Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2015 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2015 |
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e le strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o i Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei Servizi in cui si articola ciascun Ufficio, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare gli articoli 2, comma 9, 20, 24 e 24-bis; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2015, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la delibera del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) n. 2/2015, in data 28 febbraio 2015, di riorganizzazione interna e funzionamento della SNA; Ritenuto necessario, al fine di garantire una migliore organizzazione delle funzioni svolte anche in funzione di una razionalizzazione delle risorse, procedere all'accorpamento del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica con il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane e, contestualmente, al rafforzamento della struttura organizzativa del Dipartimento per le politiche di coesione, in modo da renderla adeguata alle competenze ad esso attribuite, nonche' di adeguare il contingente dei dirigenti di stati; anche a seguito dell'emanazione della citata delibera n. 2/2015, che ha ridotto da otto unita' a sei unita' il contingente dei dirigenti di seconda fascia della SNA, garantendo comunque l'invarianza della dotazione organica del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri; Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012
1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, la lettera m) e' soppressa. |
| Art. 2
Modifiche agli articoli 20 e 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012
1. L'art. 20, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica). - 1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e' la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale nonche' di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, finanziate con risorse ordinarie. 2. Il Dipartimento svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l'esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Il Dipartimento assicura, altresi', le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, di cui all'art. 12-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 3. Il Dipartimento supporta inoltre la programmazione ed attuazione di specifiche iniziative ad esso delegate per fronteggiare situazioni straordinarie di crisi in ambiti territoriali locali e, anche in collaborazione con le istituzioni locali, puo' promuovere, in raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori. Effettua analisi economico-finanziarie a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti. 4. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE, presso il Dipartimento operano il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive modificazioni; l'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP), di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2008; il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), di cui alla deliberazione CIPE 8 maggio 1996 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni; il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), di cui all'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni. Tali organismi, in relazione alle rispettive competenze, garantiscono il supporto tecnico all'attivita' del Comitato. Il Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo di tali organismi con il CIPE. All'organizzazione delle suddette strutture si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Il Dipartimento si articola in non piu' di cinque Uffici e non piu' di dieci servizi.». 2. L'art. 24, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e' soppresso. |
| Art. 3
Modifiche all'art. 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012
1. All'art. 24-bis, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, le parole: «Il Dipartimento si articola in non piu' di un Ufficio dirigenziale generale e due servizi.», sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici dirigenziali generali e non piu' di quattro servizi.». |
| Art. 4
Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012
1. All'art. 5, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, le parole: «sette ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in sette ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia», sono sostituite dalle seguenti: «otto ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in otto ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia». |
| Art. 5 Disposizioni transitorie e finali
1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012. 2. L'organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane e del Dipartimento per le politiche di coesione, come regolata ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1. 3. La denominazione Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane, ovunque ricorra, si intende riferita al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di cui al presente decreto. 4. Sono abrogate le altre disposizioni organizzative incompatibili con quanto previsto dal presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri De Vincenti
Registrato alla Conte dei conti il 25 novembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri reg.ne - prev. n. 2945 |
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