Gazzetta n. 299 del 24 dicembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 dicembre 2015
Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'articolo 33 il quale, al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
Visto l'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorita' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto l'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' altri soggetti che svolgono attivita' di centrale di committenza in possesso degli specifici requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede, altresi', che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative;
Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del presente articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente comma 3, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo;
Visto l'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i quali prevedono la soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stessa svolti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, di attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, di attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attivita' e le modalita' operative;
Vista la deliberazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 23 luglio 2015, con la quale l'Autorita' ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, nonche' dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformitacon quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunquefatti salvi i contributierarialiin essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestitiobbligazionari accesi dalle province autonome di TrentoediBolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti;
Viste le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 21 novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015;
Considerato che, tra i compiti del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, sono ricompresi, tra l'altro, quelli di supporto tecnico strategico ai programmi di razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori;
Considerato che, al fine di consentire l'avvio delle attivita' dirette alla realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa attraverso i soggetti aggregatori, occorre individuare criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi che consentano di supportare l'attivazione degli strumenti di spending review;
Ritenuto opportuno procedere, in fase di prima attuazione, all'individuazione di criteri di ripartizione del Fondo esclusivamente per l'anno 2015, rinviando a successivo decreto l'individuazione di criteri, per l'anno 2016, che tengano conto anche della programmazione relativa alle categorie merceologiche e alle soglie che saranno individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare in attuazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;
Ritenuto, pertanto, in fase di prima attuazione, di procedere, per l'anno 2015, alla definizione di criteri di ripartizione del Fondo che tengano conto del differente grado di maturita' di ciascun soggetto aggregatore, misurato attraverso: il riferimento al contributo alle attivita' di analisi e di armonizzazione dei piani di acquisto nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori; il riferimento alle iniziative di acquisto bandite nel triennio 2012-2014; il riferimento alla pianificazione per gli acquisti di beni e servizi rientranti nelle categorie merceologiche oggetto di proposta del Tavolo tecnico relativamente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, per l'anno 2016;

Decreta:

Art. 1
Criteri di ripartizione del Fondo

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono stabiliti, per l'anno 2015, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. A valere sulle disponibilita' del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per l'anno 2015, la dotazione di 10 milioni di euro e' ripartita a favore dei soggetti aggregatori secondo i criteri di seguito indicati:
a) 55% del Fondo, in parti uguali, tra i soggetti aggregatori con piu' elevato livello di aggregazione della spesa, che:
i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attivita' propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione finalizzati, attraverso la raccolta ed analisi delle informazioni, alla individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie di obbligatorieta', nonche' all'armonizzazione dei piani delle iniziative di acquisto;
ii. e abbiano bandito, nel triennio 2012-2014 iniziative di acquisto per un valore uguale o superiore a un miliardo di euro;
iii. e abbiano pubblicato bandi nel 2015 o pianificato la pubblicazione di bandi per il 2016, nel complesso, di almeno 5 gare del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie merceologiche oggetto della proposta del Tavolo tecnico relativamente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
b) 40% del Fondo, in parti uguali, tra i soggetti aggregatori che:
i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attivita' propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione finalizzati, attraverso la raccolta ed analisi delle informazioni, alla individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie di obbligatorieta', nonche' all'armonizzazione dei piani delle iniziative di acquisto;
ii. e abbiano pubblicato bandi nel 2015 o pianificato la pubblicazione di bandi per il 2016, nel complesso, di almeno 1 gara del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie merceologiche oggetto della proposta del Tavolo tecnico relativa all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
c) 5% del Fondo a Consip e altri soggetti aggregatori che abbiano svolto attivita' di supporto al Tavolo tecnico con particolare riferimento alle attivita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014 inerenti: la gestione dei flussi informativi e dei dati provenienti dai soggetti aggregatori, all'interno dell'apposita sezione "Soggetti aggregatori" del portale http://www.acquistinretepa.it/, nonche' l'individuazione degli indicatori per il monitoraggio delle attivita' e dei risultati dell'aggregazione degli acquisti.
3. L'accesso da parte dei soggetti aggregatori alle quote di cui ai punti a) e b) del precedente comma e' da intendersi alternativo.
 
Art. 2
Modalita' per accedere al Fondo

1. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 1 del presente decreto, il soggetto aggregatore invia all'indirizzo di posta certificata soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una comunicazione, firmata digitalmente, contenente: il nome del soggetto aggregatore; l'elenco delle iniziative di acquisto bandite nel triennio 2012-2014 ed il relativo valore; le iniziative bandite nel 2015 ed il relativo valore; la pianificazione per l'anno 2016 ed il relativo valore.
2. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 1 del presente decreto, Consip o altro soggetto aggregatore invia all'indirizzo di posta certificata soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una comunicazione, firmata digitalmente, contenete una dettagliata relazione relativa alle attivita' svolte con riferimento alla gestione dei flussi informativi nonche' l'individuazione degli indicatori di monitoraggio.
 
Art. 3
Modalita' e tempistiche di trasferimento degli importi del Fondo

1. A fronte della comunicazione telematica di cui al precedente articolo, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede, previa verifica positiva sulla sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 1, al trasferimento dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente. Con riferimento alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto, il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvedera' al trasferimento di una quota pari al 50% dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente; la restante quota del 50% viene trasferita al medesimo soggetto aggregatore soltanto a seguito dell'effettiva pubblicazione delle 5 gare di cui al punto iii., lettera a), comma 2 dell'art. 1 o della gara di cui al punto ii., lettera b), comma 2 dell'art. 1.
2. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla pubblicazione, all'interno dell'apposita sezione "Soggetti aggregatori" del portale http://www.acquistinretepa.it/, dell'esito della verifica dei requisiti e degli importi del Fondo trasferiti ai singoli soggetti aggregatori richiedenti.
 
Art. 4
Disposizioni finanziarie

1. I finanziamenti volti a remunerare le iniziative di acquisto aggregato in conformita' alle disposizioni del presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1.
2. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2015

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3706
 
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