Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 dicembre 2015 |
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto delle manifatture. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle Finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi; Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle Finanze 10 novembre 1998 e successive modificazioni, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012 e 17 dicembre 2013; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e delle Finanze; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche; Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore; Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale; Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 20 maggio 2014, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2013; Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, concernente l'approvazione di modifiche agli studi di settore, relativi al periodo di imposta 2013; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 febbraio 2015, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2015; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 2 dicembre 2015;
Decreta:
Art. 1 Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore delle manifatture: a) Studio di settore WD05U (che sostituisce lo studio di settore VD05U) - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attivita' dei mattatoi), codice attivita' 10.11.00; Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attivita' dei mattatoi), codice attivita' 10.12.00; Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili), codice attivita' 10.13.00; Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame, codice attivita' 10.85.01; Produzione di estratti e succhi di carne, codice attivita' 10.89.01; b) Studio di settore WD11U (che sostituisce lo studio di settore VD11U) - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria, codice attivita' 10.41.10; Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria, codice attivita' 10.41.20; c) Studio di settore WD15U (che sostituisce lo studio di settore VD15U) - Trattamento igienico del latte, codice attivita' 10.51.10; Produzione dei derivati del latte, codice attivita' 10.51.20; d) Studio di settore WD17U (che sostituisce lo studio di settore VD17U) - Fabbricazione di altri prodotti in gomma n. c.a., codice attivita' 22.19.09; Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche, codice attivita' 22.21.00; Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, codice attivita' 22.22.00; Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature, eccetera in plastica per l'edilizia, codice attivita' 22.23.02; Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia, codice attivita' 22.23.09; Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n. c.a., codice attivita' 22.29.09; Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio, codice attivita' 27.33.09; Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale, codice attivita' 32.99.12; Riparazione di prodotti in gomma, codice attivita' 33.19.02; e) Studio di settore WD22U (che sostituisce lo studio di settore VD22U) - Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione, codice attivita' 27.40.09; Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione, codice attivita' 27.90.02; f) Studio di settore WD23U (che sostituisce lo studio di settore VD23U) - Laboratori di corniciai, codice attivita' 16.29.40; g) Studio di settore WD25U (che sostituisce lo studio di settore VD25U) - Preparazione e concia del cuoio e pelle; Preparazione e tintura di pellicce, codice attivita' 15.11.00; h) Studio di settore WD29U (che sostituisce lo studio di settore VD29U) - Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia, codice attivita' 23.61.00; Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, codice attivita' 23.63.00; Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento, codice attivita' 23.69.00; i) Studio di settore WD30U (che sostituisce lo studio di settore VD30U) - Demolizione di carcasse, codice attivita' 38.31.10; Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, codice attivita' 38.32.10; Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche, codice attivita' 38.32.20; Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse, codice attivita' 38.32.30; Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici, codice attivita' 46.77.10; Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami), codice attivita' 46.77.20; j) Studio di settore WD31U (che sostituisce lo studio di settore VD31U) - Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta), codice attivita' 20.41.10; Fabbricazione di specialita' chimiche per uso domestico e per manutenzione, codice attivita' 20.41.20; Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili, codice attivita' 20.42.00; Fabbricazione di oli essenziali, codice attivita' 20.53.00; k) Studio di settore WD36U (che sostituisce lo studio di settore VD36U) - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe, codice attivita' 24.10.00; Stiratura a freddo di barre, codice attivita' 24.31.00; Laminazione a freddo di nastri, codice attivita' 24.32.00; Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo, codice attivita' 24.33.02; Trafilatura a freddo, codice attivita' 24.34.00; Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa, codice attivita' 24.51.00; Fusione di acciaio, codice attivita' 24.52.00; Fusione di metalli leggeri, codice attivita' 24.53.00; Fusione di altri metalli non ferrosi, codice attivita' 24.54.00; l) Studio di settore WD37U (che sostituisce lo studio di settore VD37U) - Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi), codice attivita' 30.11.02; Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, codice attivita' 30.12.00; Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori), codice attivita' 33.15.00. 2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: 1 per lo studio di settore WD05U; 2 per lo studio di settore WD11U; 3 per lo studio di settore WD15U; 4 per lo studio di settore WD17U; 5 per lo studio di settore WD22U; 6 per lo studio di settore WD23U; 7 per lo studio di settore WD25U; 8 per lo studio di settore WD29U; 9 per lo studio di settore WD30U; 10 per lo studio di settore WD31U; 11 per lo studio di settore WD36U; 12 per lo studio di settore WD37U. 3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 12, e' individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 13. 4. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo minimo", relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n. 12, sono riportati in allegato n. 14. 5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalita' economica. 6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita' dei ricavi. 7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano: a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569; b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. |
| Art. 3 Variabili delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 20 maggio 2014, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto. |
| Art. 4 Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso. 2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. |
| Art. 5 Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2015
Il Ministro: Padoan |
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