Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2015
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 2 della medesima legge n.70 del 1994, che prevede che il modello unico di dichiarazione e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il comma 3 del medesimo l'articolo 1 della legge n.70 del 1994, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone, con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione;
Visto altresi' l'articolo 2 della predetta legge n. 70 del 1994, che prevede che il modello unico di dichiarazione e' presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, la quale provvede a trasmetterlo alle diverse amministrazioni per le parti di rispettiva competenza, nonche' all'Unioncamere;
Visto altresi' l'articolo 6, comma 1 della citata legge 25 gennaio 1994, n. 70, secondo cui, in attesa dell'emanazione del DPR di cui all'articolo 1, comma 1 della medesima legge, il modello unico di dichiarazione e' adottato con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale reca la disciplina - tra l'altro - dei documenti informatici e della loro formazione, gestione, conservazione e trasmissione, nonche' delle firme elettroniche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che reca "Attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)", pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta ufficiale 28 marzo 2014, n. 73;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare, il Titolo II della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 di attuazione della Direttiva 94/62/CE, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Visto inoltre l'articolo 189 del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 ed in particolare i commi 3, 4 e 5 relativi all'obbligo di comunicazione delle quantita' e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti per i soggetti ivi indicati con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
Considerato che le modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, entreranno in vigore con la piena operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo da ultimo richiamato;
Visto l'articolo 220 del citato decreto legislativo n.152 del 2006, che prevede altresi' l'obbligo di comunicazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi - CONAI, con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la quantita' degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 di "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, che abroga la direttiva 91/157/CEE";
Visto il Regolamento (UE) 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) 1179/2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) 715/2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la Decisione 753/2011 che istituisce regole e modalita' di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Considerata la Decisione 738/2000/CE concernente un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
Considerata la Decisione 731/2010/CE che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2000/76/CE, ora abrogata e sostituita dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
Visto il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Vista la Decisione della Commissione 2014/955/UE, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto l'art. 11 del decreto legge n.101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" che introduce modifiche al sistema di tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI);
Visto l'art. 14 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116 recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica il contenimento dei costi dell'elettricita', il rilancio e lo sviluppo delle imprese";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2014, con il quale e' stato adottato il vigente modello unico di dichiarazione ambientale;
Ritenuto opportuno non apportare modifiche al modello di dichiarazione ambientale (MUD), adottato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2014, confermandone integralmente il contenuto;
Considerato che, nella riunione istruttoria del 13 novembre 2015 tenutasi presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il testo del presente decreto e' stato condiviso con i rappresentanti dei Ministeri interessati, nonche' con i tecnici dell'Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Claudio De Vincenti, e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

1. Il modello di dichiarazione, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2014, e' confermato;
2. il modello allegato al decreto di cui al punto precedente sara' utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n.70 e cioe' entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI);
3. informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto 1. saranno rese disponibili sui siti internet di seguito indicati:
- http://www.sviluppoeconomico.gov.it
- http://www.minambiente.it
- http://www.isprambiente.gov.it
- http://www.unioncamere.it
- http://www.infocamere.it
- http://www.ecocerved.it
 
Art. 2

1. L'accesso alle informazioni e' disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Roma, 21 dicembre 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti
 
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