Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2015 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Procedura di verifica dei requisiti degli esponenti delle banche e delle societa', capogruppo di gruppi bancari.



Con l'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), il compito di verificare i requisiti degli esponenti delle banche e delle societa' capogruppo (c.d. fit and proper assessment) e' svolto dalla Banca Centrale Europea per quanto riguarda gli esponenti delle banche «significative» e dalla Banca d'Italia per quelli delle banche «meno significative». Nondimeno, l'art. 93 del Regolamento quadro sull'MVU (1) fa rinvio al diritto nazionale per quanto concerne il termine entro il quale deve essere adottata e notificata la decisione della BCE relativa a banche «significative».
La prassi seguita dalla BCE nella verifica dei requisiti degli esponenti ha posto in evidenza alcune difficolta' applicative della disciplina nazionale in materia (Circ. 229 del 21 aprile 1999, Tit. II, Cap. 2, Sez. II, par. 2), che si ritiene opportuno superare. E' in particolare emersa l'esigenza di allungare i tempi a disposizione della Vigilanza per l'accertamento - che ora devono includere anche il riesame da parte della BCE delle valutazioni condotte dai Joint Supervisory Teams locali - nonche' di definire in modo piu' compiuto le diverse fasi della verifica, da condurre nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990.
Come noto, l'intera disciplina dei requisiti e dei criteri di idoneita' degli esponenti delle banche sara' oggetto di revisione con l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, ai sensi del nuovo testo dell'art. 26 del TUB, e' chiamato a disciplinare la materia. Alla Banca d'Italia e' rimesso il compito di definire nelle proprie disposizioni le modalita' e i tempi della valutazione.
In attesa dell'adozione del decreto ministeriale, che rendera' necessario un complessivo riordino delle disposizioni della Banca d'Italia in questa materia, con il presente provvedimento si procede ad apportare alcune modifiche alla procedura per la valutazione dei requisiti degli esponenti disciplinata dalla Circolare n. 229, al fine di coordinarla con le esigenze operative sopra richiamate.
Si dispone pertanto che il sesto capoverso del Tit. II, Cap. 2, Sez. II, par. 2 della Circolare n. 229 sia sostituito dai seguenti:
«Copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva la facolta', in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle situazioni impeditive. Entro 120 giorni dal ricevimento del verbale la Banca d'Italia puo' avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26 del T.U.; tale procedimento si conclude entro 30 giorni.
La Banca d'Italia puo' comunicare l'esito positivo della valutazione condotta, anche prima della scadenza del termine per l'eventuale avvio del procedimento di decadenza».
Per la disciplina del procedimento amministrativo di decadenza e per l'individuazione della relativa unita' organizzativa responsabile, si fa rinvio al provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (2) , e successive modifiche e integrazioni.
Si rammenta che, per gli esponenti delle banche considerate «significative» in ambito MVU (3) , la verifica dei requisiti e' svolta dalla BCE in conformita' con le regole procedurali previste ai sensi della Parte III, Titolo 2, del Regolamento quadro sull'MVU, e con la disciplina relativa alla valutazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' prevista dalla Parte VI, Titolo 2, del medesimo Regolamento.

Le modifiche procedurali introdotte con il presente provvedimento si applicano alle verifiche aventi ad oggetto le delibere dei competenti organi sociali trasmesse a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento in Gazzetta Ufficiale.
La presente disciplina non e' stata sottoposta a consultazione pubblica e ad analisi di impatto della regolamentazione in quanto le modifiche, urgenti e di portata limitata, sono circoscritte ad adeguamenti delle regole sul procedimento amministrativo della Banca d'Italia ai sensi della legge n. 241/90, alle quali il Regolamento della Banca d'Italia sull'emanazione degli atti normativi di vigilanza non e' applicabile (4)
Roma, 1° dicembre 2015

Il Governatore: Visco

(1) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16
aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito
del Meccanismo di Vigilanza Unico tra la Banca Centrale Europea e
le autorita' nazionali competenti e con le autorita' nazionali
designate.

(2) «Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita'
organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di
competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle
funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni».

(3) Articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del
Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca
Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in
materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

(4) Cfr. art. 1, comma 4, quinto alinea, del provvedimento del 24
marzo 2010 («Regolamento recante la disciplina dell'adozione
degli atti di natura normativa o di contenuto generale della
Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza
bancaria e finanziaria, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28
dicembre 2005, n. 262»).
 
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