Gazzetta n. 303 del 31 dicembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 3 dicembre 2015, n. 211
Regolamento recante modifiche al decreto 27 aprile 1995, n. 392, sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero.


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, ed in particolare l'articolo 7, comma 3;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed in particolare l'articolo 9, comma 2-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, che prevede norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
Considerata la necessita' di aggiornare il succitato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 392/1995, in particolare per quanto attiene all'organizzazione, alla gestione amministrativa e contabile ed alle procedure di vigilanza e di controllo relative agli istituti italiani di cultura;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 23 luglio 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data 7 settembre 2015, riscontrata con nota DAGL 0008261 del 9 ottobre 2015;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al titolo I

1. All'articolo 3, comma 1, in fine sono aggiunte le parole «e negli altri Stati, individuati con il decreto di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401».
2. All'articolo 5 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Per gli istituti che operano in piu' Paesi le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi diversi da quello in cui gli istituti stessi hanno sede. In mancanza dell'intesa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sono esercitate sulla base di apposita determinazione della direzione generale competente.».
3. All'articolo 8, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «, previo parere favorevole della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401,» e «con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente».
4. All'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono soppresse le parole «degli istituti»;
b) al comma 3, in fine sono aggiunte le parole «, che ne tiene conto anche ai fini della valutazione sulla performance individuale dell'addetto»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli addetti in servizio presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, i cui titolari esercitano le funzioni attribuite ai direttori degli istituti dai commi 2 e 3, contribuiscono alla definizione e all'attuazione della programmazione culturale degli uffici cui sono destinati.».
5. All'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e specialisti»;
b) il comma 1 e' abrogato;
c) al comma 2, dopo le parole «a contratto» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;
d) al comma 3, le parole «al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;
e) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente autorizza con decreto l'utilizzazione del personale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il cui contratto e' regolato dalla legge locale ed e' stipulato a seguito della pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni e dello svolgimento di una procedura secondo il comma 5. E' escluso l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La retribuzione corrisposta a tale personale non puo' essere superiore al 90 per cento di quella corrisposta al personale con analoghe mansioni di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»;
f) al comma 7, dopo le parole «che sancisca» sono aggiunte le seguenti: «che il contratto e' regolato dalla legge locale e»;
g) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Nei limiti delle disponibilita' di bilancio, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e qualora le competenze necessarie non siano reperibili presso il personale di ruolo, gli istituti possono stipulare convenzioni, regolate dal diritto locale, con specialisti, con la preventiva autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente. Le convenzioni sono sottoscritte dal direttore dell'istituto, previa pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni, e dovranno indicare la specializzazione richiesta e la durata della collaborazione, che non puo' estendersi oltre la conclusione delle iniziative per la quale e' stata stipulata. E' vietato il ricorso a contratti di lavoro subordinato o parasubordinato e l'instaurarsi di rapporti continuativi.».
6. All'articolo 14, il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. Il direttore nomina un responsabile dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca e altri servizi audiovisivi, che puo' essere individuato anche tra i dipendenti a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio presso l'istituto».
7. All'articolo 16, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della certificazione delle suddette traduzioni si applica l'articolo 52, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.».
8. All'articolo 17, comma 4, dopo le parole «i corsi sono a pagamento per i partecipanti,» sono aggiunte le seguenti «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1».
9. All'articolo 18, comma 2, sono soppresse le parole «non superiore al dieci percento».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 22
dicembre 1990, n. 401, e' il seguente:
«Art. 7 (Istituti). - (Omissis).
3. I criteri generali dell'organizzazione e del
funzionamento degli istituti sono stabiliti in un
regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto
con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la
funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le
modalita' della gestione finanziaria ed
economico-patrimoniale degli Istituti, fermo restando
l'obbligo per gli istituti stessi di trasmettere
annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro,
tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare
competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione
sull'attivita' svolta.».
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile
1995, n. 392, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
settembre 1995, n. 221.
- L'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125 e' il seguente:
«Art. 9 (Misure urgenti per le istituzioni scolastiche
e culturali italiane all'estero). - (Omissis).
2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 7, comma 1, dopo le parole: "negli Stati
nei quali hanno sede" sono aggiunte le seguenti: "e negli
altri Stati individuati con decreto del competente
direttore generale del Ministero, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze";
b) all'art. 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il personale dell'area della promozione culturale
presta servizio presso la direzione generale o presso gli
Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto
oppure presso gli uffici all'estero di cui all'art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, con funzioni di addetto."».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 54, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 aprile 2010, n. 85.
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Il titolo I del decreto ministeriale 27 aprile 1995,
n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:

«TITOLO I
Principi generali e struttura organizzativa
degli istituti italiani di cultura
Capo I
Principi generali

Art. 1 (Applicabilita' del presente regolamento). - 1.
Il presente regolamento si applica agli istituti italiani
di cultura all'estero ed alle loro sezioni, costituiti ai
sensi dell'art. 12 del regio decreto 12 febbraio 1940, n.
740, e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
2. Nel presente regolamento per istituti e per sezioni,
anche al singolare, si intendono gli istituti e le loro
sezioni di cui al precedente comma.
Art. 2 (Denominazione degli istituti). - 1. Per
esigenze particolari dei Paesi ospitanti, gli istituti
possono assumere anche denominazioni diverse o un simbolo
diverso da quello adottato dagli istituti con decreto del
Ministro degli affari esteri, sentito il parere favorevole
della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare
competente.
Art. 3 (Ambito territoriale di operativita' degli
istituti). - 1. Gli istituti operano per il raggiungimento
delle finalita' previste dall'art. 8 della legge 22
dicembre 1990, n. 401, nell'area geografica fissata con
decreto del capo della rappresentanza diplomatica nel Paese
in cui gli istituti hanno sede e negli altri Stati,
individuati con il decreto di cui all'art. 7, comma 1,
della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
Art. 4 (Modalita' di svolgimento dell'attivita'
istituzionale degli istituti). - 1. Gli istituti svolgono
le funzioni di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401, sia a titolo oneroso per gli utenti sia, laddove
questo corrisponda alle esigenze di una piu' efficace
azione promozionale e di diffusione, a titolo gratuito.
2. Tali funzioni possono essere svolte sia
autonomamente che in collaborazione con altre istituzioni,
italiane, locali o di Paesi terzi. In tale ultimo caso, le
spese conseguenti a carico del bilancio degli istituti
devono risultare da apposita convenzione o da scambio di
lettere e la partecipazione degli istituti all'iniziativa
deve essere adeguatamente evidenziata.
Art. 5 (Funzioni di indirizzo e di vigilanza sugli
istituti). - 1. Il Ministero degli affari esteri esercita
le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, lettera d),
della legge 22 dicembre 1990, n. 401, con indirizzi di
carattere generale relativi ad aree geografiche ed
all'organizzazione nel suo complesso nonche' con la
vigilanza attraverso missioni di ricognizione e ispettive.
2. Le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle
attivita' degli istituti con riferimento alle specifiche
situazioni locali sono esercitate dall'ufficio consolare
competente per territorio, salvo il caso in cui gli
istituti si trovino in citta' in cui ha sede anche
l'ambasciata; in tale ultimo caso le funzioni di cui sopra
sono svolte dall'ambasciata stessa. Sono comunque fatte
salve le competenze delle rappresentanze diplomatiche nei
confronti degli uffici consolari previste dalla normativa
vigente.
2-bis. Per gli istituti che operano in piu' Paesi le
funzioni di cui al comma 2 sono esercitate d'intesa, per la
parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche
accreditate nei Paesi diversi da quello in cui gli istituti
stessi hanno sede. In mancanza dell'intesa, le funzioni di
indirizzo e vigilanza sono esercitate sulla base di
apposita determinazione della direzione generale
competente.
Art. 6 (Sezioni distaccate specializzate gia'
costituite). - 1. Le sezioni distaccate operanti per
specifiche attivita' o settori di studio e ricerca, e
comunque per finalita' di promozione culturale, gia'
costituite prima dell'entrata in vigore della legge 22
dicembre 1990, n. 401, continuano ad essere regolate dal
decreto istitutivo delle medesime, salvo per le norme in
contrasto con la legge stessa o con il presente
regolamento, fino all'emanazione di un nuovo decreto del
direttore dell'istituto ai sensi dell'art. 7, comma 6,
della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e comunque non oltre
sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente
regolamento.
Art. 7 (Comitati di collaborazione culturale). - 1. I
comitati di collaborazione culturale costituiti ai sensi
dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, adottano
norme organizzative interne, che devono essere approvate
dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare
competente per territorio.
2. I comitati di collaborazione culturale, laddove
costituiti, si riuniscono almeno tre volte l'anno e
svolgono funzioni di consulenza sulle attivita' degli
istituti; essi sono chiamati dai direttori ad esprimere
pareri ed a formulare suggerimenti sulla programmazione
delle attivita' degli istituti e delle relative sezioni,
nel quadro delle funzioni attribuite agli istituti
dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
Art. 8 (Funzioni di coordinamento di area). - 1. Il
Ministro degli affari esteri puo' attribuire, con proprio
decreto, funzioni di coordinamento delle iniziative
promozionali degli istituti operanti in una determinata
area geografica ai direttori del ruolo dirigenziale degli
esperti per la programmazione culturale all'estero nonche'
ai direttori nominati ai sensi dell'art. 14, comma 6, della
legge 22 dicembre 1990, n. 401.
2. L'area geografica alla quale si applica il
coordinamento di cui al presente articolo puo' comprendere
anche Paesi diversi da quello nel quale ha sede l'istituto
al cui direttore e' stato conferito l'incarico di cui al
comma 1 del presente articolo.

Capo II
Organici e funzioni del personale degli istituti

Art. 9 (Istituzione, ripartizione e soppressione dei
posti di organico). - 1. La determinazione o la modifica
del contingente del personale da assegnare agli istituti e'
definito, sulla base delle dotazioni organiche di cui alla
tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e
di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della legge 19
luglio 1993, n. 243, con decreto del Ministro degli affari
esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 10 (Attivita' dei direttori e degli addetti). - 1.
I direttori degli istituti svolgono le funzioni elencate
dall'art. 15 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
2. Gli addetti degli istituti collaborano con il
direttore per il raggiungimento delle finalita'
istituzionali, svolgendo i compiti assegnati loro dal capo
dell'istituto. In tale quadro, all'inizio di ogni anno il
direttore assegna ad ogni addetto i settori di prevalente
sua competenza; tale assegnazione puo' essere modificata
dal direttore in qualsiasi momento, in relazione alle
esigenze dell'istituto.
3. Ogni addetto di cui al comma precedente redige a
fine anno una relazione sulla propria attivita' e la
rimette al direttore ", che ne tiene conto anche ai fini
della valutazione sulla performance individuale
dell'addetto.
3-bis. Gli addetti in servizio presso le rappresentanze
diplomatiche o gli uffici consolari, i cui titolari
esercitano le funzioni attribuite ai direttori degli
istituti dai commi 2 e 3, contribuiscono alla definizione e
all'attuazione della programmazione culturale degli uffici
cui sono destinati.".
Art. 11 (Rapporti di fine servizio dei direttori). - 1.
I direttori sono tenuti a predisporre, prima della loro
cessazione dalla sede, un rapporto di fine missione
contenente una sintesi delle attivita' svolte, le proprie
conclusioni sulle stesse, proposte per l'azione futura ed
ogni utile indicazione per il personale dell'istituto che
resta in sede o che subentra per assicurare la continuita'
del servizio.
Art. 12 (Personale collocato fuori ruolo assegnato agli
istituti). - 1. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi
della normativa previgente alla legge 22 dicembre 1990, n.
401, e che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge
stessa, continua ad essere regolato dalla medesima
normativa, conserva le funzioni di vice direttore
dell'istituto eventualmente esercitate alla data di entrata
in vigore della legge suddetta, fermo il termine massimo di
prosecuzione del servizio all'estero, di cui all'art. 19,
comma 9, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi
dell'art. 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, opera in
qualita' di esperto alle dirette dipendenze del direttore
dell'istituto.
Art. 13 (Personale a contratto e specialisti). - 1.
(Abrogato).
2. Qualora nell'istituto non presti servizio alcun
coordinatore amministrativo di ruolo, il primo posto a
contratto di cui all'art. 152 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che si rende
disponibile per mansioni di concetto e' utilizzato per
mansioni amministrativo-contabili.
3. Gli istituti, compatibilmente con le proprie
disponibilita' finanziarie, sono autorizzati, in attesa
dell'accreditamento degli appositi fondi da parte del
Ministero degli affari esteri, a provvedere sul proprio
bilancio alla corresponsione degli stipendi spettanti al
personale di cui all'art. 152 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, qualora la legge
locale preveda tassativamente il pagamento delle
retribuzioni entro l'ultimo giorno di ogni mese.
4. Il capo della rappresentanza diplomatica o
dell'ufficio consolare competente autorizza con decreto
l'utilizzazione del personale di cui all'art. 17, comma 2,
della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il cui contratto e'
regolato dalla legge locale ed e' stipulato a seguito della
pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni e dello
svolgimento di una procedura secondo il comma 5. E' escluso
l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
La retribuzione corrisposta a tale personale non puo'
essere superiore al 90 per cento di quella corrisposta al
personale con analoghe mansioni di cui all'art. 152 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18.
5. Per le assunzioni di personale di cui al capoverso
precedente e' richiesto un colloquio attitudinale con una
commissione di tre membri nominata con decreto del capo
della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare
competente, presieduta dal direttore dell'istituto o da chi
ne fa le veci. Tale procedura non si applica nei casi in
cui la normativa locale non lo permetta; tale circostanza
deve risultare da esplicita dichiarazione del capo della
rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare
competente.
6. Il personale a contratto puo' essere chiamato dal
direttore o da chi ne fa le veci a partecipare a corsi di
formazione nei settori di impiego; le relative spese
gravano sul bilancio degli istituti.
7. I contratti stipulati ai sensi dell'art. 17 della
legge 22 dicembre 1990, n. 401, devono prevedere una
clausola espressa che sancisca che il contratto e' regolato
dalla legge locale e che in nessun caso il rapporto di
dipendenza puo' comportare l'assunzione nei ruoli
dell'Amministrazione degli affari esteri.
7-bis. Nei limiti delle disponibilita' di bilancio, nei
casi previsti dall'art. 18 della legge 22 dicembre 1990, n.
401, e qualora le competenze necessarie non siano
reperibili presso il personale di ruolo, gli istituti
possono stipulare convenzioni, regolate dal diritto locale,
con specialisti, con la preventiva autorizzazione della
rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare
competente. Le convenzioni sono sottoscritte dal direttore
dell'istituto, previa pubblicazione di un avviso per almeno
dieci giorni, e dovranno indicare la specializzazione
richiesta e la durata della collaborazione, che non puo'
estendersi oltre la conclusione delle iniziative per la
quale e' stata stipulata. E' vietato il ricorso a contratti
di lavoro subordinato o parasubordinato e l'instaurarsi di
rapporti continuativi.

Capo III
Organizzazione e funzionamento degli istituti

Art. 14 (Servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca,
diapoteca ed altri sussidi audiovisivi). - 1. Gli istituti
curano la costituzione, il funzionamento e l'aggiornamento
dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca
e di altri sussidi audiovisivi.
2. Presso ciascun istituto funziona di regola un
servizio di prestito, previo pagamento di una somma a
titolo di deposito, per il servizio usufruito (libri, film,
videocassette, giornali), nonche' di noleggio contro
corrispettivo, salvo i casi in cui questo sia ritenuto
inopportuno sulla base della situazione locale e una deroga
in tal senso sia prevista dalle norme organizzative interne
dell'istituto.
3. Trascorso il termine previsto per i prestiti nel
regolamento della biblioteca, in mancanza di restituzione,
gli istituti trattengono la somma depositata, salvo il caso
in cui sia vietato dalla normativa locale.
4. Il direttore nomina un responsabile dei servizi di
biblioteca, filmoteca, emeroteca e altri servizi
audiovisivi, che puo' essere individuato anche tra i
dipendenti a contratto di cui all'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in
servizio presso l'istituto.
Art. 15 (Servizi informativi). - 1. Ciascun istituto e'
dotato di servizi informatizzati di documentazione, onde
soddisfare le richieste di informazione e fornire
consulenza a studiosi e operatori culturali italiani e
stranieri.
2. A tal fine gli istituti possono sottoscrivere
abbonamenti a banche dati di informazione e di
documentazione ed acquistare banche dati distribuite sotto
forma di supporti informatici e telematici.
3. I servizi in questione sono di regola prestati a
pagamento dagli istituti medesimi, salvo quanto previsto
dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto.
Art. 16 (Servizi di traduzione). - 1. Gli istituti
possono fornire servizi di traduzione dalla lingua italiana
in quella dello Stato di residenza e viceversa di documenti
di studio o altro materiale culturale a studenti, borsisti,
studiosi ed operatori culturali italiani e stranieri.
2. I servizi in questione sono di regola prestati a
pagamento dagli istituti medesimi sulla base delle tariffe
locali, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni
di servizio dell'istituto.
3. Ai fini della certificazione delle suddette
traduzioni si applica l'art. 52, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
Art. 17 (Corsi di lingua). - 1. Gli istituti
organizzano e curano la gestione dei corsi di lingua
italiana, in quanto possibile. Tali corsi possono essere
organizzati in qualsiasi localita' rientrante nella
competenza territoriale degli istituti, anche presso
universita'.
2. I corsi di lingua sono organizzati nelle forme e nei
modi consentiti dalla situazione locale. Essi sono di
regola gestiti direttamente dagli istituti, avvalendosi ove
possibile, per la loro organizzazione ed il controllo
didattico, delle sezioni distaccate e dei lettori con
incarichi extra-accademici operanti nell'area di competenza
degli istituti. Nei casi in cui la gestione diretta non e'
consentita o e' considerata comunque inopportuna in
relazione alla situazione locale, i corsi possono essere
affidati in gestione ad un'altra istituzione; nel relativo
contratto deve pero' essere comunque previsto il controllo
didattico dell'istituto.
3. Per i corsi gestiti direttamente, gli istituti
possono utilizzare per la funzione docente, oltre al
proprio personale, quello delle sezioni distaccate nonche'
personale docente di ruolo in servizio nelle sedi dei
corsi, anche se in organico presso altre istituzioni
scolastiche, culturali o universitarie, che non abbiano
orario completo. Gli istituti hanno altresi' la facolta' di
utilizzare all'uopo, sia per la docenza che per lo
svolgimento di mansioni amministrative o ausiliarie
connesse con i corsi stessi, persone di cittadinanza
italiana o straniera secondo quanto previsto nell'art. 13
del presente regolamento.
4. Tranne per i corsi nelle universita', i corsi sono a
pagamento per i partecipanti ",fatto salvo quanto previsto
dall'art. 4, comma 1. La relativa retta e' calcolata tenuto
conto delle tariffe praticate da istituzioni similari dei
Paesi della Comunita' europea operanti sul posto e
dell'opportunita' che i proventi dei corsi in questione
siano di regola almeno pari al loro costo complessivo, ivi
compreso il fitto dei locali che fosse all'uopo necessario.
Per i corsi trasmessi da emittenti radio-televisive gli
istituti stipulano apposita convenzione che disciplina
anche l'aspetto finanziario.
Art. 18 (Diffusione di giornali, riviste, libri ed
audiovisivi italiani). - 1. Gli istituti possono
diffondere, anche a pagamento, laddove permesso dalla
normativa locale, giornali, riviste, libri ed audiovisivi
italiani nonche' stranieri purche', in tale ultimo caso,
siano relativi alla cultura italiana.
2. Una quota dell'importo degli acquisti per
pubblicazioni per ciascun esercizio finanziario puo' essere
destinata a riconoscimenti a personalita' o a premi di
studio relativi all'apprendimento della lingua e della
cultura italiana.
3. Gli istituti possono stipulare convenzioni con
istituzioni universitarie e culturali locali per
contribuire, a valere sul proprio bilancio, alla
costituzione e all'aggiornamento di sezioni italiane delle
biblioteche delle istituzioni stesse.
4. Gli istituti possono altresi' stipulare contratti di
edizione secondo la normativa locale o quella italiana, a
seconda della residenza della controparte, sia in veste di
editore che di autore. Qualora l'istituto intervenga nel
contratto come editore o come coeditore, le spese
complessive relative per ogni singolo anno, anche in caso
di ristampa, non possono essere superiori a quelle all'uopo
indicate nel bilancio di previsione e nei successivi
assestamenti.
Art. 19 (Partecipazione di terzi all'attivita' degli
istituti). - 1. Associazioni, fondazioni e privati, sia
italiani che stranieri, possono partecipare
finanziariamente all'attivita' degli istituti. In
particolare tale partecipazione puo' assumere anche la
forma di sponsorizzazione alla singola iniziativa o
all'attivita' degli istituti in generale, nonche' di
donazione e di contributo diretto a manifestazioni
organizzate dagli istituti, sia singolarmente che
congiuntamente a terzi.
2. La dichiarazione di accettazione di contributi in
denaro alle attivita' degli istituti, ivi comprese le
sponsorizzazioni, deve essere inviata per conoscenza alla
rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare
competente per territorio.
3. L'accettazione di donazioni mobiliari ed immobiliari
e di eredita' nonche' l'acquisto di legati da parte degli
istituti e' subordinata all'autorizzazione del Ministero
degli affari esteri. Non richiedono autorizzazione le
donazioni di libri e di materiale informativo, ivi compresi
gli audiovisivi, a meno che non costituiscano collezioni di
particolare valore.».
- Il testo dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n.
401, e' il seguente:
«Art. 4 (Commissione nazionale per la promozione della
cultura italiana all'estero). - 1. E' istituita presso il
Ministero la Commissione nazionale per la promozione della
cultura italiana all'estero.
2. La Commissione:
a) propone gli indirizzi generali per la promozione e
la diffusione all'estero della cultura e della lingua
italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale
internazionale;
b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici
predisposti in materia dal Ministero, da altre
Amministrazioni dello Stato, da regioni e da enti ed
istituzioni pubblici, nonche' sulle iniziative proposte ai
sensi del comma 1 dell'art. 6, da associazioni, fondazioni
e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello
stesso articolo;
c) formula proposte di iniziative per settori specifici
o con riferimento a determinate aree geografiche, in
particolare a quelle caratterizzate forte presenza delle
comunita' italiane;
d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla
preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti, di
cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3;
e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le
finalita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3,
un rapporto sull'attivita' svolta avvalendosi delle
informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla
Direzione generale e di ogni altro materiale utile.
- Il testo dell'art. 152 del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente:
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
- Il testo dell'art. 17, comma 2 della citata legge 22
dicembre 1990, n. 401, e' il seguente:
«Art. 17 (Personale a contratto). - (Omissis).
2. Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti
possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa
autorizzazione della rappresentanza diplomatica o
dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri
bilanci.».
- Il testo dell'art. 18 della citata legge 22 dicembre
1990, n. 401, e' il seguente:
«Art. 18 (Specialisti). - 1. La Direzione generale e
gli Istituti possono stipulare convenzioni per
l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti, nei
casi in cui l'assolvimento dei compiti della Commissione di
cui all'art. 4, il programma annuale di attivita' degli
Istituti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 15, o
particolari iniziative richiedano competenze specifiche,
non reperibili presso il personale di ruolo, per il tempo
necessario allo svolgimento di tali programmi ed iniziative
e comunque nei limiti delle disponibilita' di bilancio.».
- Il testo dell'art. 52, comma 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e' il seguente:
«Art. 52 (Certificati, legalizzazioni, vidimazioni). -
1. L'ufficio consolare:
a) rilascia certificati di esistenza in vita a
cittadini; li rilascia anche a non cittadini per l'utilizzo
in Italia;
b) rilascia o vidima certificati di origine delle merci
ed ogni altro certificato o documento previsto dalle leggi
italiane o dalle convenzioni internazionali;
c) conferma le patenti di guida ai sensi e per gli
effetti dell'art. 126, comma 5-bis, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285;
d) comunica il numero di codice fiscale attribuito
dalla competente Agenzia delle entrate;
e) rilascia copia autentica degli atti da esso ricevuti
o presso di esso depositati;
f) legalizza gli atti rilasciati dalle autorita'
locali, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, avvalendosi di ogni mezzo utile di accertamento;
g) puo' rilasciare attestazioni concernenti leggi e
consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza;
h) puo' rilasciare certificati concernenti gli atti
compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie
funzioni;
i) puo' rilasciare e certificare traduzioni di atti
dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e
viceversa.».
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche al titolo II

1. Al titolo II, prima del capo I, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 19-bis (Principi generali). - 1. La gestione finanziaria degli istituti avviene secondo i principi della gestione di cassa.
2. L'elaborazione, la trasmissione, l'archiviazione e la conservazione dei documenti e delle comunicazioni relative alla gestione avvengono, di regola, in coerenza con i principi dell'amministrazione digitale stabiliti dalla legislazione vigente, secondo le modalita' ed i criteri per la gestione elettronica dei flussi documentali e per la dematerializzazione degli atti amministrativi e contabili del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».
2. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dopo le parole «Entro trenta giorni la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare» sono aggiunte le seguenti «, d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali opera l'istituto,» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente «In mancanza di intesa tra le rappresentanze diplomatiche competenti, le osservazioni di ciascuna di esse sono trasmesse al Ministero.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Contestualmente all'approvazione, il Ministero da' comunicazione del bilancio preventivo o l'eventuale assestamento all'ufficio centrale del bilancio mediante evidenze informatiche.».
3. All'articolo 21, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «lire italiane» sono sostituite dalla parola «euro»;
b) in fine, aggiungere le parole «quale risulta dal sito web della Banca d'Italia».
4. All'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le parole «Fondo di riserva ed»;
b) al comma 3, le parole «, il cui numero puo' essere ridotto o integrato in relazione alle peculiari esigenze dei singoli istituti e le cui» sono sostituite dalle seguenti parole: «che possono essere modificati in relazione ad esigenze sopravvenute, con provvedimento del Ministero degli affari esteri e dello cooperazione internazionale. Le».
5. All'articolo 25, comma 1 le parole «della locale rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente» sono sostituite dalle seguenti «delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari competenti».
6. L'articolo 26 e' abrogato.
7. All'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le variazioni di bilancio che comportano storni da un titolo all'altro sono disposte dal direttore con proprio atto e comunicate immediatamente all'ufficio o agli uffici competenti per l'indirizzo e la vigilanza a norma dell'articolo 5, comma 2, che, nel termine di dieci giorni, possono formulare osservazioni. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.».
8. All'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «Ministro» e' sostituita da «Ministero»;
b) al comma 2, le parole «lire italiane» sono sostituite dalla parola «euro».
9. All'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola «Riscossione» sono aggiunte «e registrazione»;
b) al comma 3, la parola «sono» e' sostituita da «possono essere»;
c) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma:
«6-bis. Le entrate sono annotate nei pertinenti registri, che contengono le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) capitolo di bilancio;
c) nome e cognome o denominazione del debitore;
d) causale della riscossione;
e) importo;
f) data di esigibilita';
g) data di effettiva riscossione.».
10. L'articolo 30 e' abrogato.
11. L'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Ordinazione della spesa). - 1. Il pagamento delle spese e' ordinato dal direttore dell'istituto entro i limiti delle previsioni di cassa.».
12. L'articolo 34 e' sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Documentazione e registrazione delle spese e dei pagamenti). - 1. Gli impegni assunti verso terzi per contratti ed altre obbligazioni e i relativi pagamenti sono corredati della documentazione giustificativa della spesa.
2. Per ogni spesa e per i relativi pagamenti nei pertinenti registri sono annotate le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) capitolo del bilancio;
c) nome e cognome o denominazione del creditore;
d) causale;
e) importo;
f) modalita' di pagamento;
g) data di assunzione dell'impegno;
h) data dei pagamenti.».
13. All'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, sono soppresse le parole «di estinzione dei mandati»;
b) all'alinea del comma 1, le parole «mandati di pagamento siano estinti» sono sostituite dalla seguenti: «pagamenti siano effettuati»;
c) al comma 2, le parole «sul mandato di pagamento» sono soppresse;
d) il comma 3 e' abrogato.
14. All'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «un Paese limitrofo» sono sostituite da «altro Paese»;
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. In aggiunta al conto corrente di cui al comma 1, l'istituto puo', se necessario, accendere un conto corrente in ciascuno dei Paesi diversi da quello nel quale abbia la sede e per i quali esso sia competente. La convenzione e' approvata con decreto emanato, d'intesa tra loro, dalle rappresentanze diplomatiche cui compete la vigilanza sull'istituto a norma dell'articolo 5, comma 2.»;
c) il comma 3 e' abrogato.
15. L'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Gestione del fondo per piccole spese). - 1. Il direttore puo' dotare un dipendente dell'istituto di un fondo economale, di importo non superiore a euro 3.000 reintegrabile durante l'esercizio per non piu' di tre volte, previa approvazione del relativo rendiconto da parte del direttore.
2. Con il fondo il dipendente di cui al comma 1 provvede autonomamente al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali nonche' di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a euro 500.
3. I pagamenti sono immediatamente annotati dal dipendente di cui al comma 1 su apposito registro e imputati sui pertinenti capitoli del bilancio dell'istituto.
4. Al termine dell'esercizio o quando il direttore dispone la fine della gestione economale, il dipendente di cui al comma 1, previa approvazione del rendiconto del fondo da parte del direttore, restituisce all'Istituto l'eventuale importo residuo.
5. Il dipendente di cui al comma 1 risponde in proprio delle spese non approvate dal direttore.».
16. All'articolo 38, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole «possono avvalersi, in relazione alle effettive esigenze,» sono sostituite dalle seguenti «si avvalgono»;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Il direttore dell'istituto o altro dipendente di ruolo dell'istituto da lui delegato e' responsabile della tenuta delle scritture di cui al presente articolo. E' coadiuvato dal dipendente dell'istituto incaricato delle funzioni amministrativo-contabili, cui sono attribuite le responsabilita' dell'istruttoria dei relativi procedimenti.».
17. All'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il libro giornale»;
2) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:
«a-bis) il registro di cassa;
a-ter) il registro conti correnti bancari;»;
3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) le scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari»;
4) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) un registro per la rilevazione delle entrate proprie accertate sulla base di contratti ed altri tipi di obbligazioni di terzi»;
b) il comma 2 e' abrogato.
18. All'articolo 40, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il conto consuntivo e' redatto in euro e si compone del rendiconto finanziario, del riassunto generale del movimento amministrativo e del prospetto riepilogativo di gestione del fondo scorta, stilati secondo i modelli allegati al presente regolamento, utilizzando per la conversione delle poste in valuta straniera il cambio vigente alla data di chiusura del bilancio stesso quale risulta dal sito web della Banca d'Italia.».
19. All'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «almeno trenta giorni prima del termine di cui al successivo comma 3 del presente articolo e' sottoposto all'esame del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed e' sottoposto all'esame»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Entro il 30 aprile, la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare trasmettono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il conto consuntivo dell'esercizio precedente, esprimendo il proprio parere d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali l'istituto opera. Della trasmissione e' data comunicazione, mediante evidenze informatiche, all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Entro novanta giorni dalla ricezione del conto consuntivo il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica l'approvazione o le proprie osservazioni all'istituto e alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente, che forniscono riscontro entro trenta giorni.
3-ter. Il conto consuntivo approvato dal Ministero e' trasmesso all'ufficio centrale del bilancio entro dieci giorni dall'approvazione, per i successivi controlli di regolarita' amministrativa e contabile, espletati per mezzo di adeguati strumenti informatici, avvalendosi anche delle attestazioni delle verifiche di cui all'articolo 78.
3-quater. Gli istituti inoltrano, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, la documentazione giustificativa a corredo dei consuntivi inclusi nei programmi di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o della Corte dei conti entro i termini indicati dai programmi stessi.
3-quinquies. La documentazione giustificativa in originale delle entrate e delle spese e' conservata agli atti della sede per un periodo di cinque anni. La stessa e' trasmessa, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, entro tale termine a richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti.».
20. Al capo VII la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Capo VII - Finanziamenti a destinazione vincolata».
21. L'articolo 45 e' abrogato e, successivamente, e' inserito il seguente:
«Art. 45-bis (Erogazione di spese su finanziamenti dell'Unione europea o di Stati membri). - 1. Le somme diverse dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 7, comma 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, finanziate da parte dell'Unione europea o da Stati membri dell'Unione agli Istituti italiani di cultura, sono gestite e rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore.
2. Il direttore dell'istituto dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordini di pagamento a valere sui finanziamenti.
3. Le entrate e le uscite relative sono imputate sul bilancio dell'istituto in una voce specifica delle partite di giro.».

Note all'art. 2:
- Il titolo II del citato decreto ministeriale 27
aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto,
e' il seguente:

«TITOLO II
Gestione finanziaria degli istituti
Capo I
Bilancio di previsione

Art. 20 (Esercizio finanziario e bilancio di
previsione). - 1. L'esercizio finanziario degli istituti ha
la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al
bilancio annuale di previsione elaborato dagli istituti,
entro il 10 ottobre dell'anno precedente cui si riferisce
il bilancio stesso. Salvo diverse comunicazioni del
Ministero degli affari esteri che pervengano entro il 30
settembre, il bilancio deve essere redatto prevedendo una
dotazione finanziaria pari a quella concessa nell'anno
precedente a cui si riferisce il bilancio.
3. Il bilancio preventivo e' trasmesso dagli istituti,
entro il 20 ottobre alla rappresentanza diplomatica o
all'ufficio consolare che esercita le funzioni di cui
all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 22 dicembre
1990, n. 401. Entro trenta giorni la rappresentanza
diplomatica o l'ufficio consolare, d'intesa, per la parte
di competenza, con le rappresentanze diplomatiche
accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali opera
l'istituto, deve trasmettere il bilancio corredato del
parere favorevole o delle eventuali osservazioni al
Ministero degli affari esteri. In mancanza di intesa tra le
rappresentanze diplomatiche competenti, le osservazioni di
ciascuna di esse sono trasmesse al Ministero. Entro trenta
giorni dalla data di ricezione del bilancio il Ministero
degli affari esteri comunica l'approvazione o il proprio
eventuale difforme parere agli istituti tramite la
rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare.
4. L'eventuale assestamento di bilancio deve essere
presentato entro il 1° marzo dell'anno cui si riferisce il
bilancio. Si applicano per il bilancio assestato le stesse
procedure relative al bilancio di previsione.
5. Contestualmente all'approvazione, il Ministero da'
comunicazione del bilancio preventivo o l'eventuale
assestamento all'ufficio centrale del bilancio mediante
evidenze informatiche.
6. La gestione finanziaria e' unica come unico e' il
relativo bilancio di previsione.
7. La gestione finanziaria delle sezioni costituite ai
sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990,
n. 401, e' disciplinata nell'art. 22 e nell'art. 73 del
presente regolamento.
8. Gli istituti sono tenuti a redigere un preventivo
finanziario consolidato per la riassunzione delle
previsioni della gestione propria e di quelle delle
sezioni.
Art. 21 (Criteri di formazione del bilancio di
previsione). - 1. Il bilancio di previsione e' formulato in
termini finanziari di cassa, secondo lo schema di cui
all'allegato A. Esso e' articolato in titoli ed in capitoli
ed e' redatto in euro utilizzando, per la conversione delle
cifre relative alle spese da sostenere in altra valuta, il
cambio vigente il giorno di redazione del bilancio stesso
quale risulta dal sito web della Banca d'Italia.
2. Il capitolo comprende un solo oggetto di spesa
ovvero piu' oggetti strettamente collegati e deve comunque
essere omogeneo e chiaramente definito.
3. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il
bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nello
stesso esercizio.
4. Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima
posta dell'entrata o della spesa l'avanzo o il disavanzo di
cassa presunto al 3l dicembre dell'esercizio precedente a
quello cui il bilancio di previsione si riferisce.
5. Gli stanziamenti di spesa che sono iscritti in
bilancio devono essere suffragati da programmi definiti e
dall'analisi delle concrete capacita' operative degli
istituti illustrate nella relazione di cui al seguente
comma.
6. Il bilancio di previsione e' predisposto dal
direttore o da chi ne fa le veci ed e' accompagnato da
apposita relazione illustrativa che evidenzi, tra l'altro,
gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego
degli stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni
proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio
precedente, nonche' la consistenza del personale in
servizio.
Art. 22 (Integrita' e universalita' del bilancio). - 1.
Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte
in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna
riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
2. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del
bilancio. I bilanci delle sezioni devono essere allegati al
bilancio dell'istituto fondatore ed inseriti nel bilancio
consolidato di cui all'art. 20, comma 8.
Art. 23 (Classificazione delle entrate e delle spese).
- 1. Le entrate del bilancio di previsione sono
classificate nei seguenti titoli:
titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti dello
Stato italiano;
titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti da enti,
da istituzioni e da privati;
titolo III - Entrate diverse;
titolo IV - Entrate in conto capitale;
titolo V - Anticipazioni e partite di giro.
Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:
titolo I - Spese di personale;
titolo II - Spese di funzionamento;
titolo III - Spese per attivita' promozionali;
titolo IV - Spese in conto capitale;
titolo V - Adeguamento del fondo scorta;
titolo VI - Estinzioni di anticipazioni e partite di
giro.
2. La classificazione di cui al precedente comma e'
basata sullo schema di bilancio di cui all'allegato A al
presente regolamento.
3. Tale schema e' vincolante, agli effetti della
redazione del bilancio di previsione e dell'autorizzazione
di spesa, per la ripartizione in titoli, mentre ha valore
indicativo per la specificazione in capitoli, che possono
essere modificati in relazione ad esigenze sopravvenute,
con provvedimento del Ministero degli affari esteri e dello
cooperazione internazionale. Le maggiori o minori spese
possono essere compensate all'interno dello stesso titolo,
previo atto del direttore dell'istituto non soggetto ad
atti formali di autorizzazione.
Art. 24 (Pareggio del bilancio di previsione). - 1. Le
spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel
loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate
previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in
pareggio.
Art. 25 (Ammontare della dotazione finanziaria degli
istituti). - 1. Gli istituti possono ricevere una dotazione
finanziaria non superiore a quella indicata nello stesso
bilancio. Il Ministero degli affari esteri, nell'assegnare
tale dotazione finanziaria, tiene conto, oltre che della
relazione di cui all'art. 21 del presente regolamento,
anche delle valutazioni delle rappresentanze diplomatiche o
degli uffici consolari competenti per territorio nonche'
delle priorita' annesse dallo stesso Ministero all'azione
dei singoli istituti.
2. La dotazione finanziaria assegnata per ogni singolo
anno non puo' comunque essere inferiore all'ottanta per
cento di quella assegnata nell'anno precedente, a meno che
non sia intervenuto uno dei seguenti eventi:
a) l'istituto abbia indicato nel proprio bilancio
preventivo una cifra inferiore a tale limite;
b) sia stato emanato un provvedimento di soppressione
dell'istituto con decorrenza nell'anno cui la dotazione
finanziaria si riferisce;
c) sia stato emanato un provvedimento di soppressione
di una o piu' sezioni staccate dell'istituto;
d) sia stata apportata una decurtazione allo
stanziamento del relativo capitolo di bilancio.
Art. 26. (Abrogato).
Art. 27 (Variazioni e storni di bilancio). - 1. Le
variazioni di bilancio che comportano storni da un titolo
all'altro sono disposte dal direttore con proprio atto e
comunicate immediatamente all'ufficio o agli uffici
competenti per l'indirizzo e la vigilanza a norma dell'art.
5, comma 2, che, nel termine di dieci giorni, possono
formulare osservazioni. Resta comunque precluso l'utilizzo
degli stanziamenti di spesa in conto capitale per
finanziare spese correnti.

Capo II
E n t r a t e

Art. 28 (Riscossione della dotazione finanziaria). - 1.
Per gli istituti che abbiano provveduto all'invio del
bilancio preventivo per l'anno cui si riferisce la
dotazione finanziaria, l'assegnazione e' disposta, di
regola entro trenta giorni dalla data di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato mediante ordinativo
diretto speciale. In caso di variazioni in diminuzione del
fabbisogno dell'istituto risultanti dall'assestamento di
bilancio di cui all'art. 20, comma 4, del presente
regolamento, il Ministero degli affari esteri puo' disporre
il trasferimento della somma eccedente quella disposta in
sede di prima assegnazione ad altro istituto, anche di
nuova istituzione. In caso di aumento dello stanziamento
sul relativo capitolo rispetto a quello dell'anno
precedente, la maggiore disponibilita' puo' essere
utilizzata per istituti di nuova istituzione o per
integrazioni agli istituti gia' operanti all'inizio
dell'anno sulla base delle esigenze risultanti
dall'assestamento dei relativi bilanci, di cui al prima
richiamato art. 20, comma 4, del presente regolamento.
2. La dotazione finanziaria e' accreditata sul conto
indicato dal direttore dell'istituto, che puo' essere
aperto presso una banca in Italia o all'estero. Nel caso
che tale conto non sia tenuto in euro, il direttore
dell'istituto puo' richiedere che la dotazione finanziaria
venga trasferita, al cambio del giorno, nella valuta in cui
e' tenuto il conto.
Art. 29 (Riscossione e registrazione delle entrate). -
1. Le entrate sono riscosse di regola dall'istituto
bancario incaricato del servizio di cassa, secondo gli usi
locali. Eventuali deroghe sulla base di particolari
esigenze locali possono essere consentite solo dal
Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del
tesoro.
2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti
correnti postali devono affluire alla banca di cui al comma
precedente entro la fine di ogni trimestre.
3. Per eventuali servizi forniti direttamente dagli
istituti, ivi compresi i corsi di lingua o di cultura, le
relative entrate possono essere incassate dall'ufficio
amministrativo e contabile dell'istituto che le versa sul
conto corrente bancario, previa annotazione nell'apposito
registro entro e non oltre dieci giorni.
4. Ai terzi debitori che corrispondono direttamente per
i servizi offerti e' rilasciata quietanza liberatoria di
avvenuto pagamento.
5. E' vietato disporre pagamenti di spese con
disponibilita' esistenti sul conto sul quale e' depositato
il fondo scorta.
6. Per la tenuta di conti bancari in Paesi terzi e per
le entrate in valuta diversa da quella locale si applicano
le disposizioni vigenti per le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari.
6-bis. Le entrate sono annotate nei pertinenti
registri, che contengono le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) capitolo di bilancio;
c) nome e cognome o denominazione del debitore;
d) causale della riscossione;
d) importo;
e) data di esigibilita';
g) data di effettiva riscossione.
Art. 30. - (Abrogato).

Capo III
S p e s e

Art. 31 (Gestione delle spese). - 1. Il direttore
dell'istituto e' legittimato ad assumere, in ogni
esercizio, impegni di spesa di importo non superiore agli
stanziamenti iscritti sui capitoli di bilancio di
previsione cui la spesa e' imputata.
2. Per gli impegni di spesa pluriennali, i pagamenti
afferenti a ciascuno degli esercizi successivi non possono
comunque superare l'importo di quelli disposti per il primo
esercizio.
3. Ogni atto che comporti un impegno di spesa deve
indicare l'esistenza della relativa copertura finanziaria
in termini di cassa.
Art. 32 (Liquidazione della spesa). - 1. La
liquidazione della spesa, consistente nella determinazione
dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del
soggetto creditore, e' effettuata previo accertamento
dell'esistenza dell'impegno nonche' della regolarita' della
fornitura di beni, opere, servizi, nonche' sulla base dei
titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il
diritto dei creditori.
Art. 33 (Ordinazione della spesa). - 1. Il pagamento
delle spese e' ordinato dal direttore dell'istituto entro i
limiti delle previsioni di cassa.
Art. 34 (Documentazione e registrazione delle spese e
dei pagamenti). - 1. Gli impegni assunti verso terzi per
contratti ed altre obbligazioni e i relativi pagamenti sono
corredati della documentazione giustificativa della spesa.
2. Per ogni spesa e per i relativi pagamenti nei
pertinenti registri sono annotate le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) capitolo del bilancio;
c) nome e cognome o denominazione del creditore;
d) causale;
e) importo;
f) modalita' di pagamento;
g) data di assunzione dell'impegno;
h) data dei pagamenti.
Art. 35 (Modalita' particolari di pagamento). - 1.
L'istituto puo' disporre, con espressa annotazione sui
titoli, che i pagamenti siano effettuati anche mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale a favore
del creditore, nonche' mediante vaglia postale o
telegrafico; in quest'ultimo caso deve essere allegata al
titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio
postale;
b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato
al creditore, salvo per le spese accessorie relative al
personale dipendente;
c) assegno bancario all'ordine del creditore;
d) pagamento in contanti contro regolare quietanza;
e) altra forma autorizzata dalla rappresentanza
diplomatica o dall'ufficio consolare competente con proprio
decreto motivato dalla particolare situazione locale.
2. Le dichiarazioni di accreditamento o di
commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore,
devono risultare da idoneo documento bancario o
dell'ufficio postale oppure da annotazione recante gli
estremi relativi alle operazioni.
3. (Abrogato).

Capo IV
Servizio di cassa

Art. 36 (Affidamento del servizio). - 1. Il servizio di
cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione
approvata con decreto della rappresentanza diplomatica o
ufficio consolare competente dell'istituto, ad un unico
istituto di credito. Qualora esigenze particolari non
possono consentire o far ritenere opportuno l'affidamento
del suddetto servizio ad un istituto bancario locale, il
direttore dell'istituto puo' affidare il servizio di cassa
ad un istituto bancario di altro Paese.
2. La convenzione di cui al precedente comma deve
altresi' prevedere le modalita' per l'autonomo espletamento
del servizio di cassa delle sezioni distaccate costituite
dagli istituti.
2-bis. In aggiunta al conto corrente di cui al comma 1,
l'istituto puo', se necessario, accendere un conto corrente
in ciascuno dei Paesi diversi da quello nel quale abbia la
sede e per i quali esso sia competente. La convenzione e'
approvata con decreto emanato, d'intesa tra loro, dalle
rappresentanze diplomatiche cui compete la vigilanza
sull'istituto a norma dell'art. 5, comma 2.
3. (Abrogato).
Art. 37 (Gestione del fondo per piccole spese). - 1. Il
direttore puo' dotare un dipendente dell'istituto di un
fondo economale, di importo non superiore a euro 3.000
reintegrabile durante l'esercizio per non piu' di tre
volte, previa approvazione del relativo rendiconto da parte
del direttore.
2. Con il fondo il dipendente di cui al comma 1
provvede autonomamente al pagamento delle minute spese
d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e
manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di
locomozione e per l'acquisto di giornali nonche' di
pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non
superiore a euro 500.
3. I pagamenti sono immediatamente annotati dal
dipendente di cui al comma 1 su apposito registro e
imputati sui pertinenti capitoli del bilancio
dell'istituto.
4. Al termine dell'esercizio o quando il direttore
dispone la fine della gestione economale, il dipendente di
cui al comma 1, previa approvazione del rendiconto del
fondo da parte del direttore, restituisce all'Istituto
l'eventuale importo residuo.
5. Il dipendente di cui al comma 1 risponde in proprio
delle spese non approvate dal direttore.

Capo V
Scritture contabili

Art. 38 (Scritture finanziarie e patrimoniali). - 1. Le
scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio
devono consentire di rilevare per ciascun capitolo la
situazione delle somme riscosse e pagate a fronte dei
relativi stanziamenti. Esse sono tenute nelle valute nelle
quali avvengono le operazioni.
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la
dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio
dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel
corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o
per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla
chiusura dell'esercizio.
3. Per la tenuta delle scritture finanziarie e
patrimoniali, e dei sistemi di scritture di cui al
successivo art. 39, gli istituti si avvalgono di sistemi di
elaborazione automatica dei dati, utilizzando programmi
forniti dal Ministero degli affari esteri.
3-bis. Il direttore dell'istituto o altro dipendente di
ruolo dell'istituto da lui delegato e' responsabile della
tenuta delle scritture di cui al presente articolo. E'
coadiuvato dal dipendente dell'istituto incaricato delle
funzioni amministrativo-contabili, cui sono attribuite le
responsabilita' dell'istruttoria dei relativi procedimenti.
Art. 39 (Sistemi di scritture). - 1. L'istituto tiene
le seguenti scritture:
a) il libro giornale;
a-bis) il registro di cassa;
a-ter) il registro conti correnti bancari;
b) le scritture patrimoniali previste per le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari;
c) un partitario delle somme riscosse per ciascun
capitolo di entrata;
d) un partitario delle somme pagate per ciascun
capitolo di spesa;
d-bis) un registro per la rilevazione delle entrate
proprie accertate sulla base di contratti ed altri tipi di
obbligazioni di terzi;
e) un registro per la rilevazione degli impegni assunti
per contratti ed altri tipi di obbligazioni;
f) il registro dei beni di facile consumo;
g) il registro della piccola cassa.
2. (Abrogato).

Capo VI
Conto consuntivo

Art. 40 (Composizione del conto consuntivo). - 1. Il
conto consuntivo e' redatto in euro e si compone del
rendiconto finanziario, del riassunto generale del
movimento amministrativo e del prospetto riepilogativo di
gestione del fondo scorta, stilati secondo i modelli
allegati al presente regolamento, utilizzando per la
conversione delle poste in valuta straniera il cambio
vigente alla data di chiusura del bilancio stesso quale
risulta dal sito web della Banca d'Italia.
Art. 41 (Approvazione del conto consuntivo). - 1. Il
conto consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa
del direttore dell'istituto e dagli allegati, e'
predisposto entro il 31 marzo successivo alla chiusura
dell'esercizio finanziario ed e' sottoposto all'esame dei
revisori dei conti, che redige l'apposita relazione, di cui
al successivo art. 78, da allegare al predetto conto.
2. La relazione del direttore illustra l'andamento
della gestione finanziaria dell'istituto ed i fatti
economicamente rilevanti verificatisi anche dopo la
chiusura dell'esercizio.
3. Entro il 30 aprile, la rappresentanza diplomatica o
l'ufficio consolare trasmettono al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale il conto
consuntivo dell'esercizio precedente, esprimendo il proprio
parere d'intesa, per la parte di competenza, con le
rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali
altri Paesi nei quali l'istituto opera. Della trasmissione
e' data comunicazione, mediante evidenze informatiche,
all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
3-bis. Entro novanta giorni dalla ricezione del conto
consuntivo il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale comunica l'approvazione o le
proprie osservazioni all'istituto e alla rappresentanza
diplomatica o ufficio consolare competente, che forniscono
riscontro entro trenta giorni.
3-ter. Il conto consuntivo approvato dal Ministero e'
trasmesso all'ufficio centrale del bilancio entro dieci
giorni dall'approvazione, per i successivi controlli di
regolarita' amministrativa e contabile, espletati per mezzo
di adeguati strumenti informatici, avvalendosi anche delle
attestazioni delle verifiche di cui all'art. 78.
3-quater. Gli istituti inoltrano, conformemente ai
principi dell'amministrazione digitale, la documentazione
giustificativa a corredo dei consuntivi inclusi nei
programmi di controllo del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale o della Corte dei conti
entro i termini indicati dai programmi stessi.
3-quinquies. La documentazione giustificativa in
originale delle entrate e delle spese e' conservata agli
atti della sede per un periodo di cinque anni. La stessa e'
trasmessa, conformemente ai principi dell'amministrazione
digitale, entro tale termine a richiesta del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti.
Art. 42 (Rendiconto finanziario). - 1. Il rendiconto
finanziario comprende i risultati della gestione
finanziaria per l'entrata e per la spesa distintamente per
titoli e capitoli; esso e' redatto sulla base dell'allegato
B al presente regolamento.
Art. 43 (Allegato al conto consuntivo). - 1. Al conto
consuntivo e' allegato il riassunto generale del movimento
amministrativo di cui al successivo art. 44.
Art. 44 (Riassunto generale del movimento
amministrativo). - 1. Il riassunto generale del movimento
amministrativo, redatto secondo lo schema di cui
all'allegato C, indica la consistenza degli elementi
patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine
dell'esercizio, ponendo in evidenza le variazioni
intervenute nei singoli elementi.

Capo VII
Finanziamenti a destinazione vincolata

Art. 45. (Abrogato).».
- Il testo dell'art. 7, comma 4 della citata legge 22
dicembre 1990, n. 401, e' il seguente:
«Art. 7 (Istituti). - (Omissis).
4. Il Ministro assegna annualmente una dotazione
finanziaria a ciascun Istituto, a tal fine ripartendo
l'apposito stanziamento di bilancio.».
 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Modifiche al titolo III

1. L'articolo 50, comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nella gestione dei beni mobili e immobili l'istituto applica le disposizioni vigenti in materia per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, avvalendosi di un programma informatico fornito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Relativamente ai beni immobili appartenenti allo Stato ubicati all'estero, il programma informatico assicura la coerenza e la fruibilita' dei dati con quanto previsto per le scritture patrimoniali informatizzate inerenti ai beni immobili statali gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze.».
2. Gli articoli 51, 52 e 53 sono abrogati.
3. All'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Scritture patrimoniali»;
b. sono abrogati i commi da 1 a 3;
c. al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Oltre alle scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, l'istituto iscrive gli audiovisivi, nonche' i libri ed il materiale bibliografico in genere in registri sussidiari separati.».
4. L'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Consegnatari). - 1. Il direttore e' consegnatario dei beni immobili e nomina tra i dipendenti di ruolo dell'istituto il consegnatario dei beni mobili. In mancanza di altro dipendente di ruolo, le funzioni di consegnatario dei beni mobili sono svolte dal direttore. Se nell'istituto non presta servizio alcun dipendente di ruolo, il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare attribuisce tali funzioni al consegnatario della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare.
2. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e' sottoscritto dal cessante e dal subentrante.
3. Si applica, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.».
5. All'articolo 56, comma 3, sono soppresse le parole «vistato dalla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente» e, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente «Si applica l'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, e successive modificazioni.».
6. All'articolo 58, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il direttore provvede alla rendicontazione annuale dei beni iscritti nel registro di facile consumo ed alla redazione della relazione illustrativa.».

Note all'art. 3:
- Il titolo III del decreto ministeriale 27 aprile
1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:

«TITOLO III
Gestione economico-patrimoniale
dell'istituto di cultura
Capo I
Gestione economica

Art. 46 (Locazioni attive e passive dei locali, uso
delle attrezzature da parte di altre istituzioni e polizze
assicurative). - 1. Gli istituti possono concedere in uso i
locali e le attrezzature in dotazione a titolo gratuito per
la realizzazione di iniziative inerenti alle finalita'
della diffusione della cultura e della lingua italiana
realizzate da istituzioni senza fini di lucro. Negli altri
casi tale uso puo' essere concesso solo a titolo oneroso ai
prezzi locali di mercato.
2. Qualora richiesto dalla normativa locale o qualora
la situazione locale lo faccia ritenere opportuno, gli
istituti possono stipulare polizze assicurative contro i
danni ai beni dell'istituto ed ai frequentatori dello
stesso.
Art. 47 (Convenzioni con universita' ed altre
istituzioni locali). - 1. Gli istituti, previa
autorizzazione ministeriale, possono concludere convenzioni
con universita' ed altre istituzioni locali operanti
nell'area di propria competenza territoriale per gli
interventi previsti dall'art. 20, comma 2, della legge 22
dicembre 1990, n. 401.
2. Gli istituti possono, altresi', concludere
convenzioni con le istituzioni di cui al comma 1 del
presente articolo per l'organizzazione di iniziative nel
settore per la diffusione della lingua italiana, ivi
compresi i corsi dell'art. 17 del presente regolamento.
Art. 48 (Spese di rappresentanza degli istituti). - 1.
Le spese di rappresentanza finalizzate a singole
manifestazioni culturali organizzate dagli istituti, anche
congiuntamente ad altre istituzioni, sono imputate al
bilancio degli istituti stessi se esse sono necessarie per
una maggiore efficacia delle manifestazioni stesse, se sono
commisurate all'evento e se trovano capienza nelle
disponibilita' dei fondi all'uopo stanziati.
2. E' esclusa la possibilita' di imputare al bilancio
degli istituti spese di rappresentanza per l'espletamento
delle funzioni proprie del personale degli istituti.
Art. 49 (Collaborazione degli istituti ad iniziative
culturali della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio
consolare). - 1. Gli istituti possono collaborare, su
richiesta della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio
consolare competente nel territorio in cui operano, alla
realizzazione di iniziative culturali e socio-culturali
finanziate dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio
consolare stesso. I fondi relativi alle predette iniziative
affluiscono alla contabilita' degli istituti mediante
imputazione agli appositi capitoli delle partite di giro.
2. A fronte dei suddetti finanziamenti il direttore
dell'istituto presenta il relativo rendiconto alla
rappresentanza diplomatica o ufficio consolare dalla quale
ha ricevuto i fondi. La gestione dei predetti fondi da
parte degli istituti deve comunque svolgersi nel rispetto
delle norme che regolano le spese imputabili al capitolo
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
sul quale gravano i fondi stessi.

Capo II
Gestione patrimoniale

Art. 50 (Beni). - 1. Nella gestione dei beni mobili e
immobili l'istituto applica le disposizioni vigenti in
materia per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari, avvalendosi di un programma informatico fornito
dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. Relativamente ai beni immobili appartenenti
allo Stato ubicati all'estero, il programma informatico
assicura la coerenza e la fruibilita' dei dati con quanto
previsto per le scritture patrimoniali informatizzate
inerenti ai beni immobili statali gestite dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 51. - (Abrogato).
Art. 52. - (Abrogato).
Art. 53. - (Abrogato).
Art. 54 (Scritture patrimoniali). - 1. (Abrogato).
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. Oltre alle scritture patrimoniali previste per le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari,
l'istituto iscrive gli audiovisivi, nonche' i libri ed il
materiale bibliografico in genere in registri sussidiari
separati. I libri singoli, le collezioni dei libri e gli
audiovisivi sono inventariati al loro prezzo di copertina,
anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se
non e' segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni
periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio
della raccolta annuale.
Art. 55 (Consegnatari). - 1. Il direttore e'
consegnatario dei beni immobili e nomina tra i dipendenti
di ruolo dell'istituto il consegnatario dei beni mobili. In
mancanza di altro dipendente di ruolo, le funzioni di
consegnatario dei beni mobili sono svolte dal direttore. Se
nell'istituto non presta servizio alcun dipendente di
ruolo, il capo della rappresentanza diplomatica o
dell'ufficio consolare attribuisce tali funzioni al
consegnatario della rappresentanza diplomatica o
dell'ufficio consolare.
2. In caso di sostituzione del consegnatario, la
consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni.
Il relativo verbale e' sottoscritto dal cessante e dal
subentrante.
3. Si applica, in quanto compatibile, il decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
Art. 56 (Carico e scarico dei beni mobili). - 1. I beni
mobili sono inventariati dal consegnatario.
2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di
rapido consumo e facilmente deteriorabili.
3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per
fuori uso, cessione od altri motivi e' disposta con atto
del direttore, sulla base di motivata proposta del
consegnatario. Si applica l'art. 7 del decreto legislativo
15 dicembre 2006, n. 307, e successive modificazioni. Gli
introiti per la vendita dei suddetti beni vengono acquisiti
all'apposito capitolo di entrata.
4. L'atto di cui al precedente comma indica l'eventuale
obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico
dei responsabili nei casi in cui ricorrano dolo o colpa
grave nella custodia.
5. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e
scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle
scritture patrimoniali.
6. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni
esercizio finanziario.
Art. 57 (Ricognizione dei beni mobili). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 55 del presente
regolamento, si provvede alla ricognizione dei beni mobili
ed al rinnovo degli inventari almeno ogni cinque anni.
Art. 58 (Materiali di consumo). - 1. Il responsabile
dell'ufficio amministrazione e contabilita' provvede alla
tenuta di idonea contabilita' - per quantita' e per specie
- degli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti
meccanografici ed altri materiali di consumo nonche' dei
libri acquisiti per donazione ai sensi dell'art. 18 del
presente regolamento.
2. Il carico di detto materiale avviene sulla base
delle ordinazioni del competente ufficio e delle fatture
dei fornitori.
3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli
servizi avviene contro la firma per ricevuta sul registro
da parte del ricevente.
3-bis. Il direttore provvede alla rendicontazione
annuale dei beni iscritti nel registro di facile consumo ed
alla redazione della relazione illustrativa.
Art. 59 (Automezzi). - 1. I consegnatari degli
automezzi ne controllano l'uso accertando che:
a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di
istituto;
b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi
effettuati vengano registrati in appositi moduli.
2. Il consegnatario e' tenuto, mensilmente, a fornire
al competente ufficio amministrativo i documenti
giustificativi di spesa o, nel caso la situazione locale
non lo permetta, dichiarazioni sostitutive per il consumo
dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione
ordinaria e per le piccole riparazioni.
Art. 60 (Magazzini di deposito e scorta). - 1. Il
direttore dell'istituto, con proprio atto, ove ne ravvisi
l'utilita', puo' istituire appositi magazzini per il
deposito e la conservazione di materiali costituenti
scorta.
2. Alla relativa disciplina si provvede secondo le
modalita' di cui all'art. 84 del presente regolamento.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 2002, n. 254, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 novembre 2002, n. 266, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 15
dicembre 2006, n. 307, e' il seguente:
«Art. 7 (Dismissione dei beni all'estero). - 1. Il
titolare dell'ufficio all'estero autorizza la dismissione,
dei beni mobili di pertinenza dell'ufficio, ad esclusione
delle autovetture di rappresentanza, degli automezzi di
servizio, degli oggetti d'arte, d'antiquariato o da
collezione e degli altri beni di particolare pregio per i
quali e' necessaria specifica autorizzazione
dell'Amministrazione centrale.
2. Le modalita' di vendita dei beni dismessi o
l'eventuale distruzione sono disciplinate con apposito
decreto del Ministero degli affari esteri.».
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4
Modifiche al titolo IV

1. All'articolo 62, i commi 2 e 3 sono abrogati.

Note all'art. 4:
- Il titolo IV del decreto ministeriale 27 aprile 1995,
n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:

«TITOLO IV
Fondi scorta
Capo I
Gestione dei fondi scorta

Art. 61 (Modalita' di gestione). - 1. Il fondo scorta
e' costituito inizialmente con versamento sul relativo
conto, anche fruttifero, acceso all'uopo presso l'istituto
bancario, che svolge le funzioni di cassiere per conto
dell'istituto, con i fondi provenienti dall'apposito
finanziamento ministeriale disposto sulla base del decreto
del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro del tesoro di cui al comma 7, art. 7, della legge
22 dicembre 1990, n. 401.
2. Per gli istituti istituiti dopo la data di entrata
in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il fondo e'
costituito con le modalita' di cui sopra a valere sulle
risorse ordinarie dell'istituto per un ammontare iniziale
fissato con decreto del Ministro degli affari esteri di
concerto con il Ministro del tesoro.
3. I prelevamenti dal fondo scorta sono effettuati, su
autorizzazione della rappresentanza diplomatica o
dell'ufficio consolare competente territorialmente,
mediante trasferimento dal conto del fondo scorta a quello
di gestione dell'istituto, informandone il Ministero degli
affari esteri ed il Ministero del tesoro - Ragioneria
centrale presso il Ministero degli affari esteri entro
trenta giorni dall'operazione. La relativa cifra deve
essere reintegrata al fondo scorta non oltre sette giorni
dopo l'accreditamento all'istituto della dotazione
finanziaria annuale assegnata dal Ministero degli affari
esteri.
4. Al bilancio consuntivo dell'istituto deve essere
allegato un elenco di tutti i movimenti effettuati nel
corso dell'anno sul fondo scorta, secondo lo schema di cui
all'allegato D, corredati degli attestati dell'istituto di
credito presso il quale e' aperto il relativo conto.
Art. 62 (Adeguamento del fondo scorta). - 1.
L'ammontare iniziale del fondo scorta di ogni singolo
istituto, costituito ai sensi del comma 7 dell'art. 7 della
legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del comma 2 dell'art. 61
del presente regolamento puo' essere adeguato, fino a
raggiungere l'ammontare fissato con apposito decreto
emanato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro del tesoro, destinando al fondo una quota del
bilancio annuale dell'istituto non superiore al 20 per
cento delle uscite complessive di cassa risultanti dal
bilancio di previsione. L'istituzione e la soppressione di
una sezione staccata comportano di regola una revisione del
fondo scorta dell'istituto fondatore, da attuarsi con le
modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. In caso di soppressione di un istituto il fondo
scorta costituito presso quest'ultimo e' trasferito ad
altro istituto sulla base di apposito decreto del Ministro
degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
5. L'ammontare fissato con il suddetto decreto puo'
essere modificato con successivo decreto emanato con le
medesime modalita'.».
 
Art. 5
Modifiche al titolo V

1. All'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «di importo non superiore a 50 milioni di lire si provvede, di regola, mediante trattativa privata» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante stipula di contratti, secondo le disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari»;
b) il comma 2 e' abrogato.
2. Gli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 sono abrogati.
3. All'articolo 72, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, in fine, sono soppresse le parole: «, salvo quanto previsto nel successivo comma 2 del presente articolo»;
b) il comma 2 e' abrogato.

Note all'art. 5:
- Il titolo V del decreto ministeriale 27 aprile 1995,
n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:

«TITOLO V
C o n t r a t t i
Capo I
Normativa contrattuale

Art. 63 (Norme generali). - 1. Ai lavori, agli
acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle
locazioni ed ai servizi in genere si provvede mediante
stipula di contratti, secondo le disposizioni applicabili
alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari.
2. (Abrogato).
3. Si applicano anche ai contratti stipulati dagli
istituti le disposizioni dell'art. 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni.
Art. 64. - (Abrogato).
Art. 65. - (Abrogato).
Art. 66. - (Abrogato).
Art. 67. - (Abrogato).
Art. 68. - (Abrogato).
Art. 69. - (Abrogato).
Art. 70. - (Abrogato).
Art. 71. - (Abrogato).
Art. 72 (Pagamenti conseguenti ai contratti). - 1. Il
pagamento dei contratti di cui al presente titolo V deve
essere effettuato nelle forme previste dall'art. 35 del
presente regolamento sulla base della presentazione della
relativa documentazione giustificativa e dell'avvenuta
esecuzione, cosi' come previsto dal contratto, delle
prestazioni, lavori e servizi. Nei casi in cui sia previsto
il collaudo il pagamento deve essere corrisposto solo su
esito positivo del collaudo stesso.
2. La corresponsione di anticipi puo' avvenire solo
sulla base di quanto previsto dal contratto e deve restare
nei limiti previsti dall'art. 12, commi sesto e settimo,
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, secondo le modalita' e la percentuale
fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
previa prestazione di idonea garanzia ai sensi della legge
10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.».
 
Art. 6
Modifiche al titolo VII

1. All'articolo 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'attivita' di revisione dei conti e' affidata, con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, a due dipendenti di ruolo dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa citta' o nel medesimo Paese o in Paesi dell'area, designando, se possibile, il personale con funzioni amministrative o contabili di qualifica piu' elevata, ivi incluso quello dirigenziale.»;
b) al comma 3 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I revisori attestano, sulla base della documentazione a corredo del conto consuntivo, che i pagamenti effettuati dall'istituto corrispondano a prestazioni effettivamente rese per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, nel rispetto delle norme italiane, nonche' delle norme e degli usi locali. Essi accertano altresi' l'avvenuta esecuzione e la verbalizzazione dei passaggi di consegne tra direttori.».

Note all'art. 6:
- Il titolo VII del decreto ministeriale 27 aprile
1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:

«TITOLO VII
Revisione amministrativo-contabile
Capo I
Norme in materia di revisione

Art. 78 (Revisori dei conti). - 1. L'attivita' di
revisione dei conti e' affidata, con decreto del capo della
rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare
competente, a due dipendenti di ruolo dell'amministrazione
degli affari esteri e della cooperazione internazionale in
servizio nella stessa citta' o nel medesimo Paese o in
Paesi dell'area, designando, se possibile, il personale con
funzioni amministrative o contabili di qualifica piu'
elevata, ivi incluso quello dirigenziale.
2. I revisori restano in carica tre anni e possono
essere riconfermati.
3. I revisori dei conti provvedono al riscontro degli
atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e
delle scritture contabili, eseguono anche individualmente
verifiche di cassa almeno una volta all'anno in occasione
della verifica del conto consuntivo, esaminano il bilancio
di previsione nonche' i bilanci delle sezioni dell'istituto
ove esistenti, le eventuali variazioni ad esso, ed il conto
consuntivo e relativi consuntivi allegati; in particolare
redigono un'apposita relazione sul bilancio preventivo da
allegare alla relazione del capo dell'istituto, nonche' una
relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo
contenente l'attestazione circa la corrispondenza delle
risultanze di bilancio con le scritture contabili e
considerazioni in ordine alla regolarita' della gestione. I
revisori attestano, sulla base della documentazione a
corredo del conto consuntivo, che i pagamenti effettuati
dall'istituto corrispondano a prestazioni effettivamente
rese per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, nel
rispetto delle norme italiane, nonche' delle norme e degli
usi locali Essi accertano altresi' l'avvenuta esecuzione e
la verbalizzazione dei passaggi di consegne tra direttori.
4. Il capo della rappresentanza diplomatica o
dell'ufficio consolare competente puo' disporre, quando lo
ritenga opportuno, verifiche di cassa presso l'istituto e
le sue sezioni da parte di uno o piu' revisori. Tale
verifica e' effettuata in contraddittorio con l'impiegato
preposto all'ufficio amministrazione e contabilita'
dell'istituto, che puo' farsi assistere da altri impiegati
dell'istituto stesso. L'esito di tali verifiche e'
comunicato al direttore dell'istituto ed alla
rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare cui
compete la vigilanza dell'istituto.
5. Il trattamento di missione ai revisori dei conti che
risiedono in altra citta' grava sul bilancio
dell'istituto.».
 
Art. 7
Modifiche agli allegati

1. Gli allegati A e B sono sostituiti rispettivamente dagli allegati A e B del presente regolamento.
 
Art. 8
Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 2, 3, 4 e 7 si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del presente regolamento.
2. Il bilancio preventivo relativo al primo esercizio finanziario di vigenza della nuova disciplina e' redatto secondo il presente regolamento. I bilanci preventivi eventualmente presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono conseguentemente adeguati.
3. Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento e' redatto secondo la disciplina previgente.
4. Gli inventari sono adeguati entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2015

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Gentiloni Silveri
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 3203
 
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