IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 33, 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilita' e finanza pubblica"; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e l'art. 5, comma 4, lettera a); Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, "Introduzione della contabilita' economico-patrimoniale, della contabilita' analitica e del bilancio unico nelle universita' in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e dell'art. 5, comma 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240" e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettere a) e b), e l'art. 2 "Principi contabili e schemi di bilancio"; Visto inoltre l'art. 3, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 18/2012 con cui si dispone che "ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche, le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio d'esercizio, in conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 17 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91"; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19, "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilita' economico-patrimoniale per le universita'; Visto in particolare l'art. 3, comma 6, del predetto decreto 14 gennaio 2014, n. 19, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), la definizione degli schemi di budget economico e budget degli investimenti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 gennaio 2014, n. 21, "Classificazione della spesa delle universita' per missioni e programmi", che ha definito per le universita' le modalita' di classificazione delle spese per missioni e programmi, accompagnati dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di II livello, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 13, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, nonche' i principi e i criteri generali e specifici di classificazione della spesa; Ritenuto necessario definire schemi di budget economico e budget degli investimenti, che tengano conto delle specificita' del sistema universitario, al fine della confrontabilita' tra i singoli atenei dei dati rappresentati, nonche' della comparabilita' tra il bilancio unico di ateneo di previsione annuale ed il bilancio di ateneo di esercizio del medesimo anno; Sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI);
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini della predisposizione del bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano, a decorrere dall'esercizio 2016, gli schemi di budget economico e di budget degli investimenti allegati n. 1 e n. 2 al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. 2. Gli schemi di budget economico e budget degli investimenti, di cui al comma 1, prevedono voci obbligatorie che possono essere articolate al loro interno in relazione ad eventuali specificita' del singolo ateneo. 3. Lo schema di budget economico e' conforme allo schema di conto economico di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 gennaio 2014, n. 19, con l'inserimento, in aggiunta, della voce "Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilita' economico-patrimoniale" per rendere evidente, ai fini del conseguimento di un risultato economico in pareggio, l'utilizzo di riserve patrimoniali non vincolate al momento di predisposizione del bilancio unico di ateneo di previsione, in conformita' al principio contabile "Equilibrio del bilancio" di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto 14 gennaio 2014, n. 19. In via transitoria e nei limiti dell'esaurimento delle relative risorse, e' inserita, inoltre, la voce V.1 "Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilita' finanziaria", al fine di dare evidenza della utilizzazione di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilita' finanziaria, in particolare dalla riclassificazione dei residui passivi e dell'avanzo di amministrazione, in conformita' all'art. 5, comma 1, lett. g) e j), del decreto 14 gennaio 2014, n. 19. 4. Per le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio e' integrato da un prospetto allegato contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, secondo i principi e i criteri di classificazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 gennaio 2014, n. 21. 5. Il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio e il bilancio unico d'ateneo di previsione triennale di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, sono integrati da una Nota illustrativa che, per le finalita' di trasparenza e nel rispetto dei principi contabili e postulati di bilancio, di cui all'art. 2 del decreto 14 gennaio 2014, n. 19, reca informazioni sulle previsioni dei proventi, con particolare riferimento ai proventi per la didattica e ai contributi del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, degli oneri e sulle principali finalita' e caratteristiche degli investimenti programmati nonche' delle relative fonti di copertura. I contenuti minimi della Nota illustrativa, sentita la CRUI, sono oggetto di specifica trattazione nel Manuale tecnico-operativo, di cui all'art. 8 del decreto 14 gennaio 2014, n. 19. 6. Gli schemi di budget economico e budget degli investimenti sono aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2015
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan |