzate dagli istituti, anche congiuntamente ad altre istituzioni, sono imputate al bilancio degli istituti stessi se esse sono necessarie per una maggiore efficacia delle manifestazioni stesse, se sono commisurate all'evento e se trovano capienza nelle disponibilita' dei fondi all'uopo stanziati. 2. E' esclusa la possibilita' di imputare al bilancio degli istituti spese di rappresentanza per l'espletamento delle funzioni proprie del personale degli istituti. Art. 49 (Collaborazione degli istituti ad iniziative culturali della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare). - 1. Gli istituti possono collaborare, su richiesta della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente nel territorio in cui operano, alla realizzazione di iniziative culturali e socio-culturali finanziate dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare stesso. I fondi relativi alle predette iniziative affluiscono alla contabilita' degli istituti mediante imputazione agli appositi capitoli delle partite di giro. 2. A fronte dei suddetti finanziamenti il direttore dell'istituto presenta il relativo rendiconto alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare dalla quale ha ricevuto i fondi. La gestione dei predetti fondi da parte degli istituti deve comunque svolgersi nel rispetto delle norme che regolano le spese imputabili al capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri sul quale gravano i fondi stessi.
Capo II Gestione patrimoniale
Art. 50 (Beni). - 1. Nella gestione dei beni mobili e immobili l'istituto applica le disposizioni vigenti in materia per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, avvalendosi di un programma informatico fornito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Relativamente ai beni immobili appartenenti allo Stato ubicati all'estero, il programma informatico assicura la coerenza e la fruibilita' dei dati con quanto previsto per le scritture patrimoniali informatizzate inerenti ai beni immobili statali gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Art. 51. - (Abrogato). Art. 52. - (Abrogato). Art. 53. - (Abrogato). Art. 54 (Scritture patrimoniali). - 1. (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. (Abrogato). 4. Oltre alle scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, l'istituto iscrive gli audiovisivi, nonche' i libri ed il materiale bibliografico in genere in registri sussidiari separati. I libri singoli, le collezioni dei libri e gli audiovisivi sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non e' segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio della raccolta annuale. Art. 55 (Consegnatari). - 1. Il direttore e' consegnatario dei beni immobili e nomina tra i dipendenti di ruolo dell'istituto il consegnatario dei beni mobili. In mancanza di altro dipendente di ruolo, le funzioni di consegnatario dei beni mobili sono svolte dal direttore. Se nell'istituto non presta servizio alcun dipendente di ruolo, il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare attribuisce tali funzioni al consegnatario della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare. 2. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e' sottoscritto dal cessante e dal subentrante. 3. Si applica, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. Art. 56 (Carico e scarico dei beni mobili). - 1. I beni mobili sono inventariati dal consegnatario. 2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili. 3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, cessione od altri motivi e' disposta con atto del direttore, sulla base di motivata proposta del consegnatario. Si applica l'art. 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, e successive modificazioni. Gli introiti per la vendita dei suddetti beni vengono acquisiti all'apposito capitolo di entrata. 4. L'atto di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili nei casi in cui ricorrano dolo o colpa grave nella custodia. 5. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali. 6. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario. Art. 57 (Ricognizione dei beni mobili). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 55 del presente regolamento, si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari almeno ogni cinque anni. Art. 58 (Materiali di consumo). - 1. Il responsabile dell'ufficio amministrazione e contabilita' provvede alla tenuta di idonea contabilita' - per quantita' e per specie - degli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo nonche' dei libri acquisiti per donazione ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento. 2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle fatture dei fornitori. 3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene contro la firma per ricevuta sul registro da parte del ricevente. 3-bis. Il direttore provvede alla rendicontazione annuale dei beni iscritti nel registro di facile consumo ed alla redazione della relazione illustrativa. Art. 59 (Automezzi). - 1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che: a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto; b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli. 2. Il consegnatario e' tenuto, mensilmente, a fornire al competente ufficio amministrativo i documenti giustificativi di spesa o, nel caso la situazione locale non lo permetta, dichiarazioni sostitutive per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni. Art. 60 (Magazzini di deposito e scorta). - 1. Il direttore dell'istituto, con proprio atto, ove ne ravvisi l'utilita', puo' istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta. 2. Alla relativa disciplina si provvede secondo le modalita' di cui all'art. 84 del presente regolamento.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2002, n. 266, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, e' il seguente: «Art. 7 (Dismissione dei beni all'estero). - 1. Il titolare dell'ufficio all'estero autorizza la dismissione, dei beni mobili di pertinenza dell'ufficio, ad esclusione delle autovetture di rappresentanza, degli automezzi di servizio, degli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e degli altri beni di particolare pregio per i quali e' necessaria specifica autorizzazione dell'Amministrazione centrale. 2. Le modalita' di vendita dei beni dismessi o l'eventuale distruzione sono disciplinate con apposito decreto del Ministero degli affari esteri.». |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 4 Modifiche al titolo IV
1. All'articolo 62, i commi 2 e 3 sono abrogati.
Note all'art. 4: - Il titolo IV del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«TITOLO IV Fondi scorta Capo I Gestione dei fondi scorta
Art. 61 (Modalita' di gestione). - 1. Il fondo scorta e' costituito inizialmente con versamento sul relativo conto, anche fruttifero, acceso all'uopo presso l'istituto bancario, che svolge le funzioni di cassiere per conto dell'istituto, con i fondi provenienti dall'apposito finanziamento ministeriale disposto sulla base del decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro di cui al comma 7, art. 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 2. Per gli istituti istituiti dopo la data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il fondo e' costituito con le modalita' di cui sopra a valere sulle risorse ordinarie dell'istituto per un ammontare iniziale fissato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro. 3. I prelevamenti dal fondo scorta sono effettuati, su autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente territorialmente, mediante trasferimento dal conto del fondo scorta a quello di gestione dell'istituto, informandone il Ministero degli affari esteri ed il Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri entro trenta giorni dall'operazione. La relativa cifra deve essere reintegrata al fondo scorta non oltre sette giorni dopo l'accreditamento all'istituto della dotazione finanziaria annuale assegnata dal Ministero degli affari esteri. 4. Al bilancio consuntivo dell'istituto deve essere allegato un elenco di tutti i movimenti effettuati nel corso dell'anno sul fondo scorta, secondo lo schema di cui all'allegato D, corredati degli attestati dell'istituto di credito presso il quale e' aperto il relativo conto. Art. 62 (Adeguamento del fondo scorta). - 1. L'ammontare iniziale del fondo scorta di ogni singolo istituto, costituito ai sensi del comma 7 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del comma 2 dell'art. 61 del presente regolamento puo' essere adeguato, fino a raggiungere l'ammontare fissato con apposito decreto emanato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, destinando al fondo una quota del bilancio annuale dell'istituto non superiore al 20 per cento delle uscite complessive di cassa risultanti dal bilancio di previsione. L'istituzione e la soppressione di una sezione staccata comportano di regola una revisione del fondo scorta dell'istituto fondatore, da attuarsi con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo. 2. (Abrogato). 3. (Abrogato). 4. In caso di soppressione di un istituto il fondo scorta costituito presso quest'ultimo e' trasferito ad altro istituto sulla base di apposito decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro. 5. L'ammontare fissato con il suddetto decreto puo' essere modificato con successivo decreto emanato con le medesime modalita'.». |
| Art. 5 Modifiche al titolo V
1. All'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole «di importo non superiore a 50 milioni di lire si provvede, di regola, mediante trattativa privata» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante stipula di contratti, secondo le disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari»; b) il comma 2 e' abrogato. 2. Gli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 sono abrogati. 3. All'articolo 72, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, in fine, sono soppresse le parole: «, salvo quanto previsto nel successivo comma 2 del presente articolo»; b) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 5: - Il titolo V del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«TITOLO V C o n t r a t t i Capo I Normativa contrattuale
Art. 63 (Norme generali). - 1. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede mediante stipula di contratti, secondo le disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari. 2. (Abrogato). 3. Si applicano anche ai contratti stipulati dagli istituti le disposizioni dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Art. 64. - (Abrogato). Art. 65. - (Abrogato). Art. 66. - (Abrogato). Art. 67. - (Abrogato). Art. 68. - (Abrogato). Art. 69. - (Abrogato). Art. 70. - (Abrogato). Art. 71. - (Abrogato). Art. 72 (Pagamenti conseguenti ai contratti). - 1. Il pagamento dei contratti di cui al presente titolo V deve essere effettuato nelle forme previste dall'art. 35 del presente regolamento sulla base della presentazione della relativa documentazione giustificativa e dell'avvenuta esecuzione, cosi' come previsto dal contratto, delle prestazioni, lavori e servizi. Nei casi in cui sia previsto il collaudo il pagamento deve essere corrisposto solo su esito positivo del collaudo stesso. 2. La corresponsione di anticipi puo' avvenire solo sulla base di quanto previsto dal contratto e deve restare nei limiti previsti dall'art. 12, commi sesto e settimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, secondo le modalita' e la percentuale fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, previa prestazione di idonea garanzia ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.». |
| Art. 6 Modifiche al titolo VII
1. All'articolo 78, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'attivita' di revisione dei conti e' affidata, con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, a due dipendenti di ruolo dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa citta' o nel medesimo Paese o in Paesi dell'area, designando, se possibile, il personale con funzioni amministrative o contabili di qualifica piu' elevata, ivi incluso quello dirigenziale.»; b) al comma 3 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I revisori attestano, sulla base della documentazione a corredo del conto consuntivo, che i pagamenti effettuati dall'istituto corrispondano a prestazioni effettivamente rese per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, nel rispetto delle norme italiane, nonche' delle norme e degli usi locali. Essi accertano altresi' l'avvenuta esecuzione e la verbalizzazione dei passaggi di consegne tra direttori.».
Note all'art. 6: - Il titolo VII del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«TITOLO VII Revisione amministrativo-contabile Capo I Norme in materia di revisione
Art. 78 (Revisori dei conti). - 1. L'attivita' di revisione dei conti e' affidata, con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, a due dipendenti di ruolo dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa citta' o nel medesimo Paese o in Paesi dell'area, designando, se possibile, il personale con funzioni amministrative o contabili di qualifica piu' elevata, ivi incluso quello dirigenziale. 2. I revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 3. I revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, eseguono anche individualmente verifiche di cassa almeno una volta all'anno in occasione della verifica del conto consuntivo, esaminano il bilancio di previsione nonche' i bilanci delle sezioni dell'istituto ove esistenti, le eventuali variazioni ad esso, ed il conto consuntivo e relativi consuntivi allegati; in particolare redigono un'apposita relazione sul bilancio preventivo da allegare alla relazione del capo dell'istituto, nonche' una relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo contenente l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarita' della gestione. I revisori attestano, sulla base della documentazione a corredo del conto consuntivo, che i pagamenti effettuati dall'istituto corrispondano a prestazioni effettivamente rese per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, nel rispetto delle norme italiane, nonche' delle norme e degli usi locali Essi accertano altresi' l'avvenuta esecuzione e la verbalizzazione dei passaggi di consegne tra direttori. 4. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente puo' disporre, quando lo ritenga opportuno, verifiche di cassa presso l'istituto e le sue sezioni da parte di uno o piu' revisori. Tale verifica e' effettuata in contraddittorio con l'impiegato preposto all'ufficio amministrazione e contabilita' dell'istituto, che puo' farsi assistere da altri impiegati dell'istituto stesso. L'esito di tali verifiche e' comunicato al direttore dell'istituto ed alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare cui compete la vigilanza dell'istituto. 5. Il trattamento di missione ai revisori dei conti che risiedono in altra citta' grava sul bilancio dell'istituto.». |
| Art. 7 Modifiche agli allegati
1. Gli allegati A e B sono sostituiti rispettivamente dagli allegati A e B del presente regolamento. |
| Art. 8 Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 2, 3, 4 e 7 si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del presente regolamento. 2. Il bilancio preventivo relativo al primo esercizio finanziario di vigenza della nuova disciplina e' redatto secondo il presente regolamento. I bilanci preventivi eventualmente presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono conseguentemente adeguati. 3. Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento e' redatto secondo la disciplina previgente. 4. Gli inventari sono adeguati entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2015
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Gentiloni Silveri Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 3203 |
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