Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2015 (vai al sommario) |
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LEGGE 16 novembre 2015, n. 199 |
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. |
| OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON A COMMUNICATIONS PROCEDURE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo Protocollo opzionale 3 CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO: PROTOCOLLO OPZIONALE N. 3 PROCEDURA DELLE COMUNICAZIONI (1) Nazioni Unite A/RES/66/138 originale: inglese ASSEMBLEA GENERALE Sessantaseiesima sessione Punto 64 dell'ordine del giorno 66/138 Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni.
RISOLUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE [sul rapporto del terzo Comitato «A/66/457»] L'Assemblea Generale, Accogliendo con favore l'adozione da parte del Consiglio dei diritti umani, con la sua risoluzione 17/18 del 17 giugno 2011, del Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dei minori relativo alla procedura delle comunicazioni: 1. Adotta il Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dei minori relativo alla procedura delle comunicazioni cosi' come figura nell'allegato alla presente risoluzione; 2. Raccomanda che il Protocollo opzionale sia aperto alla firma in occasione di una cerimonia da tenersi nel 2012 e chiede al Segretario generale e all'Alto commissario per i diritti umani di prestare l'aiuto necessario.
89ª Riunione plenaria 19 dicembre 2011
Allegato Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni. Gli Stati parti del presente Protocollo, Considerando che, in conformita' ai principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della liberta', della giustizia e della pace nel mondo; Notando che gli Stati parti della Convenzione sui diritti dei minori (di seguito denominata "la Convenzione") riconoscono i diritti in essa enunciati a ciascun minore soggetto alla loro giurisdizione, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dalla razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, ricchezza, disabilita', status di nascita o di altro, del minore, dei suoi genitori o rappresentanti legali; Riaffermando l'universalita', indivisibilita', interdipendenza di tutti i diritti umani e liberta' fondamentali; Riaffermando altresi' lo status del minore in quanto soggetto di diritti e in quanto essere umano dotato di dignita' e di capacita' in evoluzione; Riconoscendo che lo status particolare e di dipendenza del minore puo' creargli notevoli difficolta' nell'avvalersi di rimedi in caso di violazione dei suoi diritti; Considerando che il presente Protocollo rafforzera' e completera' i meccanismi nazionali e regionali che consentono ai minori di presentare denunce per violazioni dei loro diritti; Riconoscendo che l'interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione preminente da rispettare nell'avvalersi di rimedi in caso di violazione dei suoi diritti e che tali rimedi dovrebbero tenere conto della necessita' di procedure rispettose della sensibilita' del minore a tutti i livelli; Incoraggiando gli Stati parti a sviluppare appropriati meccanismi nazionali per consentire ad un minore i cui diritti sono stati violati di accedere a rimedi effettivi a livello nazionale; Richiamando l'importante ruolo che le istituzioni nazionali per i diritti umani e altre istituzioni specializzate competenti incaricate di promuovere e proteggere i diritti dei minori possono svolgere al riguardo; Considerando che, al fine di rafforzare e completare tali meccanismi nazionali e di accrescere ulteriormente l'attuazione della Convenzione e, ove pertinente, dei suoi Protocolli opzionali relativi alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, sarebbe opportuno consentire al Comitato sui diritti dell'infanzia (di seguito denominato "il Comitato") di svolgere le funzioni previste nel presente Protocollo;
Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Competenza del Comitato sui diritti dell'infanzia
1. Ogni Stato parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato come stabilito dal presente Protocollo. 2. Il Comitato non esercita la sua competenza nei confronti di uno Stato parte del presente Protocollo per questioni relative a violazioni di diritti enunciati in uno strumento di cui tale Stato non e' parte. 3. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione se questa riguarda uno Stato che non e' una parte del presente Protocollo.
(1) Traduzione © dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia - Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani - febbraio 2012, effettuata dalle dott.sse Claudia Poti e Nicoletta Marini (funzionari linguistici). Originale inglese in: JittBi//d^c^^s-dds-ny.un.org/doc/UNDQaGEN/Nll/4S7/10/PDF/Nl 146710. |
| Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del Protocollo stesso. |
| Articolo 2 Principi generali che guidano le funzioni del Comitato
Nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo, il Comitato e' guidato dal principio dell'interesse superiore del minore. Esso ha anche riguardo per i diritti e le opinioni del minore, dando alle opinioni del minore il peso dovuto in funzione della sua eta' e maturita'. |
| Art. 3 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 novembre 2015
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando |
| Articolo 3 Regolamento
1. Il Comitato adotta il regolamento da seguire nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo. Nel far cio', esso deve avere riguardo in particolare per l'articolo 2 del presente Protocollo al fine di garantire che le procedure siano rispettose della sensibilita' del minore. 2. Il Comitato include nel suo regolamento delle tutele per evitare che il minore sia manipolato da chi agisce per suo conto e puo' rifiutare di esaminare una comunicazione che considera non essere nell'interesse superiore del minore. |
| Articolo 4 Misure di protezione
1. Uno Stato parte adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i soggetti sottoposti alla sua giurisdizione non siano sottoposti ad alcuna violazione dei diritti umani, maltrattamento o intimidazione come conseguenza di aver inviato comunicazioni o collaborato con il Comitato ai sensi del presente Protocollo. 2. L'identita' della persona interessata o del gruppo di persone interessate non e' rivelata al pubblico senza l'espresso consenso degli stessi. |
| Articolo 5 Comunicazioni individuali
1. Le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di una persona o di un gruppo di persone nella giurisdizione di uno Stato parte, che sostengono di essere vittime di una violazione ad opera di tale Stato parte di uno dei diritti enunciati in uno dei seguenti strumenti di cui tale Stato e' parte: a) la Convenzione; b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia; c) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati. 2. Quando una comunicazione e' presentata per conto di una persona o di un gruppo di persone, cio' deve essere fatto con il consenso degli stessi a meno che l'autore possa giustificare di agire per loro conto senza tale consenso. |
| Articolo 6 Misure provvisorie
1. In qualsiasi momento dopo la ricezione di una comunicazione e prima di adottare una decisione sul merito, il Comitato puo' trasmettere allo Stato parte interessato, per un suo urgente esame, una richiesta affinche' questo adotti le misure provvisorie che si rivelano necessarie in una situazione eccezionale al fine di evitare un eventuale danno irreparabile alla vittima o alle vittime delle asserite violazioni. 2. Quando il Comitato esercita la facolta' di cui al paragrafo 1 del presente articolo, cio' non comporta una decisione sulla ricevibilita' o sul merito della comunicazione. |
| Articolo 7 Ricevibilita'
1. Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando: a) la comunicazione e' anonima; b) la comunicazione non e' presentata per iscritto; c) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o e' incompatibile con le disposizioni della Convenzione e/o dei suoi Protocolli opzionali; d) la stessa questione e' stata gia' esaminata dal Comitato o e' stata o e' esaminata in virtu' di un'altra procedura internazionale di inchiesta o di composizione; e) non sono stati esauriti tutti i mezzi di ricorso interni disponibili. Tale requisito non si applica quando l'utilizzo dei mezzi di ricorso e' irragionevolmente lungo o e' improbabile che apporti un'effettiva riparazione; f) la comunicazione e' manifestamente infondata o e' insufficientemente motivata; g) i fatti che formano oggetto della comunicazione sono anteriori all'entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti dello Stato parte interessato, salvo che detti fatti non siano proseguiti successivamente a tale data; h) la comunicazione non e' presentata entro il termine di un anno dall'esaurimento dei mezzi di ricorso interni, salvo i casi in cui l'autore puo' dimostrare che non e' stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine. |
| Articolo 8 Trasmissione della comunicazione
1. Salvo che il Comitato non dichiari una comunicazione irricevibile senza rinviarla allo Stato parte interessato, il Comitato il prima possibile porta riservatamente all'attenzione dello Stato parte interessato le comunicazioni ricevute in virtu' del presente Protocollo. 2. Lo Stato parte presenta, per iscritto, al Comitato spiegazioni o dichiarazioni a chiarimento della questione e dei rimedi eventualmente adottati. Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque entro sei mesi. |
| Articolo 9 Composizione amichevole
1. Il Comitato mette a disposizione delle parti interessate i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e/o nei suoi Protocolli opzionali. 2. Un accordo per una composizione amichevole concluso sotto gli auspici del Comitato pone fine all'esame della comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo. |
| Articolo 10 Esame delle comunicazioni
1. Il Comitato esamina il prima possibile le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo, alla luce della documentazione presentatagli, a condizione che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate. 2. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo riunendosi a porte chiuse. 3. Quando il Comitato richiede delle misure provvisorie esso esamina celermente la comunicazione. 4. Quando esamina comunicazioni che lamentano violazioni di diritti economici, sociali o culturali, il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato parte in conformita' all'articolo 4 della Convenzione. Nel far cio' esso tiene presente che lo Stato parte puo' adottare varie misure di politica generale per dare attuazione ai diritti economici, sociali e culturali della Convenzione. 5. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato, senza indugio, trasmette alle parti interessate le sue valutazioni su tale comunicazione, assieme alle sue eventuali raccomandazioni. |
| Articolo 11 Seguito
1. Lo Stato parte da la dovuta considerazione alle valutazioni del Comitato e alle sue eventuali raccomandazioni e presenta al Comitato una risposta scritta contenente informazioni sulle misure adottate o previste alla luce delle valutazioni e raccomandazioni del Comitato. Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque entro sei mesi. 2. Il Comitato puo' invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta alle sue valutazioni o raccomandazioni o in attuazione di un'eventuale composizione amichevole, anche, se il Comitato lo ritiene appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo opzionale relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia o dell'articolo 8 del Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, a seconda del caso. |
| Articolo 12 Comunicazioni interstatali
1. Uno Stato parte del presente Protocollo puo', in ogni momento, dichiarare che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato parte sostiene che un altro Stato parte non sta adempiendo i propri obblighi ai sensi di uno dei seguenti strumenti di cui lo Stato e' parte: a) la Convenzione; b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia; c) il Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati. 2. Il Comitato non riceve le comunicazioni relative ad uno Stato parte che non ha effettuato una tale dichiarazione o che provengono da uno Stato parte che non ha effettuato una tale dichiarazione. 3. Il Comitato mette a disposizione degli Stati parti interessati i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e nei suoi Protocolli opzionali. 4. Una dichiarazione formulata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e' depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati parti. La dichiarazione puo' essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di una questione che forma oggetto di una comunicazione gia' trasmessa ai sensi del presente articolo: nessun'altra comunicazione di uno Stato parte e' ricevuta ai sensi del presente articolo dopo il ricevimento da parte del Segretario generale della notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato abbia effettuato una nuova dichiarazione. |
| Articolo 13 Procedura di inchiesta per violazioni gravi o sistematiche
1. Se il Comitato riceve informazioni attendibili da cui si evincono violazioni gravi o sistematiche, da uno Stato parte, dei diritti enunciati nella Convenzione o nei suoi Protocolli opzionali relativi alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, il Comitato invita quest'ultimo a collaborare all'esame delle informazioni e, a tale fine, a presentare senza indugio osservazioni relativamente a dette informazioni. 2. Tenuto conto delle osservazioni eventualmente presentate dallo Stato parte interessato, nonche' di qualunque altra informazione attendibile in suo possesso, il Comitato puo' incaricare uno o piu' membri al proprio interno di svolgere un'inchiesta e riferire urgentemente ad esso. Laddove giustificata e con il consenso dello Stato parte, l'inchiesta puo' comprendere una visita nel territorio di tale Stato. 3. L'inchiesta e' svolta con riservatezza e la cooperazione dello Stato parte e' richiesta in tutte le fasi della procedura. 4. Dopo avere esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette senza indugio allo Stato parte interessato, insieme ad eventuali commenti e raccomandazioni. 5. Lo Stato parte interessato, il prima possibile e comunque entro sei mesi dal ricevimento dei risultati, dei commenti e delle raccomandazioni trasmessi dal Comitato, presenta le proprie osservazioni al Comitato. 6. Dopo la conclusione della suddetta procedura relativamente ad un'indagine svolta in conformita' al paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato puo', dopo essersi consultato con lo Stato parte interessato, decidere di inserire un resoconto sommario dei risultati della procedura nel proprio rapporto di cui all'articolo 16 del presente Protocollo. 7. Ciascuno Stato parte puo', al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato di cui al presente articolo con riferimento ai diritti enunciati in alcuni o in tutti gli strumenti indicati al paragrafo 1. 8. Ciascuno Stato parte che ha effettuato la dichiarazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo puo', in qualsiasi momento, ritirare tale dichiarazione mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. |
| Articolo 14 Seguito della procedura di inchiesta
1. Il Comitato puo', se necessario, scaduto il periodo di sei mesi di cui all'articolo 13, paragrafo 5, invitare lo Stato parte interessato a fornire informazioni circa le misure adottate e programmate in risposta ad un'inchiesta svolta ai sensi dell'articolo 13 del presente Protocollo. 2. Il Comitato puo' invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta ad un'inchiesta svolta a norma dell'articolo 13, anche, se il Comitato lo ritiene appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia o dell'articolo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, a seconda del caso. |
| Articolo 15 Assistenza e cooperazione internazionali
1. Il Comitato puo' trasmettere, con il consenso dello Stato parte interessato, alle agenzie specializzate, ai fondi e ai programmi delle Nazioni Unite, nonche' ad altri organismi competenti, le proprie valutazioni o raccomandazioni relativamente a comunicazioni e inchieste da cui si evince la necessita' di consulenza o assistenza tecnica, insieme alle eventuali osservazioni e suggerimenti dello Stato parte su tali vantazioni o raccomandazioni. 2. Il Comitato, inoltre, puo' portare all'attenzione di tali organismi, con il consenso dello Stato parte interessato, le questioni sollevate dalle comunicazioni esaminate a norma del presente Protocollo che possano aiutarli a pronunciarsi, ciascuno nell'ambito della propria sfera di competenza, sulla opportunita' di misure internazionali atte ad aiutare gli Stati membri a progredire nell'attuazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e/o dai suoi Protocolli facoltativi. |
| Articolo 16 Rapporto all'Assemblea Generale
II Comitato inserisce nel proprio rapporto presentato ogni due anni all'Assemblea Generale in conformita' all'articolo 44, paragrafo 5, della Convenzione un compendio delle proprie attivita' ai sensi del presente Protocollo. |
| Articolo 17 Diffusione e informazione circa il Protocollo opzionale
Ciascuno Stato parte si impegna a far conoscere ampiamente e a diffondere il presente Protocollo nonche' ad agevolare l'accesso degli adulti e dei minori, compresi i portatori di handicap, alle informazioni circa le valutazioni e le raccomandazioni del Comitato, con particolare riferimento alle questioni che riguardano lo Stato parte, mediante strumenti attivi e idonei e con modalita' accessibili. |
| Articolo 18 Firma, ratifica e adesione
1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati che hanno firmato, ratificato la Convenzione o uno dei primi due Protocolli opzionali della stessa, o che vi hanno aderito. 2. Il presente Protocollo e' soggetto alla ratifica degli Stati che hanno ratificato la Convenzione o uno dei primi due Protocolli opzionali della stessa, o che vi hanno aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Il presente Protocollo rimane aperto all'adesione degli Stati che hanno ratificato la Convenzione o uno dei primi due Protocolli opzionali della stessa, o che vi hanno aderito. 4. L'adesione ha luogo mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale. |
| Articolo 19 Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entrera' in vigore alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione. |
| Articolo 20 Violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore
1. Il Comitato e' competente esclusivamente con riferimento a violazioni di qualsiasi diritto enunciato nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli opzionali, commesse dallo Stato parte successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo. 2. Se uno Stato diviene parte del presente Protocollo dopo l'entrata in vigore dello stesso, gli obblighi di tale Stato nei confronti del Comitato riguarderanno esclusivamente le violazioni dei diritti enunciati nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli opzionali, commesse successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato interessato. |
| Articolo 21 Emendamenti
1. Ogni Stato parte puo' proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica le proposte di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di comunicargli se sono favorevoli a una riunione degli Stati parti al fine di esaminare le proposte e decidere in merito. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale riunione, il Segretario generale convoca la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti presenti e votanti e' sottoposto dal Segretario generale all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'approvazione e, successivamente, a tutti gli Stati parti per l'accettazione. 2. Ogni emendamento adottato e approvato in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quando il numero degli strumenti di accettazione depositati raggiunge i due terzi del numero di' Stati parti alla data di adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento e' vincolante solo per gli Stati parti che lo hanno accettato. |
| Articolo 22 Denuncia
1. Ogni Stato parte puo' denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale. 2. Le disposizioni del presente Protocollo continueranno ad applicarsi ad ogni comunicazione presentata ai sensi degli articoli 5 o 12 o ad ogni indagine avviata ai sensi dell'articolo 13 precedentemente alla data di decorrenza di efficacia della denuncia. |
| Articolo 23 Depositario e notifica da parte del Segretario generale
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' il depositario del presente Protocollo. 2. Il Segretario generale informa tutti gli Stati membri in merito a: a) firme, ratifiche e adesioni in forza del presente Protocollo; b) data di entrata in vigore del presente Protocollo e degli emendamenti adottati ai sensi dell'articolo 21; c) denunce ai sensi dell'articolo 22. |
| Articolo 24 Lingue
1. L'originale del presente Protocollo, di cui i testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, e' depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmettera' una copia autentica del presente Protocollo a tutti gli Stati. |
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