Gazzetta n. 303 del 31 dicembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 28 dicembre 2015 |
Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri; Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 2, 5, commi 6 e 8, e 6, comma 3, della suddetta legge n. 95 del 2015, i quali prevedono che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite rispettivamente le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo art. 4, i termini per l'acquisizione delle informazioni rilevanti relative ai conti finanziari esistenti al 31 dicembre 2015, le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonche' le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nell'indicato art. 6, commi 1 e 2; Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010; Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione; Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010; Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e le successive sottoscrizioni; Visto il modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale da parte di istituzioni finanziarie di giurisdizioni partecipanti alle rispettive autorita' competenti ai fini dello scambio automatico delle predette informazioni (Common reporting standard - CRS); Vista la Sezione V, paragrafo 1, del citato accordo multilaterale, in cui viene disposto che le informazioni scambiate sono soggette alle regole di confidenzialita' e alle altre salvaguardie previste dalla Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988, comprese le disposizioni che limitano l'utilizzazione delle informazioni scambiate; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante l'attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE; Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, recante la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il quale prevede che l'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio con le altre Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente l'attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 novembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente l'attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e successive modificazioni; Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, contenente disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare gli articoli 13, 24, comma 1, lettera a), 42, 43, comma 1, lettera c) e 66 del medesimo decreto legislativo; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nell'adunanza del 17 dicembre 2015;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «Giurisdizione oggetto di comunicazione»: qualsiasi giurisdizione estera che figura nell'allegato «C» al presente decreto. L'allegato comprende qualsiasi Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia nonche' qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione ricevera' le informazioni di cui all'art. 3; b) «Giurisdizione partecipante»: qualsiasi giurisdizione estera che figura nell'allegato «D» al presente decreto. L'allegato comprende qualsiasi Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia nonche' qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornira' le informazioni di cui all'art. 3; c) «Giurisdizione estera»: qualsiasi giurisdizione diversa dall'Italia; d) «Autorita' competente»: l'autorita' designata come tale da ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione o partecipante; e) «Istituzione finanziaria»: un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entita' di investimento, un'impresa di assicurazioni specificata indicate alle lettere seguenti; f) «Istituzione di custodia»: ogni entita' che detiene, quale parte sostanziale della propria attivita', attivita' finanziarie per conto di terzi. Un'entita' detiene attivita' finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attivita' se il reddito lordo dell'entita' attribuibile alla detenzione di attivita' finanziarie e servizi finanziari correlati e' pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'entita' nel corso del minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione, e il periodo nel corso del quale l'entita' e' esistita; g) «Istituzione di deposito»: ogni entita' che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attivita' bancaria o similare; h) «Entita' di investimento»: ogni entita': 1) che svolge, quale attivita' economica principale, per un cliente o per conto di un cliente, una o piu' delle seguenti attivita' o operazioni: 1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario, valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di future su merci quotate, 1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio, 1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attivita' finanziarie o denaro per conto terzi; ovvero 2) il cui reddito lordo e' principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attivita' finanziarie, se l'entita' e' gestita da un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entita' di investimento di cui al punto 1) della presente disposizione. Le condizioni di cui ai numeri 1) e 2) ricorrono se il reddito lordo dell'entita' attribuibile alle attivita' pertinenti e' pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'entita' nel corso del minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione, e il periodo nel corso del quale l'entita' e' esistita. Non e' un entita' di investimento un'entita' non finanziaria attiva che soddisfa una delle condizioni di cui alla lettera ff), numeri 4) 5), 6) e 7); i) «Impresa di assicurazioni specificata»: ogni entita' che e' una impresa di assicurazioni, o la holding di una impresa di assicurazioni, che emette contratti di assicurazione per i quali e' misurabile un valore maturato o contratti di rendita o e' obbligata a corrispondere pagamenti in relazione a tali contratti; l) «Attivita' finanziaria»: i valori mobiliari, quote in societa' di persone, merci quotate, swap e accordi analoghi, contratti assicurativi o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione, inclusi contratti su futures o forward od opzioni, in valori mobiliari, in societa' di persone, in merci quotate, in swap, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Sono esclusi gli interessi diretti non debitori su beni immobili; m) «Istituzione finanziaria italiana»: qualsiasi istituzione finanziaria residente ai fini fiscali in Italia ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione di tale istituzione finanziaria situata al di fuori dell'Italia, e qualsiasi stabile organizzazione situata in Italia di un'istituzione finanziaria non residente in Italia; n) «Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione»: le seguenti istituzioni finanziarie italiane che presentano i requisiti di un'istituzione finanziaria di cui alla lettera e): 1) le banche; 2) le societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'art. 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 3) la societa' Poste italiane SPA, limitatamente all'attivita' svolta dal patrimonio separato BancoPosta; 4) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM); 5) le societa' di gestione del risparmio (SGR); 6) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' le holding di tali imprese che presentano i requisiti di cui alla lettera i); 7) gli organismi di investimento collettivo del risparmio che presentano i requisiti di cui alla lettera h); 8) le societa' fiduciarie di cui all'art. 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' quelle di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; 9) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di cui agli articoli 114-bis e 114-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 10) le societa' veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130; 11) i trust che presentano i requisiti di cui alla lettera f) o alla lettera h), numero 2), quando, fatto salvo quanto previsto dalla lettera o), numero 9), il trust medesimo e' residente in Italia o almeno uno dei suoi trustee e' un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; 12) gli emittenti di carte di credito; 13) le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attivita' svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di cui ai numeri precedenti; 14) qualunque altra istituzione finanziaria italiana che presenti i requisiti di cui alle lettere f), g), h) o i); o) «Istituzione finanziaria italiana non tenuta alla comunicazione»: le seguenti istituzioni: 1) il Governo italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o piu' dei soggetti precedenti, compreso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonche' ogni altra entita' statale avente i requisiti di cui alla lettera r); 2) un'organizzazione internazionale pubblica istituita in Italia o una sede italiana di un'organizzazione internazionale pubblica, avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunita' in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi nonche' ogni altra organizzazione internazionale avente i requisiti di cui alla lettera s); 3) la Banca d'Italia; 4) un fondo pensione ad ampia partecipazione avente i requisiti di cui alla lettera u); 5) un fondo pensione a partecipazione ristretta avente i requisiti di cui alla lettera v); 6) un fondo pensione di un'entita' statale, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale avente i requisiti di cui alla lettera z); 7) un emittente qualificato di carte di credito avente i requisiti di cui alla lettera aa); 8) un veicolo di investimento collettivo esente avente i requisiti di cui alla lettera bb); 9) un trust, nel caso in cui almeno uno dei suoi trustee e' un'istituzione finanziaria italiana o di una giurisdizione partecipante tenuta alla comunicazione e fornisce tutte le informazioni che debbono essere comunicate a norma dell'art. 3 in relazione a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust medesimo; 10) le istituzioni finanziarie italiane indicate nell'allegato «B» al presente decreto; p) «Istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante»: un'istituzione finanziaria residente in una giurisdizione partecipante ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione della medesima istituzione che sia situata al di fuori della giurisdizione partecipante, e qualsiasi stabile organizzazione situata nella giurisdizione partecipante di un'istituzione finanziaria non residente nella giurisdizione partecipante; q) «Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione»: ogni istituzione finanziaria che e': 1) un'entita' statale, un'organizzazione internazionale o una banca centrale, ad eccezione che per qualsiasi pagamento derivante da un obbligo connesso a un tipo di attivita' finanziaria commerciale analoga a quella svolta da un'impresa di assicurazioni specificata, un'istituzione di custodia o un'istituzione di deposito; 2) un fondo pensione ad ampia partecipazione, un fondo pensione a partecipazione ristretta, un fondo pensione di un'entita' statale, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale, o un emittente qualificato di carte di credito; 3) qualsiasi altra entita' definita come tale dalla rispettiva giurisdizione e che figura in un elenco pubblicato da detta giurisdizione ovvero, per gli Stati membri dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; 4) un veicolo di investimento collettivo esente; 5) un trust estero, nel caso in cui il rispettivo trustee e' un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e fornisce tutte le informazioni che debbono essere comunicate a norma dell'art. 3 in relazione a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust medesimo; r) «Entita' statale»: il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o piu' dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende le parti integranti, le entita' controllate e le suddivisioni politiche di una giurisdizione come di seguito specificate: 1) una «parte integrante» di una giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorita' direttiva di detta giurisdizione. Gli utili netti dell'autorita' direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili puo' maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale; 2) un'«entita' controllata» designa un'entita' che e' distinta nella forma dalla giurisdizione o che costituisce un'entita' giuridica distinta, a condizione che l'entita' sia interamente detenuta e controllata da una o piu' entita' governative, direttamente o attraverso una o piu' entita' controllate, che gli utili netti dell'entita' siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o piu' entita' governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato e che il patrimonio dell'entita' sia attribuito a una o piu' entita' governative in caso di scioglimento; 3) il reddito non matura a beneficio di privati se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attivita' del programma sono rivolte a un pubblico di interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte dell'azione governativa. Il reddito matura a beneficio di privati se deriva dal ricorso ad un'entita' statale allo scopo di esercitare un'attivita' commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati; s) «Organizzazione internazionale»: qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa, compresa un'organizzazione sovranazionale, che consiste principalmente di governi, che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con la giurisdizione e il cui reddito non matura a beneficio di privati; t) «Banca centrale»: un'istituzione che e' per legge o approvazione governativa la principale autorita', diversa dal governo della giurisdizione, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione puo' includere un ente strumentale distinto dal governo della giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dalla giurisdizione; u) «Fondo pensione ad ampia partecipazione»: un fondo istituito per erogare, quale corrispettivo di servizi prestati, benefici pensionistici, indennita' di invalidita' o di decesso, oppure una combinazione di essi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti, o persone designate da tali dipendenti, di uno o piu' datori di lavoro, a condizione che il fondo: 1) non abbia un unico beneficiario avente diritto a piu' del 5 per cento dell'attivo del fondo; 2) sia soggetto a regolamentazione pubblica e a obblighi di comunicazione di informazioni alle autorita' fiscali; e 3) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: 3.1) il fondo e' generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi e' differita o assoggettata ad un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico; 3.2) il fondo riceve almeno il 50 per cento del totale dei suoi contributi dai datori di lavoro che lo finanziano, senza computare i trasferimenti di attivita' da altri piani pensionistici di cui alla presente lettera u) nonche' quelli da altri fondi pensione di cui alle lettere v) e z) ovvero da conti pensionistici di cui al comma 2, lettera ee), numero 1); 3.3) i prelievi o le distribuzioni dal fondo, ad eccezione delle distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla presente lettera u) ovvero ad altri fondi pensione di cui alle lettere v) e z) o a conti pensionistici di cui al comma 2, lettera ee), numero 1), sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidita' o al decesso, o si applicano penalita' a prelievi e distribuzioni effettuati prima di tali eventi specifici; 3.4) i contributi al fondo da parte dei dipendenti, diversi dai contributi di reintegro autorizzati, sono limitati in relazione ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente un importo in euro corrispondente a 50.000 USD; tale importo deve essere determinato applicando le disposizioni relative all'aggregazione dei conti e in materia valutaria di cui alla parte C della sezione VI dell'allegato «A»; v) «Fondo pensione a partecipazione ristretta»: un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennita' di invalidita' o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti, o persone designate da tali dipendenti, di uno o piu' datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che: 1) il fondo abbia meno di 50 partecipanti; 2) il fondo sia finanziato da uno o piu' datori di lavoro che non sono entita' di investimento o entita' non finanziarie passive; 3) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro, senza computare i trasferimenti di attivita' dai conti pensionistici di cui al comma 2, lettera ee), numero 1), siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente; 4) i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione in cui e' stabilito il fondo non possano detenere piu' del 20 per cento dell'attivo del fondo; e 5) il fondo sia soggetto a regolamentazione pubblica e a obblighi di comunicazione delle informazioni alle autorita' fiscali; z) «Fondo pensione di un'entita' statale, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale»: un fondo istituito da un'entita' statale, da un'organizzazione internazionale o da una banca centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennita' di invalidita' o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti, o persone designate da tali dipendenti, o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'entita' statale, l'organizzazione internazionale o la banca centrale; aa) «Emittente qualificato di carte di credito»: un'istituzione finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti: 1) e' un'istituzione finanziaria esclusivamente in quanto e' un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di pagamenti del cliente eccedenti il saldo dovuto per l'utilizzo della carta e tali pagamenti non sono immediatamente restituiti al cliente; e 2) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti il saldo dovuto per l'utilizzo della carta che superino un importo in euro corrispondente a 50.000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le disposizioni relative all'aggregazione dei conti e in materia valutaria di cui alla parte C della sezione VI dell'allegato «A». A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti. Viceversa si computano le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci; bb) «Veicolo di investimento collettivo esente»: un'entita' di investimento che e' regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso persone fisiche o entita' che non sono persone oggetto di comunicazione, escluse le entita' non finanziarie passive aventi persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione. Un'entita' di investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non perde la qualifica di veicolo di investimento collettivo esente se ha emesso quote o azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che: 1) il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna quota o azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre 2015; 2) il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste quote o azioni in caso di riscatto; 3) il veicolo di investimento collettivo effettui le procedure di adeguata verifica di cui all'allegato «A» e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali quote o azioni quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento; e 4) il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali quote o azioni siano riscattate o immobilizzate al piu' presto, e comunque anteriormente al 1° gennaio 2018. cc) «Istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante tenuta alla comunicazione»: ogni istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante diversa da un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante non tenuta alla comunicazione; dd) «Entita'»: una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una societa' di capitali, una societa' di persone, un trust o una fondazione; ee) «Entita' non finanziaria»: un'entita' che non e' un'istituzione finanziaria, ad eccezione di un'entita' di investimento di cui alla lettera h), numero 2), diversa da un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante; ff) «Entita' non finanziaria attiva»: un'entita' non finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni: 1) meno del 50 per cento del reddito lordo dell'entita' non finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione e' reddito passivo e meno del 50 per cento delle attivita' detenute dall'entita' non finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attivita' che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo; 2) il capitale dell'entita' non finanziaria e' regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l'entita' non finanziaria e' un'entita' collegata di un'entita' il cui capitale e' regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari; 3) l'entita' non finanziaria e' un'entita' statale, un'organizzazione internazionale, una banca centrale o un'entita' interamente controllata da uno o piu' di detti soggetti; 4) tutte le attivita' dell'entita' non finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione, piena o parziale, delle consistenze dei titoli di una o piu' controllate impegnate nell'esercizio di un'attivita' economica o commerciale diversa dall'attivita' di un'istituzione finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un'entita' non sia idonea a questo status poiche' funge, o si qualifica, come un fondo di investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leverage buyout fund o altro veicolo di investimento la cui finalita' e' di acquisire o finanziare societa' per poi detenere partecipazioni in tali societa' come capitale fisso ai fini di investimento; 5) l'entita' non finanziaria non esercita ancora un'attivita' economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attivita' con l'intento di esercitare un'attivita' economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria, per i primi ventiquattro mesi decorrenti dalla data della sua organizzazione iniziale; 6) l'entita' non finanziaria non e' stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attivita' o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attivita' economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; 7) l'entita' non finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entita' collegate che non sono istituzioni finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entita' che non siano entita' collegate, a condizione che il gruppo di tali entita' collegate si occupi principalmente di un'attivita' economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; 8) l'entita' non finanziaria soddisfa tutti i requisiti seguenti: 8.1) e' costituita e gestita nella giurisdizione di residenza esclusivamente per finalita' religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; ovvero e' costituita e gestita nella giurisdizione di residenza ed e' un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale; 8.2) e' esente dall'imposta sul reddito nella propria giurisdizione di residenza; 8.3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio; 8.4) le leggi applicabili nella giurisdizione di residenza dell'entita' non finanziaria o gli atti costitutivi dell'entita' non finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'entita' non finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entita' non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entita', a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entita' non finanziaria; 8.5) le leggi applicabili nella giurisdizione di residenza dell'entita' non finanziaria o gli atti costitutivi dell'entita' non finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entita' non finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'entita' statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell'entita' non finanziaria o a una sua suddivisione politica; gg) «Entita' non finanziaria passiva»: un'entita' non finanziaria diversa da un'entita' non finanziaria attiva, ovvero un'entita' di investimento di cui alla lettera h), numero 2), diversa da un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante; hh) «Entita' collegata» di un'altra entita': in un gruppo formato da almeno due entita', se una delle due entita' controlla l'altra entita' o se le due entita' sono soggette a controllo comune, ovvero nel caso in cui le due entita' sono entita' di investimento di cui alla lettera h), numero 2), le stesse siano soggette ad una gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato «A» per tali entita' di investimento. Ai fini della presente disposizione il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di piu' del cinquanta per cento dei diritti di voto e del valore di un'entita'. 2. Ai fini del presente decreto le seguenti espressioni intendono: a) «Conto finanziario»: un conto intrattenuto presso un'istituzione finanziaria, ivi compresi i conti di cui alle lettere b), e c), nonche' i seguenti: 1) nel caso di un'entita' di investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'istituzione finanziaria, diverse dalle quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'entita' che e' un'entita' di investimento unicamente perche' presta consulenza in materia di investimenti o gestisce portafogli, sempreche' sia diversa da un organismo di investimento collettivo del risparmio; 2) nel caso di un'istituzione finanziaria non descritta nel numero 1), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'istituzione finanziaria, se la categoria delle quote e' stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi dell'art. 3; 3) qualsiasi contratto di assicurazione per il quale e' misurabile un valore maturato e qualsiasi contratto di rendita emesso da o intrattenuto presso un'istituzione finanziaria, ad eccezione dei contratti di assicurazione di cui all'art. 2, comma 1, n. IV, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' dei contratti che consistono in una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che e' emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennita' di invalidita' prevista in base a un conto che e' un conto escluso. Non sono considerati conti finanziari i conti di cui alla lettera ee); b) «Conto di deposito»: qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che e' comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'istituzione finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attivita' bancaria o similare. Un conto di deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi; c) «Conto di custodia»: un conto, diverso da un contratto di assicurazione o da un contratto di rendita, a beneficio di un terzo che detiene una o piu' attivita' finanziarie, comprese le quote o azioni di cui alla lettera a), numero 1, che siano state sottoscritte tramite o depositate presso altro soggetto che agisce per conto del cliente e in nome proprio; d) «Quota nel capitale di rischio»: nel caso di una societa' di persone che e' un'istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della societa' di persone; nel caso di un trust che costituisce un'istituzione finanziaria, una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona oggetto di comunicazione e' considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una distribuzione obbligatoria o puo' ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale. In quest'ultimo caso, la qualifica di beneficiario di un trust e' presa in considerazione per le comunicazioni relative all'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione in cui la distribuzione viene effettuata o e' effettuabile; e) «Contratto di assicurazione»: un contratto, diverso da un contratto di rendita, in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalita', morbilita', infortuni, responsabilita' o rischio patrimoniale; f) «Contratto di rendita»: un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o piu' persone fisiche nonche' un contratto che si considera un contratto di rendita in conformita' delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione in cui il contratto e' stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni; g) «Contratto di assicurazione per il quale e' misurabile un valore maturato»: un contratto di assicurazione di cui alla lettera e) nonche' un contratto di capitalizzazione di cui all'art. 179 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che ha un valore maturato. Sono esclusi i contratti di riassicurazione risarcitori tra due imprese di assicurazione nonche' i contratti di assicurazione stipulati nel ramo danni di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005; h) «Valore maturato»: il maggiore tra l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto, determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza, e l'importo che l'assicurato puo' prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Nel caso in cui non sia previsto un valore di riscatto o di disdetta e non sia altresi' previsto che l'assicurato possa prendere a prestito alcun importo in base o con riferimento al contratto, il valore maturato si assume pari a quello della riserva matematica. Il valore maturato non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione: 1) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita; 2) quale indennita' per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato; 3) quale rimborso di un premio versato in precedenza, al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno, sulla base di un contratto di assicurazione, diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti, in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto; 4) quale dividendo all'assicurato, diverso da un dividendo di disdetta, purche' il dividendo si riferisca ad un contratto di assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono a titolo di indennita' per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato; 5) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un contratto di assicurazione per cui il premio e' pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto; i) «Contratto di assicurazione di gruppo per il quale e' misurabile un valore maturato»: un contratto di assicurazione per il quale e' misurabile un valore maturato che prevede una copertura per le persone fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo e applica un premio a ciascun membro del gruppo, o membro di una categoria al suo interno, che e' determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'eta', il genere e l'eventuale tabagismo del membro, o della categoria di membri, del gruppo; l) «Contratto di rendita di gruppo»: un contratto di rendita i cui beneficiari sono persone fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo; m) «Conto oggetto di comunicazione»: un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione da una o piu' persone oggetto di comunicazione o da un'entita' non finanziaria passiva limitatamente alle persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato «A»; n) «Conto estero»: un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione da una o piu' persone residenti in una giurisdizione estera diverse da persone oggetto di comunicazione o da un'entita' non finanziaria passiva limitatamente alle persone che esercitano il controllo che sono residenti in una giurisdizione estera diversa da una giurisdizione oggetto di comunicazione; o) «Persona oggetto di comunicazione»: una persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da: una societa' di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o piu' mercati dei valori mobiliari regolamentati, una societa' di capitali che e' un'entita' collegata di una societa' di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o piu' mercati dei valori mobiliari regolamentati, un'entita' statale, un'organizzazione internazionale, una banca centrale, o un'istituzione finanziaria; p) «Persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione»: una persona fisica o un'entita' che e' residente in qualsiasi giurisdizione oggetto di comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione. A tal fine, un'entita' che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali, come una societa' di persone o un analogo dispositivo giuridico, e' considerata residente nella giurisdizione in cui e' situata la sua sede di direzione effettiva; q) «Persone che esercitano il controllo»: le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entita'. Nel caso di un trust tale espressione designa il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione «persone che esercitano il controllo» deve essere interpretata in conformita' delle raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI); r) «Numero di identificazione fiscale» (NIF): un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale; s) «Titolare del conto»: la persona elencata o identificata quale titolare del conto finanziario da parte dell'istituzione finanziaria presso cui e' intrattenuto il conto. Non si considera titolare del conto la persona, diversa da un'istituzione finanziaria, che intrattiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualita' di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario, e si considera titolare del conto la persona nel cui vantaggio o per conto della quale e' intrattenuto il conto. Nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e' misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il titolare del conto e' qualsiasi persona avente diritto di accedere al valore maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona puo' accedere al valore maturato o modificare il beneficiario, i titolari del conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un contratto di assicurazione per il quale e' misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto e' considerata titolare del conto; t) «Conto preesistente»: uno dei conti seguenti: 1) un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione alla data del 31 dicembre 2015; 2) qualsiasi conto finanziario di un titolare del conto, a prescindere dalla data in cui tale conto finanziario e' stato aperto, se: 2.1) il titolare del conto detiene altresi' presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o presso un'entita' collegata residente o situata in Italia dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, un conto finanziario che e' un conto preesistente ai sensi del numero 1); 2.2) l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e, se del caso, l'entita' collegata residente o situata in Italia dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, considera entrambi i suddetti conti finanziari, nonche' tutti gli altri conti finanziari del titolare del conto che sono considerati come conti preesistenti ai sensi del numero 2), come un unico conto finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VI dell'allegato «A» e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti conti finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto; 2.3) relativamente ad un conto finanziario che e' oggetto di procedure AML/KYC, all'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e' permesso ottemperare a tali procedure per il conto finanziario basandosi sulle procedure AML/KYC espletate per il conto preesistente di cui al numero 1); e 2.4) l'apertura del conto finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del titolare del conto se non ai fini del presente decreto; u) «Nuovo conto»: un conto finanziario detenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, aperto il 1° gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un conto preesistente ai sensi della lettera t), numero 2); v) «Conto preesistente di persona fisica»: un conto preesistente detenuto da una o piu' persone fisiche; z) «Conto di importo non rilevante»: un conto preesistente di persona fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 non superi un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD; aa) «Conto di importo rilevante»: un conto preesistente di persona fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, superi un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD; bb) «Nuovo conto di persona fisica»: un nuovo conto detenuto da una o piu' persone fisiche; cc) «Conto preesistente di entita'»: un conto preesistente detenuto da una o piu' entita'; dd) «Nuovo conto di entita'»: un nuovo conto detenuto da una o piu' entita'; ee) «Conto escluso»: uno dei seguenti conti: 1) un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti: 1.1) il conto e' soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici, comprese indennita' di invalidita' o di decesso; 1.2) il conto beneficia di un trattamento fiscale agevolato ovvero i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del titolare del conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto e' differita o e' effettuata con un'aliquota ridotta; 1.3) e' prevista la comunicazione di informazioni alle autorita' fiscali riguardo al conto; 1.4) i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata eta' pensionabile, all'invalidita' o al decesso, o si applicano penalita' in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi; e 1.5) alternativamente: i contributi annui sono limitati a un importo in euro pari o inferiore a 50.000 USD; ovvero vi e' un limite massimo pari o inferiore a un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita. In entrambi i casi si applicano le disposizioni relative all'aggregazione dei conti e in materia valutaria di cui alla parte C della sezione VI dell'allegato «A». Un conto finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui al presente numero 1.5), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto puo' ricevere attivita' o fondi trasferiti da uno o piu' conti finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera numeri 1) o 2) o da uno o piu' fondi pensione che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, lettere u), v) e z); 2) un conto che soddisfi i seguenti requisiti: 2.1) il conto e' regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed e' regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto e' regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici; 2.2) il conto beneficia di un trattamento fiscale agevolato ovvero i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del titolare del conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto e' differita o e' effettuata con un'aliquota ridotta; 2.3) i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri coerenti con la finalita' del conto di investimento o di risparmio, quali l'erogazione di prestazioni educative o mediche, o sono applicate penalita' ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti; e 2.4) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a un ammontare in euro corrispondente a 50.000 USD, in applicazione delle disposizioni relative all'aggregazione dei conti e in materia valutaria di cui alla parte C della sezione VI dell'allegato «A». Un conto finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui al presente numero 2.4), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto puo' ricevere attivita' o fondi trasferiti da uno o piu' conti finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera, numeri 1) o 2) o da uno o piu' fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, lettere u), v) e z); 3) un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che termina prima che l'assicurato raggiunga l'eta' di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti: 3.1) sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni; 3.2) la prestazione contrattuale non e' accessibile da alcuna persona, mediante prelievo, prestito o altro, senza porre fine al contratto stesso; 3.3) l'importo, ad esclusione dell'indennita' di decesso, da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non puo' essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalita' e morbilita' e delle spese, effettivamente addebitate o meno, per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto; e 3.4) il contratto non e' detenuto da un beneficiario a titolo oneroso; 4) un conto di pertinenza di un asse ereditario, a condizione che la documentazione di tale conto includa una copia di testamento del de cuius o il certificato di morte; 5) un conto aperto in relazione a: 5.1) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria; 5.2) la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti: i) il conto e' finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o e' finanziato con attivita' finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene; ii) il conto e' aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passivita' potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione; iii) le attivita' detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario, compreso per soddisfarne gli obblighi, al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione; iv) il conto non e' un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'attivita' finanzia; e v) il conto non e' associato a un conto di cui al numero 6); 5.3) l'obbligo di un'istituzione finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile; 5.4) l'obbligo di un'istituzione finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte; 6) un conto di deposito che soddisfi i seguenti requisiti: 6.1) il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto per l'utilizzo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non e' immediatamente restituito al cliente; e 6.2) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data l'istituzione finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo in euro corrispondente a 50.000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le disposizioni relative all'aggregazione dei conti e in materia valutaria di cui alla parte C della sezione VI dell'allegato «A». A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti. Viceversa si computano le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci; 7) i conti esclusi indicati nell'allegato «B» al presente decreto; ff) «Procedure AML/KYC»: le procedure di adeguata verifica della clientela previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonche' dai provvedimenti della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze; gg) «Prove documentali»: uno dei documenti seguenti: 1) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato della giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente; 2) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identita' valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato, contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi; 3) con riferimento a un'entita', la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico, contenente la denominazione dell'entita' nonche' l'indirizzo della sua sede principale nella giurisdizione di cui l'entita' dichiara di essere residente ovvero la giurisdizione in cui l'entita' stessa e' legalmente costituita o organizzata; 4) i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorita' di regolamentazione del mercato mobiliare. Per quanto riguarda i conti preesistenti di entita', le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione possono utilizzare come prove documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il titolare del conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle procedure AML/ KYC o per altre finalita' di legge, diverse da quelle fiscali, e applicata da detta istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione prima della data utilizzata per classificare il conto finanziario come conto preesistente, a condizione che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che tale classificazione e' inesatta o inattendibile. Per sistema standardizzato di codificazione industriale si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attivita' esercitata per finalita' diverse da quelle fiscali; hh) «Responsabile del rapporto»: un funzionario o altro dipendente della istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione a cui detta istituzione ha assegnato su base continuativa la responsabilita' di seguire uno o piu' titolari di conti con saldo o valore che superi un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD, ai quali fornisce consulenza o altri eventuali attivita' di servizio e assistenza. Ai fini del calcolo del predetto saldo o valore, si applicano le regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria di cui alla Sezione VI, parte C, dell'allegato «A». |
| Allegato A
(previsto dall'articolo 2, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Adeguata verifica in materia fiscale
1. Le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione effettuano per ciascun conto finanziario le procedure di adeguata verifica in materia fiscale («due diligence») per l'identificazione e la comunicazione di ciascun conto oggetto di comunicazione, applicando le definizioni, le procedure, le eccezioni e i termini indicati nel presente decreto nonche' nell'allegato «A» al presente decreto. Le procedure di adeguata verifica sono condotte sui conti di persone fisiche e di entita', preesistenti e nuovi, cosi' come definiti nell'art. 1. 2. Qualora con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, sia modificato l'allegato «D» recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione effettuano una nuova procedura di due diligence sui conti intrattenuti da entita' di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), numero 2), che siano residenti, o stabili organizzazioni estere situate, nelle giurisdizioni escluse dall'allegato «D» a seguito della predetta modifica. A tal fine le istituzioni finanziarie possono applicare, anche ai conti aperti a partire dal 1° gennaio 2016, le procedure di cui alla Sezione IV dell'allegato «A» secondo le tempistiche ivi previste. |
| Allegato B (Previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera o), numero 10) e comma 2, lettera ee), numero 7))
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3 Obblighi di comunicazione
1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, nell'allegato «C» al presente decreto, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all'Agenzia delle entrate le seguenti informazioni: a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione: 1) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonche', nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e' titolare di conto e, nel caso di un'entita' non finanziaria passiva che e' titolare di conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato «A», e' identificata come avente una o piu' persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'entita' e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che e' una persona oggetto di comunicazione; 2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto; 3) la denominazione e il codice fiscale dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; 4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e' misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e' stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto; b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera a): 1) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonche' l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attivita' detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela; 2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attivita' finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita' di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto; c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela; d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita' di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se quest'ultimo non e' rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non richiede la comunicazione del NIF. 3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti preesistenti non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia' conservati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e sempreche' la stessa non sia stata obbligata a raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano, almeno una volta all'anno, il titolare del conto nel periodo compreso tra l'anno in cui il rispettivo conto e' stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui e' avvenuta tale identificazione. 4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana. 5. Le informazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati. 6. Il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle informazioni relative all'anno solare precedente e' il 30 aprile di ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati. 7. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all'autorita' competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. |
| Allegato C
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a)) Elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 4 Norme di esecuzione
1. Con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previste ulteriori disposizioni concernenti le modalita' di applicazione stabilite dal presente decreto. 2. Con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere modificati gli allegati al presente decreto. 3. L'allegato «D», recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, sara' rivisto al fine di apportare, entro il 1° luglio 2017, eventuali modifiche che tengano conto dell'effettiva implementazione degli accordi gia' sottoscritti dalle medesime giurisdizioni, nonche' di successive sottoscrizioni di accordi per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari da parte di altre giurisdizioni estere. |
| Allegato D
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)) Elenco delle giurisdizioni partecipanti
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 5 Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2015
Il Ministro: Padoan |
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